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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2242/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2242/2025, promossa con ricorso depositato il 29/05/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 23.10.1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Antonio Dostuni
e
2) Parte_2
Nata a Cittiglio (VA) il 28.04.1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Maria Lara Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cuveglio (VA), in data 5 settembre 2009
(anno 2009 atto n. 4 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 110/2024 del 29.01.2024, passata in giudicato il 20.04.2024; con i seguenti figli minorenni:
pagina1 di 5 nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.05.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• Disporre ad entrambi i genitori l'affidamento condiviso del figlio minore
, con esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di Per_1 entrambi i genitori e collocamento preferenziale dello stesso presso la madre, nella casa di proprietà di entrambi i coniugi sita in Cuveglio (VA), alla Via San Gottardo n. 20, che resta assegnata in godimento alla sig.ra e Parte_2 ove verrà mantenuta la residenza anagrafica di . Per_1
• I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano , in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione Per_1
e alla salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
• Il sig. potrà avere con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì Pt_1 dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.00; nelle settimane in cui il minore resterà con la madre durante il weekend, il padre potrà avere con sé il minore il mercoledì dall'uscita di scuola e il giovedì dalle ore 19:00 con pernotto compreso in entrambe le giornate;
nelle settimane in cui il padre avrà con sé il minore nel weekend, il sig. potrà avere con sé solo il mercoledì, Pt_1 Per_1 dalle ore 18:00, pernotto incluso;
• In relazione alle festività natalizie, il minore trascorrerà dal 25 al 31 dicembre mattina, con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore, adottando il criterio dell'alternanza;
• In relazione alle vacanze pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, adottando il criterio dell'alternanza;
• Compatibilmente alle esigenze e ai desideri del minore, il minore trascorrerà il compleanno alternativamente con uno dei due genitori e parteciperà al compleanno di ciascun genitore;
• Durante il periodo estivo libero dagli impegni scolastici, ricompreso fra inizio giugno e inizio settembre di ogni anno, il sig. trascorrerà un periodo di Pt_1 vacanza di due settimane, non necessariamente continuate con il figlio, che andrà a sommarsi al periodo ordinario come sopra individuato. Di analogo periodo avrà diritto e facoltà di esercizio la sig.ra . A tal fine, i coniugi Pt_2 concorderanno e si comunicheranno reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale (possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno) ed in ogni caso in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie. I costi inerenti eventuali viaggi e soggiorni verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua. Le parti si comunicheranno reciprocamente le rispettive pagina2 di 5 destinazioni (ivi incluso un recapito telefonico fisso, laddove possibile, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello stesso), avendo altresì cura nei reciproci periodi di spettanza e che il minore mantenga quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore;
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento di , la somma di Euro 700,00 per dodici mensilità, da Per_1 versare entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dalla mensilità di giugno 2025, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie comunicate dalla sig.ra
. Le parti si accordano affinché il suddetto importo venga annualmente Pt_2 rivalutato in base alle variazioni degli indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026 calcolandone la variazione su Euro 700,00. La somma di cui sopra deve considerarsi comprensiva anche delle spese necessarie per l'acquisto di vestiario, buoni pasto scolastici, materiale di cancelleria (fatta eccezione per quello relativo all'inizio dell'anno scolastico), farmaci da banco ed abbigliamento sportivo, come da linee guida del Tribunale di Varese. Gli assegni famigliari svizzeri verranno percepiti in via esclusiva e per l'intero importo dalla sig.ra ; Pt_2
• Le spese di baby sitter, l'assicurazione medica di , così come le spese Per_1 straordinarie di carattere medico – specialistiche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), dentistico ed ottiche, nonché le spese scolastiche (ivi incluso l'acquisto di libri, di materiale di cancelleria relativo all'inizio dell'anno scolastico, tasse di iscrizione e rette, particolari attrezzature didattiche generalmente escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, ovvero strumenti tecnici necessari per lo studio) ed extrascolastiche non prevedibili e comunque legate al programma didattico (costi per gite ed iniziative scolastiche, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni scolastiche) e i costi necessari per l'esercizio di attività ludico/sportive (costi per iscrizione e frequenza ai campi estivi e/o altre forme di intrattenimento dei minori in occasione delle sospensioni scolastiche, costi di iscrizione ad attività sportive ed abbonamenti di frequenza) verranno divise tra i genitori nella misura del 50%, purché previamente concordate e comunicate e previa, laddove necessaria, esibizione di eventuali preventivi di spesa, fatta salva, ovviamente l'urgenza. Il pagamento delle predette spese è subordinato all'esibizione di documenti giustificativi fiscalmente validi, eccezion fatta per le spese di baby sitter, le cui ore verranno comunicate e concordate di volta in volta. In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo, dette spese rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha sopportate. In ipotesi di disaccordo tra i genitori in relazione alla qualificazione della spesa sostenuta, le parti faranno riferimento ai protocolli elaborati dall'ufficio giudiziario di competenza e/o alla prassi invalsa in giurisprudenza;
• Le parti hanno provveduto, mediante conferimento incarico ad Agenzia Immobiliare, alla vendita della casa in comproprietà sita in Cuveglio-San Gottardo n.20, ad un prezzo pari ad € 370.000,00 (trecentosettantamila/00), il cui pagina3 di 5 rogito verrà effettuato entro il giorno 15 luglio 2025. Le parti si obbligano, pertanto, a ripartire in via paritetica il corrispettivo della vendita solo dopo avere estinto le seguenti posizioni debitorie: a) l'importo residuo del mutuo contratto con NC Intesa San AO che alla data del 01.04.2025 ammontava ad Eu 103.834,27; b) l'importo residuo del finanziamento denominato “Perte Ecobonus Privati” contratto con NC Intesa San AO che alla data del 01.04.2025 ammontava ad Eu 26.246,28; c) il rimborso integrale dei fondi pensione utilizzati al momento dell'acquisto dell'abitazione che le parti dovranno restituire alle rispettive aziende, pari a CHF 107.200 per il sig. e CHF 61.900 per la Pt_1 sig.ra ; Pt_2
• Fino a quando non sarà perfezionata la vendita dell'unità immobiliare sita in Cuveglio-via San Gottardo n. 20, il sig. verserà altresì, entro il giorno 30 Pt_1 di ogni mese, la metà della rata di mutuo nonché la metà dell'assicurazione sulla casa stessa. A tale scopo, i coniugi si impegnano a mantenere aperto il conto corrente già in essere su cui mensilmente viene addebitata la rata del mutuo predetto;
nel caso di estinzione del mutuo conseguente alla vendita dell'unità immobiliare, le parti si obbligano ad estinguere tale conto corrente;
• Fino a quando non sarà perfezionata la vendita dell'unità immobiliare sita in Cuveglio-via San Gottardo n.20, il sig. seguiterà a sostenere in toto il Pt_1 costo del finanziamento acceso a suo nome per la ristrutturazione dell'abitazione;
• Le parti si accordano a mantenere attivo il conto deposito n. 001/01577584/00 acceso presso NC Mediolanum, con beneficiario il figlio a firma Per_1
con impegno del padre a fornire un rendiconto annuale alla sig.ra Parte_1
; Pt_2
• Le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto personale pendente, ad eccezione di quelli sopra regolamentati, restando ad esclusivo carico del relativo beneficiario i finanziamenti personali reciprocamente accesi;
• I coniugi prestano sin da ora, qualora si rendesse necessario, il loro assenso al rilascio e rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio nonché all'iscrizione sullo stesso del figlio minore e al rilascio nell'interesse Per_1 degli stessi di un loro documento di identità anche valido ai fini dell'espatrio;
• Nulla verserà il sig. titolo di mantenimento in favore della sig.ra , Pt_1 Pt_2 essendo la stessa economicamente autosufficiente.
• Spese compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. pagina4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 05.09.2009, in Cuveglio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuveglio (anno 2009, atto n. 4, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2242/2025, promossa con ricorso depositato il 29/05/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 23.10.1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Antonio Dostuni
e
2) Parte_2
Nata a Cittiglio (VA) il 28.04.1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Maria Lara Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cuveglio (VA), in data 5 settembre 2009
(anno 2009 atto n. 4 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 110/2024 del 29.01.2024, passata in giudicato il 20.04.2024; con i seguenti figli minorenni:
pagina1 di 5 nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.05.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• Disporre ad entrambi i genitori l'affidamento condiviso del figlio minore
, con esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di Per_1 entrambi i genitori e collocamento preferenziale dello stesso presso la madre, nella casa di proprietà di entrambi i coniugi sita in Cuveglio (VA), alla Via San Gottardo n. 20, che resta assegnata in godimento alla sig.ra e Parte_2 ove verrà mantenuta la residenza anagrafica di . Per_1
• I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano , in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione Per_1
e alla salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
• Il sig. potrà avere con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì Pt_1 dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.00; nelle settimane in cui il minore resterà con la madre durante il weekend, il padre potrà avere con sé il minore il mercoledì dall'uscita di scuola e il giovedì dalle ore 19:00 con pernotto compreso in entrambe le giornate;
nelle settimane in cui il padre avrà con sé il minore nel weekend, il sig. potrà avere con sé solo il mercoledì, Pt_1 Per_1 dalle ore 18:00, pernotto incluso;
• In relazione alle festività natalizie, il minore trascorrerà dal 25 al 31 dicembre mattina, con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore, adottando il criterio dell'alternanza;
• In relazione alle vacanze pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, adottando il criterio dell'alternanza;
• Compatibilmente alle esigenze e ai desideri del minore, il minore trascorrerà il compleanno alternativamente con uno dei due genitori e parteciperà al compleanno di ciascun genitore;
• Durante il periodo estivo libero dagli impegni scolastici, ricompreso fra inizio giugno e inizio settembre di ogni anno, il sig. trascorrerà un periodo di Pt_1 vacanza di due settimane, non necessariamente continuate con il figlio, che andrà a sommarsi al periodo ordinario come sopra individuato. Di analogo periodo avrà diritto e facoltà di esercizio la sig.ra . A tal fine, i coniugi Pt_2 concorderanno e si comunicheranno reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale (possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno) ed in ogni caso in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie. I costi inerenti eventuali viaggi e soggiorni verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua. Le parti si comunicheranno reciprocamente le rispettive pagina2 di 5 destinazioni (ivi incluso un recapito telefonico fisso, laddove possibile, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello stesso), avendo altresì cura nei reciproci periodi di spettanza e che il minore mantenga quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore;
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento di , la somma di Euro 700,00 per dodici mensilità, da Per_1 versare entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dalla mensilità di giugno 2025, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie comunicate dalla sig.ra
. Le parti si accordano affinché il suddetto importo venga annualmente Pt_2 rivalutato in base alle variazioni degli indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026 calcolandone la variazione su Euro 700,00. La somma di cui sopra deve considerarsi comprensiva anche delle spese necessarie per l'acquisto di vestiario, buoni pasto scolastici, materiale di cancelleria (fatta eccezione per quello relativo all'inizio dell'anno scolastico), farmaci da banco ed abbigliamento sportivo, come da linee guida del Tribunale di Varese. Gli assegni famigliari svizzeri verranno percepiti in via esclusiva e per l'intero importo dalla sig.ra ; Pt_2
• Le spese di baby sitter, l'assicurazione medica di , così come le spese Per_1 straordinarie di carattere medico – specialistiche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), dentistico ed ottiche, nonché le spese scolastiche (ivi incluso l'acquisto di libri, di materiale di cancelleria relativo all'inizio dell'anno scolastico, tasse di iscrizione e rette, particolari attrezzature didattiche generalmente escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, ovvero strumenti tecnici necessari per lo studio) ed extrascolastiche non prevedibili e comunque legate al programma didattico (costi per gite ed iniziative scolastiche, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni scolastiche) e i costi necessari per l'esercizio di attività ludico/sportive (costi per iscrizione e frequenza ai campi estivi e/o altre forme di intrattenimento dei minori in occasione delle sospensioni scolastiche, costi di iscrizione ad attività sportive ed abbonamenti di frequenza) verranno divise tra i genitori nella misura del 50%, purché previamente concordate e comunicate e previa, laddove necessaria, esibizione di eventuali preventivi di spesa, fatta salva, ovviamente l'urgenza. Il pagamento delle predette spese è subordinato all'esibizione di documenti giustificativi fiscalmente validi, eccezion fatta per le spese di baby sitter, le cui ore verranno comunicate e concordate di volta in volta. In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo, dette spese rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha sopportate. In ipotesi di disaccordo tra i genitori in relazione alla qualificazione della spesa sostenuta, le parti faranno riferimento ai protocolli elaborati dall'ufficio giudiziario di competenza e/o alla prassi invalsa in giurisprudenza;
• Le parti hanno provveduto, mediante conferimento incarico ad Agenzia Immobiliare, alla vendita della casa in comproprietà sita in Cuveglio-San Gottardo n.20, ad un prezzo pari ad € 370.000,00 (trecentosettantamila/00), il cui pagina3 di 5 rogito verrà effettuato entro il giorno 15 luglio 2025. Le parti si obbligano, pertanto, a ripartire in via paritetica il corrispettivo della vendita solo dopo avere estinto le seguenti posizioni debitorie: a) l'importo residuo del mutuo contratto con NC Intesa San AO che alla data del 01.04.2025 ammontava ad Eu 103.834,27; b) l'importo residuo del finanziamento denominato “Perte Ecobonus Privati” contratto con NC Intesa San AO che alla data del 01.04.2025 ammontava ad Eu 26.246,28; c) il rimborso integrale dei fondi pensione utilizzati al momento dell'acquisto dell'abitazione che le parti dovranno restituire alle rispettive aziende, pari a CHF 107.200 per il sig. e CHF 61.900 per la Pt_1 sig.ra ; Pt_2
• Fino a quando non sarà perfezionata la vendita dell'unità immobiliare sita in Cuveglio-via San Gottardo n. 20, il sig. verserà altresì, entro il giorno 30 Pt_1 di ogni mese, la metà della rata di mutuo nonché la metà dell'assicurazione sulla casa stessa. A tale scopo, i coniugi si impegnano a mantenere aperto il conto corrente già in essere su cui mensilmente viene addebitata la rata del mutuo predetto;
nel caso di estinzione del mutuo conseguente alla vendita dell'unità immobiliare, le parti si obbligano ad estinguere tale conto corrente;
• Fino a quando non sarà perfezionata la vendita dell'unità immobiliare sita in Cuveglio-via San Gottardo n.20, il sig. seguiterà a sostenere in toto il Pt_1 costo del finanziamento acceso a suo nome per la ristrutturazione dell'abitazione;
• Le parti si accordano a mantenere attivo il conto deposito n. 001/01577584/00 acceso presso NC Mediolanum, con beneficiario il figlio a firma Per_1
con impegno del padre a fornire un rendiconto annuale alla sig.ra Parte_1
; Pt_2
• Le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto personale pendente, ad eccezione di quelli sopra regolamentati, restando ad esclusivo carico del relativo beneficiario i finanziamenti personali reciprocamente accesi;
• I coniugi prestano sin da ora, qualora si rendesse necessario, il loro assenso al rilascio e rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio nonché all'iscrizione sullo stesso del figlio minore e al rilascio nell'interesse Per_1 degli stessi di un loro documento di identità anche valido ai fini dell'espatrio;
• Nulla verserà il sig. titolo di mantenimento in favore della sig.ra , Pt_1 Pt_2 essendo la stessa economicamente autosufficiente.
• Spese compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. pagina4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 05.09.2009, in Cuveglio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuveglio (anno 2009, atto n. 4, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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