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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
10934 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. FRATINI MARIA Parte_1 ricorrente
E CP_
rappresentato e difeso dall' Avv. BATTIATO RITA convenuto
avente ad oggetto: assegno mensile di assistenza
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento della prestazione in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, della prestazione richiesta da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad CP_ agire ex art. 100 c.p.c. In particolare, l' ha riconosciuto giustificata l'assenza della ricorrente alla visita di convocazione e ha provveduto a liquidare i ratei dell'assegno di invalidità civile fino a marzo 2025 allorché ha sottoposto la ricorrente ad effettiva visita di revisione, ritenendo la stessa invalida da tale data solo al 46%, così revocando la prestazione. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 700,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'Avv. FRATINI MARIA ex art. 93 c.p.c..
Taranto, 21/05/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n°
10934 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. FRATINI MARIA Parte_1 ricorrente
E CP_
rappresentato e difeso dall' Avv. BATTIATO RITA convenuto
avente ad oggetto: assegno mensile di assistenza
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento della prestazione in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, della prestazione richiesta da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad CP_ agire ex art. 100 c.p.c. In particolare, l' ha riconosciuto giustificata l'assenza della ricorrente alla visita di convocazione e ha provveduto a liquidare i ratei dell'assegno di invalidità civile fino a marzo 2025 allorché ha sottoposto la ricorrente ad effettiva visita di revisione, ritenendo la stessa invalida da tale data solo al 46%, così revocando la prestazione. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 700,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'Avv. FRATINI MARIA ex art. 93 c.p.c..
Taranto, 21/05/2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)