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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 92 dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
[...]
presso il domicilio digitale dell'avv. Paolo Popolini, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Wanda Sotgiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 3 marzo 2020, aveva domandato al Controparte_1
Tribunale di Lanusei che fosse ingiunto all'ente di previdenza attuale appellante il pagamento, in proprio favore, delle somme accantonate nel conto individuale e a titolo di TFR, nella misura,
rispettivamente, di €. 22.620,00 e di €. 42.025,00, come attestata negli estratti conto redatti dallo stesso ente, oltre interessi legali e rivalutazione.
L'attuale appellato, in particolare, dopo avere premesso di avere lavorato alle dipendenze del soppresso e di essere successivamente transitato alle dipendenze Controparte_2
della subentrata istituita con legge regionale n. 8/2016, Controparte_3
aveva dedotto, a fondamento delle proprie pretese, di essere ormai iscritto al regime previdenziale Inps, ex Inpdap, riservato ai dipendenti pubblici, mediante l'iscrizione alle casse
CPDEL e INADEL, e, pertanto, di non essere più soggetto al regime previdenziale di natura privata cui risultava iscritto nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , CP_2
gestito da Pt_1
Tale ultimo regime previdenziale, aveva proseguito nella fase monitoria, era CP_1
disciplinato tramite Regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996,
il quale prevede che, prima del compimento del 65° anno di età, l'ammontare del conto individuale venga corrisposto “all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro, durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla
reiscrizione all'Ente”.
Inoltre, aveva aggiunto l'attuale appellato, il regolamento relativo al trattamento di fine rapporto aveva previsto nell'art. 3 che “nel caso in cui la Ditta si estingue per effetto di provvedimento di
legge o di altro atto di autorità che non comporti acquisizione del diritto di trattamento di fine
rapporto, oppure sia assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, viene restituita la
somma dei saldi accantonati…”
Bonifanti, pertanto, dopo avere evidenziato di non essere più iscritto all' dall'aprile 2016, Pt_1
aveva sostenuto di avere maturato il diritto alla corresponsione del conto individuale maturato e del TFR e aveva domandato che fosse ingiunto ad il pagamento delle somme sopra Pt_1
precisate.
2 Il Tribunale di Lanusei, con decreto ingiuntivo datato 26 maggio 2020, aveva ingiunto ad Pt_1
l'immediato pagamento delle somme richieste.
Con ricorso al Tribunale di Lanusei, depositato il 15 luglio 2020, aveva proposto Pt_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca in quanto infondato,
ingiusto e illegittimo.
La opponente aveva, innanzitutto, in via pregiudiziale, posto la questione di Parte_1
legittimità costituzionale dell'art. 48, legge regionale 8/2016, così come modificato dall'art. 2,
legge regionale 43/2018, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l e lettera o, nonché con gli artt. 2, 18 e 39 Cost., nonché, in via preliminare, formulato istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento civile pendente dinanzi alla Corte D'Appello di Roma ed avente ad oggetto l'accertamento del corretto inquadramento previdenziale degli addetti ai lavori di forestazione dell' (già Controparte_3
dipendenti di ), tra cui anche l'attuale appellato. CP_2
Quanto al merito della controversia, la opponente aveva osservato come la pretesa Parte_1
dell'opposto si fondasse su un presupposto logico-giuridico errato, cioè l'asserito mutamento dell'inquadramento previdenziale dei dipendenti dell' all'atto del passaggio CP_2
all' e la conseguente asserita cessazione del rapporto contributivo con Controparte_3 Pt_1
Presupposto la cui inesistenza determinava, in realtà, come conseguenza, aveva evidenziato l'ente, l'inesigibilità della pretesa di liquidazione, sia del conto individuale, sia delle somme accantonate a titolo di TFR.
L'ente previdenziale aveva, in ogni caso, sostenuto come mancasse nella fattispecie il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. c, del Regolamento del
Fondo di Previdenza, visto che era insussistente la condizione della cessazione del rapporto di lavoro, scongiurata dal legislatore regionale con la previsione del subentro del nuovo ente a quello precedente.
Difettavano, altresì, nella fattispecie, per la medesima ragione, aveva proseguito i Pt_1
3 presupposti di esigibilità del TFR da parte dei lavoratori, certamente non integrati dal mero asserito mutamento dell'inquadramento previdenziale dell' al quale sarebbe al Controparte_3
più conseguito l'obbligo di restituzione a quest'ultima, e non ai lavoratori, degli accantonamenti versati per il titolo in questione.
Ciò premesso, la opponente aveva concluso coerentemente con le difese spiegate, Parte_1
domandando, altresì, che il giudice volesse autorizzare la chiamata in causa dell' CP_3
[...]
aveva resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
***
Il Tribunale di Lanusei, disattese le questioni pregiudiziali e preliminari proposte dalla opponente e non autorizzata la chiamata in causa di in parziale Parte_1 CP_3
accoglimento dell'opposizione proposta da aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, Pt_1
aveva condannato al pagamento, in favore dell'opposto, delle somme accantonate a titolo Pt_1
di conto individuale con aggiornamento sino al 30 aprile 2016, oltre interessi sino al saldo, aveva rigettato la domanda di pagamento del TFR proposta da e aveva compensato Controparte_1
nella misura della metà le spese del giudizio, condannando alla rifusione, in favore Pt_1
dell'opposto, della restante metà.
In particolare, quanto al merito della controversia, il Tribunale, recependo le argomentazioni di cui alla sentenza n. 215/2020, pronunciata da questa Corte d'Appello il 17 settembre 2021 in una vicenda analoga a quella qui controversa, aveva escluso che permanesse un obbligo di iscrizione o di reiscrizione dell'opposto nella gestione ritenendo definitivamente cessato alla data Pt_1
del 30 aprile 2016 il rapporto previdenziale relativo, dal momento che da tale data il lavoratore era stato inquadrato in via esclusiva, in ragione della sua condizione lavorativa di pubblico impiegato ed in disparte la contrattazione collettiva applicata, nella gestione previdenziale Inps
ex Inpdap.
4 Da tali premesse il primo giudice aveva, perciò, tratto la conclusione dell'esistenza dei presupposti per la liquidazione del conto individuale al lavoratore, visto che l'attuale assetto del rapporto di lavoro aveva comportato l'iscrizione, la reiscrizione o comunque il versamento di contributi, non a favore di ma di un altro ente previdenziale, che l'evento si era verificato Pt_1
prima del sessantacinquesimo anno di età e che l'originario datore di lavoro era stato soppresso per legge.
Il Tribunale aveva, in particolare, osservato che la formulazione testuale dell'art. 6, comma 2,
lett. c, del Regolamento sulla disciplina del trattamento di previdenza della Parte_1
convenuta, il quale si riferisce espressamente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro,
doveva intendersi comprensiva anche dei casi in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito in capo ad un nuovo datore di lavoro, con cessazione dell'obbligazione contributiva nei confronti del precedente ente di previdenza.
Quanto alla corresponsione del t.f.r., il primo giudice aveva, invece, condiviso la tesi dell'ente opponente, ritenendo che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del citato Regolamento sul trattamento di fine rapporto, considerato che l'ente datore di lavoro era stato soppresso per legge ed il rapporto era proseguito con un altro datore di lavoro assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, fosse tenuto a restituire le quote già accantonate, non al lavoratore, ma al Pt_1
nuovo datore di lavoro.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei ha proposto appello la Parte_1
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, quindi, in parziale riforma della
5 sentenza impugnata:
- rigettare la domanda formulata in primo grado dal Sig. relativamente alle Controparte_1
somme pretese a titolo di conto individuale;
- in ogni caso confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 31/2020, NRG 29/2020 del
Tribunale di Lanusei perché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi esposti nel
presente atto;
- revocare la condanna alle spese;
- dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte al Sig. Pt_1
all'esito della statuizione di primo grado;
CP_1
- con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge del doppio grado”.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia l'adita Corte D'Appello “rigettare lo spiegato appello e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Lanusei il 11 ottobre 2022, portante il n. 56/2022;
in subordine, respingere la richiesta di restituzione delle somme formulata dall'appellante. Con
vittoria di spese e onorari del giudizio, ivi comprese le spese generali di studio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto due motivi di appello, domandando la riforma parziale della Parte_1
sentenza impugnata nella sola parte in cui con la medesima il Tribunale aveva accolto la domanda avente ad oggetto la liquidazione del conto individuale, proposta dall'attuale appellato con il ricorso per ingiunzione.
1) Violazione dell'art. 6 del Regolamento del Fondo di previdenza ed erroneo
riconoscimento del diritto alla corresponsione del conto individuale – Violazione dell'art.
12 delle preleggi.
Con un primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il giudice, nell'accogliere la domanda di liquidazione del conto individuale,
aveva assimilato la cessazione del rapporto assicurativo alla cessazione del rapporto di lavoro,
6 come prevista dall'art. 6 del Regolamento sopra indicato, il quale, al comma 2, lettera c, prevede,
in realtà, la liquidazione in discussione in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla quale non segua l'instaurazione di un altro rapporto con diritto alla reiscrizione nell'ente.
La predetta interpretazione, ha osservato l'ente appellante, doveva ritenersi fallace, visto che la norma regolamentare sopra richiamata individuava il presupposto indefettibile del diritto, non nella intervenuta cessazione del rapporto assicurativo, ma nello stato di non occupazione del lavoratore, come risultava confermato anche dalle previsioni dell'art. 12 del medesimo
Regolamento, dove, nel punto 2) era previsto che l'iscritto, per ottenere la liquidazione del conto individuale, dovesse inoltrare domanda all'Ente e dichiarare le condizioni sussistenti in merito al conseguimento della pensione di vecchiaia e le condizioni inerenti la situazione lavorativa.
Il Tribunale, ha aggiunto l'appellante, aveva errato anche nel non considerare che, nella terminologia del Regolamento, quando si fa riferimento all'iscritto, ci si riferisce anche al lavoratore non più iscritto, ciò che aveva condotto il giudice ad affermare erroneamente che, una volta venuta meno l'iscrizione, nessuna delle previsioni dell'art. 6 giustificasse il fatto che gli importi a titolo di conto individuale venissero trattenuti dalla Parte_1
Né, ha proseguito l'ente di previdenza, poteva ritenersi legittima l'interpretazione estensiva data dalla sentenza all'espressione “cessazione del rapporto”, finendo la stessa per condurre ad un'estensione dei casi eccezionali, rispetto alla regola della necessità del raggiungimento del 65°
anno di età, previsti dal comma 2 dell'art. 6 in merito alle liquidazioni da effettuarsi prima del raggiungimento del 65° anno di età.
D'altra parte, ha concluso sul punto l'appellante, la bontà della propria interpretazione era confermata dall'analisi della funzione sociale delle prestazioni economiche in discussione, la cui erogazione ante tempus era giustificata solo dal venir meno della condizione di occupazione e dal peggioramento del livello reddituale.
2) Violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 165571962.
Con un secondo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1
7 per avere il Tribunale ritenuto dirimente la natura di ente pubblico dell' senza Controparte_3
considerare che l'obbligatorietà dell'iscrizione di tutti gli Enti operanti in agricoltura è stata introdotta da una legge dello Stato, la legge 1655/1962 istitutiva di la quale estende Pt_1
espressamente il proprio ambito di applicazione anche agli impiegati degli “enti di diritto
pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate”.
La funzione svolta dall' , prima, e dall' poi, ha, Controparte_2 Controparte_3
infatti, osservato cioè lo svolgimento di interventi sul patrimonio pubblico nel settore Pt_1
forestale, consente di considerare gli enti medesimi assimilabili alle “aziende” esercitate dalla le quali - prive dei connotati dell'impresa e sotto il penetrante controllo dell'ente Pt_2
territoriale - svolgono attività di gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale e boschivo della con finalità di ordine generale, coincidenti o strettamente Pt_2
collegate con quelle perseguite dalla in tale settore. Pt_2
Cosicché, avuto riguardo alla medesima strumentalità rispetto alla e considerato il Pt_2
perseguimento dei medesimi interessi, ha evidenziato appare fondata la tesi per cui Pt_1
risulta assolutamente coerente con la disciplina contenuta nella legge 1655/1962 la circostanza,
mai messa in discussione per l' , che anche gli enti pubblici strumentali siano tenuti CP_2
all'obbligo contributivo in favore della in relazione ai propri dirigenti ed impiegati Parte_1
operanti nel settore agricolo e/o forestale.
Tra l'altro, ha aggiunto le imprese e le aziende forestali risultano assimilate per legge Pt_1
alle imprese e alle aziende agricole, visto che con il D.Lgs. n. 228/2001 il legislatore,
modificando l'art. 2135 c.c., ha ampliato lo spettro delle attività considerate agricole, facendo emergere l'imprenditore agricolo come soggetto inserito in un contesto economico, sociale e territoriale, anche con compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, tutte funzioni che sono state attribuite anche all' dalla legge regionale 8/2016 che la Controparte_3
ha istituita.
L pertanto, ha concluso sul punto l'ente appellante, ha svolto e svolge attività Controparte_3
8 agricola in modo esclusivo o, comunque, prevalente, con la conseguenza che la stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. f), Legge 1655/1962, deve ritenersi assoggettata al regime previdenziale integrativo di Pt_1
***
L'appello è infondato.
Per comodità espositiva la Corte, nel richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie sentenze n. 192 del 27 gennaio 2023, n. 205 del 7 marzo 2022, n. 154 del 15 novembre
2021, n. 139 del 26 maggio 2021, n. 73 del 10 marzo 2021 e n. 98 del 17 febbraio 2016, ed i precedenti locali e nazionali specificamente nelle stesse indicati ed intendendo confermare i propri precedenti indirizzi, cui anche il Tribunale di Lanusei si è conformato, ritiene di cominciare l'esame delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado da quelle contenute nel secondo motivo di appello, per poi proseguire con quelle contenute nel primo motivo di appello.
dell' e del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti. CP_4 Controparte_3
Occorre premettere che la natura di ente pubblico (non economico) degli enti forestali regionali che hanno preceduto l' (oltre che della stessa ) e la conseguente Controparte_3 CP_3
appartenenza del personale degli stessi, ben prima dell'inserimento nel comparto unico, alla categoria del pubblico impiego contrattualizzato è concetto ormai consolidato anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte sottolineato il fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , “istituito con la L.R. 09/06/1999, n. 24, a Controparte_2
seguito della soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, sebbene
assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell'ambito
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in considerazione della natura di
Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto di lavoro degli
operai forestali ai fini istituzionali dell'ente” (così Cass. 24666/2016, nonché, in senso analogo,
Cass. n. 24805/2015, Cass. 24806/15, Cass. 24807/15, Cass. 24808/15, Cass. 20150/15 e Cass.
9 32/2016).
D'altronde, con riferimento alla natura del rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , vi CP_2
è da rilevare che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, già nel 1998, sulla base delle medesime considerazioni, avevano ritenuto operante la giurisdizione amministrativa per il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall' , per i Parte_3
quali, analogamente alla legge istitutiva dell' , la L.R. n. 26 del 1980 Controparte_2
aveva previsto l'applicazione del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti integrativi regionali, e avevano ribadito, in particolare, che la disciplina privatistica del rapporto non è sufficiente per inferirne la natura privata e non pubblica, posto che la disciplina del rapporto in termini privatistici si presenta non già come una notazione caratteristica per scelta specifica e determinante del legislatore regionale, ma come una mera modalità disciplinatrice del suo contenuto, rimanendo determinante, invece, per la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro, l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità
nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico non economico, senza che rilevi l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (Cass. S.U. 7419/1998).
L'art. 3, lett. a), lett. b) e lett. f), legge 1655/1962.
Con riguardo alla legge istitutiva di , l'art. 3 della medesima dispone, per quanto qui di Pt_1
rilievo, che “I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni
previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con
mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se
assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano
attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di
lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli
Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il
10 miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le
disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304; c) (…); d) (…); e) (… );
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.”
La Corte intende ribadire, a prescindere da qualunque altra considerazione, che il riferimento specifico agli Enti di diritto pubblico contenuto nella lettera f) implica che la contribuzione sia dovuta dagli Enti di tal natura solo limitatamente alle imprese e aziende agricole dagli stessi esercitate. E nessuna impresa, neanche agricola, è esercitata dall' alla cui Controparte_3
attività difetta, a tacere d'altro, l'economicità (art. 2082 c.c.), cioè la finalizzazione dell'attività
medesima, perlomeno, alla copertura dei costi con i ricavi.
Che a difetti la qualità di imprenditore è anche dimostrato dagli artt. 35 e segg. della CP_3
legge istitutiva n. 8/2016, ed in particolare l'art. 35 (…Si applicano all' le disposizioni di CP_3
legge riguardanti gli enti pubblici regionali non economici …) e gli artt. 38 e 39, sul finanziamento e sul sistema contabile dell' che mostrano come il bilancio dell' CP_3 CP_3
dipenda essenzialmente dagli stanziamenti regionali.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 2135 c.c. non prevede che possa qualificarsi imprenditore agricolo chi svolga mere attività “dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”, visto che tali attività sono qualificate dalla legge semplicemente come connesse a quelle che definiscono l'imprenditore agricolo (che sono, invece, “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali”) e rimangono, infatti, comprese nel perimetro dell'impresa agricola solo laddove esercitate “dal
medesimo imprenditore agricolo”.
11 Ciò precisato, rimane il fatto che l'attività agricola, per potersi definire d'impresa ai sensi dell'art. 3, lettera f), legge 1655/1962, deve presentare i caratteri previsti dall'art. 2082 c.c., tra i quali difetta a oltre alla finalità di produzione o scambio, certamente, come già sopra CP_3
osservato, l'economicità.
Deve, pertanto, escludersi che l'obbligo di iscrizione dell' ad sia Controparte_3 Pt_1
previsto dalla legge istitutiva dell'ente medesimo.
Iscrizione ad prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico Pt_1
forestale.
Sul punto, benché non specificamente affrontato dall'appellante, questa Corte intende ribadire che, quanto alle previsioni in questione contenute nella contrattazione collettiva nazionale, esse risultano destinate a recedere non potendo le stesse incidere sul regime previdenziale di una pubblica amministrazione.
Inoltre, deve rilevarsi come il CCNL per gli operai ed impiegati agricoli non sia la principale fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro e sia fonte che non è stata neanche contrattata tra e sindacati e non ha, quindi, forza di contratto tra le parti, mentre, invece, la Pt_2
previsione dell'iscrizione è contenuta proprio nella c.d. parte obbligatoria del contratto, che non vincola se non chi lo ha realmente contrattato e sottoscritto.
La stessa opera poi, come correttamente osservato anche dal Tribunale, per il mero effetto del rinvio recettizio operato dalla legge istitutiva dell'allora , cosicché, se si volesse CP_2
affermare che attraverso il detto rinvio la ha inteso disciplinare diversamente il regime Pt_2
assicurativo e previdenziale del personale, si dovrebbe allora considerare che lo Statuto Speciale
per la non prevede competenza legislativa della in materia di previdenza, CP_2 Pt_2
poiché il suo art. 5 consente, in materia, unicamente l'emanazione di norme integrative e di attuazione della normativa nazionale.
L'interpretazione costituzionalmente orientata e conservativa della legge regionale porta, quindi,
ed escludere che, con la previsione in discussione, la stessa abbia voluto anche disciplinare in
12 modo autonomo e differenziato il regime previdenziale del personale.
Alla stregua di tutte le ragioni esposte, questa Corte, in conformità con quanto affermato dal
Tribunale, ritiene, dunque, che la pretesa di di mantenere l'iscrizione nei propri registri Pt_1
del personale di sia priva di fondamento, essendo la disciplina previdenziale applicabile CP_3
all'Ente indicato quella, vincolata, derivante dalla natura del rapporto di pubblico impiego privatizzato del personale e non quella dell'assicurazione all' che, come si è visto, Parte_1
non trova fondamento normativo o contrattuale.
Correttamente, pertanto, l'INPS ha, ad un certo punto, deciso di iscrivere i dipendenti dell' nei propri registri sotto tale veste. Controparte_3
Né può essere argomento in senso contrario il fatto che, fino al momento dell'iniziativa dell'INPS, l'Ente appellante avesse effettivamente iscritto i dipendenti nei propri registri ed i contributi fossero stati regolarmente versati.
È indubbio che ciò sia avvenuto, ed è fondata l'affermazione che nulla sia cambiato dal punto di vista normativo al momento dell'istituzione dell' ma da questo comportamento Controparte_3
di fatto non può derivare la fondatezza della pretesa dell'Ente, una volta che la verifica dei presupposti normativi per l'assoggettamento a contribuzione, compresa quella sia stata negativa.
***
Liquidazione del conto individuale.
Quanto al primo motivo di appello occorre osservare quanto segue.
Come è noto, l'art. 6 del regolamento interno in materia di prestazione, approvato con decreto interministeriale 19 novembre 1996, ha previsto che “1) Al raggiungimento del 65° anno di età, è
corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per
tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al rivalutato in base al tasso di CP_5
interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare
del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a) all'iscritto che abbia
cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia
13 nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un
nuovo rapporto di lavoro;
b) all'iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta;
c)
all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i
quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente; d) ai
superstiti in caso di morte dell'iscritto”.
Ritiene questa Corte, come anche condiviso dal Tribunale, che una volta venuta meno l'iscrizione ad per i motivi esposti in relazione al primo motivo di appello, nessuna delle Pt_1
previsioni dell'art. 6) appena riportato giustifichi che gli importi a titolo di conto individuale vengano trattenuti dalla neppure il comma 2, lett. c), in base al quale può Parte_1 Pt_1
trattenere l'accantonamento individuale solo se, dopo la cessazione del rapporto da cui derivava l'obbligo di iscrizione, nei sei mesi successivi il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto da cui derivi sempre l'obbligo di iscrizione all'ente.
Infatti, se si dovesse intendere in senso letterale la “cessazione del rapporto”, come normale in agricoltura, ma assolutamente eccezionale nel caso di rapporti di lavoro pubblico come quelli in esame, allora esisterebbe una lacuna nell'ipotesi di passaggio diretto da un datore iscritto all' ad altro non tenuto all'iscrizione: la somma accantonata, infatti, non potrebbe essere Pt_1
trattenuta, ma neppure versata al lavoratore, né restituita all'Ente accantonante.
In realtà, proprio il collegamento esistente tra la “cessazione del rapporto” ed il diritto all'iscrizione all'Ente, porta invece a ritenere che ciò che conta è la cessazione o meno del diritto all'iscrizione ad , quale elemento costitutivo del diritto al versamento diretto Pt_1
all'assicurato o, all'inverso, costitutivo della pretesa di trattenere le somme fino al 65° anno d'età
da parte dell'ente.
Né può ritenersi che anche tale ipotesi abbia riferimento ad un caso di avvenuta cessazione definitiva della vita lavorativa dell'interessato, visto che, proprio in senso contrario, la norma prevede che la liquidazione possa avvenire anche laddove l'interessato abbia instaurato un altro rapporto di lavoro, purché tale rapporto non preveda il diritto di reiscrizione all'ente, il quale,
14 quindi, sembra costituire il presupposto decisivo che vieta o, con il segno contrario, consente la liquidazione del conto.
La formulazione testuale che prevede la “cessazione del rapporto”, per evitare la lacuna normativa sopra evidenziata, deve perciò essere interpretata in modo estensivo, in relazione a tutti i casi in cui il rapporto abbia subito vicende che, pur non comportandone la cessazione,
abbiano però comportato la cessazione del rapporto assicurativo con senza possibilità Pt_1
che lo stesso possa risorgere nei sei mesi successivi o, come nella fattispecie, possa risorgere in alcun modo.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Pt_1
rigettato e la sentenza impugnata deve, per l'effetto, essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con esclusione, quindi, della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi, devono essere poste a carico di Pt_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Pt_1
condanna al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che liquida in Pt_1
complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
15 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 3 febbraio 2025.
L'estensore……………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………………………… …dott. Maria Luisa Scarpa
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 92 dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
[...]
presso il domicilio digitale dell'avv. Paolo Popolini, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Wanda Sotgiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 3 marzo 2020, aveva domandato al Controparte_1
Tribunale di Lanusei che fosse ingiunto all'ente di previdenza attuale appellante il pagamento, in proprio favore, delle somme accantonate nel conto individuale e a titolo di TFR, nella misura,
rispettivamente, di €. 22.620,00 e di €. 42.025,00, come attestata negli estratti conto redatti dallo stesso ente, oltre interessi legali e rivalutazione.
L'attuale appellato, in particolare, dopo avere premesso di avere lavorato alle dipendenze del soppresso e di essere successivamente transitato alle dipendenze Controparte_2
della subentrata istituita con legge regionale n. 8/2016, Controparte_3
aveva dedotto, a fondamento delle proprie pretese, di essere ormai iscritto al regime previdenziale Inps, ex Inpdap, riservato ai dipendenti pubblici, mediante l'iscrizione alle casse
CPDEL e INADEL, e, pertanto, di non essere più soggetto al regime previdenziale di natura privata cui risultava iscritto nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , CP_2
gestito da Pt_1
Tale ultimo regime previdenziale, aveva proseguito nella fase monitoria, era CP_1
disciplinato tramite Regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996,
il quale prevede che, prima del compimento del 65° anno di età, l'ammontare del conto individuale venga corrisposto “all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro, durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla
reiscrizione all'Ente”.
Inoltre, aveva aggiunto l'attuale appellato, il regolamento relativo al trattamento di fine rapporto aveva previsto nell'art. 3 che “nel caso in cui la Ditta si estingue per effetto di provvedimento di
legge o di altro atto di autorità che non comporti acquisizione del diritto di trattamento di fine
rapporto, oppure sia assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, viene restituita la
somma dei saldi accantonati…”
Bonifanti, pertanto, dopo avere evidenziato di non essere più iscritto all' dall'aprile 2016, Pt_1
aveva sostenuto di avere maturato il diritto alla corresponsione del conto individuale maturato e del TFR e aveva domandato che fosse ingiunto ad il pagamento delle somme sopra Pt_1
precisate.
2 Il Tribunale di Lanusei, con decreto ingiuntivo datato 26 maggio 2020, aveva ingiunto ad Pt_1
l'immediato pagamento delle somme richieste.
Con ricorso al Tribunale di Lanusei, depositato il 15 luglio 2020, aveva proposto Pt_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca in quanto infondato,
ingiusto e illegittimo.
La opponente aveva, innanzitutto, in via pregiudiziale, posto la questione di Parte_1
legittimità costituzionale dell'art. 48, legge regionale 8/2016, così come modificato dall'art. 2,
legge regionale 43/2018, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l e lettera o, nonché con gli artt. 2, 18 e 39 Cost., nonché, in via preliminare, formulato istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento civile pendente dinanzi alla Corte D'Appello di Roma ed avente ad oggetto l'accertamento del corretto inquadramento previdenziale degli addetti ai lavori di forestazione dell' (già Controparte_3
dipendenti di ), tra cui anche l'attuale appellato. CP_2
Quanto al merito della controversia, la opponente aveva osservato come la pretesa Parte_1
dell'opposto si fondasse su un presupposto logico-giuridico errato, cioè l'asserito mutamento dell'inquadramento previdenziale dei dipendenti dell' all'atto del passaggio CP_2
all' e la conseguente asserita cessazione del rapporto contributivo con Controparte_3 Pt_1
Presupposto la cui inesistenza determinava, in realtà, come conseguenza, aveva evidenziato l'ente, l'inesigibilità della pretesa di liquidazione, sia del conto individuale, sia delle somme accantonate a titolo di TFR.
L'ente previdenziale aveva, in ogni caso, sostenuto come mancasse nella fattispecie il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. c, del Regolamento del
Fondo di Previdenza, visto che era insussistente la condizione della cessazione del rapporto di lavoro, scongiurata dal legislatore regionale con la previsione del subentro del nuovo ente a quello precedente.
Difettavano, altresì, nella fattispecie, per la medesima ragione, aveva proseguito i Pt_1
3 presupposti di esigibilità del TFR da parte dei lavoratori, certamente non integrati dal mero asserito mutamento dell'inquadramento previdenziale dell' al quale sarebbe al Controparte_3
più conseguito l'obbligo di restituzione a quest'ultima, e non ai lavoratori, degli accantonamenti versati per il titolo in questione.
Ciò premesso, la opponente aveva concluso coerentemente con le difese spiegate, Parte_1
domandando, altresì, che il giudice volesse autorizzare la chiamata in causa dell' CP_3
[...]
aveva resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
***
Il Tribunale di Lanusei, disattese le questioni pregiudiziali e preliminari proposte dalla opponente e non autorizzata la chiamata in causa di in parziale Parte_1 CP_3
accoglimento dell'opposizione proposta da aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, Pt_1
aveva condannato al pagamento, in favore dell'opposto, delle somme accantonate a titolo Pt_1
di conto individuale con aggiornamento sino al 30 aprile 2016, oltre interessi sino al saldo, aveva rigettato la domanda di pagamento del TFR proposta da e aveva compensato Controparte_1
nella misura della metà le spese del giudizio, condannando alla rifusione, in favore Pt_1
dell'opposto, della restante metà.
In particolare, quanto al merito della controversia, il Tribunale, recependo le argomentazioni di cui alla sentenza n. 215/2020, pronunciata da questa Corte d'Appello il 17 settembre 2021 in una vicenda analoga a quella qui controversa, aveva escluso che permanesse un obbligo di iscrizione o di reiscrizione dell'opposto nella gestione ritenendo definitivamente cessato alla data Pt_1
del 30 aprile 2016 il rapporto previdenziale relativo, dal momento che da tale data il lavoratore era stato inquadrato in via esclusiva, in ragione della sua condizione lavorativa di pubblico impiegato ed in disparte la contrattazione collettiva applicata, nella gestione previdenziale Inps
ex Inpdap.
4 Da tali premesse il primo giudice aveva, perciò, tratto la conclusione dell'esistenza dei presupposti per la liquidazione del conto individuale al lavoratore, visto che l'attuale assetto del rapporto di lavoro aveva comportato l'iscrizione, la reiscrizione o comunque il versamento di contributi, non a favore di ma di un altro ente previdenziale, che l'evento si era verificato Pt_1
prima del sessantacinquesimo anno di età e che l'originario datore di lavoro era stato soppresso per legge.
Il Tribunale aveva, in particolare, osservato che la formulazione testuale dell'art. 6, comma 2,
lett. c, del Regolamento sulla disciplina del trattamento di previdenza della Parte_1
convenuta, il quale si riferisce espressamente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro,
doveva intendersi comprensiva anche dei casi in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito in capo ad un nuovo datore di lavoro, con cessazione dell'obbligazione contributiva nei confronti del precedente ente di previdenza.
Quanto alla corresponsione del t.f.r., il primo giudice aveva, invece, condiviso la tesi dell'ente opponente, ritenendo che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del citato Regolamento sul trattamento di fine rapporto, considerato che l'ente datore di lavoro era stato soppresso per legge ed il rapporto era proseguito con un altro datore di lavoro assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, fosse tenuto a restituire le quote già accantonate, non al lavoratore, ma al Pt_1
nuovo datore di lavoro.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei ha proposto appello la Parte_1
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, quindi, in parziale riforma della
5 sentenza impugnata:
- rigettare la domanda formulata in primo grado dal Sig. relativamente alle Controparte_1
somme pretese a titolo di conto individuale;
- in ogni caso confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 31/2020, NRG 29/2020 del
Tribunale di Lanusei perché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi esposti nel
presente atto;
- revocare la condanna alle spese;
- dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte al Sig. Pt_1
all'esito della statuizione di primo grado;
CP_1
- con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge del doppio grado”.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia l'adita Corte D'Appello “rigettare lo spiegato appello e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Lanusei il 11 ottobre 2022, portante il n. 56/2022;
in subordine, respingere la richiesta di restituzione delle somme formulata dall'appellante. Con
vittoria di spese e onorari del giudizio, ivi comprese le spese generali di studio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto due motivi di appello, domandando la riforma parziale della Parte_1
sentenza impugnata nella sola parte in cui con la medesima il Tribunale aveva accolto la domanda avente ad oggetto la liquidazione del conto individuale, proposta dall'attuale appellato con il ricorso per ingiunzione.
1) Violazione dell'art. 6 del Regolamento del Fondo di previdenza ed erroneo
riconoscimento del diritto alla corresponsione del conto individuale – Violazione dell'art.
12 delle preleggi.
Con un primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il giudice, nell'accogliere la domanda di liquidazione del conto individuale,
aveva assimilato la cessazione del rapporto assicurativo alla cessazione del rapporto di lavoro,
6 come prevista dall'art. 6 del Regolamento sopra indicato, il quale, al comma 2, lettera c, prevede,
in realtà, la liquidazione in discussione in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla quale non segua l'instaurazione di un altro rapporto con diritto alla reiscrizione nell'ente.
La predetta interpretazione, ha osservato l'ente appellante, doveva ritenersi fallace, visto che la norma regolamentare sopra richiamata individuava il presupposto indefettibile del diritto, non nella intervenuta cessazione del rapporto assicurativo, ma nello stato di non occupazione del lavoratore, come risultava confermato anche dalle previsioni dell'art. 12 del medesimo
Regolamento, dove, nel punto 2) era previsto che l'iscritto, per ottenere la liquidazione del conto individuale, dovesse inoltrare domanda all'Ente e dichiarare le condizioni sussistenti in merito al conseguimento della pensione di vecchiaia e le condizioni inerenti la situazione lavorativa.
Il Tribunale, ha aggiunto l'appellante, aveva errato anche nel non considerare che, nella terminologia del Regolamento, quando si fa riferimento all'iscritto, ci si riferisce anche al lavoratore non più iscritto, ciò che aveva condotto il giudice ad affermare erroneamente che, una volta venuta meno l'iscrizione, nessuna delle previsioni dell'art. 6 giustificasse il fatto che gli importi a titolo di conto individuale venissero trattenuti dalla Parte_1
Né, ha proseguito l'ente di previdenza, poteva ritenersi legittima l'interpretazione estensiva data dalla sentenza all'espressione “cessazione del rapporto”, finendo la stessa per condurre ad un'estensione dei casi eccezionali, rispetto alla regola della necessità del raggiungimento del 65°
anno di età, previsti dal comma 2 dell'art. 6 in merito alle liquidazioni da effettuarsi prima del raggiungimento del 65° anno di età.
D'altra parte, ha concluso sul punto l'appellante, la bontà della propria interpretazione era confermata dall'analisi della funzione sociale delle prestazioni economiche in discussione, la cui erogazione ante tempus era giustificata solo dal venir meno della condizione di occupazione e dal peggioramento del livello reddituale.
2) Violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 165571962.
Con un secondo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1
7 per avere il Tribunale ritenuto dirimente la natura di ente pubblico dell' senza Controparte_3
considerare che l'obbligatorietà dell'iscrizione di tutti gli Enti operanti in agricoltura è stata introdotta da una legge dello Stato, la legge 1655/1962 istitutiva di la quale estende Pt_1
espressamente il proprio ambito di applicazione anche agli impiegati degli “enti di diritto
pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate”.
La funzione svolta dall' , prima, e dall' poi, ha, Controparte_2 Controparte_3
infatti, osservato cioè lo svolgimento di interventi sul patrimonio pubblico nel settore Pt_1
forestale, consente di considerare gli enti medesimi assimilabili alle “aziende” esercitate dalla le quali - prive dei connotati dell'impresa e sotto il penetrante controllo dell'ente Pt_2
territoriale - svolgono attività di gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale e boschivo della con finalità di ordine generale, coincidenti o strettamente Pt_2
collegate con quelle perseguite dalla in tale settore. Pt_2
Cosicché, avuto riguardo alla medesima strumentalità rispetto alla e considerato il Pt_2
perseguimento dei medesimi interessi, ha evidenziato appare fondata la tesi per cui Pt_1
risulta assolutamente coerente con la disciplina contenuta nella legge 1655/1962 la circostanza,
mai messa in discussione per l' , che anche gli enti pubblici strumentali siano tenuti CP_2
all'obbligo contributivo in favore della in relazione ai propri dirigenti ed impiegati Parte_1
operanti nel settore agricolo e/o forestale.
Tra l'altro, ha aggiunto le imprese e le aziende forestali risultano assimilate per legge Pt_1
alle imprese e alle aziende agricole, visto che con il D.Lgs. n. 228/2001 il legislatore,
modificando l'art. 2135 c.c., ha ampliato lo spettro delle attività considerate agricole, facendo emergere l'imprenditore agricolo come soggetto inserito in un contesto economico, sociale e territoriale, anche con compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, tutte funzioni che sono state attribuite anche all' dalla legge regionale 8/2016 che la Controparte_3
ha istituita.
L pertanto, ha concluso sul punto l'ente appellante, ha svolto e svolge attività Controparte_3
8 agricola in modo esclusivo o, comunque, prevalente, con la conseguenza che la stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. f), Legge 1655/1962, deve ritenersi assoggettata al regime previdenziale integrativo di Pt_1
***
L'appello è infondato.
Per comodità espositiva la Corte, nel richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie sentenze n. 192 del 27 gennaio 2023, n. 205 del 7 marzo 2022, n. 154 del 15 novembre
2021, n. 139 del 26 maggio 2021, n. 73 del 10 marzo 2021 e n. 98 del 17 febbraio 2016, ed i precedenti locali e nazionali specificamente nelle stesse indicati ed intendendo confermare i propri precedenti indirizzi, cui anche il Tribunale di Lanusei si è conformato, ritiene di cominciare l'esame delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado da quelle contenute nel secondo motivo di appello, per poi proseguire con quelle contenute nel primo motivo di appello.
dell' e del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti. CP_4 Controparte_3
Occorre premettere che la natura di ente pubblico (non economico) degli enti forestali regionali che hanno preceduto l' (oltre che della stessa ) e la conseguente Controparte_3 CP_3
appartenenza del personale degli stessi, ben prima dell'inserimento nel comparto unico, alla categoria del pubblico impiego contrattualizzato è concetto ormai consolidato anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte sottolineato il fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , “istituito con la L.R. 09/06/1999, n. 24, a Controparte_2
seguito della soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, sebbene
assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell'ambito
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in considerazione della natura di
Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto di lavoro degli
operai forestali ai fini istituzionali dell'ente” (così Cass. 24666/2016, nonché, in senso analogo,
Cass. n. 24805/2015, Cass. 24806/15, Cass. 24807/15, Cass. 24808/15, Cass. 20150/15 e Cass.
9 32/2016).
D'altronde, con riferimento alla natura del rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , vi CP_2
è da rilevare che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, già nel 1998, sulla base delle medesime considerazioni, avevano ritenuto operante la giurisdizione amministrativa per il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall' , per i Parte_3
quali, analogamente alla legge istitutiva dell' , la L.R. n. 26 del 1980 Controparte_2
aveva previsto l'applicazione del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti integrativi regionali, e avevano ribadito, in particolare, che la disciplina privatistica del rapporto non è sufficiente per inferirne la natura privata e non pubblica, posto che la disciplina del rapporto in termini privatistici si presenta non già come una notazione caratteristica per scelta specifica e determinante del legislatore regionale, ma come una mera modalità disciplinatrice del suo contenuto, rimanendo determinante, invece, per la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro, l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità
nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico non economico, senza che rilevi l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (Cass. S.U. 7419/1998).
L'art. 3, lett. a), lett. b) e lett. f), legge 1655/1962.
Con riguardo alla legge istitutiva di , l'art. 3 della medesima dispone, per quanto qui di Pt_1
rilievo, che “I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni
previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con
mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se
assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano
attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di
lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli
Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il
10 miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le
disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304; c) (…); d) (…); e) (… );
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.”
La Corte intende ribadire, a prescindere da qualunque altra considerazione, che il riferimento specifico agli Enti di diritto pubblico contenuto nella lettera f) implica che la contribuzione sia dovuta dagli Enti di tal natura solo limitatamente alle imprese e aziende agricole dagli stessi esercitate. E nessuna impresa, neanche agricola, è esercitata dall' alla cui Controparte_3
attività difetta, a tacere d'altro, l'economicità (art. 2082 c.c.), cioè la finalizzazione dell'attività
medesima, perlomeno, alla copertura dei costi con i ricavi.
Che a difetti la qualità di imprenditore è anche dimostrato dagli artt. 35 e segg. della CP_3
legge istitutiva n. 8/2016, ed in particolare l'art. 35 (…Si applicano all' le disposizioni di CP_3
legge riguardanti gli enti pubblici regionali non economici …) e gli artt. 38 e 39, sul finanziamento e sul sistema contabile dell' che mostrano come il bilancio dell' CP_3 CP_3
dipenda essenzialmente dagli stanziamenti regionali.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 2135 c.c. non prevede che possa qualificarsi imprenditore agricolo chi svolga mere attività “dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”, visto che tali attività sono qualificate dalla legge semplicemente come connesse a quelle che definiscono l'imprenditore agricolo (che sono, invece, “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali”) e rimangono, infatti, comprese nel perimetro dell'impresa agricola solo laddove esercitate “dal
medesimo imprenditore agricolo”.
11 Ciò precisato, rimane il fatto che l'attività agricola, per potersi definire d'impresa ai sensi dell'art. 3, lettera f), legge 1655/1962, deve presentare i caratteri previsti dall'art. 2082 c.c., tra i quali difetta a oltre alla finalità di produzione o scambio, certamente, come già sopra CP_3
osservato, l'economicità.
Deve, pertanto, escludersi che l'obbligo di iscrizione dell' ad sia Controparte_3 Pt_1
previsto dalla legge istitutiva dell'ente medesimo.
Iscrizione ad prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico Pt_1
forestale.
Sul punto, benché non specificamente affrontato dall'appellante, questa Corte intende ribadire che, quanto alle previsioni in questione contenute nella contrattazione collettiva nazionale, esse risultano destinate a recedere non potendo le stesse incidere sul regime previdenziale di una pubblica amministrazione.
Inoltre, deve rilevarsi come il CCNL per gli operai ed impiegati agricoli non sia la principale fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro e sia fonte che non è stata neanche contrattata tra e sindacati e non ha, quindi, forza di contratto tra le parti, mentre, invece, la Pt_2
previsione dell'iscrizione è contenuta proprio nella c.d. parte obbligatoria del contratto, che non vincola se non chi lo ha realmente contrattato e sottoscritto.
La stessa opera poi, come correttamente osservato anche dal Tribunale, per il mero effetto del rinvio recettizio operato dalla legge istitutiva dell'allora , cosicché, se si volesse CP_2
affermare che attraverso il detto rinvio la ha inteso disciplinare diversamente il regime Pt_2
assicurativo e previdenziale del personale, si dovrebbe allora considerare che lo Statuto Speciale
per la non prevede competenza legislativa della in materia di previdenza, CP_2 Pt_2
poiché il suo art. 5 consente, in materia, unicamente l'emanazione di norme integrative e di attuazione della normativa nazionale.
L'interpretazione costituzionalmente orientata e conservativa della legge regionale porta, quindi,
ed escludere che, con la previsione in discussione, la stessa abbia voluto anche disciplinare in
12 modo autonomo e differenziato il regime previdenziale del personale.
Alla stregua di tutte le ragioni esposte, questa Corte, in conformità con quanto affermato dal
Tribunale, ritiene, dunque, che la pretesa di di mantenere l'iscrizione nei propri registri Pt_1
del personale di sia priva di fondamento, essendo la disciplina previdenziale applicabile CP_3
all'Ente indicato quella, vincolata, derivante dalla natura del rapporto di pubblico impiego privatizzato del personale e non quella dell'assicurazione all' che, come si è visto, Parte_1
non trova fondamento normativo o contrattuale.
Correttamente, pertanto, l'INPS ha, ad un certo punto, deciso di iscrivere i dipendenti dell' nei propri registri sotto tale veste. Controparte_3
Né può essere argomento in senso contrario il fatto che, fino al momento dell'iniziativa dell'INPS, l'Ente appellante avesse effettivamente iscritto i dipendenti nei propri registri ed i contributi fossero stati regolarmente versati.
È indubbio che ciò sia avvenuto, ed è fondata l'affermazione che nulla sia cambiato dal punto di vista normativo al momento dell'istituzione dell' ma da questo comportamento Controparte_3
di fatto non può derivare la fondatezza della pretesa dell'Ente, una volta che la verifica dei presupposti normativi per l'assoggettamento a contribuzione, compresa quella sia stata negativa.
***
Liquidazione del conto individuale.
Quanto al primo motivo di appello occorre osservare quanto segue.
Come è noto, l'art. 6 del regolamento interno in materia di prestazione, approvato con decreto interministeriale 19 novembre 1996, ha previsto che “1) Al raggiungimento del 65° anno di età, è
corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per
tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al rivalutato in base al tasso di CP_5
interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare
del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a) all'iscritto che abbia
cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia
13 nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un
nuovo rapporto di lavoro;
b) all'iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta;
c)
all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i
quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente; d) ai
superstiti in caso di morte dell'iscritto”.
Ritiene questa Corte, come anche condiviso dal Tribunale, che una volta venuta meno l'iscrizione ad per i motivi esposti in relazione al primo motivo di appello, nessuna delle Pt_1
previsioni dell'art. 6) appena riportato giustifichi che gli importi a titolo di conto individuale vengano trattenuti dalla neppure il comma 2, lett. c), in base al quale può Parte_1 Pt_1
trattenere l'accantonamento individuale solo se, dopo la cessazione del rapporto da cui derivava l'obbligo di iscrizione, nei sei mesi successivi il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto da cui derivi sempre l'obbligo di iscrizione all'ente.
Infatti, se si dovesse intendere in senso letterale la “cessazione del rapporto”, come normale in agricoltura, ma assolutamente eccezionale nel caso di rapporti di lavoro pubblico come quelli in esame, allora esisterebbe una lacuna nell'ipotesi di passaggio diretto da un datore iscritto all' ad altro non tenuto all'iscrizione: la somma accantonata, infatti, non potrebbe essere Pt_1
trattenuta, ma neppure versata al lavoratore, né restituita all'Ente accantonante.
In realtà, proprio il collegamento esistente tra la “cessazione del rapporto” ed il diritto all'iscrizione all'Ente, porta invece a ritenere che ciò che conta è la cessazione o meno del diritto all'iscrizione ad , quale elemento costitutivo del diritto al versamento diretto Pt_1
all'assicurato o, all'inverso, costitutivo della pretesa di trattenere le somme fino al 65° anno d'età
da parte dell'ente.
Né può ritenersi che anche tale ipotesi abbia riferimento ad un caso di avvenuta cessazione definitiva della vita lavorativa dell'interessato, visto che, proprio in senso contrario, la norma prevede che la liquidazione possa avvenire anche laddove l'interessato abbia instaurato un altro rapporto di lavoro, purché tale rapporto non preveda il diritto di reiscrizione all'ente, il quale,
14 quindi, sembra costituire il presupposto decisivo che vieta o, con il segno contrario, consente la liquidazione del conto.
La formulazione testuale che prevede la “cessazione del rapporto”, per evitare la lacuna normativa sopra evidenziata, deve perciò essere interpretata in modo estensivo, in relazione a tutti i casi in cui il rapporto abbia subito vicende che, pur non comportandone la cessazione,
abbiano però comportato la cessazione del rapporto assicurativo con senza possibilità Pt_1
che lo stesso possa risorgere nei sei mesi successivi o, come nella fattispecie, possa risorgere in alcun modo.
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Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Pt_1
rigettato e la sentenza impugnata deve, per l'effetto, essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con esclusione, quindi, della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi, devono essere poste a carico di Pt_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Pt_1
condanna al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che liquida in Pt_1
complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
15 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 3 febbraio 2025.
L'estensore……………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………………………… …dott. Maria Luisa Scarpa
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