Articolo 31 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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Versione
15 gennaio 1954
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Versione
21 marzo 1958
Art. 31. Modalita' di pagamento ((Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente:
se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione;
se supera lire 1.000.000 e non lire 30.500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultima d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000;
se supera lire 30.500.000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire.)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 11 febbraio 1958, n. 89 ha disposto (con l'art. 3) che le suddette rate saranno pagate come di seguito indicato:
"a) la prima rata: se relativa ad indennizzo od a contributo per beni gia' ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, oppure una, volta intervenuto il decreto Ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso;
se relativa, a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene;
b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale e' stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro;
c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b)."
Entrata in vigore il 21 marzo 1958