TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/11/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 445/2024
Repubblica Italiana
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate entro il termine concesso a mezzo delle quali parte attrice ha esercitato il proprio diritto di difesa discutendo la causa mediante brevi note conclusive, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 445 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI NO ES (C. F. ); C.F._2
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
(C.F. ); Controparte_2 C.F._4
(C.F. ); Controparte_3 C.F._5
(C.F. ); Controparte_4 C.F._6
(C.F. ). CP_5 C.F._7
PARTI CONVENUTE/CONTUMACI
PREMESSO CHE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto Parte_2 in giudizio i NI , , e e la madre Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
quali eredi del defunto , al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Persona_1 conclusioni “ Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a) dichiarare che, per effetto di usucapione, la sig.ra , è divenuta Parte_2 proprietaria assoluta dell'immobile, su indicato. b) ordinare alla conservatoria dei registri
1 immobiliari di Enna la relativa trascrizione e all'Ufficio tecnico erariale di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità”.
Parte attrice ha dedotto:
- di avere posseduto esclusivamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente e con animo di proprietario da oltre trenta anni il terreno sito nel Comune di Pietraperzia in contrada Piana-Pirito, censito al Catasto terreni alla partita 9414, foglio 68 particella 118, cl 2, reddito dominicale € 18,75, reddito agrario € 11.25;
- di sussistere presupposti di legge ai fini dell'accertamento della richiesta usucapione nei confronti dei convenuti, successori mortis causa dell'originario proprietario il padre Per_1
, per come risultante dalla documentazione versata atti.
[...]
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, per cui con ordinanza del 12.09.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante escussione del testimone di parte attrice, all'esito della quale è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 29.10.2025
- sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. c. - e decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posizione pregiudiziale rispetto all'esame delle argomentazioni fattuali e giuridiche prospettate dall'attrice assume nella specie l'esame della legittimatio ad causam sotto il profilo passivo.
Al riguardo si osserva come la domanda di usucapione sia tesa all'accertamento della proprietà di una res a titolo originario nella ricorrenza di un possesso qualificato definito ad usucapionem.
Il soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda di usucapione è colui il quale risulta essere il proprietario del bene che si assume usucapito: l'usucapione può, infatti, essere utilmente accertata solo nei confronti del proprietario.
Ne consegue che presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda è che questa venga proposta nei confronti del proprietario, ciò anche al fine di evitare che l'effettivo proprietario, non citato, venga pregiudicato da una pronunzia non emessa nei suoi confronti.
Tale prova, pur in assenza dei titoli di provenienza della proprietà del terreno oggetto di usucapione,
è stata adeguatamente fornita dall'attrice con la produzione in giudizio del certificato ipotecario allegato all'atto introduttivo, dal quale risulta:
- che la particella 118 foglio 68, di proprietà di ( 04.12.1924) e Persona_1 della moglie ( 9.11.1926) quantomeno dall'ottobre del 1976 ( data della nota CP_5 di trascrizione del contratto di sovvenzione ipotecaria sottoscritto in favore della Cassa Rurale
e NA La NC contro i coniugi ) in seguito alla morte del primo in Per_1 data 19.08.2003 e alla rinuncia all'eredità dei figli ( 13.06.1949) e Controparte_6
2 (20.06.1951) risulta traferita ai figli , , e Controparte_7 CP_2 CP_3 CP_1
per la quota di 2/36 e alla moglie per la quota di 6/36, tutti CP_4 CP_5 convenuti nell'odierno giudizio.
Emerge, altresì, dal richiamato certificato ipotecario come il pignoramento immobiliare trascritto anche sulla particella oggetto di usucapione in data 10.06.2008 (registro generale n. 5874 e- registro
[.. particolare n. 4755 su istanza della Caltanissetta Parte_3
) è stato successivamente cancellato come da annotazione presentata al Conservatore il Parte_4
13.02.2022 (reg. gen. 1723 reg. part. 107).
Sulla base della documentazione prodotta deve ritenersi che gli odierni convenuti sono proprietari della particella considerata e, che la causa è stata correttamente introdotta nei loro confronti, quali eredi di . Persona_1
Nel merito, la domanda di accertamento dell'usucapione con riferimento al terreno sito nel Comune di Pietraperzia in contrada Piana-Pirito, censito al Catasto terreni al foglio 68 particella 118 risulta fondata e va accolta.
ha confermato la circostanza che l'odierna attrice ha esercitato il possesso Controparte_8 in maniera pacifica, ininterrotta e pubblica del terreno sito nel Comune di Pietraperzia particella 118 foglio 68.
Segnatamente, il teste escusso risultato estraneo ai fatti di causa, e sentito all'udienza del 19.06.2025, ha dichiarato di occuparsi del terreno - riconosciuto tramite esibizione dalle foto mostrate – sin dal
1995-1996 occupandosi della potatura, della raccolta delle mandorle e della relativa aratura con trattatore;
ha riferito, altresì, di essersi anche occupato dei terreni del padre dell'attrice confinanti con quelli della stessa e che i costi di tali lavorazioni sono stati corrisposti dal padre finché era in vita, previa presentazioni di conti separati, come avviene ad oggi per l'attrice e il fratello Per_2
Il teste escusso ha dimostrato di conoscere i luoghi di causa e le circostanze sulle quali è stato chiamato a rispondere, risultando le dichiarazioni rese intrinsecamente attendibili e confacenti con tutto quanto allegato dall'attrice in atti.
A seguito dell'istruttoria espletata, deve, quindi, ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale, pacifico, ininterrotto e uti dominus in capo a parte attrice, così che la domanda di usucapione può essere accolta.
Anche in considerazione della mancata costituzione dei convenuti, va disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 445/2024, così provvede:
3 - in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, , Parte_2 nei confronti dei convenuti, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione Controparte_4 CP_5 ultraventennale a favore di parte attrice, , con riferimento al Parte_2 terreno sito nel Comune di Pietraperzia in contrada Piana-Pirito, censito al Catasto terreni alla partita
9414, foglio 68 particella 118;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Enna di trascrivere la presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Enna, 4/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
4
Repubblica Italiana
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate entro il termine concesso a mezzo delle quali parte attrice ha esercitato il proprio diritto di difesa discutendo la causa mediante brevi note conclusive, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 445 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI NO ES (C. F. ); C.F._2
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
(C.F. ); Controparte_2 C.F._4
(C.F. ); Controparte_3 C.F._5
(C.F. ); Controparte_4 C.F._6
(C.F. ). CP_5 C.F._7
PARTI CONVENUTE/CONTUMACI
PREMESSO CHE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto Parte_2 in giudizio i NI , , e e la madre Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
quali eredi del defunto , al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Persona_1 conclusioni “ Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a) dichiarare che, per effetto di usucapione, la sig.ra , è divenuta Parte_2 proprietaria assoluta dell'immobile, su indicato. b) ordinare alla conservatoria dei registri
1 immobiliari di Enna la relativa trascrizione e all'Ufficio tecnico erariale di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità”.
Parte attrice ha dedotto:
- di avere posseduto esclusivamente, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente e con animo di proprietario da oltre trenta anni il terreno sito nel Comune di Pietraperzia in contrada Piana-Pirito, censito al Catasto terreni alla partita 9414, foglio 68 particella 118, cl 2, reddito dominicale € 18,75, reddito agrario € 11.25;
- di sussistere presupposti di legge ai fini dell'accertamento della richiesta usucapione nei confronti dei convenuti, successori mortis causa dell'originario proprietario il padre Per_1
, per come risultante dalla documentazione versata atti.
[...]
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, per cui con ordinanza del 12.09.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante escussione del testimone di parte attrice, all'esito della quale è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 29.10.2025
- sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. c. - e decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posizione pregiudiziale rispetto all'esame delle argomentazioni fattuali e giuridiche prospettate dall'attrice assume nella specie l'esame della legittimatio ad causam sotto il profilo passivo.
Al riguardo si osserva come la domanda di usucapione sia tesa all'accertamento della proprietà di una res a titolo originario nella ricorrenza di un possesso qualificato definito ad usucapionem.
Il soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda di usucapione è colui il quale risulta essere il proprietario del bene che si assume usucapito: l'usucapione può, infatti, essere utilmente accertata solo nei confronti del proprietario.
Ne consegue che presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda è che questa venga proposta nei confronti del proprietario, ciò anche al fine di evitare che l'effettivo proprietario, non citato, venga pregiudicato da una pronunzia non emessa nei suoi confronti.
Tale prova, pur in assenza dei titoli di provenienza della proprietà del terreno oggetto di usucapione,
è stata adeguatamente fornita dall'attrice con la produzione in giudizio del certificato ipotecario allegato all'atto introduttivo, dal quale risulta:
- che la particella 118 foglio 68, di proprietà di ( 04.12.1924) e Persona_1 della moglie ( 9.11.1926) quantomeno dall'ottobre del 1976 ( data della nota CP_5 di trascrizione del contratto di sovvenzione ipotecaria sottoscritto in favore della Cassa Rurale
e NA La NC contro i coniugi ) in seguito alla morte del primo in Per_1 data 19.08.2003 e alla rinuncia all'eredità dei figli ( 13.06.1949) e Controparte_6
2 (20.06.1951) risulta traferita ai figli , , e Controparte_7 CP_2 CP_3 CP_1
per la quota di 2/36 e alla moglie per la quota di 6/36, tutti CP_4 CP_5 convenuti nell'odierno giudizio.
Emerge, altresì, dal richiamato certificato ipotecario come il pignoramento immobiliare trascritto anche sulla particella oggetto di usucapione in data 10.06.2008 (registro generale n. 5874 e- registro
[.. particolare n. 4755 su istanza della Caltanissetta Parte_3
) è stato successivamente cancellato come da annotazione presentata al Conservatore il Parte_4
13.02.2022 (reg. gen. 1723 reg. part. 107).
Sulla base della documentazione prodotta deve ritenersi che gli odierni convenuti sono proprietari della particella considerata e, che la causa è stata correttamente introdotta nei loro confronti, quali eredi di . Persona_1
Nel merito, la domanda di accertamento dell'usucapione con riferimento al terreno sito nel Comune di Pietraperzia in contrada Piana-Pirito, censito al Catasto terreni al foglio 68 particella 118 risulta fondata e va accolta.
ha confermato la circostanza che l'odierna attrice ha esercitato il possesso Controparte_8 in maniera pacifica, ininterrotta e pubblica del terreno sito nel Comune di Pietraperzia particella 118 foglio 68.
Segnatamente, il teste escusso risultato estraneo ai fatti di causa, e sentito all'udienza del 19.06.2025, ha dichiarato di occuparsi del terreno - riconosciuto tramite esibizione dalle foto mostrate – sin dal
1995-1996 occupandosi della potatura, della raccolta delle mandorle e della relativa aratura con trattatore;
ha riferito, altresì, di essersi anche occupato dei terreni del padre dell'attrice confinanti con quelli della stessa e che i costi di tali lavorazioni sono stati corrisposti dal padre finché era in vita, previa presentazioni di conti separati, come avviene ad oggi per l'attrice e il fratello Per_2
Il teste escusso ha dimostrato di conoscere i luoghi di causa e le circostanze sulle quali è stato chiamato a rispondere, risultando le dichiarazioni rese intrinsecamente attendibili e confacenti con tutto quanto allegato dall'attrice in atti.
A seguito dell'istruttoria espletata, deve, quindi, ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale, pacifico, ininterrotto e uti dominus in capo a parte attrice, così che la domanda di usucapione può essere accolta.
Anche in considerazione della mancata costituzione dei convenuti, va disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 445/2024, così provvede:
3 - in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, , Parte_2 nei confronti dei convenuti, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione Controparte_4 CP_5 ultraventennale a favore di parte attrice, , con riferimento al Parte_2 terreno sito nel Comune di Pietraperzia in contrada Piana-Pirito, censito al Catasto terreni alla partita
9414, foglio 68 particella 118;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Enna di trascrivere la presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Enna, 4/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
4