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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 9956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9956 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1785/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della G.O.P. LA NC, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 7 8 5 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : r i s a r c i me n t o d e i d a n n i
T R A
A B C A S S E VE R A S p a i n p l r p t c . f . 0 8 7 2 9 0 0 5 4 9 c o n l ' a v v . E nr i c a
C i r i l l o c . f . p e c CodiceFiscale_1
e n r i c a . c i r i l l o @ o r d i n e a v v o c a t i t a . i t
A t t r i c e
E
in plrpt c.f. con l'avv. Gabriele Montera c.f. CP_1 P.IVA_1
pec C.F._2 Email_1
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La citava in giudizio la al fine di accertare e Controparte_2 CP_1 dichiarare la responsabilità ex art. 1223 cc della convenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
in plrpt al risarcimento dei danni a titolo di danno emergente nella misura di CP_1
€8.000.000,00 o della diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura di € 5.000.000,00 o della diversa misura ritenuta di giustizia. Vinte le spese di lite.
Assumeva l'attrice di aver acquistato a giugno 2022 le azioni detenute dalla nella CP_1
CO, la garantiva l'inesistenza di sequestri ma in data 12.12.2022 l'attrice veniva CP_1
a conoscenza che era stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo a carico di CO risalente al 13.12.2021. La CO, infatti, avrebbe chiesto un finanziamento di €8.000.000,00
a tale SPH, lo stesso non veniva concesso in considerazione dell'esistenza del sequestro. La società sostiene di essere stata portata a conoscenza dell'esistenza del sequestro preventivo gravante sull'immobile industriale sito in LA in data 12.12.2022 solo a seguito di un rilievo ricevuto da SPH, con il quale la stessa, secondo quanto assunto dalla convenuta, senza nulla documentare, sostiene di avere intrattenuto rapporti al fine di vedersi concesso un presunto finanziamento, che sarebbe stato rifiutato a seguito di tale “scoperta”. Il sequestro veniva cancellato il 15.1.22.
Ed ancora la SPH avrebbe revocato anche un ulteriore finanziamento e delle linee di credito in precedenza concesse ad pari ad €5.000.000,00. CP_2
In conseguenza ha mancato di corrispondere le rate previste dell'importo CP_2 totale di € 1.500.000,oo a fronte della cessione delle partecipazioni pari al 100% del capitale in
CO, secondo quanto previsto nel contratto definitivo stipulato tra le parti, a seguito di ci ò la procedeva a notificare atto di precetto per intimare il pagamento delle rate scadute CP_1
e rimaste inadempiute pari ad €200mila.
La convenuta assumeva che la fin dalla stipula del preliminare è stata edotta CP_2
circa tutte le vicende che riguardavano la BIOCON, tanto è vero che fu proprio la
[...]
ad indicare al dott. C. ( lrpt della il nominativo del CP_2 Per_1 CP_1 professionista che avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione al Tribunale penale ad accedere al sito industriale, alla luce dell'esistenza del sequestro preventivo gravante sullo stesso e anche attraverso la nomina del dott. , lrpt della , quale coliquidatore della Per_2 CP_2
CO dal 16.2.22 e, pertanto, controparte, sin dalla stipula del preliminare ( 26.1.22) ha avuto in ogni caso il pieno accesso ad ogni documento e/o informazione riguardante la società stessa.
2 Alla luce di quanto innanzi la richiesta di risarcimento danni va senz' altro disattesa in quanto priva di qualsivoglia fondamento. Invero controparte vorrebbe assumere di aver subito un danno alla luce della mancata concessione di un finanziamento in favore di CO. E a sostegno di quanti innanzi ha depositato una comunicazione che sarebbe pervenuta in data 12.12.22 da un tal SPH.
La suddetta cartula non è idonea a provare alcunchè, posto che si tratta di un semplice foglio, privo di data certa e proveniente da un soggetto non meglio identificato, non essendo presenti dati identificativi dello stesso. Neanche risulta presente la documentazione inerente l'avvenuta concessione del presunto finanziamento, poi revocato, in favore di CO. Peraltro il presunto finanziamento sarebbe stato concesso in favore di CO, non già a beneficio di
[...]
, per cui la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva della CP_2 [...]
a richiedere un qualsivoglia risarcimento sul punto. Inoltre considerava che la CP_2
mancata erogazione del finanziamento non è equiparabile ad un danno per la società, sia sotto il profilo del danno emergente che sotto il profilo del lucro cessante, non comportando per
CO alcun mancato guadagno. Non risultano affatto provati i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria. Infatti il documento contenente la corrispondenza con tale sig. Persona_3
ed avente ad oggetto l'asserita revoca del finanziamento, depositato in uno alla memoria
[...]
2^ termine ai sensi dell'art. 183 cpc in copia fotostatica e non mediante deposito della busta in originale in formato eml, tale che non è stata data prova né della data, né tantomeno dell'effettivo invio quanto dell'effettiva ricezione della stessa, ed ancora, tantomeno dell'effettiva provenienza degli indirizzi di posta elettronica certificata riferibili alle parti in causa non prova nulla.
A ciò si aggiunga che non risulta documentata in alcun modo né l'esistenza di una concessione di linee di credito, né tantomeno la revoca delle stesse, dunque anche tale domanda va rigettata.
Non risulta provato il nesso di causalità tra le asserita formalità e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre, né tantomeno il danno che ne sarebbe derivato.
Quanto alla nuova domanda presentata da solo nella memoria ex art. 183 6^ CP_2
c. 1 termine cpc e diretta a quantificare in via subordinata il risarcimento dovuto a CO in complessivi €2.868.999,80 pari alla debitoria della società come esposto nel nuovo piano di concordato con continuità aziendale presentato innanzi al Tribunale di Napoli la convenuta evidenziava che in precedenza la CO, allorquando le quote erano detenute dalla
[...]
aveva presentato un piano di concordato e, che, come risulta dalla documentazione in CP_1
atti, si era proceduto a rinunciare al suddetto solo per volontà della , la quale, CP_2 interessata all'acquisto delle quote, era stata resa pienamente edotta della situazione
3 patrimoniale della CO. D'altronde la stessa , nel contratto preliminare CP_2
con la si era obbligata a sostenere personalmente tutta la debitoria della CO CP_1 pari a complessivi €2.900.000,00.
Già all'epoca della stipula del preliminare la CO versava in una situazione di crisi, dunque non era comprensibile come sul punto possa ritenersi responsabile la DL IN.
La convenuta contestava la ricostruzione dell'attrice che a causa del presunto inadempimento ascrivibile alla avrebbe subito danni consistenti nella mancata ammissione ai fondi CP_1
Invitalia e della Regione Campania esponendo che controparte si limitava a depositare i bandi, senza nulla produrre in merito alla presunta esclusione della CO. Peraltro leggendo il bando
Invitalia giammai la CO avrebbe potuto prendervi parte, giacchè venivano espressamente escluse dall'erogazione dei finanziamenti le società in crisi economica alla data del dicembre
2019. A tale data la CO si trovava già in difficoltà in quanto aveva presentato domanda di concordato in bianco innanzi al Tribunale di Napoli cui poi ha fatto seguito la predisposizione e il deposito del piano di concordato e della documentazione a corredo dello stesso. La situazione in cui versava CO era ben nota alla , come dimostrato dal CP_2 verbale di udienza di concordato in cui risultava presente per la l'avv. CP_2
Manfredi. La convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avverse, vinte le spese.
Cont La osserva che nell'atto di vendita di partecipazione sociale del 23.6.22 ( che legittima l'attrice ad agire) al capo f- Garanzie, si fa riferimento al certificato ipocatastale consegnato all'avv. Sicignano per la proprietà immobiliare relativo all'area industriale del Comune di
LA e NE nel quale non risultano pregiudiziali. Inoltre dalla visura agli atti è noto che dal 16.2.22 il dott. , lrpt della , veniva incaricato quale Per_2 CP_2
coliquidatore della CO e, pertanto, è evidente che l'attrice ha avuto il pieno accesso ad ogni documento e/o informazione riguardante la società stessa della quale acquistava l'intera partecipazione sociale. Nel verbale del 31.3.22 in cui erano presenti i legali di
[...]
e il dott. si fa riferimento anche al rinvenimento di materiali sottoposti a CP_2 Per_2
sequestro nel sito di LA. Le eccezioni sollevate dalla convenuta sono rilevabili tutte dall'istruttoria documentale.
Dunque le domande di risarcimento di €8.000.000,oo e di €5.000.000,00 non sono allo stato accoglibili in quanto non è stata provata la mancata conoscenza del sequestro da parte dell'attrice anteriormente all'assunta richiesta di finanziamento e di linee di credito poi revocate, anzi le circostanze documentali appena enunciate depongono inevitabilmente nel senso inverso.
4 Quanto alla domanda di risarcimento pari alla debitoria della CO la stessa non è accoglibile in quanto nel contratto preliminare la al capo 4) a del 26.1.22 si era obbligata a CP_1 sostenere personalmente tutta la debitoria della CO pari a complessivi €2.900.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, t e n u t o c o n t o d e l l ' a t t i v i t à d i f e n s i v a e d e l l ' i st r ut t o r i a s v o l t a , s i giustifica una liquidazione secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D. M . 1 4 7 / 2 2 .
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
rigetta le domande attoree di risarcimento, condanna l'attrice in plrpt a ristorare alla convenuta in plrpt le spese di lite pari ad € 32.070,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Napoli, 3 0/10/2025
La G.O.P.
LA NC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della G.O.P. LA NC, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 7 8 5 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : r i s a r c i me n t o d e i d a n n i
T R A
A B C A S S E VE R A S p a i n p l r p t c . f . 0 8 7 2 9 0 0 5 4 9 c o n l ' a v v . E nr i c a
C i r i l l o c . f . p e c CodiceFiscale_1
e n r i c a . c i r i l l o @ o r d i n e a v v o c a t i t a . i t
A t t r i c e
E
in plrpt c.f. con l'avv. Gabriele Montera c.f. CP_1 P.IVA_1
pec C.F._2 Email_1
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La citava in giudizio la al fine di accertare e Controparte_2 CP_1 dichiarare la responsabilità ex art. 1223 cc della convenuta e, per l'effetto, condannare
[...]
in plrpt al risarcimento dei danni a titolo di danno emergente nella misura di CP_1
€8.000.000,00 o della diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura di € 5.000.000,00 o della diversa misura ritenuta di giustizia. Vinte le spese di lite.
Assumeva l'attrice di aver acquistato a giugno 2022 le azioni detenute dalla nella CP_1
CO, la garantiva l'inesistenza di sequestri ma in data 12.12.2022 l'attrice veniva CP_1
a conoscenza che era stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo a carico di CO risalente al 13.12.2021. La CO, infatti, avrebbe chiesto un finanziamento di €8.000.000,00
a tale SPH, lo stesso non veniva concesso in considerazione dell'esistenza del sequestro. La società sostiene di essere stata portata a conoscenza dell'esistenza del sequestro preventivo gravante sull'immobile industriale sito in LA in data 12.12.2022 solo a seguito di un rilievo ricevuto da SPH, con il quale la stessa, secondo quanto assunto dalla convenuta, senza nulla documentare, sostiene di avere intrattenuto rapporti al fine di vedersi concesso un presunto finanziamento, che sarebbe stato rifiutato a seguito di tale “scoperta”. Il sequestro veniva cancellato il 15.1.22.
Ed ancora la SPH avrebbe revocato anche un ulteriore finanziamento e delle linee di credito in precedenza concesse ad pari ad €5.000.000,00. CP_2
In conseguenza ha mancato di corrispondere le rate previste dell'importo CP_2 totale di € 1.500.000,oo a fronte della cessione delle partecipazioni pari al 100% del capitale in
CO, secondo quanto previsto nel contratto definitivo stipulato tra le parti, a seguito di ci ò la procedeva a notificare atto di precetto per intimare il pagamento delle rate scadute CP_1
e rimaste inadempiute pari ad €200mila.
La convenuta assumeva che la fin dalla stipula del preliminare è stata edotta CP_2
circa tutte le vicende che riguardavano la BIOCON, tanto è vero che fu proprio la
[...]
ad indicare al dott. C. ( lrpt della il nominativo del CP_2 Per_1 CP_1 professionista che avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione al Tribunale penale ad accedere al sito industriale, alla luce dell'esistenza del sequestro preventivo gravante sullo stesso e anche attraverso la nomina del dott. , lrpt della , quale coliquidatore della Per_2 CP_2
CO dal 16.2.22 e, pertanto, controparte, sin dalla stipula del preliminare ( 26.1.22) ha avuto in ogni caso il pieno accesso ad ogni documento e/o informazione riguardante la società stessa.
2 Alla luce di quanto innanzi la richiesta di risarcimento danni va senz' altro disattesa in quanto priva di qualsivoglia fondamento. Invero controparte vorrebbe assumere di aver subito un danno alla luce della mancata concessione di un finanziamento in favore di CO. E a sostegno di quanti innanzi ha depositato una comunicazione che sarebbe pervenuta in data 12.12.22 da un tal SPH.
La suddetta cartula non è idonea a provare alcunchè, posto che si tratta di un semplice foglio, privo di data certa e proveniente da un soggetto non meglio identificato, non essendo presenti dati identificativi dello stesso. Neanche risulta presente la documentazione inerente l'avvenuta concessione del presunto finanziamento, poi revocato, in favore di CO. Peraltro il presunto finanziamento sarebbe stato concesso in favore di CO, non già a beneficio di
[...]
, per cui la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva della CP_2 [...]
a richiedere un qualsivoglia risarcimento sul punto. Inoltre considerava che la CP_2
mancata erogazione del finanziamento non è equiparabile ad un danno per la società, sia sotto il profilo del danno emergente che sotto il profilo del lucro cessante, non comportando per
CO alcun mancato guadagno. Non risultano affatto provati i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria. Infatti il documento contenente la corrispondenza con tale sig. Persona_3
ed avente ad oggetto l'asserita revoca del finanziamento, depositato in uno alla memoria
[...]
2^ termine ai sensi dell'art. 183 cpc in copia fotostatica e non mediante deposito della busta in originale in formato eml, tale che non è stata data prova né della data, né tantomeno dell'effettivo invio quanto dell'effettiva ricezione della stessa, ed ancora, tantomeno dell'effettiva provenienza degli indirizzi di posta elettronica certificata riferibili alle parti in causa non prova nulla.
A ciò si aggiunga che non risulta documentata in alcun modo né l'esistenza di una concessione di linee di credito, né tantomeno la revoca delle stesse, dunque anche tale domanda va rigettata.
Non risulta provato il nesso di causalità tra le asserita formalità e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre, né tantomeno il danno che ne sarebbe derivato.
Quanto alla nuova domanda presentata da solo nella memoria ex art. 183 6^ CP_2
c. 1 termine cpc e diretta a quantificare in via subordinata il risarcimento dovuto a CO in complessivi €2.868.999,80 pari alla debitoria della società come esposto nel nuovo piano di concordato con continuità aziendale presentato innanzi al Tribunale di Napoli la convenuta evidenziava che in precedenza la CO, allorquando le quote erano detenute dalla
[...]
aveva presentato un piano di concordato e, che, come risulta dalla documentazione in CP_1
atti, si era proceduto a rinunciare al suddetto solo per volontà della , la quale, CP_2 interessata all'acquisto delle quote, era stata resa pienamente edotta della situazione
3 patrimoniale della CO. D'altronde la stessa , nel contratto preliminare CP_2
con la si era obbligata a sostenere personalmente tutta la debitoria della CO CP_1 pari a complessivi €2.900.000,00.
Già all'epoca della stipula del preliminare la CO versava in una situazione di crisi, dunque non era comprensibile come sul punto possa ritenersi responsabile la DL IN.
La convenuta contestava la ricostruzione dell'attrice che a causa del presunto inadempimento ascrivibile alla avrebbe subito danni consistenti nella mancata ammissione ai fondi CP_1
Invitalia e della Regione Campania esponendo che controparte si limitava a depositare i bandi, senza nulla produrre in merito alla presunta esclusione della CO. Peraltro leggendo il bando
Invitalia giammai la CO avrebbe potuto prendervi parte, giacchè venivano espressamente escluse dall'erogazione dei finanziamenti le società in crisi economica alla data del dicembre
2019. A tale data la CO si trovava già in difficoltà in quanto aveva presentato domanda di concordato in bianco innanzi al Tribunale di Napoli cui poi ha fatto seguito la predisposizione e il deposito del piano di concordato e della documentazione a corredo dello stesso. La situazione in cui versava CO era ben nota alla , come dimostrato dal CP_2 verbale di udienza di concordato in cui risultava presente per la l'avv. CP_2
Manfredi. La convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avverse, vinte le spese.
Cont La osserva che nell'atto di vendita di partecipazione sociale del 23.6.22 ( che legittima l'attrice ad agire) al capo f- Garanzie, si fa riferimento al certificato ipocatastale consegnato all'avv. Sicignano per la proprietà immobiliare relativo all'area industriale del Comune di
LA e NE nel quale non risultano pregiudiziali. Inoltre dalla visura agli atti è noto che dal 16.2.22 il dott. , lrpt della , veniva incaricato quale Per_2 CP_2
coliquidatore della CO e, pertanto, è evidente che l'attrice ha avuto il pieno accesso ad ogni documento e/o informazione riguardante la società stessa della quale acquistava l'intera partecipazione sociale. Nel verbale del 31.3.22 in cui erano presenti i legali di
[...]
e il dott. si fa riferimento anche al rinvenimento di materiali sottoposti a CP_2 Per_2
sequestro nel sito di LA. Le eccezioni sollevate dalla convenuta sono rilevabili tutte dall'istruttoria documentale.
Dunque le domande di risarcimento di €8.000.000,oo e di €5.000.000,00 non sono allo stato accoglibili in quanto non è stata provata la mancata conoscenza del sequestro da parte dell'attrice anteriormente all'assunta richiesta di finanziamento e di linee di credito poi revocate, anzi le circostanze documentali appena enunciate depongono inevitabilmente nel senso inverso.
4 Quanto alla domanda di risarcimento pari alla debitoria della CO la stessa non è accoglibile in quanto nel contratto preliminare la al capo 4) a del 26.1.22 si era obbligata a CP_1 sostenere personalmente tutta la debitoria della CO pari a complessivi €2.900.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, t e n u t o c o n t o d e l l ' a t t i v i t à d i f e n s i v a e d e l l ' i st r ut t o r i a s v o l t a , s i giustifica una liquidazione secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D. M . 1 4 7 / 2 2 .
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
rigetta le domande attoree di risarcimento, condanna l'attrice in plrpt a ristorare alla convenuta in plrpt le spese di lite pari ad € 32.070,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Napoli, 3 0/10/2025
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