Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2024, n. 3860
CASS
Sentenza 12 febbraio 2024

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In tema di dirigenza medica e veterinaria di strutture pubbliche, poiché l'art. 5 del d.l. n. 59 del 2008 (modif. dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013), in attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, ha escluso la rilevanza del presupposto della necessaria continuità del servizio, ai fini dell'anzianità di servizio e dei relativi vantaggi economici o professionali, in caso di passaggio da una struttura sanitaria ex l. n. 735 del 1960 di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro, gli artt. 12, 28 e 29 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria vanno disapplicati nelle parti in contrasto con il disposto del citato art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del d.l. 59 del 2008, come modificato dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013, per struttura sanitaria pubblica si intende quella per cui sia intervenuto il riconoscimento con apposito provvedimento ministeriale, nei modi previsti dalla legge n. 735 del 1960, dei servizi medici prestati all'estero.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2024, n. 3860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3860
Data del deposito : 12 febbraio 2024

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