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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5952/2024 R.G. sul ricorso depositato il 05/12/2024 proposto da , , e (difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dall'avv. Andrea Baldino) nei confronti di (contumace ) ONroparte_1 all'esito dell'udienza , così definitivamente provvede:
ON
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle seguenti somme :
a 605,70 euro;
Parte_1
a 419,77 euro;
Parte_2
.a 648,68 euro;
Parte_5
a 409,85 euro per quanto in motivazione , oltre la maggior somma tra interessi Parte_4
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto di credito sino al soddisfo. ON ON l' resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in € 1300,00 per compensi , oltre Iva e CPA, rimborso forfettario al 15 % e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore del procuratore delle parti ricorrenti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti chiedevano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente:
- In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare che, i ricorrenti, per il periodo di spettanza specificato in ricorso ossia per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2018, hanno diritto al riconoscimento delle differenze retributive, maturate e non riscosse, per le prestazioni professionali
1 dialitiche svolte, oltre l'ordinario orario di servizio, nell'ambito del progetto “Dialisi Vacanze” anno
2018 in favore dei pazienti dialitici in cura presso l'U.O. Dialisi Casa della Salute di CI, come argomentato e documentato in atti;
- Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze retributive in ONroparte_3 favore dei ricorrenti, per le causali ed il periodo precisato in ricorso e documentato al fascicolo di parte, della somma complessiva di € 2.084,00, di cui € 2.024,53 per trattamenti dialitici ed € 59,57 per quota personale di supporto (salvo errori/omissioni), come specificata in atti e dettagliata al punto
5 del presente ricorso, o di quell'importo da determinarsi in corso di trattazione con apposita CTU contabile, e così nello specifico in favore di ciascun ricorrente:
. - totale € 605,70; Parte_1
. – totale € 419,77; Parte_2
. – totale € 648,68; Parte_5
. - totale € 409,85; Parte_4 tutto, oltre interessi maturati e maturandi, nonché rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché ulteriori accessori di legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Parte ricorrente deduceva che: erano titolari di contratto di lavoro alle dipendenze dell' assunti con qualifica ONroparte_3 di infermiere, livello D, svolgono le mansioni di collaboratore professionale sanitario e, ancora attualmente, prestano la propria attività lavorativa presso il reparto di Nefrologia e Dialisi della Casa
Salute di CI (RC), rispettando gli orari ordinari di servizio da turnista e percependo la relativa retribuzione ordinaria, in virtù del contratto di lavoro in essere per ciascun dipendente;
nel corso dell'anno 2018, precisamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2018, avevano aderito al progetto di ”, attivato con Delibera n. 353 del 05.07.2017 dell' di Parte_6 CP_4 [...]
e, poi, rinnovato per l'anno 2018 con Deliberazione n. 0448 del 30.04.2018, ed hanno CP_1 all'uopo prestato l'attività lavorativa richiesta, ciascuno nell'espletamento delle proprie competenze professionali, presso l'anzidetta (RC), ove gli ONroparte_5 stessi lavoratori sono strutturati;
in data 04.12.2018, terminati il servizio e le prestazioni rese nei mesi suddetti, il dott. Persona_1
, quale Responsabile dell' di CI (RC), ha
[...] ONroparte_5 inoltrato tramite fax alla convenuta, quale datore di lavoro, il riepilogo delle attività professionali rese
2 da ciascun dipendente in merito al progetto “Dialisi Vacanza 2018” per l'espletamento delle prestazione dialitica (ossia prestazione codice n. 39.95.4 “Emodialisi in Bicarbonato e Membrane molto biocompatibili” con tariffa di € 165,27), dettagliando, tra l'altro, anche il quantum dovuto in favore di ciascun dipendente (medico/infermiere/altro personale di supporto), tenuto conto dei decreti e delle delibere applicabili al caso specifico, al fine della determinazione della retribuzione per prestazioni dialitiche, come da relativa nota prot. n. 3117 del 04.12.2018 in allegato;
nonostante l'espressa istanza l' non aveva provveduto né all'attivazione della ONroparte_3 procedura amministrativa in merito né alla liquidazione degli emolumenti lavorativi spettanti ai propri dipendenti di CI;
dunque vantavano il credito, per le mensilità di giugno, luglio ed agosto 2018, così ripartito
L' restava contumace . ONroparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
La domanda concerne la pretesa alle somme per aver partecipato ad progetto c.d. “Dialisi Vacanza
2018” ed a carico dell' , per complessive € 2.084,00, di cui € 2.024,53 per ONroparte_3 trattamenti dialitici ed € 59,57 per quota personale di supporto , maturati nel periodo da giugno a agosto 2018 .
Le parti ricorrenti hanno supportato la domanda con Delibera del Direttore Generale n. 343 del
05/07/2017 e confermato per l'anno 2018 con successiva Deliberazione del 30/04/2018 n. 0448.
Nella specie, dai documenti versati in atti e in particolare dalla determina dello stesso dirigente dell'unità d.r .E. del 4.12.2028 emerge la prestazione di lavoro e il quantum così Persona_1 ripartito
- totale € 605,70; Parte_1
. – totale € 419,77; Parte_2
. – totale € 648,68; Parte_5
. - totale € 409,85. Parte_4
ON L è rimasta contumace e non ha pertanto confutato gli atti prodotti pur provenienti dalla stessa.
3 La domanda merita, quindi, accoglimento con conseguente condanna della resistente alla corresponsione delle somme richieste oltre accessori di legge
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali e con aumento per ciascuna parte oltre la prima avendo le parti la stessa posizione processuale.
Reggio di Calabria, 18.12. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5952/2024 R.G. sul ricorso depositato il 05/12/2024 proposto da , , e (difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dall'avv. Andrea Baldino) nei confronti di (contumace ) ONroparte_1 all'esito dell'udienza , così definitivamente provvede:
ON
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle seguenti somme :
a 605,70 euro;
Parte_1
a 419,77 euro;
Parte_2
.a 648,68 euro;
Parte_5
a 409,85 euro per quanto in motivazione , oltre la maggior somma tra interessi Parte_4
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto di credito sino al soddisfo. ON ON l' resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in € 1300,00 per compensi , oltre Iva e CPA, rimborso forfettario al 15 % e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore del procuratore delle parti ricorrenti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti chiedevano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente:
- In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare che, i ricorrenti, per il periodo di spettanza specificato in ricorso ossia per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2018, hanno diritto al riconoscimento delle differenze retributive, maturate e non riscosse, per le prestazioni professionali
1 dialitiche svolte, oltre l'ordinario orario di servizio, nell'ambito del progetto “Dialisi Vacanze” anno
2018 in favore dei pazienti dialitici in cura presso l'U.O. Dialisi Casa della Salute di CI, come argomentato e documentato in atti;
- Per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze retributive in ONroparte_3 favore dei ricorrenti, per le causali ed il periodo precisato in ricorso e documentato al fascicolo di parte, della somma complessiva di € 2.084,00, di cui € 2.024,53 per trattamenti dialitici ed € 59,57 per quota personale di supporto (salvo errori/omissioni), come specificata in atti e dettagliata al punto
5 del presente ricorso, o di quell'importo da determinarsi in corso di trattazione con apposita CTU contabile, e così nello specifico in favore di ciascun ricorrente:
. - totale € 605,70; Parte_1
. – totale € 419,77; Parte_2
. – totale € 648,68; Parte_5
. - totale € 409,85; Parte_4 tutto, oltre interessi maturati e maturandi, nonché rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché ulteriori accessori di legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Parte ricorrente deduceva che: erano titolari di contratto di lavoro alle dipendenze dell' assunti con qualifica ONroparte_3 di infermiere, livello D, svolgono le mansioni di collaboratore professionale sanitario e, ancora attualmente, prestano la propria attività lavorativa presso il reparto di Nefrologia e Dialisi della Casa
Salute di CI (RC), rispettando gli orari ordinari di servizio da turnista e percependo la relativa retribuzione ordinaria, in virtù del contratto di lavoro in essere per ciascun dipendente;
nel corso dell'anno 2018, precisamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2018, avevano aderito al progetto di ”, attivato con Delibera n. 353 del 05.07.2017 dell' di Parte_6 CP_4 [...]
e, poi, rinnovato per l'anno 2018 con Deliberazione n. 0448 del 30.04.2018, ed hanno CP_1 all'uopo prestato l'attività lavorativa richiesta, ciascuno nell'espletamento delle proprie competenze professionali, presso l'anzidetta (RC), ove gli ONroparte_5 stessi lavoratori sono strutturati;
in data 04.12.2018, terminati il servizio e le prestazioni rese nei mesi suddetti, il dott. Persona_1
, quale Responsabile dell' di CI (RC), ha
[...] ONroparte_5 inoltrato tramite fax alla convenuta, quale datore di lavoro, il riepilogo delle attività professionali rese
2 da ciascun dipendente in merito al progetto “Dialisi Vacanza 2018” per l'espletamento delle prestazione dialitica (ossia prestazione codice n. 39.95.4 “Emodialisi in Bicarbonato e Membrane molto biocompatibili” con tariffa di € 165,27), dettagliando, tra l'altro, anche il quantum dovuto in favore di ciascun dipendente (medico/infermiere/altro personale di supporto), tenuto conto dei decreti e delle delibere applicabili al caso specifico, al fine della determinazione della retribuzione per prestazioni dialitiche, come da relativa nota prot. n. 3117 del 04.12.2018 in allegato;
nonostante l'espressa istanza l' non aveva provveduto né all'attivazione della ONroparte_3 procedura amministrativa in merito né alla liquidazione degli emolumenti lavorativi spettanti ai propri dipendenti di CI;
dunque vantavano il credito, per le mensilità di giugno, luglio ed agosto 2018, così ripartito
L' restava contumace . ONroparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
La domanda concerne la pretesa alle somme per aver partecipato ad progetto c.d. “Dialisi Vacanza
2018” ed a carico dell' , per complessive € 2.084,00, di cui € 2.024,53 per ONroparte_3 trattamenti dialitici ed € 59,57 per quota personale di supporto , maturati nel periodo da giugno a agosto 2018 .
Le parti ricorrenti hanno supportato la domanda con Delibera del Direttore Generale n. 343 del
05/07/2017 e confermato per l'anno 2018 con successiva Deliberazione del 30/04/2018 n. 0448.
Nella specie, dai documenti versati in atti e in particolare dalla determina dello stesso dirigente dell'unità d.r .E. del 4.12.2028 emerge la prestazione di lavoro e il quantum così Persona_1 ripartito
- totale € 605,70; Parte_1
. – totale € 419,77; Parte_2
. – totale € 648,68; Parte_5
. - totale € 409,85. Parte_4
ON L è rimasta contumace e non ha pertanto confutato gli atti prodotti pur provenienti dalla stessa.
3 La domanda merita, quindi, accoglimento con conseguente condanna della resistente alla corresponsione delle somme richieste oltre accessori di legge
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali e con aumento per ciascuna parte oltre la prima avendo le parti la stessa posizione processuale.
Reggio di Calabria, 18.12. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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