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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/09/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2248/2022
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2248/2022
promossa da:
,nata a [...] il [...] Parte 1
Parte_2 nato a [...] il [...]
(Avv. Natascia Carignani)
ATTORI
contro
,nata a [...] il [...] CP_1
,nata a [...] il [...]Controparte_2
(Avv.ti Marco Alberto Canari Venturi e Sonia Ammazzini)
CONVENUTE
Avente ad oggetto: proprietà
Sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, Controparte_3 e Parte_2 convenivano in giudizio CP_1 e
Controparte 2 , chiedendo al Tribunale "In via principale e nel merito dichiarare lo scioglimento della comunione del bene oggetto del contendere assegnando ai Sig.ri Parte_2 e CP_3
[...] mq 90,20 pari a 1/3 dell'area censita in Catasto Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio
42, mappale 212 sub. 2 e alle Sig.re CP_1 e Controparte_2 i restanti mq. 181,46 ovvero i
2/3 dell'area suddetta, tenuto in debita considerazione la posizione delle rispettive proprietà
immobiliari delle parti (a Nord dei Sig.ri Pt_2 e CP_3 a Sud delle Sig.re CP_1
In ogni caso con condanna delle attrici alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio,
oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge".
Si costituivano in giudizio CP_1 e Controparte 2 , che aderivano alla domanda di scioglimento della comunione ex adverso avanzata, rassegnando le seguenti conclusioni "Piaccia
all'Ill.mo Giudice adito: In via principale e nel merito: dichiarare lo scioglimento della comunione del bene posto nel Comune di Lucca, Fraz. Saltocchio, Via dei Dinelli, individuato al Catasto
Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 42, particella 212, sub 2, assegnando:
Parte_2 e Controparte_3a) a per i diritti di proprietà di ½ ciascuno, la porzione nord del terreno in prossimità del cancello carrabile, pari ad una superficie totale di circa mq. 40,00, da destinarsi a posti auto.
b) a CP_1 e Controparte 2 per i diritti di proprietà di ½ ciascuna, la porzione di terreno confinate sul lato sud con quella degli attori, della superficie totale di mq. 40,00, da destinarsi a posti auto e, sempre per i diritti di ½ ciascuna, la superficie utile di terreno destinato a giardino ("punta"
sud della resede), pari a mq. 157, comprendente la piccola appendice di terreno sul lato destro del cancello.
e Controparte_3 e per 2/6 ciascuno a c) diritti di proprietà per 1/6 ciascuno a Parte_2
e Controparte 2 la porzione di terreno, di mq. 119, che inizia dal cancello carrabile CP_1
e, costeggiando l'abitazione, termina con l'area sud, da destinare ad uso viabilità e spazio di manovra con divieto di sosta e deposito di ogni e qualsiasi cosa, con rimozione della fontana ivi arbitrariamente apposta dagli attori e ciò a loro completa cura e spese.
In ogni caso ed in ogni ipotesi:
con vittoria integrale di compensi professionali e spese del presente giudizio, associandosi alla richiesta di controparte di condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze della presente causa".
La causa veniva istruita tramite CTU.
Nel corso del giudizio le parti addivenivano ad un accordo e, nel preverbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
"Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito:
dichiarare lo scioglimento della comunione del bene posto nel Comune di Lucca, Fraz. Saltocchio,
Via dei Dinelli, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 42, particella 212,
sub 2, assegnando:
a) CP_1 e Controparte_2 la piena proprietà in ragione di 1/2 ciascuna:
· Piena proprietà dell'appezzamento di terreno a forma irregolare posto in Comune di Lucca,
frazione Saltocchio della complessiva superficie catastale di mq.224 o quanti siano a corpo e non a misura.
Vi confinano: Particelle 212 sub. 5, 212 sub.6, 212 sub.1, 576, canaletta demaniale salvo se altri.
Rappresentato al catasto fabbricati nel Comune di Lucca nel Foglio 42 dalla particella 212 sub 4
(ex sub.2) Via dei Dinelli di Saltocchio snc piano terra, categoria F1, area urbana di mq. 224 dati attribuiti a seguito della denuncia di variazione per divisione del 13.03.2025 pratica n. LU0029105
in atti dal 14.03.2025, il tutto come meglio evidenziato con il colore viola nella planimetria allegata sub. A.
b) a Parte_2 e Controparte_3 la piena proprietà in ragione di 1/2 ciascuno: Piena proprietà di due piccole preselle di terreno poco discoste poste in Comune di Lucca, frazione
Saltocchio della complessiva superficie catastale di mq. 74 o quanti siano a corpo e non a misura.
Vi confinano: particelle 211, 212 sub.8, 212 sub.6, 212 sub.1 e 212 sub.4 salvo se altri.
Rappresentato al catasto fabbricati nel Comune di Lucca nel Foglio 42 dalla particella 212 sub 5
(ex sub.2) Via dei Dinelli di Saltocchio snc piano terra categoria F/1 area urbana di mq. 74 dati attribuiti a seguito della denuncia di variazione per divisione del 13.03.2025 pratica n. LU0029105
in atti dal 14.03.2025., il tutto come meglio evidenziato con il colore giallo nella planimetria allegata sub. A.
RESTANO INDIVISI IN RAGIONE DI 2/6 CIASCUNA tra CP_1 E CP_2
[...] ed in ragione di 1/6 CIASCUNO tra Parte_2 e Controparte_3
i diritti di piena proprietà sopra:
a-presella di terreno a forma irregolare da adibire a passo pedonale e carrabile posta ove sopra cui confinano nel complesso mappale 212 sub.
1-212 sub.
3-212 sub.
5-212 sub.4 - 211, salvo se altri. Rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Lucca nel Foglio 42 dalle particelle:
- 212 sub. 6 Bene comune non censibile (viabilità e spazi di manovra) ai sub.4 e 5 del mappale 212
del foglio 42.
- 212 sub. 7 Bene comune non censibile (area comune) ai Sub. 4 e 5 del mappale 212 del Foglio 42.
- 212 sub.8 Bene comune non censibile (area comune) ai sub.4 e 5 del mappale 212 del Foglio 42.
Ai puri fini della continuità catastale si precisa che le particelle 212 sub.4, sub.5, sub.6, sub.7 e sub
8 derivano dal frazionamento della particella 212 sub.2 a seguito della denuncia di variazione per divisione del 13.03.2025 pratica n. LU0029105 in atti dal 14.03.2025 sopra citata.
PATTI:
Parte_2 e Controparte_3 potranno continuare adLe parti stabiliscono che i Sig.ri utilizzare l'attuale marciapiede lungo il fabbricato largo circa 85 cm., limitatamente alla superficie evidenziata specificatamente nell'elaborato grafico che si allega sub lettera A) ed individuata al
Catasto Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 42 dalla particella 212 sub. 7, per il deposito dei bidoncini rifiuti, vasetti di fiori e contenitore utensili senza nessuna limitazione ed impedimento,
inoltre gli stessi potranno mantenere nell'area a comune anche la fontana da loro eseguita con spese di manutenzione ordinaria della stessa a loro carico;
resta inteso che tale utilizzo e concessione è
strettamente personale e cesserà nel momento in cui Parte_2 e Controparte_3 non
saranno più comproprietari dell'area a comune.
I signori Pt_2 e CP_3 potranno continuare ad utilizzare il marciapiede lungo il fabbricato per il deposito dei bidoncini rifiuti, vasetti di fiori e contenitore utensili e lasciare la fontana da loro eseguita anche nel caso in cui le Sig.re CP_1 non saranno più comproprietarie dell'area a comune.
Le spese di manutenzione dell'intera area comune individuate con colore verde nell'allegata planimetria compreso il cancello carrabile, e recinzione di competenza dovranno essere ripartite in base ai diritti di comproprietà e precisamente 1/3 a carico dei coniugi Controparte_4 e 2/3 a carico delle sig.re CP_1
Le spese di manutenzione dei muretti di recinzione spettano alle parti ognuna per la propria porzione di proprietà.
Le relative porzioni assegnate potranno essere delimitate solamente con fioriere il cui ornamento non potrà invadere nella parte comune l'altra proprietà.
Sull'area a comune, le parti si scambiano reciproca servitù di passaggio e interramento di tubazioni e cavi per utenze e servizi a favore degli immobili di proprietà individuale contraddistinti al catasto fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 42:
- per quanto attiene alle unità immobiliari di proprietà di CP_1 particelle:
- 211 sub.35 cat. C/2 classe 7 con mq. 57 e R.C. €. 144,25=;
- 211 sub.37 cat. A/4 classe 8 vani 7 e R.C. €. 451,90=;
- 211 sub.43 cat. C/6 classe 7 con mq. 35 e R.C. €. 95,80=
- Per quanto attiene alle unità immobiliari di proprietà di Controparte_2 particelle:
- 211 sub.42 cat. C/2 classe 7 con mq.46 e R.C. €. 116,41=;
- 211 sub.44 graffata con la 576 sub.4, cat. A/4 classe 8, vani 8 e R.C. €. 516,46=; Per quanto attiene alle unità immobiliari di proprietà Parte_2 e Controparte_5
-211 sub.20 cat. A/4 classe 8 vani 6,5 e R.C. €. 419,62=;
-211 sub.36 cat. C/2 classe 7 con mq.14 e R.C. €. 35,43=.
- Con spese di causa e compensi dei CTP interamente compensate, spese di CTU a carico solidale delle parti".
All'udienza del 14.05.2025, le parti precisavano le conclusioni congiunte come sopra e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, rinunciando al deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni dalle stesse congiuntamente rassegnate, dispone in conformità.
Conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti, compensa integralmente tra le stesse le spese di lite del presente giudizio e le spese di CTP, nonché pone a carico solidale delle parti le spese di
CTU già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il bene come più compiutamente individuato in parte motiva alle condizioni ivi previste e riportate in motivazione con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e le spese di CTP;
2)
Pone a carico solidale delle parti le spese di CTU. 3)
Lucca, 12.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2248/2022
promossa da:
,nata a [...] il [...] Parte 1
Parte_2 nato a [...] il [...]
(Avv. Natascia Carignani)
ATTORI
contro
,nata a [...] il [...] CP_1
,nata a [...] il [...]Controparte_2
(Avv.ti Marco Alberto Canari Venturi e Sonia Ammazzini)
CONVENUTE
Avente ad oggetto: proprietà
Sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, Controparte_3 e Parte_2 convenivano in giudizio CP_1 e
Controparte 2 , chiedendo al Tribunale "In via principale e nel merito dichiarare lo scioglimento della comunione del bene oggetto del contendere assegnando ai Sig.ri Parte_2 e CP_3
[...] mq 90,20 pari a 1/3 dell'area censita in Catasto Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio
42, mappale 212 sub. 2 e alle Sig.re CP_1 e Controparte_2 i restanti mq. 181,46 ovvero i
2/3 dell'area suddetta, tenuto in debita considerazione la posizione delle rispettive proprietà
immobiliari delle parti (a Nord dei Sig.ri Pt_2 e CP_3 a Sud delle Sig.re CP_1
In ogni caso con condanna delle attrici alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio,
oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge".
Si costituivano in giudizio CP_1 e Controparte 2 , che aderivano alla domanda di scioglimento della comunione ex adverso avanzata, rassegnando le seguenti conclusioni "Piaccia
all'Ill.mo Giudice adito: In via principale e nel merito: dichiarare lo scioglimento della comunione del bene posto nel Comune di Lucca, Fraz. Saltocchio, Via dei Dinelli, individuato al Catasto
Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 42, particella 212, sub 2, assegnando:
Parte_2 e Controparte_3a) a per i diritti di proprietà di ½ ciascuno, la porzione nord del terreno in prossimità del cancello carrabile, pari ad una superficie totale di circa mq. 40,00, da destinarsi a posti auto.
b) a CP_1 e Controparte 2 per i diritti di proprietà di ½ ciascuna, la porzione di terreno confinate sul lato sud con quella degli attori, della superficie totale di mq. 40,00, da destinarsi a posti auto e, sempre per i diritti di ½ ciascuna, la superficie utile di terreno destinato a giardino ("punta"
sud della resede), pari a mq. 157, comprendente la piccola appendice di terreno sul lato destro del cancello.
e Controparte_3 e per 2/6 ciascuno a c) diritti di proprietà per 1/6 ciascuno a Parte_2
e Controparte 2 la porzione di terreno, di mq. 119, che inizia dal cancello carrabile CP_1
e, costeggiando l'abitazione, termina con l'area sud, da destinare ad uso viabilità e spazio di manovra con divieto di sosta e deposito di ogni e qualsiasi cosa, con rimozione della fontana ivi arbitrariamente apposta dagli attori e ciò a loro completa cura e spese.
In ogni caso ed in ogni ipotesi:
con vittoria integrale di compensi professionali e spese del presente giudizio, associandosi alla richiesta di controparte di condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze della presente causa".
La causa veniva istruita tramite CTU.
Nel corso del giudizio le parti addivenivano ad un accordo e, nel preverbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
"Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito:
dichiarare lo scioglimento della comunione del bene posto nel Comune di Lucca, Fraz. Saltocchio,
Via dei Dinelli, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al Foglio 42, particella 212,
sub 2, assegnando:
a) CP_1 e Controparte_2 la piena proprietà in ragione di 1/2 ciascuna:
· Piena proprietà dell'appezzamento di terreno a forma irregolare posto in Comune di Lucca,
frazione Saltocchio della complessiva superficie catastale di mq.224 o quanti siano a corpo e non a misura.
Vi confinano: Particelle 212 sub. 5, 212 sub.6, 212 sub.1, 576, canaletta demaniale salvo se altri.
Rappresentato al catasto fabbricati nel Comune di Lucca nel Foglio 42 dalla particella 212 sub 4
(ex sub.2) Via dei Dinelli di Saltocchio snc piano terra, categoria F1, area urbana di mq. 224 dati attribuiti a seguito della denuncia di variazione per divisione del 13.03.2025 pratica n. LU0029105
in atti dal 14.03.2025, il tutto come meglio evidenziato con il colore viola nella planimetria allegata sub. A.
b) a Parte_2 e Controparte_3 la piena proprietà in ragione di 1/2 ciascuno: Piena proprietà di due piccole preselle di terreno poco discoste poste in Comune di Lucca, frazione
Saltocchio della complessiva superficie catastale di mq. 74 o quanti siano a corpo e non a misura.
Vi confinano: particelle 211, 212 sub.8, 212 sub.6, 212 sub.1 e 212 sub.4 salvo se altri.
Rappresentato al catasto fabbricati nel Comune di Lucca nel Foglio 42 dalla particella 212 sub 5
(ex sub.2) Via dei Dinelli di Saltocchio snc piano terra categoria F/1 area urbana di mq. 74 dati attribuiti a seguito della denuncia di variazione per divisione del 13.03.2025 pratica n. LU0029105
in atti dal 14.03.2025., il tutto come meglio evidenziato con il colore giallo nella planimetria allegata sub. A.
RESTANO INDIVISI IN RAGIONE DI 2/6 CIASCUNA tra CP_1 E CP_2
[...] ed in ragione di 1/6 CIASCUNO tra Parte_2 e Controparte_3
i diritti di piena proprietà sopra:
a-presella di terreno a forma irregolare da adibire a passo pedonale e carrabile posta ove sopra cui confinano nel complesso mappale 212 sub.
1-212 sub.
3-212 sub.
5-212 sub.4 - 211, salvo se altri. Rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Lucca nel Foglio 42 dalle particelle:
- 212 sub. 6 Bene comune non censibile (viabilità e spazi di manovra) ai sub.4 e 5 del mappale 212
del foglio 42.
- 212 sub. 7 Bene comune non censibile (area comune) ai Sub. 4 e 5 del mappale 212 del Foglio 42.
- 212 sub.8 Bene comune non censibile (area comune) ai sub.4 e 5 del mappale 212 del Foglio 42.
Ai puri fini della continuità catastale si precisa che le particelle 212 sub.4, sub.5, sub.6, sub.7 e sub
8 derivano dal frazionamento della particella 212 sub.2 a seguito della denuncia di variazione per divisione del 13.03.2025 pratica n. LU0029105 in atti dal 14.03.2025 sopra citata.
PATTI:
Parte_2 e Controparte_3 potranno continuare adLe parti stabiliscono che i Sig.ri utilizzare l'attuale marciapiede lungo il fabbricato largo circa 85 cm., limitatamente alla superficie evidenziata specificatamente nell'elaborato grafico che si allega sub lettera A) ed individuata al
Catasto Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 42 dalla particella 212 sub. 7, per il deposito dei bidoncini rifiuti, vasetti di fiori e contenitore utensili senza nessuna limitazione ed impedimento,
inoltre gli stessi potranno mantenere nell'area a comune anche la fontana da loro eseguita con spese di manutenzione ordinaria della stessa a loro carico;
resta inteso che tale utilizzo e concessione è
strettamente personale e cesserà nel momento in cui Parte_2 e Controparte_3 non
saranno più comproprietari dell'area a comune.
I signori Pt_2 e CP_3 potranno continuare ad utilizzare il marciapiede lungo il fabbricato per il deposito dei bidoncini rifiuti, vasetti di fiori e contenitore utensili e lasciare la fontana da loro eseguita anche nel caso in cui le Sig.re CP_1 non saranno più comproprietarie dell'area a comune.
Le spese di manutenzione dell'intera area comune individuate con colore verde nell'allegata planimetria compreso il cancello carrabile, e recinzione di competenza dovranno essere ripartite in base ai diritti di comproprietà e precisamente 1/3 a carico dei coniugi Controparte_4 e 2/3 a carico delle sig.re CP_1
Le spese di manutenzione dei muretti di recinzione spettano alle parti ognuna per la propria porzione di proprietà.
Le relative porzioni assegnate potranno essere delimitate solamente con fioriere il cui ornamento non potrà invadere nella parte comune l'altra proprietà.
Sull'area a comune, le parti si scambiano reciproca servitù di passaggio e interramento di tubazioni e cavi per utenze e servizi a favore degli immobili di proprietà individuale contraddistinti al catasto fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 42:
- per quanto attiene alle unità immobiliari di proprietà di CP_1 particelle:
- 211 sub.35 cat. C/2 classe 7 con mq. 57 e R.C. €. 144,25=;
- 211 sub.37 cat. A/4 classe 8 vani 7 e R.C. €. 451,90=;
- 211 sub.43 cat. C/6 classe 7 con mq. 35 e R.C. €. 95,80=
- Per quanto attiene alle unità immobiliari di proprietà di Controparte_2 particelle:
- 211 sub.42 cat. C/2 classe 7 con mq.46 e R.C. €. 116,41=;
- 211 sub.44 graffata con la 576 sub.4, cat. A/4 classe 8, vani 8 e R.C. €. 516,46=; Per quanto attiene alle unità immobiliari di proprietà Parte_2 e Controparte_5
-211 sub.20 cat. A/4 classe 8 vani 6,5 e R.C. €. 419,62=;
-211 sub.36 cat. C/2 classe 7 con mq.14 e R.C. €. 35,43=.
- Con spese di causa e compensi dei CTP interamente compensate, spese di CTU a carico solidale delle parti".
All'udienza del 14.05.2025, le parti precisavano le conclusioni congiunte come sopra e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, rinunciando al deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni dalle stesse congiuntamente rassegnate, dispone in conformità.
Conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti, compensa integralmente tra le stesse le spese di lite del presente giudizio e le spese di CTP, nonché pone a carico solidale delle parti le spese di
CTU già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il bene come più compiutamente individuato in parte motiva alle condizioni ivi previste e riportate in motivazione con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e le spese di CTP;
2)
Pone a carico solidale delle parti le spese di CTU. 3)
Lucca, 12.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli