Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01000/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6235 del 2025, proposto da
RE IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio di non ammissione del ricorrente all’espletamento della fase orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2024, reso noto mediante caricamento nell’apposito portale telematico e mediante comunicazione a mezzo p.e.c. di data 10.4.2025; del verbale del 30.1.2025 della Corte d’Appello di Milano, Commissione Esami di Avvocato, Sottocommissione n. 4, nella parte in cui è attribuito all’elaborato del ricorrente un punteggio (insufficiente) pari a 15/30; ove occorra e per quanto di interesse, dell’elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non include il ricorrente, della comunicazione caricata sulla pagina web riservata con la quale sono stati comunicati il voto della prima prova e il giudizio di non ammissione e di tutti gli atti, valutazioni e attività, ancorché non conosciuti, relativi alla correzione dell’elaborato del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. RE IO ha impugnato e chiesto l’annullamento del giudizio di non ammissione del ricorrente all’espletamento della fase orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2024, reso noto mediante caricamento nell’apposito portale telematico e mediante comunicazione a mezzo p.e.c. di data 10.4.2025; del verbale del 30.1.2025 della Corte d’Appello di Milano, Commissione Esami di Avvocato, Sottocommissione n. 4, nella parte in cui è attribuito all’elaborato del ricorrente un punteggio (insufficiente) pari a 15/30; ove occorra e per quanto di interesse, dell’elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non include il ricorrente, della comunicazione caricata sulla pagina web riservata con la quale sono stati comunicati il voto della prima prova e il giudizio di non ammissione e di tutti gli atti, valutazioni e attività, ancorché non conosciuti, relativi alla correzione dell’elaborato del ricorrente; il tutto in conseguenza del giudizio di 15/30 punti riportato per lo svolgimento della prova di diritto penale (“ IZ madre del piccolo NI, di soli due anni, innervosita da una notte insonne, a causa del pianto insistente del figlioletto, lo colpisce con uno schiaffo; il piccolo impatta con la testa sulla barra di legno del lettino riportando un grave trauma cranico. Dopo qualche istante di pianto, il piccolo non dà più alcun segno di vita, e IZ, convinta di averlo ucciso, decide di occultare il cadavere all’interno dell’armadio, riponendolo in un sacchetto di plastica, per poi potersene disfare in seguito. Dall’esito della disposta autopsia risulta che NI, pur avendo riportato un notevole trauma cranico, è deceduto per asfissia a seguito della condotta della madre che l’aveva chiuso ancora vivo all’interno del sacchetto di plastica. In esito al giudizio di primo grado, la Corte di Assise di Roma condanna IZ alla pena dell’ergastolo per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato (art. 61 n.1, 5 e 11, art. 575 e art. 577 c.p.). Il candidato, assunte le vesti del legale di IZ, rediga l’atto di appello soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottesi al caso in esame ”).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 L. 241/1990 e dell’art. 46 L. 247/2012 – Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta ”.
Sulla premessa che l’elaborato del ricorrente sarebbe da considerare sufficiente in ragione delle valutazioni operate da un consulente di parte, docente universitario, ad avviso del quale “ dal fisiologico margine di discrezionalità che sovrintende il giudizio, considerato (…) che nessuno dei criteri di giudizio cogenti per la Quarta Sottocommissione sia stato disatteso dal candidato e dunque non sia ravvisabile alcuna giustificazione razionale al giudizio negativo riportato. Si crede peraltro che un atto di appello siffatto, per come congegnato e argomentato, avrebbe meritato in sede di correzione l’attribuzione di un voto superiore o almeno pari alla sufficienza ”, con il primo motivo si è stigmatizzata l’insufficienza di una motivazione ancorata soltanto al voto numerico alla luce del fatto che “ il numero dei candidati agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense negli anni è sempre più diminuito (a titolo esemplificativo, mentre nell’anno 2016 i candidati erano 27.451, nel 2023 erano solamente 9.703) ” e che, giocoforza, sarebbero “ completamente mutate le modalità di svolgimento dell’esame, atteso che la fase scritta dell’esame oggi consta non più di tre atti (due pareri e un atto giudiziario) ma di una sola prova, nella quale i candidati sono chiamati a redigere un unico atto giudiziario ” (cfr. pag. 10).
Ha soggiunto che, sulla scorta di una comparazione con altri elaborati di concorrenti promossi, lo svolgimento della traccia da parte del ricorrente sarebbe caratterizzato dalla “ medesima soluzione giuridica ” (cfr. pag. 11).
2°) “ Violazione dell’art. 46 L. 247/2012 – Eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti e di istruttoria, per violazione dei criteri di valutazione, irragionevolezza ed illogicità manifesta ”.
Con tale motivo il ricorrente ha lamentato che “ la Sottocommissione ha recepito e fatto propri i criteri per la correzione delle prove scritte definiti dalla Commissione Centrale con verbale n. 2 della riunione del 5/12/2024, pur disattendendone, poi, la puntuale applicazione, posto che l’ossequio ai criteri che si passa ad analizzare avrebbe dovuto condurre alla valutazione senz’altro positiva del compito del ricorrente ” (cfr. pag. 13).
Di converso, nel parere del consulente di parte si è sostenuto che nello svolgimento della traccia tutti i criteri sarebbero stati rispettati, nel senso che “ il ricorrente ha pienamente dimostrato di conoscere non solo gli istituti e le questioni giuridiche problematiche sottoposte dalla traccia e la giurisprudenza analizzata, ma anche le loro conseguenze – esposte “con coerenza, chiarezza, logicità e sinteticità” – applicative e, nello specifico, le caratteristiche particolari dell’atto di appello, avendo precisato finanche in quale rapporto i motivi successivi si pongono rispetto agli altri ” (cfr. pag. 16).
3°) “ Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza d’istruttoria. Violazione del principio di trasparenza e buon andamento ”.
Da ultimo, il ricorrente ha contestato che “ dal verbale della seduta del 30/1/2025 risulta che le operazioni di correzione dei quindici elaborati sono durate cinque ore (dalle 14:30 alle 19:38), sicché il tempo riservato alla correzione di ciascun elaborato è pari a circa venti minuti. Tale dato se, da un lato, conferma la fondatezza dei precedenti motivi di ricorso (in estrema sintesi: difetto di motivazione e di istruttoria; carenza dei presupposti, disparità di trattamento e illogicità manifesta), dall’altro costituisce anche in sé vizio del giudizio di non ammissione impugnato ” (cfr. pag. 18).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (23.5.2025), opponendo, nella memoria depositata il 17.6.2025, la sufficienza del voto numerico quale espressione dell’applicazione dei criteri elaborati dalla commissione esaminatrice, confermata anche in sede giurisprudenziale; e che il ricorrente intenderebbe fornire “ la dimostrazione della ricorrenza di un vizio di eccesso di potere sostanzialmente sovrapponendo alla valutazione compiuta dalla Commissione quella proposta da un terzo soggetto, il prof. Cupelli, il quale ha fornito un parere pro veritate, così però operando una evidente quanto non consentita sostituzione rispetto all’apprezzamento discrezionale della Commissione esaminatrice ” (cfr. pag. 6).
All’udienza di discussione del ricorso, fissata per il 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei due motivi proposti, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
L’art. 10 (rubricato “ proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia ”) del DL 202/2024, convertito dalla legge 15/2015, ha previsto che “ all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni” ” (comma 2 ter); cosicché, la disciplina transitoria di cui al predetto art. 49 prevede che “ per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ”, cioè dal 18.1.2013, “ l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Pertanto, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 non trova applicazione nella sessione oggetto del contendere.
Va, di conseguenza, richiamato l’orientamento affermatosi in tema di procedure comparative, in merito al quale la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che la graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo e, dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni, degli apprezzamenti sui candidati (cfr. Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n.175).
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che da tempo ha ribadito il principio della sufficienza, sotto il profilo della motivazione, dell’attribuzione di un punteggio numerico, chiarendo che “ il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015; id., Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7, la quale ha statuito che “ a) l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; b) nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione ”).
Occorre, peraltro, rilevare che l’efficacia della sentenza del TAR Lombardia – Milano, 4 aprile 2025, n. 1170, evocata dal ricorrente, risulta essere stata sospesa in esito ad appello cautelare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 maggio 2025, n. 1791).
In disparte dalla rilevanza, a fini valutativi, del solo voto numerico, non è, comunque, persuasivo il rilievo sulla pregevolezza dell’elaborato svolto dal ricorrente, ancorché avvalorato dal parere legale.
Anzitutto, rispetto ad un elaborato di complessive 7 pagine e mezzo, il Collegio registra che le prime 4 pagine sono state dedicate all’illustrazione dei generali presupposti dell’omicidio volontario, dell’errore sul fatto del reato e dell’omicidio preterintenzionale, oggetto, quest’ultimo, del richiamo giurisprudenziale alla sentenza della Corte di Cassazione 3 dicembre 2022, n. 3964, il che ha giustificato l’evidenziazione (mediante il lungo segno longitudinale), ancorché non motivata a margine, di un errore che, con ogni evidenza, è riferibile all’impossibilità di assimilare la fattispecie richiamata a quella (omicidio colposo) successivamente indicata dal ricorrente come appropriato inquadramento della condotta imputabile.
Nella quinta pagina dell’elaborato si legge che “ è la stessa perizia sulla base della quale è stata condannata IZ che non consente di qualificare il fatto come omicidio volontario pluriaggravato in quanto in relazione al trauma cranico cagionato a NI, EV potrà tuttalpiù rispondere del reato di lesioni dolose e non di omicidio in quanto il trauma cranico non è stata la causa dell’evento morte né di tentato omicidio, come avviene nei casi di dolo colpito a mezza via dall’errore, perchè manca il c.d animus necandi nell’azione di EV relativa allo schiaffo ”.
Anche tale passaggio è stato evidenziato in chiave critica dalla sottocommissione (mediante un lungo segno longitudinale e senza motivazione a margine).
Come già rilevato dalla Sezione in analogo giudizio (27 maggio 2025, n. 10180) “ sarebbe stato, di contro, opportuno evidenziare il collegamento tra l’accertamento reale della tipologia ascrivibile alla condotta indubbia di IZ (schiaffeggiare un bambino di soli due anni sarebbe stata davvero suscettibile di non determinare lesioni, oppure avrebbe potuto sostanziare il reato di percosse ?) in rapporto all’evento – non voluto – della morte ”.
Nella specie, il richiamo alle “ lesioni dolose ” è stato ritenuto erroneo in quanto la riqualificazione avrebbe dovuto riguardare le lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 c.p.
Pertanto, la formalmente corretta qualificazione della fattispecie (omicidio colposo) è scaturita da un (preliminare) inquadramento della condotta originaria in termini di lesioni volontarie, disciplinate dagli artt. 582 e 583 c.p., giudicato in modo negativo in sede di correzione.
In sostanza, il fuoco della condotta originaria avrebbe dovuto riguardare l’analisi della condotta imprudente (e per questo colposa) dell’imputata per non aver valutato quali conseguenze sarebbero discese dallo sferrare uno schiaffo ad un bambino di tenera età.
Senza contare che, nella predetta sentenza della Sezione, si è anche osservato che, a monte, sarebbe stato opportuno esaminare la “ distinzione tra la condotta tradottasi nelle lesioni (da verificare se ascrivibili allo schiaffo oppure all’urto accidentale del bambino sulla barra di legno del lettino) e la più rilevante e decisiva condotta di aver creduto per errore che il bambino fosse deceduto, da cui è scaturita la decisione di chiudere l’infante in un sacchetto di plastica, provocandone il soffocamento ”.
Non secondariamente, nella parte dell’elaborato sulle aggravanti il ricorrente ha scritto che “ l’aver sferrato uno schiaffo al figlio dopo aver trascorso una notte insonne non risulta essere una condotta connotata da quel grado di sproporzione tra motivo e reazione tale da configurare l’aggravante in parola ”. Ma anche in questo caso, sarebbe occorsa – nell’ottica di un alleggerimento della posizione dell’imputata – una disamina, nella specie omessa, sull’assenza di crudeltà e/o di futili motivi.
Il che, ad avviso del Collegio, depone per la legittimità del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione esaminatrice ed articolato da quest’ultima, tra l’altro, sui preventivi criteri elaborati nella riunione del 5.12.2024, tra i quali, per quanto riguarda gli aspetti deficitari sopra indicati, la “ 3) Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati e comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali ” e la “ 4) Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere ”.
L’assenza di elementi che possano confutare in modo attendibile il giudizio di insufficienza attribuito dalla commissione esaminatrice in coerenza con i preventivi parametri di vaglio tecnico-giuridico, nella specie pienamente applicati, rende, da ultimo, infondato il rilievo di disparità di trattamento, posto che - come ha da tempo statuito la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3855; id. 23 maggio 2016, n. 2110) - “ non è condivisibile l’approccio di fondo “atomistico” con il quale la parte appellante ha isolato ciascuna delle carenze e insufficienze evidenziate dalla Commissione, per poi procedere a raffronto di essa con quanto sul punto contenuto nelle prove di altri candidati ed inferirne un giudizio di asserita identità degli elaborati sotto tale profilo: infatti, è evidente che la gravità e l’incidenza di un errore non necessariamente risultano apprezzabili sulla base della lettura della sola parte dell’elaborato in cui è contenuto l’errore medesimo, dovendo tenersi conto di come questa s’inserisce all’interno dello svolgimento della traccia nel suo complesso ”.
Senza contare che parte ricorrente non ha provato alcuna identità tra il proprio elaborato e quello (unico) indicato, omettendo addirittura di precisare se si trattasse, o meno, di compiti corretti dalla medesima sottocommissione (profilo in merito al quale occorre considerare che, ad avviso della giurisprudenza, “ non è fondata la censura di disparità di trattamento fra le diverse sottocommissioni di esame, che è esposta in termini del tutto generici e comunque non sarebbe giuridicamente apprezzabile dal momento che ciascuna delle commissioni ha operato secondo i criteri che si è legittimamente dato (sentenze n. 11/2017, n. 5726/2017, n. 5742/2017) ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2017, n. 5996).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO NI |
IL SEGRETARIO