Sentenza 30 luglio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2004, n. 14541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14541 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI NC - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AT, GI EP e TI DO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Trebbia n. 3, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Bianchi, difesi dall'Avv. Osvaldo Sabetta come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CO IA, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 123, presso lo studio dell'Avv. Roberto Antonelli, difesa dall'Avv. Laura Pitoni come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Rieti del 17.01.2001/22.01.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16.04.2004 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Cafiero Dario che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT RE, US GI e EN OR proposero ricorso (in data 26.08.2000) davanti al Tribunale di Rieti, avente ad oggetto la reintegra e/o la manutenzione nel possesso di un passaggio, che asserirono esercitare sulla via S. Caterina del Comune di Castel S. Angelo e in prosecuzione sulla partila 369 fol. 22 di proprietà di MA NC, la quale aveva apposto una rete trasversale ad angolo retto, restringendo il passaggio e costringendo essi possessori ad una deviazione.
Con ordinanza del 24.11.2000, il Tribunale, in composizio-ne monocratica, qualificata l'azione come manutenzione, ritenuto che l'attività posta in essere dalla NC non aveva un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo o molestia del possesso, rigettò la domanda e condannò gli attori alle spese di lite.
Avverso tale provvedimento i soccombenti proposero reclamo al medesimo Tribunale ex art. 669 terdecies c.p.c., sostenendo che l'azione doveva essere qualificata come spoglio e, se qualificata come manutenzione, doveva comunque essere ritenuta di disturbo e non di lieve turbativa.
Il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 17.01.2001, ritenuto che nel caso specifico non era ravvisabile la turbativa del possesso, che per essere tale richiede un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo, in quanto il passaggio era ancora esercitatile a piedi, rigettò il reclamo e condannò i reclamanti alle spese di causa.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione AT RE, US GI e EN OR in base a due motivi.
MA NC ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso è inammissibile.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto o rigettato l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sè per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile in appello. Tuttavia, qualora il giudice d'appello, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, confermandolo o riformandolo, il provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per Cassazione. In tal caso, se esso è firmato dal solo Presidente, non indicato come relatore, la Corte deve dichiararne la nullità e rinviare il processo al giudice d'appello per la pronuncia sull'appello se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre, se manchino i presupposti della conversione, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Se, invece, il provvedimento impugnato è firmato dal Presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione, la Corte si limita a valutare se sussistano le condizioni per la conversione del reclamo in appello e, mentre è tenuta a decidere il ricorso qualora l'indagine dia risultati positivi, in caso contrario deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata (v. Cass. 20.4.2001, n. 5898; 4.12.2000, n. 15441). Nel caso specifico, che presenta aspetti alquanto particolari, deve ritenersi che: a) - il provvedimento di rigetto della domanda di reintegrazione del possesso, pur essendo stato definito ordinanza dal G.U del Tribunale, ha, invece, natura di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, in quanto con esso non si è fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito e si è statuito sulle spese;
b) - non sussistono le condizioni per la conversione del reclamo, perché preclusa con l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 51/98 per essere altro giudice (Corte d'appello) competente in via esclusiva a conoscere dell'appello c) - il provvedimento emesso dal Tribunale sul reclamo, benché sottoscritto dal Presidente del Collegio e dal Giudice relatore, ha natura di ordinanza, in quanto sostanzialmente è un provvedimento interinale, provvisorio, privo di carattere decisorio;
come tale, non soggetto al ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost. (v. ex plurimis: Cass. 7.3.2002, n. 3338; 11.2.1999, n. 1161).
Consegue che il ricorso proposto avverso tale ordinanza è inammissibile.
I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004