Art. 3.
All'onere derivante dalla partecipazione all'Accordo indicato nei precedenti articoli, sino a tutto l'anno 1964, sara' provveduto quanto a lire 11.150.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, quanto a lire 16.750.000 con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro per liquidazione beni tedeschi.
All'onere di lire 13.400.000 relativo all'esercizio 1965 sara' fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla partecipazione all'Accordo indicato nei precedenti articoli, sino a tutto l'anno 1964, sara' provveduto quanto a lire 11.150.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, quanto a lire 16.750.000 con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro per liquidazione beni tedeschi.
All'onere di lire 13.400.000 relativo all'esercizio 1965 sara' fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.