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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2008/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2008/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARAMUZZINO Parte_1 C.F._1 LUIGI, presso il cui studio in CIRO' MARINA (KR) è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
C.F. ), in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, con il patrocinio dell'avv. DI MAURO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PALETTA TIZIANA in CROTONE;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, si Parte_1
è opposto al decreto ingiuntivo n. 538/2020 emesso in data 29.07.2020 dall'intestato Tribunale in favore di deducendo l'illegittimo frazionamento del credito da parte Controparte_1 del l'insussistenza del credito azionato e la mancanza di idonea Controparte_1 prova del credito sotteso alla fattura.
In particolare, parte opponente ha sostenuto:
- che il Servizio Elettrico Nazionale aveva già notificato altro decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma (n. 23618/2019 emesso il 4.12.2019) per € 183.791,00, relativo alla medesima utenza di Cirò
Marina, Via della Libertà 79/a, configurando tale condotta processuale una richiesta frazionata a tutela giudiziale del credito in violazione del principio di buona fede e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.;
- che parte opponente aveva regolarmente pagato tutte le fatture fino al maggio 2013 come documentalmente provato, evidenziando che il contatore era stato sostituito nel 2012 unilateralmente dalla società senza contraddittorio né verbale della lettura finale del contatore rimosso;
- che le fatture unilaterali costituiscono mero indizio secondo Cass. n. 299/2016, e non prova sufficiente nel giudizio di opposizione a cognizione piena.
Ha infine richiesto consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione dei consumi e verifica del corretto funzionamento del contatore rimosso.
1).1 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo.
La società opposta ha precisato che il credito azionato trae origine da una Verifica Tecnica (n. DQ00
029096) eseguita in data 07.08.2013 dai tecnici di Enel Distribuzione s.p.a., in esito alla quale veniva accertato un “allaccio diretto alla rete di distribuzione, realizzato mediante un cavo abusivo” presso l'utenza POD IT001E765354676 sita in Via della Libertà 79/a, Cirò Marina.
Ha evidenziato che risultava avere presenziato alla verifica sottoscrivendo il relativo Parte_1 verbale senza contestazioni e che la ricostruzione dei consumi è stata effettuata utilizzando contatore campione “MTE PWS” secondo normativa CEI e delibere AEEG.
In merito al presunto frazionamento, parte opposta ha precisato che i decreti riguardano codici POD diversi (IT001E790918436, IT001E790918321 vs IT001E765354676), quindi utenze distinte senza pagina 2 di 5 sovrapposizione creditoria.
Nel merito, la società opposta ha argomentato che i tecnici di Enel Distribuzione sono equiparati ai pubblici ufficiali (Corte Cost. 466/1993) e che il verbale ha fede privilegiata, mentre i pagamenti precedenti riguardavano i consumi regolari registrati dal contatore, laddove la frode consentiva prelievi aggiuntivi senza registrazione. Ha concluso richiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo con concessione della provvisoria esecutorietà.
1).2 All'udienza del 1.04.2021 il Giudice assegnava alle parti termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di conciliazione dinanzi alla competente Autorità e rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ad esito della successiva udienza del 7.02.2022, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Dopo una serie di rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 11.04.2025 il
Giudice Istruttore subentrato nella causa (assegnatario della medesima a far data dal 30.11.2022) tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) In via pregiudiziale, occorre soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità e richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della conciliazione obbligatoria (v. note scritte depositate da parte convenuta opposta in data 10.12.2021).
Al riguardo deve rammentarsi che nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, disciplinate dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) approvato con delibera n.
209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l'onere di attivare la procedura di conciliazione obbligatoria grava esclusivamente sul cliente o utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1
TICO, e non sull'operatore o gestore del servizio.
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile Sez. III ordinanza n.
1498 del 21 gennaio 2025), tale obbligo sussiste anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal cliente finale, in quanto questi assume la veste processuale di attore ed ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, mentre il gestore opposto non è tenuto ad attivare la procedura conciliativa, avendo già ottenuto tutela attraverso il procedimento monitorio. Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione determina l'improcedibilità e non l'improponibilità della domanda, con conseguente dovere del giudice di disporre la sospensione del processo, facendo salvi gli effetti della domanda giudiziale, e di assegnare alle parti un termine per l'espletamento della procedura conciliativa, in analogia con quanto previsto in materia di mediazione pagina 3 di 5 obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 e in conformità alla disciplina delle controversie in materia di telecomunicazioni, stante la similarità dei settori in quanto entrambi attinenti alla regolazione di servizi di pubblica utilità di interesse economico generale.
Sulla base delle richiamate disposizioni normative ed in adesione al consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito (tra le molte v. Tribunale di Milano, sentenza n. 2854/2025, est. Petrella), deve dunque concludersi che l'onere di attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, comma 3.1 del TICO grava su parte opponente, con la conseguenza che il mancato esperimento, da parte del cliente finale, del tentativo obbligatorio di conciliazione comporta l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2).1 Applicati i suesposti principi al caso di specie, si rileva che il Tribunale, con la richiamata ordinanza del 1.04.2021 e in ottemperanza alla succitata disciplina, ha concesso alle parti un termine di
15 giorni per instaurare il procedimento di conciliazione dinanzi alla competente Autorità.
Parte opponente non ha aderito a tale invito, omettendo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, come risulta dagli atti di causa e dalla mancanza di qualsiasi documentazione attestante l'attivazione della procedura TICO.
Deve conseguentemente essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da . Parte_1
Le ulteriori questioni sollevate dalle parti in ordine al merito della controversia devono ritenersi assorbite.
3) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda ed applicata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile l'opposizione formulata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 538/2020, emesso in data 29.07.2020 dal Tribunale di Crotone;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute Parte_1 Controparte_1 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.216,50, oltre 15% rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. pagina 4 di 5 Crotone, 22 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2008/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARAMUZZINO Parte_1 C.F._1 LUIGI, presso il cui studio in CIRO' MARINA (KR) è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
C.F. ), in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, con il patrocinio dell'avv. DI MAURO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PALETTA TIZIANA in CROTONE;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, si Parte_1
è opposto al decreto ingiuntivo n. 538/2020 emesso in data 29.07.2020 dall'intestato Tribunale in favore di deducendo l'illegittimo frazionamento del credito da parte Controparte_1 del l'insussistenza del credito azionato e la mancanza di idonea Controparte_1 prova del credito sotteso alla fattura.
In particolare, parte opponente ha sostenuto:
- che il Servizio Elettrico Nazionale aveva già notificato altro decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma (n. 23618/2019 emesso il 4.12.2019) per € 183.791,00, relativo alla medesima utenza di Cirò
Marina, Via della Libertà 79/a, configurando tale condotta processuale una richiesta frazionata a tutela giudiziale del credito in violazione del principio di buona fede e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.;
- che parte opponente aveva regolarmente pagato tutte le fatture fino al maggio 2013 come documentalmente provato, evidenziando che il contatore era stato sostituito nel 2012 unilateralmente dalla società senza contraddittorio né verbale della lettura finale del contatore rimosso;
- che le fatture unilaterali costituiscono mero indizio secondo Cass. n. 299/2016, e non prova sufficiente nel giudizio di opposizione a cognizione piena.
Ha infine richiesto consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione dei consumi e verifica del corretto funzionamento del contatore rimosso.
1).1 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo.
La società opposta ha precisato che il credito azionato trae origine da una Verifica Tecnica (n. DQ00
029096) eseguita in data 07.08.2013 dai tecnici di Enel Distribuzione s.p.a., in esito alla quale veniva accertato un “allaccio diretto alla rete di distribuzione, realizzato mediante un cavo abusivo” presso l'utenza POD IT001E765354676 sita in Via della Libertà 79/a, Cirò Marina.
Ha evidenziato che risultava avere presenziato alla verifica sottoscrivendo il relativo Parte_1 verbale senza contestazioni e che la ricostruzione dei consumi è stata effettuata utilizzando contatore campione “MTE PWS” secondo normativa CEI e delibere AEEG.
In merito al presunto frazionamento, parte opposta ha precisato che i decreti riguardano codici POD diversi (IT001E790918436, IT001E790918321 vs IT001E765354676), quindi utenze distinte senza pagina 2 di 5 sovrapposizione creditoria.
Nel merito, la società opposta ha argomentato che i tecnici di Enel Distribuzione sono equiparati ai pubblici ufficiali (Corte Cost. 466/1993) e che il verbale ha fede privilegiata, mentre i pagamenti precedenti riguardavano i consumi regolari registrati dal contatore, laddove la frode consentiva prelievi aggiuntivi senza registrazione. Ha concluso richiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo con concessione della provvisoria esecutorietà.
1).2 All'udienza del 1.04.2021 il Giudice assegnava alle parti termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di conciliazione dinanzi alla competente Autorità e rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ad esito della successiva udienza del 7.02.2022, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Dopo una serie di rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 11.04.2025 il
Giudice Istruttore subentrato nella causa (assegnatario della medesima a far data dal 30.11.2022) tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) In via pregiudiziale, occorre soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità e richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della conciliazione obbligatoria (v. note scritte depositate da parte convenuta opposta in data 10.12.2021).
Al riguardo deve rammentarsi che nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, disciplinate dal Testo Integrato Conciliazione (TICO) approvato con delibera n.
209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l'onere di attivare la procedura di conciliazione obbligatoria grava esclusivamente sul cliente o utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1
TICO, e non sull'operatore o gestore del servizio.
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile Sez. III ordinanza n.
1498 del 21 gennaio 2025), tale obbligo sussiste anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal cliente finale, in quanto questi assume la veste processuale di attore ed ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, mentre il gestore opposto non è tenuto ad attivare la procedura conciliativa, avendo già ottenuto tutela attraverso il procedimento monitorio. Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione determina l'improcedibilità e non l'improponibilità della domanda, con conseguente dovere del giudice di disporre la sospensione del processo, facendo salvi gli effetti della domanda giudiziale, e di assegnare alle parti un termine per l'espletamento della procedura conciliativa, in analogia con quanto previsto in materia di mediazione pagina 3 di 5 obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 e in conformità alla disciplina delle controversie in materia di telecomunicazioni, stante la similarità dei settori in quanto entrambi attinenti alla regolazione di servizi di pubblica utilità di interesse economico generale.
Sulla base delle richiamate disposizioni normative ed in adesione al consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito (tra le molte v. Tribunale di Milano, sentenza n. 2854/2025, est. Petrella), deve dunque concludersi che l'onere di attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, comma 3.1 del TICO grava su parte opponente, con la conseguenza che il mancato esperimento, da parte del cliente finale, del tentativo obbligatorio di conciliazione comporta l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2).1 Applicati i suesposti principi al caso di specie, si rileva che il Tribunale, con la richiamata ordinanza del 1.04.2021 e in ottemperanza alla succitata disciplina, ha concesso alle parti un termine di
15 giorni per instaurare il procedimento di conciliazione dinanzi alla competente Autorità.
Parte opponente non ha aderito a tale invito, omettendo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, come risulta dagli atti di causa e dalla mancanza di qualsiasi documentazione attestante l'attivazione della procedura TICO.
Deve conseguentemente essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da . Parte_1
Le ulteriori questioni sollevate dalle parti in ordine al merito della controversia devono ritenersi assorbite.
3) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda ed applicata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile l'opposizione formulata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 538/2020, emesso in data 29.07.2020 dal Tribunale di Crotone;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute Parte_1 Controparte_1 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.216,50, oltre 15% rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. pagina 4 di 5 Crotone, 22 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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