Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
dott. Stefania Basso Consigliere rel.
dott. Anna Rita Motti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
20/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2473 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla Parte_1
Via Antonio De Curtis, 24, presso lo studio dell'Avv. Aniello Langella che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
E
[...]
in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.
Vincenzo D'Isidoro con cui elettivamente domicilia in Roma alla Via Cardinal de
Luca n. 22
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 05.11.2020, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1174/2020 pubblicata in data 29.09.2020
[...]
Tribunale, in favore della a favore Controparte_1
dei ragionieri e periti Commerciali per l'ammontare di € 107.476,12 oltre accessori come per legge a titolo di contributi dovuti dall'opponente per il periodo dal 2002 al 2016.
L'appellante censura la sentenza impugnata evidenziando che i documenti prodotti dalla non sono validi atti interruttivi della prescrizione: in CP_1
particolare, il sollecito di pagamento – relativo all'anno 2009 – datato 08.10.2011 sarebbe stato inviato ad un indirizzo che non era più corrispondente al suo domicilio fiscale, in disparte la considerazione che non era stata neanche inviata l'ulteriore raccomandata così come previsto dalla L. n. 31/2008; lamenta, inoltre, che le raccomandate prodotte dalla appellata erano in fotocopia e non in originale e, dunque, non hanno nessun valore probatorio;
rimarca, ancora, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sospesi i termini di prescrizione fino a quando non è stata presentata la dichiarazione dei redditi alla ritenendo che CP_1
il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la contribuzione è dovuta e non dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;
lamenta, infine, l'illegittimità delle sanzioni applicate dalla Conclude CP_1
chiedendo: “a) in riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, accogliere il ricorso ex art.
645 c.p.c., presentato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata - sezione lavoro, perché nel merito fondato in fatto e meritevole di accoglimento in diritto, in virtù delle deduzioni, osservazioni ed eccezioni tutte di cui al presente atto e a tutti gli scritti difensivi ricorso in opposizione, note autorizzate depositati in primo grado;
b) In via preliminare accertarsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione dei contributi previdenziali sia quelli soggettivi, sia quelli integrativi e sia quelli soggettivi supplementari, nonché gli interessi e le sanzioni ad essi applicati, per i motivi di fatto e di diritto su esposti;
c) per l'effetto dichiarare prescritti le seguenti annualità di contribuzione
2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011 e 2012, pertanto, si ritiene che la somma di €. 59.690,08, comprensivi di contributi soggettivi, contributi integrativi e contributi soggettivi supplementari, nonché gli interessi e le sanzioni, siano prescritti;
d) per l'effetto, a parziale riforma del decreto ingiuntivo n. 8/2019, dichiarare dovute solo le somme che decorrono dal 2013 ad oggi, e precisamente la somma di €. 47.786.04 comprensivi di contributi soggettivi, contributi integrativi e contributi soggettivi supplementari, nonché gli interessi e le sanzioni;
e) sempre in via principale non concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe all'opponente; f) Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto. g) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituita la appellata che ha rimarcato l'infondatezza dell'appello di CP_1
cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto deve essere accolto, sebbene l'opposizione al decreto ingiuntivo sia soltanto parzialmente fondata.
In punto di fatto, si evidenzia che la odierna appellata otteneva l'emissione CP_1
del decreto ingiuntivo n. 8/2019 per l'importo di 107.476,12 oltre accessori come per legge a titolo di contributi dovuti da per il periodo Parte_1
dal 2002 al 2016.
Quest'ultimo proponeva opposizione a tale decreto chiedendone la revoca per essere prescritti i crediti vantati dalla per il periodo dal 2002 al 2012 e CP_1
ammettendo la debenza della somma di € 47.786,04 a titolo di contributi per il periodo successivo. A sostegno della sua opposizione evidenziava che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui è dovuto il pagamento e non dal momento di presentazione della dichiarazione dei redditi;
che non ricorre una ipotesi di impossibilità di far valere il diritto (art. 2935 c.c.) in quanto la creditrice avrebbe potuto autonomamente verificare (anche rivolgendosi all'Agenzia delle
Entrate) l'ammontare del reddito prodotto;
che la richiesta di pagamento notificata in data 14.05.2018 è tardiva e non idonea ad interrompere i termini di prescrizione;
che, infine, le sanzioni sono illegittime “non potendosi ascrivere alcuna responsabilità all'odierno ricorrente”. Il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione ritenendo validi tutti gli atti interruttivi prodotti dalla CP_1
Passando, quindi, ad analizzare le censure proposte dall'odierno appellante ne va rilevata la parziale inammissibilità trattandosi di doglianze nuove e, quindi, tardive.
Ci si riferisce, in particolare, all'eccezione di invalidità della notifica della richiesta di pagamento del 12.12.2011 (che sarebbe stata notificata ad un domicilio differente rispetto a quello effettivo dell'odierno appellante e, comunque, senza essere seguita dall'ulteriore raccomandata prevista dalla legge), nonché all'eccezione relativa alla produzione delle sole copie delle ricevute di ritorno delle raccomandate inviategli nel corso del tempo dalla Né può CP_1
giungersi a differente conclusione per il sol fatto che tali eccezioni erano state proposte in primo grado, posto che di esse nessuna traccia si rinviene del ricorso in opposizione, venendone fatto cenno solo con le note autorizzate dal giudice in vista dell'udienza del 29.09.2020 ex art. 221 del testo coordinato del Decreto-
Legge 19 maggio 2020, n. 34 Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso
Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A03914) (GU Serie Generale
n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25). Un riferimento, dunque, tardivo anche in primo grado.
Occorre, pertanto, verificare l'idoneità delle varie comunicazioni inviate dalla ad interrompere i termini di prescrizione (pacificamente quinquennali). CP_1
Ebbene, in primo luogo, è necessario rimarcare che - circa la decorrenza della prescrizione – va obbligatoriamente distinta la contribuzione minima, per la quale la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, e la contribuzione eccedente i minimi, per la quale si applica l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27218/18).
Nel caso in esame, pacifico il mancato invio della dichiarazione dei redditi, è evidente che la ha agito per pretendere il pagamento della cd. contribuzione CP_1 minima per la quale – per quanto sopra evidenziato – del tutto irrilevante si palesa il dato della trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue:
- una prima richiesta di pagamento è stata inviata in data 12.12.2011: essa è relativa esclusivamente ai contributi dovuti e non versati per l'anno 2009;
- la successiva richiesta dei contributi relativi agli anni dal 1992 al 2012 è stata inviata al in data 20.12.2013; Parte_1
- una ulteriore richiesta – con riferimento alle contribuzioni dovute per gli anni dal
2002 al 2012 – è stata inviata in data 14.05.2018.
È, allora, chiaro che il primo atto interruttivo della prescrizione (in disparte quello relativo alla contribuzione dell'anno 2009) è quello del dicembre 2013. Ma a tale data erano certamente già prescritti i crediti relativi alle contribuzioni maturate e dovute nel periodo anteriore al quinquennio. In altre parole, devono ritenersi non dovuti – in quanto per essi era già maturata la prescrizione – tutti i crediti vantati dalla e maturati fino al 20.12.2008. CP_1
Il successivo atto del 14.05.2018 è, dunque, tempestivo in quanto intervenuto prima del decorso di ulteriori cinque anni a decorrere dal dicembre 2013.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione proposta dal e dichiarati prescritti tutti i contributi maturati fino Parte_1
alla data del 20.12.2008.
Infondata è, invece, la censura relativa alle sanzioni applicate, posto che – contrariamente a quanto asserito dall'appellante – la ha ripetutamente CP_1
sollecitato il pagamento dei dovuti contributi;
inoltre, la censura si palesa generica con riferimento all'erronea quantificazione delle stesse sanzioni, posto che non viene in alcun modo specificato in cosa consista l'errore del computo.
Le spese di lite sono compensate per la metà in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 8/2019; dichiara non dovuti i contributi maturati fino al 20.12.2008 in quanto prescritti e condanna Parte_1
al pagamento dei contributi dovuti per il periodo dal 21.12.2008 al
[...]
31.12.2016 in favore della a favore Controparte_1
dei ragionieri Compensa per la metà le spese di lite. Controparte_1 Condanna la a favore dei ragionieri e Controparte_1
periti Commerciali al pagamento della restante metà che, già compensata, si liquida in € 3.444,00 per il primo grado ed in € 3.821,00 per il secondo grado oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Aniello
Langella.
Napoli 20/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso dott. Piero Francesco De Pietro