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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dr. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dr.ssa Chiara Sangiuolo - Giudice rel.-
3) dr.ssa Marianna Frangiosa - Giudice – ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2024 promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce al ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili, dall'Avv. Carmine Vitagliano ricorrente
e
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente contumace nonche' con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione e di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.1.2024, la ricorrente ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in data Controparte_1
26.06.2003 a Capaccio, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capaccio (SA), Anno 2003 - Parte I° - Vol. 2, Uff.
2 - Numero 5 (Si allega Estratto per Riassunto dell'Atto di Matrimonio – Ufficio di
Stato Civile del Comune di Capaccio - SA, che dal loro matrimonio nasceva la Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
figlia maggiorenne non coniugata e non economicamente Per_1 autosufficiente;
che i coniugi vivono in Agropoli (SA), alla Via Portogallo, 3, presso l'immobile di proprietà di entrambi;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni. Chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: A) Autorizzare i a vivere separatamente e Pt_2 nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. B) La Dimora
Coniugale ubicata nel Comune di Agropoli (SA), alla Via Portogallo, 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al AR – , che vi Controparte_1 abiterà con la Figlia e quindi anche nell'interesse della stessa. C) La figlia, come detto, resta collocata prevalentemente presso la dimora familiare unitamente al
Padre, e potrà trascorrere liberamente i Weekend, le Festività di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua, nonché le vacanze estive, con l'uno o l'altro
Genitore. D) Le spese ordinarie e straordinarie nell'interesse della figlia sono poste
a carico di entrambi i Genitori, nella misura del 50 %. E) La Sig.ra Parte_1 rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia Assegno di Mantenimento.
La ricorrente ha formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio, chiedendo, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., la rimessione della causa sul ruolo e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni: A) Pronunciare Sentenza di Divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Agropoli. B) Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di
Agropoli, alla Via Portogallo, 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al AR – , che vi abiterà con la Figlia e quindi anche Controparte_1 nell'interesse della stessa. C) Confermare che la figlia, come detto, resta collocata prevalentemente presso la dimora familiare unitamente al Padre, e potrà trascorrere liberamente i Weekend, le Festività di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua, nonché le vacanze estive, con l'uno o l'altro Genitore. D) Confermare che le spese ordinarie e straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di entrambi i Genitori, nella misura del 50 %. E) Confermare che la Sig.ra Pt_1
rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
[...] Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Fissata l'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato, la stessa veniva più volte differita;
all'udienza dell'11 giugno compariva personalmente la ricorrente, la quale dichiarava di riportarsi al ricorso introduttivo e di rinunciare ai provvedimenti temporanei ed urgenti ed all'istruttoria consequenziale, chiedendo che la causa fosse decisa, con rinuncia ai termini. Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi la contumacia del resistente , in Controparte_1 quanto è stato regolarmente evocato in giudizio e non si è costituito.
Ciò posto, il Collegio rileva il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la separazione personale tra i signori (C.F. Parte_1 [...]
) e (C.F. , coniugi per C.F._1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 matrimonio celebrato in data 26.6.2003 in Capaccio alle condizioni riportate in parte motiva delle quali il Collegio prende atto;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Capaccio (atto nr. 5 P. 1 vol. 2 uff. 2 anno 2003);
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25.6.2026
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Chiara Sangiuolo dr.ssa Elvira Bellantoni Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dr. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dr.ssa Chiara Sangiuolo - Giudice rel.-
3) dr.ssa Marianna Frangiosa - Giudice – ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 25/2024 promossa da
(C.F. ), rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce al ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili, dall'Avv. Carmine Vitagliano ricorrente
e
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente contumace nonche' con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale interventore ex lege oggetto: domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.
Vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna dall'intestato
Tribunale;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile come richiesto in sede di atti introduttivi e come da conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Chiara Sangiuolo, per il prosieguo;
precisato che all'udienza di rinvio i coniugi dovranno produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa in data odierna e dovrà acquisirsi la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
conferma delle condizioni già formulate in sede di separazione con riferimento allo scioglimento del matrimonio civile;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo istruttorio della dr.ssa Chiara Sangiuolo e fissa per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 22.4.2026.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 25.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Chiara Sangiuolo dr.ssa Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dr. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dr.ssa Chiara Sangiuolo - Giudice rel.-
3) dr.ssa Marianna Frangiosa - Giudice – ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2024 promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce al ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili, dall'Avv. Carmine Vitagliano ricorrente
e
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente contumace nonche' con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione e di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.1.2024, la ricorrente ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in data Controparte_1
26.06.2003 a Capaccio, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capaccio (SA), Anno 2003 - Parte I° - Vol. 2, Uff.
2 - Numero 5 (Si allega Estratto per Riassunto dell'Atto di Matrimonio – Ufficio di
Stato Civile del Comune di Capaccio - SA, che dal loro matrimonio nasceva la Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
figlia maggiorenne non coniugata e non economicamente Per_1 autosufficiente;
che i coniugi vivono in Agropoli (SA), alla Via Portogallo, 3, presso l'immobile di proprietà di entrambi;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni. Chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: A) Autorizzare i a vivere separatamente e Pt_2 nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. B) La Dimora
Coniugale ubicata nel Comune di Agropoli (SA), alla Via Portogallo, 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al AR – , che vi Controparte_1 abiterà con la Figlia e quindi anche nell'interesse della stessa. C) La figlia, come detto, resta collocata prevalentemente presso la dimora familiare unitamente al
Padre, e potrà trascorrere liberamente i Weekend, le Festività di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua, nonché le vacanze estive, con l'uno o l'altro
Genitore. D) Le spese ordinarie e straordinarie nell'interesse della figlia sono poste
a carico di entrambi i Genitori, nella misura del 50 %. E) La Sig.ra Parte_1 rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia Assegno di Mantenimento.
La ricorrente ha formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio, chiedendo, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., la rimessione della causa sul ruolo e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni: A) Pronunciare Sentenza di Divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Agropoli. B) Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di
Agropoli, alla Via Portogallo, 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al AR – , che vi abiterà con la Figlia e quindi anche Controparte_1 nell'interesse della stessa. C) Confermare che la figlia, come detto, resta collocata prevalentemente presso la dimora familiare unitamente al Padre, e potrà trascorrere liberamente i Weekend, le Festività di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua, nonché le vacanze estive, con l'uno o l'altro Genitore. D) Confermare che le spese ordinarie e straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di entrambi i Genitori, nella misura del 50 %. E) Confermare che la Sig.ra Pt_1
rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
[...] Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Fissata l'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato, la stessa veniva più volte differita;
all'udienza dell'11 giugno compariva personalmente la ricorrente, la quale dichiarava di riportarsi al ricorso introduttivo e di rinunciare ai provvedimenti temporanei ed urgenti ed all'istruttoria consequenziale, chiedendo che la causa fosse decisa, con rinuncia ai termini. Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi la contumacia del resistente , in Controparte_1 quanto è stato regolarmente evocato in giudizio e non si è costituito.
Ciò posto, il Collegio rileva il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la separazione personale tra i signori (C.F. Parte_1 [...]
) e (C.F. , coniugi per C.F._1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 matrimonio celebrato in data 26.6.2003 in Capaccio alle condizioni riportate in parte motiva delle quali il Collegio prende atto;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Capaccio (atto nr. 5 P. 1 vol. 2 uff. 2 anno 2003);
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25.6.2026
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Chiara Sangiuolo dr.ssa Elvira Bellantoni Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dr. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dr.ssa Chiara Sangiuolo - Giudice rel.-
3) dr.ssa Marianna Frangiosa - Giudice – ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 25/2024 promossa da
(C.F. ), rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce al ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili, dall'Avv. Carmine Vitagliano ricorrente
e
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente contumace nonche' con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale interventore ex lege oggetto: domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.
Vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna dall'intestato
Tribunale;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile come richiesto in sede di atti introduttivi e come da conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Chiara Sangiuolo, per il prosieguo;
precisato che all'udienza di rinvio i coniugi dovranno produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa in data odierna e dovrà acquisirsi la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
conferma delle condizioni già formulate in sede di separazione con riferimento allo scioglimento del matrimonio civile;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo istruttorio della dr.ssa Chiara Sangiuolo e fissa per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 22.4.2026.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 25.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Chiara Sangiuolo dr.ssa Elvira Bellantoni