Sentenza 12 febbraio 2024
Massime • 2
In tema di dirigenza medica e veterinaria di strutture pubbliche, poiché l'art. 5 del d.l. n. 59 del 2008 (modif. dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013), in attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, ha escluso la rilevanza del presupposto della necessaria continuità del servizio, ai fini dell'anzianità di servizio e dei relativi vantaggi economici o professionali, in caso di passaggio da una struttura sanitaria ex l. n. 735 del 1960 di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro, gli artt. 12, 28 e 29 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria vanno disapplicati nelle parti in contrasto con il disposto del citato art. 5.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del d.l. 59 del 2008, come modificato dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013, per struttura sanitaria pubblica si intende quella per cui sia intervenuto il riconoscimento con apposito provvedimento ministeriale, nei modi previsti dalla legge n. 735 del 1960, dei servizi medici prestati all'estero.
Commentario • 1
- 1. Il dialogo tra giudici nazionali e Corte di giustizia UE alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionaleDi : Lucia Tria · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 7 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2024, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro A.O.R.N. - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Abate, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
- controricorrente -
nonché contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosaria Saturno, elettivamente domiciliata Oggetto Lavoro pubblico dirigenza medica riconoscimento anzianità per servizio prestato presso strutture sanitarie di uno Stato membro UE R.G.N. 1268/2018 Cron. Rep. Ud. 09/01/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 3860 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 12/02/2024 2 in Roma, via Poli n. 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 3318/2017 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 28/06/2017 r.g.n. 9065/2011+ 1; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. - La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dei gravami separatamente proposti (e successivamente riuniti) dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” e dalla Regione Campania, ha respinto la domanda proposta da GE OG - utilmente classificata nella graduatoria per concorso pubblico per titoli ed esami nella posizione funzionale di dirigente medico di chirurgia vascolare e quindi assunta a tempo indeterminato con contratto stipulato in data 28 aprile 2004 con decorrenza giuridica dal 1° maggio 2004 - per il riconoscimento della ricostruzione della carriera e di anzianità con decorrenza dal 1° aprile 1994, in virtù del servizio prestato nella branca di chirurgia dell’Università di Vienna. 2. - La Corte territoriale, premesso che la OG si era laureata in medicina e chirurgia il 28 gennaio 1994 in Austria ed aveva ivi conseguito la specializzazione in chirurgia generale, con atti riconosciuti dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale in Italia, tanto da aver superato il concorso pubblico ed aver stipulato un contratto con inquadramento nei ruoli dell’ente, ha osservato che la direttiva n. 16 del 5 aprile 1993 (posta a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda da parte del primo giudice) è stata recepita con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che sancisce l’equiparazione dei titoli e diplomi di 3 specializzazione solo per l’accesso all’attività di medico chirurgo, ma non già ai fini dell’anzianità di servizio, rispetto alla quale non si rinvengono nell’ordinamento italiano disposizioni che ne consentano la valutazione ovvero conferiscano un valore certo. 3. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la OG articolando tre motivi, cui resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera, mentre la Regione si è limitata a costituirsi chiedendo il rigetto del ricorso senza svolgere difese, per l’eventuale partecipazione alla discussione orale. 4. - La parte ricorrente ha depositato atto di costituzione ad adiuvandum di nuovo difensore, memoria e nota spese. 5. - La parte controricorrente ha depositato memoria. 6. - In esito all’adunanza camerale del 23 giugno 2023 è stata disposta la trattazione della causa in pubblica udienza per la ravvisata «necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla normativa contrattuale invocata, con particolare riferimento al dedotto inquadramento della fattispecie in esame nell’ambito dell’istituto della mobilità volontaria, nonché sulla disciplina nazionale in materia, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101 e, successivamente, dall’art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia UE resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04». 7. - Le parti hanno depositato memoria. 8. - La causa giunge, quindi, in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del C.C.N.L. medici di 4 ruolo, ripreso nei successivi C.C.N.L., nonché violazione dei principi di libera circolazione e stabilimento nonché di reciproco riconoscimento, stabiliti dagli artt. 48-52 del trattato di Roma di fondazione della CEE e degli artt. 2, 4, 8, 36 della direttiva comunitaria n. 16/93, attuata definitamente dal d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, artt.
3-4 e 45, violazione degli artt. 7 n. 1 e 4 del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, ribadito ed integrato dall’art. 7 del regolamento UE n. 492 del 2011, violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., violazione di giudicato della Corte di giustizia UE in sentenza n. 15/1998, per non avere la Corte d’appello riconosciuto che il principio di mobilità – che non comporta la novazione del rapporto – deve essere esteso a tutti i cittadini dell’Unione europea. 2. - Con il secondo motivo è prospettata, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., della direttiva n. 19/2001, artt. 2, 4, 8 comma 2, nonché dell’art. 14, violazione della direttiva n. 36 del 7 settembre 2005, artt. 21 e 27, per non avere la Corte d’appello considerato le modifiche apportate dalla direttiva n. 19 del 2001, ulteriormente qualificanti nel senso di attribuire rilievo anche all’esercizio dell’attività di medico e dell’esperienza professionale, nonché alla direttiva n. 36 del 2005, che ha confermato il principio del riconoscimento reciproco ed automatico. 3. - Con il terzo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione del diritto comunitario: artt. 48 e 52 del Trattato di Roma, artt. 2, 4, 8, 36 della direttiva comunitaria n. 16/93, degli artt. 7 n. 1 e 4 del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, ribadito ed integrato dall’art. 7 del regolamento UE n. 492 del 2011, violazione della direttiva n. 19/2001, artt. 2, 4, 8 comma 2, nonché art. 14, violazione della direttiva n. 36 del 7 settembre 2005, artt. 21 e 27, violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., degli artt. 11-117 Cost., con richiesta di remissione degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 T.F.U.E. 4. – I primi due motivi, che possono essere valutati congiuntamente, perché intesi in maniera convergente a censurare la sentenza impugnata 5 nella parte in cui ha escluso l’esistenza nel nostro ordinamento di una disciplina che consenta la valutazione dell’anzianità di servizio rivendicata dalla OG, sono fondati nei termini che seguono. 5. – In primo luogo, occorre precisare che la «corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., riguarda il petitum, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali causa petendi dell’esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti […] avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che sia rispettato l’ambito delle questioni proposte e siano stati lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto» (così, con principio consolidato, già Cass. Sez. 2, 13/06/2002, n. 8479, e, più di recente, in senso conforme, Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11289). 5.1. – Nella specie, la domanda proposta dall’odierna ricorrente, in termini di bene della vita che la stessa intende conseguire, si sostanzia nel riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal 1° aprile 1994 al 30 aprile 2004 ai fini giuridici ed economici per il servizio prestato in detto periodo nella branca di chirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Vienna. 5.2. – Rispetto a tale petitum, non risulta applicabile la pur invocata disciplina contrattuale in termini di mobilità volontaria, trattandosi - all’evidenza – di fattispecie del tutto differente, non riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 20 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, richiamata nel primo motivo di ricorso, come pure evidenziato dal pubblico ministero nella 6 memoria, con conseguente inammissibilità, per irrilevanza, del relativo profilo di doglianza. 5.3. - Nondimeno, come poc’anzi chiarito, tale rilievo non preclude di procedere al corretto inquadramento giuridico della fattispecie all’esame, tanto più ove si consideri che la parte ricorrente, pur invocando – in tesi – la continuità del rapporto in virtù del principio sulla mobilità (che non comporta la novazione), si è espressamente appellata ai principi di libera circolazione e stabilimento nonché di reciproco riconoscimento, stabiliti dagli artt. 48-52 del trattato di Roma di fondazione della CEE ed agli strumenti normativi di attuazione di tali principi nell’Unione. In tal senso, il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso (in particolare il primo motivo) sul rilievo che il caso di specie vada piuttosto inquadrato in termini di riconoscimento dell’anzianità di servizio in caso di instaurazione di distinti rapporti di impiego in successione tra loro, in virtù del principio di libero stabilimento dei lavoratori all’interno dell’Unione, senza che possa a ciò ostare l’eventuale contraria disciplina interna (in particolare, le previsioni della contrattazione collettiva). Proprio in base a tale inquadramento occorre concludere per la fondatezza per quanto di ragione dei primi due motivi. 6. - Al riguardo occorre senz’altro riferirsi al consolidato indirizzo espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, che ha delineato in maniera sempre più stringente la necessità per il giudice nazionale di valutare la disciplina interna sulla progressione per anzianità in coerenza con il principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. 6.1. – Con la sentenza 15 gennaio 1998, C-15/96, - espressamente richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa - la Corte, nel pronunciarsi su una questione sollevata da un giudice tedesco, si esprimeva nel senso che l’art. 48 del trattato CE e l’art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento CEE del Consiglio del 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, ostano alla clausola 7 del contratto collettivo, applicabile alla pubblica amministrazione di Stato membro, che prevede, per gli impiegati contrattuali di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività lavorativa in un livello retributivo determinato da tale contratto, senza tener conto dei periodi lavorativi, in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di altro Stato membro (§ 14), con conseguente nullità della clausola del contratto collettivo comportante la ravvisata discriminazione contraria al diritto della Comunità ed obbligo per il giudice nazionale di applicare in favore del soggetto discriminato lo stesso regime assicurato agli altri lavoratori, senza attendere la previa abrogazione della predetta clausola (§ 35). 6.2. - Con specifico riferimento all’attività sanitaria, già con precedente decisione (sentenza 22 novembre 1995, C-443/93), relativa al riconoscimento del servizio svolto da un medico ellenico presso ospedali pubblici della Repubblica federale di Germania a fini pensionistici, la Corte, nel premettere che «le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte a facilitare ai cittadini comunitari l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità, ed ostano ad una normativa nazionale che li ostacoli qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro (v. sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, AN e a., Racc. pag. 3877, punto 13)», ha sottolineato che lo «scopo degli artt. 48-51 del Trattato, infatti, non sarebbe realizzato se, a seguito dell’esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori perdessero i vantaggi previdenziali garantiti loro dalla normativa di uno Stato membro;
una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, pertanto, un ostacolo a tale libertà (v. sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake, Racc. pag. I-4337, punto 22)» (§39), giungendo a ravvisare la configurabilità di tale effetto dissuasivo che si produce sul lavoratore «quando una normativa nazionale stabilisce che, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, possono essere riconosciuti 8 solo periodi di servizio compiuti in ospedali pubblici nazionali, mentre analoghi periodi compiuti negli ospedali pubblici di altri Stati membri non possono essere riconosciuti a tali fini» (§40), poiché una simile normativa crea «una disparità di trattamento tra i lavoratori che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e i lavoratori migranti, a scapito di questi ultimi, perché il problema del riconoscimento dei periodi compiuti in altri Stati membri della Comunità si pone solo per i lavoratori che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione» (§ 41). In virtù di tali considerazioni, poiché dagli atti di causa non risultava alcun elemento che potesse giustificare la ravvisata disparità di trattamento tra i lavoratori migranti e quelli che non si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione, tale disparità è stata considerata discriminatoria e, pertanto, contraria alle norme fondamentali del Trattato miranti a garantire la libera circolazione dei lavoratori, tanto più in quanto il rifiuto del cumulo dei periodi era stato motivato dal fatto che tali periodi erano stati compiuti in un altro Stato membro e non nello Stato membro interessato. Pertanto, la Corte ha concluso che «gli artt. 48 e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano al rifiuto di computare, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, i periodi lavorativi che una persona soggetta ad un regime speciale dei pubblici impiegati o del personale assimilato, come un medico dipendente dell’IKA, ha compiuto in ospedali pubblici di un altro Stato membro, quando la legge nazionale consenta il computo di periodi compiuti in istituzioni analoghe sul territorio nazionale» (§44). 6.3. - I medesimi principi sono stati ripresi anche nella sentenza del 30 settembre 2003, C-224/01, relativa alla questione sollevata da un giudice austriaco in ordine al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata da un professore universitario presso università di altri Stati membri ai fini dell’attribuzione dell’indennità speciale di anzianità, quale beneficio finanziario (aggiuntivo rispetto alla retribuzione di base) riconosciuto ai professori universitari con almeno quindici anni di servizio presso un’università austriaca. Tale disciplina, che esclude qualsiasi possibilità di 9 considerare i periodi di attività che un professore universitario ha effettuato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d’Austria, è stata reputata idonea ad ostacolare la libera circolazione dei lavoratori sotto un duplice aspetto (§ 72): in primo luogo, «questo regime opera a danno dei lavoratori migranti cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria, in quanto a questi lavoratori viene rifiutato il riconoscimento di periodi di servizio che essi hanno compiuto in questi Stati in qualità di professori universitari, per il solo motivo che questi periodi non sono stati effettuati in un’università austriaca (v., in tal senso, relativamente a una disposizione greca analoga, sentenza 12 marzo 1998, causa C-187/96, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1095, punti 20 e 21)» (§73); in secondo luogo, «questo rifiuto assoluto di riconoscere i periodi effettuati in qualità di professori universitari in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d’Austria ostacola la libera circolazione dei lavoratori stabiliti in Austria, in quanto è tale da dissuadere questi ultimi dal lasciare il proprio paese per esercitare questa libertà. Infatti, al loro ritorno in Austria, i loro anni di esperienza in qualità di professori universitari in un altro Stato membro, quindi nell’esercizio di attività analoghe, non sarebbero presi in conto per l’indennità speciale di anzianità di servizio» (§ 74). Di conseguenza, una misura quale la concessione dell’indennità speciale di anzianità di servizio può ostacolare la libera circolazione dei lavoratori − cosa che è, in via di principio, vietata dagli artt. 48 del Trattato e 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 − solo nel caso in cui tale misura persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da “imperiosi motivi d’interesse pubblico”, purché la sua applicazione garantisca comunque il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per farlo (§ 77), senza che tale giustificazione possa essere integrata dall’obiettivo di ricompensare la fedeltà del lavoratore dell’unico datore di lavoro (§ 88). 6.4. - Più di recente, la questione della specifica professionalità maturata in ambito sanitario è stata esaminata dalla Corte con riferimento al caso di 10 un’infermiera, che, dopo aver svolto per alcuni anni le proprie funzioni nell’ambito del servizio sanitario nazionale del Portogallo, si era vista negare dal servizio sanitario nazionale spagnolo il riconoscimento della pregressa esperienza professionale (sentenza del 28 aprile 2022, C- 86/2021, richiamata dal pubblico ministero nella memoria). La Corte, investita del quesito interpretativo dal giudice spagnolo, ha affermato che la norma spagnola costituisce, in via di principio, ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nell’ambito dell’Unione, a meno che essa risponda a un interesse generale del Paese, quale potrebbe essere la non omogeneità professionale dei servizi sanitari prestati in Portogallo;
ma in questa ipotesi deve essere consentito all’infermiera dimostrare di avere maturato in Portogallo un’esperienza professionale equivalente rispetto a quella spagnola. In particolare, nel richiamare i propri precedenti, la Corte ha dichiarato che «una normativa nazionale che non prenda in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente maturati in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore migrante può rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE [sentenza del 23 aprile 2020, Land Niedersachsen (Periodi anteriori di attività pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, punto 26 e giurisprudenza ivi citata]» (§ 26), con la conseguenza che «una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente soltanto di prendere in considerazione l’esperienza professionale acquisita dal candidato alla carriera professionale presso i servizi sanitari spagnoli, nella stessa categoria professionale a partire dalla quale quest’ultimo chiede l’accesso alla categoria di carriera professionale di cui trattasi, è idonea a dissuadere un lavoratore dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione previsto dall’articolo 45 TFUE.» (§ 27). Infatti, «un lavoratore migrante che abbia acquisito presso datori di lavoro stabiliti in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna un’esperienza professionale pertinente e di pari durata rispetto a quella maturata da un lavoratore che ha svolto in modo continuo 11 la sua carriera presso i servizi sanitari spagnoli corrispondenti sarà sfavorito dalla mancata presa in considerazione di tale esperienza professionale, ai fini del suo accesso a un determinato grado nel contesto del riconoscimento della sua carriera professionale (v., per analogia, sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 28)» (§ 33). Sul piano della potenziale giustificazione di tali misure, vietate, in linea di principio, dall’articolo 45 TFUE e dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 (§§ 34 e 35), la Corte ha rimarcato che, rispetto alla finalità di interesse generale consistente nel garantire gli obiettivi e l’organizzazione del servizio sanitario nazionale – in quanto il riconoscimento della carriera professionale del lavoratore non implicherebbe unicamente la presa in considerazione dell’anzianità, ma richiederebbe altresì che la prestazione di taluni servizi sia stata effettuata in una precisa categoria professionale e presso uno specifico servizio sanitario volto alla realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione nell’ambito della quale tali servizi sono forniti -, pur dovendosi riconoscere «agli Stati membri un margine di discrezionalità in tale settore (sentenza del 20 dicembre 2017, Simma Federspiel, C‑419/16, EU:C:2017:997, punto 45 e giurisprudenza ivi citata)» (§ 40), «il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che, da un lato, il riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita dal lavoratore di cui trattasi nell’ambito del sistema sanitario nazionale di un altro Stato membro non può essere considerato, in generale, un ostacolo alla realizzazione di tale obiettivo» (§ 45), dall’altro lato, «tale giudice dovrà prendere in considerazione la circostanza che il riconoscimento di detta esperienza professionale potrebbe essere effettuato secondo una procedura che offra all’interessato la possibilità di dimostrare l’equivalenza della sua esperienza professionale acquisita in altri Stati membri, come, secondo quanto risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, è consentito – in base alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale – ai fini dell’ottenimento di scatti triennali di anzianità del personale statutario 12 temporaneo» (§ 45). Sul punto, la Corte ha ribadito che «lo Stato membro ospitante interessato deve rispettare i suoi obblighi in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali [sentenza del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base), C‑634/20, EU:C:2022:149, punto 41]» (§ 46), sicché «le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale [sentenza del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base), C‑634/20, EU:C:2022:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]» (§ 47), con la conseguenza che «qualora l’esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra tali conoscenze e qualifiche, detto Stato membro ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (sentenze del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 57, e dell’8 luglio 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20, EU:C:2021:554, punto 39)» (§ 48). Conclusivamente, è stato affermato che «l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale relativa al riconoscimento della carriera professionale nell’ambito del servizio sanitario di uno Stato membro che impedisca di prendere in considerazione, ai fini dell’anzianità del lavoratore, 13 l’esperienza professionale acquisita da quest’ultimo presso un servizio sanitario pubblico di un altro Stato membro, a meno che la restrizione alla libera circolazione dei lavoratori che tale normativa implica risponda a un obiettivo di interesse generale, sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario per raggiungere quest’ultimo.» (§ 50). 7. – Occorre, quindi, considerare la disciplina nazionale, onde valutarne la conformità ai principi di libera circolazione e stabilimento, siccome inverati dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sull’obbligo per il giudice nazionale di disapplicazione della norma interna incompatibile col diritto comunitario, già Cass. Sez. L, 14/10/2004, n. 20275). 7.1. – L’esperienza professionale e l’anzianità di servizio vengono innanzi tutto in rilievo per la determinazione del trattamento retributivo. L’art. 12, comma terzo, del C.C.N.L. relativo alla dirigenza medica e veterinaria del SSN, biennio economico 2000-2001, sottoscritto l’8 giugno 2000, prevede che: «Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere: a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all’art. 4, l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto;
b) ai fini dell’applicazione degli artt. 3 e 5 l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.». Ne consegue che, per il computo dell’anzianità di servizio per la determinazione degli emolumenti da corrispondere al dirigente medico, rileva l’attività svolta senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto, secondo l’interpretazione adeguatrice (in punto di servizio prestato sulla base di rapporti a termine) già resa da questa Corte con riferimento alle fattispecie - in tutto sovrapponibili a quelle in esame - 14 stabilite dall’art. 11 comma 4, lett. a) e lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto l’8 giugno 2000 per la dirigenza non medica del SSN (Cass. Sez. L, 08/03/2022, n. 7584). Nondimeno, l’anzianità che rileva dev’essere quella maturata nello svolgimento delle funzioni nell’ambito del comparto della sanità, «così ulteriormente esplicitandosi che l’anzianità rilevante ai fini della previsione in questione è quella maturata nell’ambito del comparto, sebbene a prescindere dalla tipologia di contratto applicato (a tempo determinato o indeterminato)» (così Cass. Sez. L, 10/04/2017, n. 9161). La contrattazione collettiva, pertanto, pone un’espressa indicazione sull’anzianità di servizio rilevante ai fini retributivi, limitandola a quella resa nell’ambito del comparto sanità, anche se in aziende ed enti diversi. 7.2. – Rispetto alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, è intervenuto il legislatore con decretazione d’urgenza, al dichiarato fine «di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», stabilendo che «Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite da cittadini comunitari nell’esercizio di un’attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all’adesione del medesimo all’Unione europea, o presso organismi dell’Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell’ambito dell’ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell’accesso rimane fermo quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» (art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, in tema di “Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell’ambito dell’Unione europea. 15 Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888”). Pertanto, già in base a tale disposizione occorre considerare l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite da cittadini comunitari nell’esercizio di attività analoghe a quella rilevante e svolte in un altro Stato membro, imponendo il superamento del dato letterale della normativa collettiva, ove rapportato unicamente al servizio reso nell’ambito del S.S.N. La conclusione risulta ulteriormente avvalorata, proprio per lo specifico settore in esame, dalla modifica apportata al predetto art. 5 dall’art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito al comma 1, dopo il primo periodo, il seguente: «Relativamente al personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l’ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l’esperienza professionale e l’anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro». Ne consegue che la disposizione della contrattazione collettiva sopra richiamata, laddove evoca la necessità che l’esperienza professionale e l’anzianità di servizio siano maturate senza soluzione di continuità, non può trovare applicazione nelle fattispecie in cui l’assenza del predetto requisito dipenda dal passaggio da una struttura sanitaria di un altro Stato membro. Quanto alle caratteristiche della struttura sanitaria, la legge n. 735 del 1960, cui rinvia la decretazione d’urgenza, prevede all’art. 1 che «Il servizio sanitario prestato all’estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi 16 medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» (con la precisazione che, in virtù della sentenza della Corte cost. 15 novembre 1985 n. 283, l’art. 1 è stato dichiarato incostituzionale «nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all’estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali», con conseguente valenza generale della predetta norma). Le modalità del riconoscimento sono, poi, stabilite dall’art. 2, che prevede apposito provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall’interessato, corredata dai prescritti documenti, previ accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza. 7.3. – La portata della disposizione d’urgenza, che prende espressamente in considerazione le previsioni in ordine al riconoscimento di vantaggi non solo economici ma anche più latamente professionali, induce a concludere che il medesimo principio ivi sancito deve trovare applicazione anche con riferimento alla disciplina dell’anzianità prevista, ad esempio, per il conferimento degli incarichi dirigenziali. In proposito, l’art. 28 del C.C.N.L. dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999, sottoscritto l’8 giugno 2000, prevede al comma primo che «Ai dirigenti, all’atto della 1a assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività», mentre, ai sensi del terzo comma, «Ai dirigenti, dopo 5 anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1, lett. b) e c)». Inoltre, ai fini del conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, il 17 comma sesto prevede che le aziende tengono conto (fra l’altro) «delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale». L’esperienza professionale qualificata da una specifica anzianità di servizio costituisce pure il requisito prescritto dal procedimento previsto per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 29, primo comma, del C.C.N.L. del 2000, che rinvia alle procedure previste dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, secondo cui «L’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico- sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 previsto per l’area di sanità pubblica.» (art. 1, comma primo). Occorre, tuttavia, sottolineare che, ai fini del conferimento degli incarichi in questione, il requisito dell’esperienza professionale e dell’anzianità di servizio rappresenta un requisito necessario ma non esaustivo, richiedendosi espressamente anche momenti di valutazione e verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, ai sensi degli artt. 31 e ss. del richiamato C.C.N.L. 8. - Giova, comunque, perimetrare la portata del riconoscimento dell’anzianità di servizio stabilito dalla richiamata legislazione d’urgenza alle situazioni in cui vengano in rilievo posizioni giuridiche rispetto alle quali trovi applicazione il principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli artt. 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, senza che possa, per ciò solo, configurarsi una discriminazione a sfavore delle situazioni puramente interne di uno Stato membro, come quelle in cui vengono a 18 trovarsi lavoratori che non abbiano mai esercitato il diritto di libera circolazione all’interno della Comunità Europea, rispetto ai cittadini di altri Stati membri che tale diritto abbiano invece esercitato, ferma la verifica in concreto da parte del giudice nazionale degli effetti che può dispiegare - in ipotesi – l’applicazione dell’art. 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (e del precedente art. 14-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, di analogo tenore), secondo cui «nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea», avuto riguardo anche alla tenuta costituzionale di una norma interna che sfavorisca i lavoratori nazionali rispetto ai cittadini di altri Stati membri (in tal senso, già Cass. Sez. L, 04/03/1996, n. 1665). 9. - In applicazione del quadro normativo sopra ricostruito, occorre considerare che, nella specie, l’odierna ricorrente, per come si legge nella sentenza impugnata, «si è laureata in medicina e chirurgia il 28 gennaio 1994 e ha ivi conseguito la specializzazione in chirurgia generale. Detti atti sono stati riconosciuti dal Ministero della Sanità della Repubblica Italiana di concerto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai fini dell’esercizio dell’attività professionale in Italia. Ed infatti la OG ha partecipato ad un concorso pubblico per titoli ed esami e, dopo averlo superato, è stata inquadrata a tempo indeterminato nei ruoli dell’Ente con contratto stipulato in data 28.4.2004». Ne consegue che, rispetto al petitum di riconoscimento dell’anzianità maturata nel periodo dal 1° aprile 1994 al 30 aprile 2004 per il servizio svolto in precedenza nella branca di chirurgia presso l’Università di Vienna, in virtù di contratti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che nel nostro ordinamento non si rinviene «alcuna norma che equipari o conferisca un certo valore anche al servizio prestato all’estero, ai fini dell’anzianità di servizio», per essere 19 prevista l’equiparazione normativamente «solo per l’accesso all’attività di medico chirurgo». Soccorre, infatti, la specifica previsione introdotta dalla legislazione d’urgenza, richiamata al par. 7.2., che impone di considerare l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite da cittadini comunitari nell’esercizio di attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, «anche in periodi antecedenti all’adesione del medesimo all’Unione europea», in tal modo sancendo espressamente l’operatività del principio in esame con valenza retroattiva rispetto all’entrata in vigore della disposizione, in chiave strumentale rispetto allo scopo stesso perseguito dalla norma «di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano». Quanto alla necessaria qualificazione della struttura sanitaria dello Stato membro presso cui il servizio è stato reso, il prescritto requisito risulta utilmente soddisfatto dal riconoscimento dei titoli della OG dal Ministero della Sanità della Repubblica Italiana di concerto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, come indicato nella sentenza impugnata. Non risultano addotte dall’amministrazione specifiche ragioni di interesse generale - nei termini chiariti dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea - che, in via di principio, valgano a giustificare il mancato riconoscimento dell’esperienza professionale maturata dalla OG a Vienna, salvo la verifica della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dall’ordinamento nazionale in relazione agli specifici istituti di cui si invoca l’applicazione. 10. – Pertanto, in accoglimento - nei termini di cui sopra - del primo e del secondo motivo di ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a valutare la domanda avanzata dalla 20 OG, unitamente alla disciplina delle spese processuali, anche del giudizio in cassazione, sulla base dei seguenti principi di diritto: a) l’art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6/6/2008, n. 101 e, successivamente, dall’art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, impone di considerare, relativamente al personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l’ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l’esperienza professionale e l’anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, che tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria, di cui alla l. n. 735 del 1960, di uno Stato membro a quella dello Stato italiano, quale Stato membro;
b) ai fini dell’applicazione del predetto art. 5, per struttura sanitaria, di cui alla legge n. 735 del 1960, si intende quella per cui sia intervenuto il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all’estero, con apposito provvedimento del Ministro della sanità; c) l’art. 12, comma terzo, del C.C.N.L. relativo alla dirigenza medica e veterinaria del SSN, biennio economico 2000-2001, sottoscritto l’8 giugno 2000, deve essere disapplicato, perché in contrasto con l’art. 5 del d.l. n. 59 del 2008, cit., nella parte in cui prescrive che l’esperienza professionale e l’anzianità ivi previste siano maturate senza soluzione di continuità nel caso di passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge n. 735 del 1960, di uno Stato membro, fermo il rispetto delle ulteriori condizioni previste per il riconoscimento degli specifici istituti retributivi di cui si invoca l’applicazione; d) gli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999, sottoscritto l’8 giugno 2000, vanno disapplicati nella parte in cui, ai fini delle esperienze 21 professionali e dell’anzianità di servizio maturate, non considerano il servizio svolto nel caso di passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge n. 735 del 1960, di uno Stato membro, fermo il rispetto delle ulteriori condizioni previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali. 11. – L’accoglimento, per quanto di ragione, del primo e del secondo motivo, e l’interpretazione qui adottata, in piena aderenza alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, esime dalla necessità di valutare la richiesta di sollevare apposita questione pregiudiziale, oggetto del terzo motivo di ricorso, che si rivela, in questo senso, inammissibile.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09/01/2024