CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttorr
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1074/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Afrodite Carotenuto Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio dell'avv. Paola Tassi Controparte_1
-appellato-
in punto di: appello avverso la sentenza n.1442/2023 del Tribunale di Bologna del 10/07/2023 e pubblicata il 12/07/2023, assegnata in decisione all'udienza dell'1/07/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“L'appellante nel riportarsi ai propri scritti difensivi e alla documentazione Parte_2 Parte_1 prodotta, conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame e in accoglimento dell'appello Voglia riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1074/2023 pubblicata il 23/05/2023 non notificata, emessa dal Tribunale Civile di Bologna a definizione della causa rubricata al n. R.G.10991/2021 e, reietta ogni contraria istanza: in via principale rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell' Controparte_2 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
[...]
In subordine accertare e dichiarare il concorso colposo del sig. nella causazione del danno. CP_1
In ogni caso con condanna di esso sig. alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione CP_1 al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.” pagina 1 di 6
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
Rigettare l'appello promosso da nei Parte_3 confronti di e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. Controparte_1 1107/2023 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 23/5/2023 e notificata al sottoscritto difensore in data 29/6/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, nonché del sub procedimento di sospensiva.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Bologna Controparte_1 Pt_1
per ottenere la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 106.820,68
[...] a titolo di risarcimento del danno da responsabilità professionale asseritamente derivatogli da negligenza nella consulenza ed assistenza della sua pratica pensionistica.
Sosteneva l'attore: -che l'incaricato , a seguito del mandato di assistenza e rappresentanza, Parte_2 per il quale aveva versato un contributo di € 20,00 a titolo di iscrizione annuale, gli aveva comunicato in data 26/02/2020 l'ammontare della pensione che avrebbe ricevuto, distinguendo il regime pensionistico che il pensionando avrebbe potuto scegliere tra “Quota 100” con decorrenza della pensione dal dicembre 2020 ed una pensione mensile lorda di € 1.552,00 e netta di € 1.215,00, detratta la tassazione diretta e “Anticipo Fornero” con decorrenza da aprile 2021 ed una pensione lorda di € 1.567,00 e netta di € 1.245,00, detratta la tassazione diretta;
-che sulla base di quanto comunicatogli dal AT, aveva scelto il regime “Quota 100”, così chiudendo la propria attività lavorativa;
-che in realtà in data 22/01/2021 l' gli comunicava che la pensione netta sarebbe stata di € 925,00 e CP_3 quindi di € 289,50 inferiore a quella stimatagli dal convenuto;
-che richiedeva giudizialmente Parte_2 il risarcimento del danno quantificato in € 106.820,68, tenendo conto della durata media della vita secondo le tabelle Istat ed il danno per il coniuge, relativo alla quota di pensione di reversibilità (in corso di giudizio rinunciata) ipotizzando una sopravvivenza del coniuge, secondo la speranza di vita delle persona di sesso femminile.
Si costituiva in giudizio il convenuto patronato che contestava la domanda e ne Parte_1 richiedeva il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. Sosteneva comunque di aver reso edotto l'attore sul fatto che i calcoli operatigli fossero meramente indicativi e che la pensione liquidata in via provvisoria poteva differire da quella definitiva in quanto il reddito dell'anno 2020 non era stato ancora comunicato al fisco e che comunque la differenza tra i due trattamenti pensionistici era di solo € 50,00 mensili, diversamente da quanto sostenuto dall'attore e contestava i conteggi relativi all'aspettativa di vita.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1107/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 10991/2021, accoglieva la domanda e condannava al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 71.000,00, oltre interessi ex art. 1284, penultimo comma c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre ancora al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale, rilevato che il rapporto intercorrente tra il e aveva natura CP_1 Parte_1 contrattuale (mandato con assistenza e rappresentanza) con particolari obblighi di diligenza, di tipo informativo e consulenziale, altresì disciplinato dalla legge n. 152/2001, riteneva che il AT convenuto non aveva adempiuto all'obbligo di facere diligenter, avendo ingenerato nel CP_1
pagina 2 di 6 affidamento sulle false informazioni fornite circa la maturazione di un determinato quantum pensionistico, con conseguente responsabilità risarcitoria di per i danni causati al primo e Parte_1 quantificati in maniera equitativa in € 71.000,00.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...] che ne ha richiesto l'integrale riforma, con richiesta di rigetto della domanda Parte_1 originariamente formulata dall'appellato; in via subordinata, ha richiesto il riconoscimento del concorso colposo del nella causazione del lamentato danno. CP_1
Si è costituito l'appellato che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza dell'1/07/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi di impugnazione per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “contraddittorietà e illogicità della sentenza - errata valutazione delle circostanze di fatto” per non avere il primo giudice considerato che i patronati non determinano la corretta pensione, potendo sole eseguire mere proiezioni, con la conseguenza che non hanno alcuna responsabilità nell'ipotesi di liquidazione di pensione di importo minore rispetto a quella prevista dai calcoli dagli stessi eseguiti. Sostiene inoltre che lo stesso CP_3 provvede normalmente alla liquidazione di “pensione provvisoria” (richiamando il doc. 7 prodotto dal
, in attesa della liquidazione definitiva che “può intervenire anche a distanza di 2/3 anni (nel CP_1 pubblico impiego anche molto di più) con un range/differenza pensionistica anche molto significativa.”
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “violazione del principio 'più probabile che non' - carenza probatoria e nesso di causalità” e “omessa disamina della documentazione di parte attrice odierna appellata – insussistenza del danno - errata valutazione del danno” per avere il primo giudice ritenuto sussistente il nesso causale tra l'operato del ed il Parte_2 danno lamentato dall'appellato, erroneamente valutando altresì le stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal circa la scelta del regime pensionistico, con conseguente difetto di CP_1 alcuna responsabilità del . Parte_2
Le doglianze sono infondate.
La Corte preliminarmente rileva che l'art. 7 della legge n. 152 del 2001 attribuisce agli Istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'esterno.
Nell'ambito della indicata attività vi è anche l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
pagina 3 di 6 Ora, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza della S.C. (ex plurimis, Cass. n. 18057/2018; Cass. n. 18814/2008; Cass. n. 17997/2002) i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, secondo quanto anche rilevato dal primo giudice, una responsabilità contrattuale, per cui il mandato che gli assistiti conferiscono ai suddetti li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, loro attribuendo un pieno potere di rappresentanza.
Ne consegue che, stante la specifica natura dell'attività posta in essere dai Patronati, la diligenza ad essi richiesta nell'adempimento del mandato deve essere valutata secondo quanto disposto dall'art. 1176 secondo comma c.c.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, trattandosi di mandato con assistenza e rappresentanza (cfr. doc. 2 fascicolo avente ad oggetto altresì la “verifica e rettifica della CP_1 posizione assicurativa” dell'assistito con onere a carico del AT (secondo la legge n. 152/2001) di un dovere di diligenza di tipo informativo e consulenziale che non è risultato adempiuto dal AT appellante nei confronti dell'appellato, in difetto di prova a carico del , debitore della Parte_2 Pt_1 prestazione nei confronti dell'assistito CP_1
A tale ultimo proposito, rileva la Corte che le SS.UU. della Suprema Corte (cfr., Cass. n. 13533/2001) hanno stabilito il seguente principio, ormai consolidato: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Vale a dire, il riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, prevede che, a fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore, il convenuto deve dimostrare di aver esattamente dato corso alla prestazione affidatagli ovvero la non imputabilità a sé dell'inidoneità della stessa.
Ne consegue, cioè che a fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore/appellato quale CP_1 mandante del dedotto rapporto contrattuale, il AT convenuto/appellante, quale mandatario Pt_1 avrebbe dovuto dimostrare di avere esattamente dato corso alla prestazione affidatagli, con tutti i connessi obblighi informativi-assistenziali o, comunque, la non imputabilità a sé dell'inidoneità della prestazione effettuata, essendosi il lamentato della imprecisa informazione ricevuta dal CP_1 AT , così ingenerando nell'assistito affidamento sulle false informazioni ricevute circa la Pt_1 maturazione di un determinato quantum della prestazione pensionistico/previdenziale e conseguente responsabilità risarcitoria del per i danni lamentati dall'assistito e quindi imputabili alla Parte_2 violazione da parte dell' dell'obbligo di una corretta informazione, che non ha provato, come era Pt_1 suo onere, la non imputabilità di tale denunciato comportamento.
Nessun pregio ha inoltre la doglianza dell'appellante circa il difetto di prova del nesso causale tra il denunciato comportamento ed il danno lamentato.
pagina 4 di 6 Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la prova del nesso causale è raggiunta mediante l'applicazione del giudizio logico controfattuale secondo il principio del “più probabile che non”, allorquando, in risposta al quesito “nel caso di consulenza diligentemente fornita dal AT al (e cioè con una informazione Pt_1 CP_1 che avesse rappresentato al che scegliendo l'opzione Quota 100 avrebbe ottenuto il CP_1 riconoscimento di una pensione di importo minore rispetto alla diversa opzione Fornero), lo stesso avrebbe continuato a lavorare fino al raggiungimento dei requisiti di cui alla diversa Opzione Fornero.
Sulla base del richiamato giudizio controfattuale, correttamente e condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto che il minor reddito ottenuto dal in conseguenza della negligente prestazione CP_1 fornitagli dall' deve essergli risarcito da quest'ultimo, in quanto proprio tale negligente Pt_1 prestazione consulenziale ed assistenziale aveva indotto il alla scelta previdenziale, poi CP_1 rivelatasi pregiudizievole.
Corretta infine appare il quantum liquidato in via equitativa secondo l'aspettativa di vita calcolata sulla base delle tabelle Istat, considerando la differenza tra quanto il avrebbe percepito secondo gli CP_1 errati calcoli predisposti dall' e quanto effettivamente liquidatogli dall' . Pt_1 CP_3
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
***
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “violazione del principio di soccombenza
– errore sul governo delle spese liquidate” per non avere il primo giudizio, nella liquidazione delle spese di giudizio, considerato e valutato che il aveva rinunciato nel corso del giudizio ad una CP_1 parte della domanda, con conseguente riduzione del quantum e compensazione delle spese di lite, quanto meno parzialmente.
La doglianza è infondata, tenendo conto che il primo giudice ha liquidato le spese considerando i compensi previsti dalle vigenti tabelle per le cause di valore tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 1107/2023 del Tribunale di
[...] Controparte_1 Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttorr
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1074/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Afrodite Carotenuto Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio dell'avv. Paola Tassi Controparte_1
-appellato-
in punto di: appello avverso la sentenza n.1442/2023 del Tribunale di Bologna del 10/07/2023 e pubblicata il 12/07/2023, assegnata in decisione all'udienza dell'1/07/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“L'appellante nel riportarsi ai propri scritti difensivi e alla documentazione Parte_2 Parte_1 prodotta, conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame e in accoglimento dell'appello Voglia riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1074/2023 pubblicata il 23/05/2023 non notificata, emessa dal Tribunale Civile di Bologna a definizione della causa rubricata al n. R.G.10991/2021 e, reietta ogni contraria istanza: in via principale rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell' Controparte_2 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
[...]
In subordine accertare e dichiarare il concorso colposo del sig. nella causazione del danno. CP_1
In ogni caso con condanna di esso sig. alle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione CP_1 al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.” pagina 1 di 6
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
Rigettare l'appello promosso da nei Parte_3 confronti di e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. Controparte_1 1107/2023 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 23/5/2023 e notificata al sottoscritto difensore in data 29/6/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, nonché del sub procedimento di sospensiva.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Bologna Controparte_1 Pt_1
per ottenere la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 106.820,68
[...] a titolo di risarcimento del danno da responsabilità professionale asseritamente derivatogli da negligenza nella consulenza ed assistenza della sua pratica pensionistica.
Sosteneva l'attore: -che l'incaricato , a seguito del mandato di assistenza e rappresentanza, Parte_2 per il quale aveva versato un contributo di € 20,00 a titolo di iscrizione annuale, gli aveva comunicato in data 26/02/2020 l'ammontare della pensione che avrebbe ricevuto, distinguendo il regime pensionistico che il pensionando avrebbe potuto scegliere tra “Quota 100” con decorrenza della pensione dal dicembre 2020 ed una pensione mensile lorda di € 1.552,00 e netta di € 1.215,00, detratta la tassazione diretta e “Anticipo Fornero” con decorrenza da aprile 2021 ed una pensione lorda di € 1.567,00 e netta di € 1.245,00, detratta la tassazione diretta;
-che sulla base di quanto comunicatogli dal AT, aveva scelto il regime “Quota 100”, così chiudendo la propria attività lavorativa;
-che in realtà in data 22/01/2021 l' gli comunicava che la pensione netta sarebbe stata di € 925,00 e CP_3 quindi di € 289,50 inferiore a quella stimatagli dal convenuto;
-che richiedeva giudizialmente Parte_2 il risarcimento del danno quantificato in € 106.820,68, tenendo conto della durata media della vita secondo le tabelle Istat ed il danno per il coniuge, relativo alla quota di pensione di reversibilità (in corso di giudizio rinunciata) ipotizzando una sopravvivenza del coniuge, secondo la speranza di vita delle persona di sesso femminile.
Si costituiva in giudizio il convenuto patronato che contestava la domanda e ne Parte_1 richiedeva il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. Sosteneva comunque di aver reso edotto l'attore sul fatto che i calcoli operatigli fossero meramente indicativi e che la pensione liquidata in via provvisoria poteva differire da quella definitiva in quanto il reddito dell'anno 2020 non era stato ancora comunicato al fisco e che comunque la differenza tra i due trattamenti pensionistici era di solo € 50,00 mensili, diversamente da quanto sostenuto dall'attore e contestava i conteggi relativi all'aspettativa di vita.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1107/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 10991/2021, accoglieva la domanda e condannava al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 71.000,00, oltre interessi ex art. 1284, penultimo comma c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre ancora al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale, rilevato che il rapporto intercorrente tra il e aveva natura CP_1 Parte_1 contrattuale (mandato con assistenza e rappresentanza) con particolari obblighi di diligenza, di tipo informativo e consulenziale, altresì disciplinato dalla legge n. 152/2001, riteneva che il AT convenuto non aveva adempiuto all'obbligo di facere diligenter, avendo ingenerato nel CP_1
pagina 2 di 6 affidamento sulle false informazioni fornite circa la maturazione di un determinato quantum pensionistico, con conseguente responsabilità risarcitoria di per i danni causati al primo e Parte_1 quantificati in maniera equitativa in € 71.000,00.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...] che ne ha richiesto l'integrale riforma, con richiesta di rigetto della domanda Parte_1 originariamente formulata dall'appellato; in via subordinata, ha richiesto il riconoscimento del concorso colposo del nella causazione del lamentato danno. CP_1
Si è costituito l'appellato che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza dell'1/07/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi di impugnazione per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “contraddittorietà e illogicità della sentenza - errata valutazione delle circostanze di fatto” per non avere il primo giudice considerato che i patronati non determinano la corretta pensione, potendo sole eseguire mere proiezioni, con la conseguenza che non hanno alcuna responsabilità nell'ipotesi di liquidazione di pensione di importo minore rispetto a quella prevista dai calcoli dagli stessi eseguiti. Sostiene inoltre che lo stesso CP_3 provvede normalmente alla liquidazione di “pensione provvisoria” (richiamando il doc. 7 prodotto dal
, in attesa della liquidazione definitiva che “può intervenire anche a distanza di 2/3 anni (nel CP_1 pubblico impiego anche molto di più) con un range/differenza pensionistica anche molto significativa.”
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “violazione del principio 'più probabile che non' - carenza probatoria e nesso di causalità” e “omessa disamina della documentazione di parte attrice odierna appellata – insussistenza del danno - errata valutazione del danno” per avere il primo giudice ritenuto sussistente il nesso causale tra l'operato del ed il Parte_2 danno lamentato dall'appellato, erroneamente valutando altresì le stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal circa la scelta del regime pensionistico, con conseguente difetto di CP_1 alcuna responsabilità del . Parte_2
Le doglianze sono infondate.
La Corte preliminarmente rileva che l'art. 7 della legge n. 152 del 2001 attribuisce agli Istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'esterno.
Nell'ambito della indicata attività vi è anche l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
pagina 3 di 6 Ora, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza della S.C. (ex plurimis, Cass. n. 18057/2018; Cass. n. 18814/2008; Cass. n. 17997/2002) i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, secondo quanto anche rilevato dal primo giudice, una responsabilità contrattuale, per cui il mandato che gli assistiti conferiscono ai suddetti li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, loro attribuendo un pieno potere di rappresentanza.
Ne consegue che, stante la specifica natura dell'attività posta in essere dai Patronati, la diligenza ad essi richiesta nell'adempimento del mandato deve essere valutata secondo quanto disposto dall'art. 1176 secondo comma c.c.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, trattandosi di mandato con assistenza e rappresentanza (cfr. doc. 2 fascicolo avente ad oggetto altresì la “verifica e rettifica della CP_1 posizione assicurativa” dell'assistito con onere a carico del AT (secondo la legge n. 152/2001) di un dovere di diligenza di tipo informativo e consulenziale che non è risultato adempiuto dal AT appellante nei confronti dell'appellato, in difetto di prova a carico del , debitore della Parte_2 Pt_1 prestazione nei confronti dell'assistito CP_1
A tale ultimo proposito, rileva la Corte che le SS.UU. della Suprema Corte (cfr., Cass. n. 13533/2001) hanno stabilito il seguente principio, ormai consolidato: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Vale a dire, il riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, prevede che, a fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore, il convenuto deve dimostrare di aver esattamente dato corso alla prestazione affidatagli ovvero la non imputabilità a sé dell'inidoneità della stessa.
Ne consegue, cioè che a fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore/appellato quale CP_1 mandante del dedotto rapporto contrattuale, il AT convenuto/appellante, quale mandatario Pt_1 avrebbe dovuto dimostrare di avere esattamente dato corso alla prestazione affidatagli, con tutti i connessi obblighi informativi-assistenziali o, comunque, la non imputabilità a sé dell'inidoneità della prestazione effettuata, essendosi il lamentato della imprecisa informazione ricevuta dal CP_1 AT , così ingenerando nell'assistito affidamento sulle false informazioni ricevute circa la Pt_1 maturazione di un determinato quantum della prestazione pensionistico/previdenziale e conseguente responsabilità risarcitoria del per i danni lamentati dall'assistito e quindi imputabili alla Parte_2 violazione da parte dell' dell'obbligo di una corretta informazione, che non ha provato, come era Pt_1 suo onere, la non imputabilità di tale denunciato comportamento.
Nessun pregio ha inoltre la doglianza dell'appellante circa il difetto di prova del nesso causale tra il denunciato comportamento ed il danno lamentato.
pagina 4 di 6 Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la prova del nesso causale è raggiunta mediante l'applicazione del giudizio logico controfattuale secondo il principio del “più probabile che non”, allorquando, in risposta al quesito “nel caso di consulenza diligentemente fornita dal AT al (e cioè con una informazione Pt_1 CP_1 che avesse rappresentato al che scegliendo l'opzione Quota 100 avrebbe ottenuto il CP_1 riconoscimento di una pensione di importo minore rispetto alla diversa opzione Fornero), lo stesso avrebbe continuato a lavorare fino al raggiungimento dei requisiti di cui alla diversa Opzione Fornero.
Sulla base del richiamato giudizio controfattuale, correttamente e condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto che il minor reddito ottenuto dal in conseguenza della negligente prestazione CP_1 fornitagli dall' deve essergli risarcito da quest'ultimo, in quanto proprio tale negligente Pt_1 prestazione consulenziale ed assistenziale aveva indotto il alla scelta previdenziale, poi CP_1 rivelatasi pregiudizievole.
Corretta infine appare il quantum liquidato in via equitativa secondo l'aspettativa di vita calcolata sulla base delle tabelle Istat, considerando la differenza tra quanto il avrebbe percepito secondo gli CP_1 errati calcoli predisposti dall' e quanto effettivamente liquidatogli dall' . Pt_1 CP_3
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
***
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia “violazione del principio di soccombenza
– errore sul governo delle spese liquidate” per non avere il primo giudizio, nella liquidazione delle spese di giudizio, considerato e valutato che il aveva rinunciato nel corso del giudizio ad una CP_1 parte della domanda, con conseguente riduzione del quantum e compensazione delle spese di lite, quanto meno parzialmente.
La doglianza è infondata, tenendo conto che il primo giudice ha liquidato le spese considerando i compensi previsti dalle vigenti tabelle per le cause di valore tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 1107/2023 del Tribunale di
[...] Controparte_1 Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6