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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°805/2021 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 24.11.2023 tra:
(c.f. ; Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. D'IPPOLITO GIUSEPPE;
attore contro
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. ROCCO DI TORREPADULA NICOLA;
convenuta
Oggetto: NCri (deposito NCrio, cassetta di sicurezza, apertura di credito NCrio).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 24.11.2023;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009. ha convenuto dinnanzi a questo Tribunale al fine di sentire Parte_1 Controparte_1
accertare la responsabilità della NC per la mancata erogazione della somma di €.96.000,00 di cui al contratto di mutuo fondiario n.0IC04416966 stipulato con in data Controparte_1
29.11.2019 con atto per Notar Rep. n.3630 Racc. n.3053, e per l'effetto sentire Persona_1
condannare la convenuta al risarcimento dei danni, rassegnando in particolare le seguenti conclusioni:
- “accertare e dichiarare, la violazione dei canoni di buona fede e correttezza della CP_2
convenuta nello svolgimento delle trattative per la conclusione del contratto di mutuo fondiario di € 96.000,00 richiesto dall'attore per l'acquisto della rivendita di tabacchi di cui alla narrativa del presente atto”;
- “per l'effetto, previa imputazione alla NC a titolo di responsabilità precontrattuale, condannarla ex. art. 1338 c.c. al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni patiti quantificati in € 5.023,00 per danno patrimoniale ed € 456.940,00 per mancato guadagno, o di quella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà liquidare secondo il suo prudente apprezzamento”;
- “ordinare alla NC , per effetto della mancata erogazione della somma richiesta a mutuo, di cancellare con effetto immediato l'ipoteca sugli immobili descritti rispettivamente alle lettere A)
e B) dell'art. 6 del rogito notarile”;
- “con interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore intervenuta, con condanna alle spese, diritti ed onorari ,in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Esponeva l'attore che, nel mese di settembre 2019, entrava in trattativa con la IG.ra Controparte_3 finalizzata all'acquisto della rivendita di tabacchi di proprietà della IG.ra sita in Controparte_3
LI S.no (LE) alla via Umberto I, 57/A al prezzo di €.96.000,00, per la quale si rivolgeva alla filiale di di LL ED (LE) al fine di chiedere un mutuo di pari Controparte_1
importo che la NC avrebbe concesso previo rilascio di alcune garanzie reali e personali.
In particolare, secondo l'attore, il suddetto mutuo doveva essere garantito sia da un'ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà del IG. e della IG.ra , sia da una Parte_2 CP_4
fideiussione omnibus rilasciata dal IG. al fine di garantire sino al limite di Parte_2
€.13.000,00 lo scoperto sul conto corrente n.55131/000/1291 sul quale operava l'apertura di un credito in favore dell'attore di €.13.000,00.
Evidenziava l'attore che, in data 29.11.2019, le parti sottoscrivevano il contratto di mutuo presso lo studio del Notaio dott.ssa ma che, successivamente alla stipula, l'attore veniva contattato Per_1
telefonicamente dal direttore della filiale della NC convenuta che lo invitava a recarsi in sede per il rilascio di ulteriori fideiussioni che, tuttavia, secondo l'attore non erano state richieste né concordate durante la fase delle trattative antecedenti la concessione/sottoscrizione del contratto di mutuo.
Ritenendo arbitraria tale richiesta, l'attore, dapprima e con PEC del 10.01.2020 comunicava il proprio rifiuto di concedere ulteriori garanzie personali, e diffidava la NC convenuta ad adempiere alle condizioni sancite nel contratto di mutuo del stipulato trasferendo immediatamente della somma di
€.96.000,00 necessaria per l'acquisto della rivendita di tabacchi;
e, successivamente, con PEC del
03.02.2020, invitava la NC sia alla chiusura del conto acceso al solo fine di addebitare le rate del mutuo (mai erogato) diffidandola dall'addebitare somme a qualsiasi titolo, sia alla ripetizione di tutte le spese già sostenute per notaio, geometra, e polizza legata al mutuo. Inoltre, l'attore esponeva che, solo dopo avere comunicato con raccomandata a/r del 14.02.2020 alla
IG.ra “l'impossibilità al perfezionamento di acquisto della rivendita di tabacchi a Controparte_3 causa dell'inspiegabile mancata erogazione del mutuo già sottoscritto” la NC, con email PEC del
17.04.2020 “probabilmente preso atto della grave condotta posta in essere, riferiva di voler rinunciare alle ulteriori garanzie richieste per l'erogazione del mutuo richiesto all'uopo preannunciando l'imminente erogazione della somma richiesta”.
Nel ritenere la NC imputabile di responsabilità precontrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede per avere, successivamente alla stipula, negato l'erogazione del mutuo adducendo la mancanza di una fideiussione mai richiesta durante la fase delle trattative, con la presente domanda l'attore ha chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1338 c.c. “circoscritto al c.d. interesse negativo inteso come diritto del danneggiato ad ottenere il ripristino della situazione antecedente alla conclusione del contratto”.
In particolare, per ciò che attiene la perdita subita e quindi il danno di natura patrimoniale, l'attore ha richiesto il rimborso della somma complessiva di €.5.023,60 e, segnatamente “€ 350,00 per polizza antincendio stipulata con la € 2.000,00 per spese notarili;
€ 2.500,00 CP_5 Controparte_6
corrisposte al Geom. per l'attività dallo stesso espletata per il cambio di Controparte_7
destinazione d'uso, da stalla a garage, dell'immobile di proprietà della sig.ra concesso a CP_4
garanzia del mutuo e meglio descritto alla lett. b) dell'art. 6 del contratto di mutuo, € 173,60 per spese varie”.
Quanto, invece, al lucro cessante, l'attore ha richiesto il risarcimento della somma complessiva di
€.456.940,00 a titolo di danni da mancato guadagno e c.d. perdita di chance calcolato, ottenendo tale importo moltiplicando il reddito più elevato degli ultimi due anni maturato dall'esercizio della rivendita di tabacchi al cui acquisto il mutuo era finalizzato ed ammontante ad €.14.740,00, per 31, cioè “per l'età lavorativa dell'attore fino all'età pensionabile”.
Ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto nonché priva di supporto probatorio, deducendo la correttezza del proprio operato e contestando la ricostruzione dei fatti descritta dalla difesa attorea.
In particolare, secondo la NC convenuta la richiesta di ulteriori garanzie sarebbe stata comunicata all'attore a seguito della sua richiesta di aumentare l'importo del mutuo da €.96.000,00 ad
€.106.000,00 e, a sostegno della correttezza del proprio operato, ha evidenziato di avere provveduto a comunicare al cliente la delibera n.55132/19/00687 nella quale veniva riportata la necessità di rilasciare le ulteriori garanzie quale condizione per la concessione del maggiore importo del finanziamento.
Inoltre, la NC ha precisato che il finanziamento per la complessiva somma di €.106.000,00 debba essere inteso come suddiviso in due operazioni, e cioè:
- un'operazione per il finanziamento di €.10.000,00 “a breve termine” per la quale, in data
15.11.2019:
o l'attore ha sottoscritto il contratto di conto corrente n.55131/1000/1291, il “contratto di apertura di credito in conto corrente” per €.5.000,00, e “il contratto di apertura di credito in conto corrente a titolo di anticipo su transato POS” per €.5.000,00;
o il IG. ha rilasciato una fideiussione omnibus in favore dell'attore sino Parte_2 alla concorrenza di €.13.000,00 “finalizzata a garantire esclusivamente il credito della derivante dai contratti di apertura di credito in conto corrente (tale circostanza è CP_2
confermata anche dal limite di importo della fideiussione il quale risulta quasi coincidente con quello delle due aperture di credito in conto corrente)”;
- un'operazione per il finanziamento di €.96.000,00 “a lungo termine” per il quale è stato sottoscritto il contratto di mutuo fondiario n.0IC1044616966 con atto per Notaio
[...]
(Rep. n. 3630; Racc. n. 3053). Per_1
Ancora, secondo la NC il contratto di mutuo ha espressamente previsto il rilascio delle garanzie reali e personali all'art. 2 secondo cui “le erogazioni di qualunque somma potranno aver luogo soltanto dopo che la parte mutuataria abbia comprovato: a. la valida ed efficace costituzione delle garanzie – reali e/o personali – richieste dalla Banca a cautela del mutuo”, e tale articolo si riferirebbe anche alle due fideiussioni specifiche che dovevano essere rilasciate dal IG. e dalla Parte_2
IG.ra così come stabilito nella delibera di approvazione del finanziamento CP_4
n.55132/19/00687.
Sulla base di tale prospettazione, la ha affermato che “l'inadempimento della parte mutuataria CP_2 ha determinato il verificarsi dell'evento dedotto nella condizione risolutiva prevista dall'art. 2 del contratto di mutuo del 29.11.2019, il quale (perfetto ed immediatamente produttivo di effetti) si è risolto ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo e dell'art. 9, lettera 1, delle Condizioni Generali di
Contratto allegate allo stesso” il quale prevede che è diritto della Banca di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora “la parte mutuataria non adempia agli obblighi posti a suo carico nell'art. 2 del contratto di mutuo anche con riferimento agli adempimenti richiesti ai fini dello svincolo del pegno”.
Quanto, invece, alla richiesta attorea di risarcimento dei danni da mancato guadagno, la NC ha eccepito la mancanza di prova documentale relativa alla trattativa intercorsa per l'acquisto della rivendita di tabacchi, ed ha precisato che il contratto di mutuo di €.96.000,00 stipulato il 29.11.2019 non sarebbe un c.d. “mutuo di scopo” non sussistendo alcuna connessione tra il mutuo e l'acquisto della rivendita di tabacchi che costituisce una circostanza mai formalizzata e, in ogni caso, non risultante dal testo del contratto di mutuo de quo.
La causa è stata istruita attraverso prove orali e sulla base della documentazione in atti.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
A prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita dall'attore all'azione dallo stesso proposta appare, innanzitutto, necessario procedere alla corretta riqualificazione della domanda attorea, tenuto conto del petitum e della causa petendi.
In particolare, l'attore chiede il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale nonché
l'ordine di cancellazione dell'ipoteca (petitum), a fronte di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.11.2019 per la somma di €.96.000,00 che veniva collocata su di un deposito infruttifero e mai messa a disposizione al cliente mediante accredito sul conto corrente all'uopo aperto ( causa petendi ).
Va evidenziato che, secondo quanto risulta pacifico fra le parti, la mancata messa a disposizione delle somme mediante accredito sul conto corrente intestato all'attore è derivata dal fatto che il IG.
[...]
(padre dell'attore) non ha sottoscritto l'atto di fideiussione specifica a garanzia del predetto Pt_2
mutuo.
Tuttavia, poiché il contratto di mutuo si è perfezionato con la sottoscrizione delle parti dinnanzi a
Notaio, quanto reciprocamente lamentato dalle parti, non attiene non ad aspetti inerenti alle trattative, bensì all'esatto adempimento del contratto stesso.
Nella sostanza, con il presente giudizio l'attore lamenta l'inadempimento della NC nella sua obbligazione principale consistente nella dazione delle somme concesse a mutuo ed è proprio in conseguenza di tale indisponibilità e dunque di tale inadempimento che assume - come detto – di aver subito danni di cui domanda il risarcimento, nonchè la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, il che implica l'implicita richiesta di risoluzione del contratto.
Riqualificata la domanda attorea come azione di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento, appare dunque preliminare valutare se la mancata esecuzione del contratto trovi causa nell'inadempimento della NC per come prospettato dall'attore, ovvero nell'inadempimento dell'attore come prospettato dalla NC, la quale ha rilevato che è stato il mutuatario ad essere venuto meno alla condizione stabilita dall'art. 2 del contratto di mutuo di costituire una garanzia fideiussoria specifica da parte del IG. (già terzo datore di ipoteca unitamente alla IG.ra Parte_2 CP_4
.
[...]
A fondamento di tale prospettazione, la NC ha addotto la delibera n.55132/19/00687 che, in effetti, prevedeva l'allargamento dell'operazione complessiva del finanziamento da €.96.000,00 ad
€.106.000,00 mediante: l'erogazione del mutuo di €.96.000,00, la costituzione delle garanzie ipotecarie, e l'apertura di due linee di credito da €.5.000,00 ciascuna con la costituzione di una fideiussione omnibus fino al limite di €.13.000,00.
A parere del giudicante, la tesi prospettata dall'attore va senz'altro preferita.
Premesso che le due linee di credito (i.e. il “contratto di apertura di credito in conto corrente” per
€.5.000,00, e “il contratto di apertura di credito in conto corrente a titolo di anticipo su transato POS” per €.5.000,00) risultano effettivamente garantite con la fideiussione omnibus avente la stessa data del 15/11/2019 dei due contratti, il contratto di mutuo stipulato in data 29.11.2019, viceversa, contiene la specifica indicazione all'art. 2 della costituzione delle garanzie reali nonché la sottoscrizione dei terzi datori di ipoteca, senza tuttavia alcuna menzione nel contratto stesso di un impegno a costituire ulteriori garanzie e, tantomeno, senza alcun riferimento ad una fideiussione specifica da rilasciarsi da parte del IG. Parte_2
Né, ai fini interpretazione del contratto di mutuo solennemente stipulato dinnanzi al Notaio, sarebbe corretto fare riferimento ad un atto interno alla NC quale la delibera n.55132/19/00687 e cioè ad un atto unilaterale rispetto alla quale – peraltro – non vi è alcuna prova documentale del fatto che sia stata portata a conoscenza del mutuatario né, tantomeno, del IG. Parte_1 Parte_2
soggetto che avrebbe dovuto assumere la garanzia fideiussoria.
Ne consegue che, una volta effettuata la costituzione delle garanzie ipotecarie, la condizione di cui all'art. 2 doveva ritenersi soddisfatta e, pertanto, non vi era ragione per non svincolare dal pegno irregolare le somme erogate e trasferire l'importo di €.96.000,00 in favore dell'attore come previsto dal contratto di mutuo.
Per quanto detto, la mancata erogazione del mutuo appare ingiustificata, e la NC deve ritenersi inadempiente rispetto alla propria obbligazione principale nascente da un contratto di mutuo fondiario perfezionatosi sin dalla stipula dinnanzi al Notaio e, dunque, la – per come qualificata - domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla convenuta deve ritenersi fondata, così come fondate devono ritenersi anche la domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e – quantomeno nell'an – la domanda risarcitoria.
In particolare, quanto a quest'ultima domanda, l'attore ha domandato a titolo di risarcimento danni per inadempimento la somma di €.5.023,00 rinveniente da spese sostenute per l'istruttoria e la stipula del mutuo a titolo di danno emergente, ed €.456.940,00 a titolo di lucro cessante.
Tuttavia, mentre appare fondata e documentata la pretesa di ristoro dei danni corrispondenti alle spese vive sostenute per la stipula del contratto di mutuo, non convince la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante o da c.d. “perdita di chance”.
A fondamento della pretesa da ultimo indicata, come sopra già riportato l'attore adduce che il mutuo era finalizzato all'acquisto della rivendita di tabacchi, e che la mancata messa a disposizione della somma del mutuo gli ha impedito di finalizzare tale acquisto, con conseguente perdita di guadagno parametrato alla stima degli ipotetici guadagni futuri legati all'attività commerciale.
Tuttavia, sebbene si possa condividere che l'erogazione del mutuo fosse effettivamente finalizzata a tale tipo di investimento ciò risultando, peraltro, anche della delibera della NC n.55132/19/00687
(v. pag. 6 della delibera sub allegato n.10 nel fascicolo di parte convenuta), l'attore non ha tuttavia fornito alcuna valida prova dell'esistenza della trattativa intercorsa per l'acquisto di uno specifico esercizio commerciale né, tantomeno, di quale fosse il prezzo di acquisto, né, infine, del fatturato dell'esercizio che aveva in animo di acquistare, essendosi limitato a produrre il modello unico per gli anni 2017 e 2018 relativo alla posizione di certa , senza che dalla documentazione Controparte_3 prodotta in atti emerga la natura dell'attività commerciale da quest'ultima esercitata.
Anche a voler prescindere dal difetto di prova in ordine all'entità del danno lamentato, appare dirimente evidenziare la circostanza secondo la quale l'attore non abbia fornito alcuna prova del fatto che la mancata erogazione del mutuo abbia costituito la causa della mancata stipula del fantomatico acquisto dell'esercizio di rivendita di tabacchi.
Ed invero, non soltanto l'attore non deduce né tantomeno fornisce la prova delle ragioni per le quali le trattative con la presunta cedente siano venuto meno (a ciò non risultando utile la raccomandata a/r del 14.02.2020 – senza risposta – con la quale comunicava alla IG.ra Controparte_3
“l'impossibilità al perfezionamento di acquisto della rivendita di tabacchi a causa dell'inspiegabile mancata erogazione del mutuo già sottoscritto”), ma appare altresì incoerente con la inetenzione di acquistare un tale esercizio, la scelta processuale di agire per la risoluzione del contratto di mutuo piuttosto che per il suo adempimento.
Per le motivazioni sopra esposte, in parziale accoglimento della domanda attorea il contratto di mutuo fondiario n.0IC04416966 stipulato in data 29.11.2019 con atto per Notar (Rep. Persona_1
n.3630 Racc. n.3053) va dichiarato risolto per inadempimento contrattuale imputabile ad
[...]
per non avere messo a disposizione del IG. la somma di Controparte_1 Parte_1
€.96.000,00 concordata nel contratto di mutuo e, per l'effetto, la NC convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore di €.5.023,00 a titolo di risarcimento del danno emergente, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della predetta stipula.
In conseguenza dello scioglimento del vincolo contrattuale, va, infine, ordinata la cancellazione della iscrizione ipotecaria sugli immobili per come meglio indicati all'art. 6 lett. A e B del predetto contratto di mutuo.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n.55/2014 e del valore della domanda nei limiti del riconoscimento: tuttavia, tenuto conto del rifiuto opposto dall'attore alla proposta di conciliazione avanzata dal giudicante con ordinanza del 30.09.2022 a norma dell'art. 185-bis c.p.c. e di importo non inferiore a quello per cui si riconosce il risarcimento, debbono ritenersi irripetibili le spese processuali maturate per le fasi successive alla proposta stessa a norma dell'art.91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di n persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di mutuo fondiario n.0IC04416966 stipulato in data
29.11.2019 con atto per Notar Rep. n.3630 Racc. n.3053 per inadempimento Persona_1 contrattuale da parte di per l'effetto , in parziale accoglimento Controparte_1
della domanda attorea:
1.a. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di €.5.023,00 a titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione Parte_1
monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata;
1.b. ordina la cancellazione dell'ipoteca iscritta da sugli immobili indicati Controparte_1 all'art. 6 del contratto di mutuo n.0IC04416966 sub lett. A e B, cn ogni onere a carico della Banca convenuta;
2. condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, Controparte_1
liquidate in €.1.241,00 per le borsuali ed €.1.701,00 per compensi oltre il 15% per spese generali
CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. D'Ippolito Giuseppe, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Brindisi in data 11.02.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.