Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 621/2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dagli avv.ti MENCOBONI MARCELO e GRADI MAURO Parte_1 presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica.
PARTE APPELLANTE nei confronti di app. e difeso dall'avv.to BREGASI ZAMIR presso il cui studio è elett.dom P_ per delega in atti e con domiciliazione telematica.
PARTE APPELLATA
app. e difesa dall'avv.to PILLININI CARLO presso il cui studio è elett. Controparte_2 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica.
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto
RIFORMARE la Sentenza n. 120/2023, emessa dal Tribunale di Imperia e pubblicata il 10 febbraio 2023 nel procedimento RGN 166/2021 ai capi n. 1 e 2 del dispositivo, accertando in riforma della decisione del giudice di prime cure la responsabilità professionale del convenuto Avv.
[...] ex art. 1176 c.c., 2236 c.c. e art. 27 della Legge professionale per aver presentato un P_
1
CONDANNARE in solido e/o in via alternativa tra loro e/o nella misura meglio vista e ritenuta il convenuto e/o la al risarcimento di tutti i danni così Controparte_3 come richiesto nel primo grado di giudizio e/o alla restituzione integrale dei compensi ricevuti e non contestati e/o nella misura meglio vista e ritenuta”
PARTE APPELLATA IO P_
“ “Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello di Genova voglia rigettare l'appello proposto dal Sig. , con ogni conseguenziale statuizione”. Pt_1
PARTE APPELLATA Controparte_2
“ Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto dal sig. , stante l'inammissibilità ed infondatezza Parte_1 dello stesso e del motivo proposto, ferma l'insussistenza di azione diretta verso CP
, come specificato nella nostra comparsa di costituzione dd. 10.11.2023;
[...]
In via subordinata:
- ferma l'insussistenza, in grado di appello, di domanda di manleva da parte dell'avv.
in assenza di riproposizione della stessa, la deducente ripropone in sede di gravame P_ le domande, eccezioni e difese già formulate in primo grado e ribadite nonché illustrate nella predetta nostra comparsa di costituzione dd. 10.11.2023
Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio, incluse spese generali, CPA, IVA.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Imperia, al fine di sentirlo condannare alla restituzione della somma di P_
€ 14.000,00 a titolo di compensi professionali, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante da liquidarsi in via equitativa.
Parte attrice esponeva di aver convenuto in giudizio la controparte in ragione dell'asserito inadempimento del mandato professionale avente ad oggetto l'incarico di impugnare, dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 30416/17 RG n.
2154/2015 del 14.06.2017 depositata il 19.12.2017, che aveva confermato la sentenza della Corte di
Appello di Genova pubblicata il 25.5.2015.
A sostegno della propria domanda la parte allegava e deduceva il tardivo deposito, ad opera della convenuta, del ricorso presso la CEDU.
L'attore sosteneva inoltre che il medesimo sarebbe stato affetto da numerosi vizi, con conseguente dichiarazione di irricevibilità per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 47 del Regolamento della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
2 Si costituiva parte convenuta che riconosciuta la declaratoria di irricevibilità da parte della citata
Corte, chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea ed invocava, in via subordinata,
l'operatività della polizza assicurativa per responsabilità professionale n. 380705513 stipulata con la chiedeva, quindi, la chiamata causa della compagnia assicurativa al Controparte_2 fine di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inoperatività della copertura Controparte_2 assicurativa e l'insussistenza del diritto all'indennizzo, deducendo altresì l'insussistenza della responsabilità professionale;
contestava inoltre la sussistenza del nesso di causalità con il danno lamentato dall'attore e chiedeva in via principale, il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata il contenimento della manleva per il caso di accoglimento della stessa.
Erano assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti.
Con sentenza n. 120/2023, pubblicata il 10.2.2023, il Tribunale di Imperia così decideva:
“definitivamente pronunziando:
1) respinge le domande attoree
2) dichiara assorbite le domande restitutorie/risarcitorie svolte dalla parte attrice e la domanda di garanzia svolta dalla parte convenuta
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti (attore e convenuto;
convenuto e terzo chiamato)
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte attrice in primo grado, impugnando i capi 1 e
2 del dispositivo in relazione ai capi 2.2.2 (tardività) e 2.2.3 (incompletezza) e 2.3 (mancanza di prova sulla difettosa ed inadeguata prestazione professionale) e 2.3.1 e 2.4 (sul criterio della ragione più liquida e criterio dell'assorbenza) delle motivazioni.
Si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto P_ immotivata in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì ccependo l'inammissibilità e tardività delle nuove Controparte_2 prospettazioni di fatto di parte appellante, chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto e riproponendo espressamente le eccezioni e difese sollevate in primo grado.
Con provvedimento del 27.3.2024, la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 06.11.2024 le parti precisavano le conclusione;
il Consigliere istruttore tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 07.12.2024 per riferirne al Collegio, viste le comparse conclusionali e note di replica tempestivamente depositate.
Il Consigliere istruttore riferiva della causa al Collegio nella camera di consiglio del giorno 08 gennaio 2025.
1.sui motivi di appello principale
1.1.. sulla irricevibilità per tardività del ricorso
3 Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità professionale dell'avvocato ritenendo “priva di pregio la doglianza relativa alla tardività della presentazione del ricorso” ( pag.7 Sentenza impugnata).
La parte appellante sostiene che tale esclusione si fonderebbe su una motivazione erronea secondo quanto rilevabile dalla comunicazione di irricevibilità resa dalla Cancelleria della CEDU in data
10/7/2018 in cui si legge testualmente: “non sono stati rispettati i requisiti dell'art. 47 del Regolamento della Corte, in particolare: … rispetto della regola dei sei mesi statuita dall'art. 35 paragrafo 1 della Convenzione” (PROD.
8 - MEMORIA NUMERO 2 EX ART. 183 COMMA VI delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellante).
L'appellante deduce che ai fini dell'individuazione del “dies ad quem” del termine semestrale di proposizione del ricorso, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo non farebbe specifico riferimento alla data di spedizione in quanto l'art. 35 della medesima genericamente disporrebbe in merito di “ricorso inviato”.
L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto in primo grado, l'irricevibilità sarebbe stata determinata anche dall'omesso invio di un fax di preavviso, asseritamente necessario secondo le istruzioni , con conseguente impossibilità per la Corte di procedere all'esame del ricorso. Pt_2
Il motivo è infondato e deve essere respinto quanto alla dedotta tardività e inammissibile relativamente al mancato invio del fax. Quest'ultima allegazione non è stata dedotta in primo grado ove è stata contestata al professionista solo la tardività della proposizione del ricorso e la mancanza di informazione circa le possibilità dell'accoglimento dello stesso da parte della . Pt_2
Secondo le istruzioni della medesima CEDU “la data di presentazione del ricorso è la data del timbro postale… Tale termine inizia a scorrere dalla data della decisione interna definitiva, valida al fine di dimostrare che avete esaurito tutte le vie di ricorso interne. Se la data della vostra decisione interna definitiva è il 20 gennaio, dovete inviare il vostro ricorso entro e non oltre il 20 luglio a mezzanotte. Il fatto che l'ultimo giorno del termine di sei mesi sia un sabato, una domenica o un giorno festivo non modifica la scadenza di tale termine” ( tratto dal sito istituzionale della Corte
Cedu).
Nel caso in esame è documentalmente provata la spedizione entro il termine previsto.
Il “dies a quo” per la decorrenza del termine semestrale corrisponde a quello della pubblicazione della sentenza di Cassazione avvenuta in data 19.12.2017; l'invio del ricorso risulta effettuato il
12.06.2018 e quindi tempestivo.
1.2 sulla irricevibilità per incompletezza del ricorso
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui il Tribunale non ha ritenuto l'incompletezza della compilazione del formulario da parte del difensore incaricato. L'appellante deduce che l'irricevibilità del ricorso sarebbe stato causato anche dalla incompletezza dello stesso e dalla mancata sottoscrizione dell'avvocato con conseguente responsabilità professionale di questi.
Tali deduzioni, oltre ad essere “nuove” rispetto all'atto introduttivo e quindi inammissibili ex art. 345
c.p.c., risultano anche infondate.
Invero la lettura della comunicazione consente di verificare che il ricorso è stato firmato dal Pt_2 ricorrente , come espressamente previsto, non essendo obbligatoria alcuna difesa tecnica e che sono state esattamente fornite tutte le informazioni preliminari richieste dalla quanto all'esaurimento Pt_2
4 di tutti i mezzi di tutela interna, alla coincisa esposizione dei fatti e delle norme di diritto, alla formulazione dell'indice degli atti.
Ciò è sufficiente, e derimente, al rigetto della domanda in primo grado.
E' irrilevante l'indicazione dell'applicazione del principio della ragione più liquida in quanto è pacifico che la domanda di liquidazione del danno richiede in via preliminare la verifica dell'inadempimento che nel caso in esame non sussiste.
La parte ricorrente in primo grado, attuale appellante, non ha illustrato, né nel ricorso davanti al
Tribunale e neppure nell'atto di appello, quale sia stato l'effettivo danno sofferto dalla parte ricorrente in conseguenza dell'asserita mancata tempestiva comunicazione dell'irricevibilità del ricorso e quindi dello stesso fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno, che deve Pt_2 essere respinta.
2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di nei confronti Parte_1 di entrambe le parti.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad euro 26.001,00.
1. Studio controversia: € 1.134,00
2. Fase introduttiva: € 921,00
3. Fase di trattazione € 1.843,00
3. Fase decisionale: € 1.911,00
Totale per compensi avvocato: € 5.809,00
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio sostenute da he liquida P_ Controparte_2 per ciascuna parte in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 08.01.2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
5