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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/09/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3463/2014 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Raia Parte_1
Giampaolo
ATTRICE
E
rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 procura in atti dall'Avv. Salcina Fabio
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La , sezione di Corigliano Calabro, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per ottenere la risoluzione per Controparte_2
inadempimento del contratto stipulato tra le parti in data 01 settembre 2008, la restituzione delle somme asseritamente versate in eccesso alla convenuta nonché il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto:
- di aver ricevuto dalla Regione Calabria un finanziamento di €10.200.000,00 nell'ambito del P.O.R. 2000–2006, destinato alla realizzazione di opere portuali per la nautica da diporto;
- di aver stipulato in data 1 settembre 2008, un contratto con la società aggiudicataria,
per l'esecuzione dei predetti lavori;
CP_1 CP_1 - che i lavori, con scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 2008 e successivamente prorogata fino al 22 agosto 2012, non erano stati completati e la convenuta veva abbandonato il cantiere senza alcuna giustificazione;
Controparte_1
- che infatti il r.u.p., architetto , aveva redatto una relazione sullo stato Persona_1
dei lavori in data 27 agosto 2012, evidenziando che solo il 75% delle opere era stato completato, così che la aveva indebitamente percepito € 508.423,10 Controparte_1
per lavori non eseguiti.
La ha quindi chiesto al Tribunale: “previo accertamento, per i motivi Parte_1
esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dall'impresa CP_1
dichiarare risolto ad ogni effetto di legge, per inadempimento della stessa, il
[...]
General Contract intercorso tra quest'ultima società e la di Controparte_3
Corigliano;
previo accertamento del minor valore dei lavori eseguiti e consegnati, ordinare alla
la restituzione della somma di CP_1 Controparte_2
€508.423,10, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria della presente causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal giorno dell'effettivo incasso al soddisfo;
in ogni caso condannare la a risarcire alla Controparte_2
di Corigliano tutti i danni derivati dalla condotta inadempiente e, per Controparte_3
l'effetto, a corrispondere alla stessa la somma che emergerà dalla istruttoria ovvero da determinarsi equitativamente;
condannare l'impresa convenuta alla rifusione a favore della Controparte_3 di Corigliano Calabro delle spese e competenze relative al presente giudizio.”
La prima udienza è stata fissata in citazione per il 20.02.2015; la Controparte_2
si è costituita in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2015 con la quale ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, sottolineando che il mancato completamento dei lavori era dipeso da cause alla stessa non imputabili, evidenziando in particolare che il cantiere dei lavori era stato sequestrato per mancanza “di titoli concessori e autorizzativi demaniali”, per responsabilità attribuibile all'attrice e che, inoltre, una volta ripresi i lavori il 12 settembre 2011, con nuova scadenza fissata al 9 maggio 2012, la concessione demaniale marittima rilasciata in via provvisoria all'attrice era poi scaduta e non era stata rinnovata. La società convenuta ha, inoltre, lamentato il mancato pagamento di € 1.077.755,68 per fatture insolute, ulteriori crediti residui e oneri di sicurezza non corrisposti e ha quindi formulato domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda della , di accertare l'inadempimento contrattuale dell'attrice e di Parte_1
condannarla alla restituzione delle somme dovute, oltre al risarcimento dei danni subiti, con interessi e rivalutazione monetaria.
Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali e prova per testi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: le domande di risoluzione del contratto e risarcimento del danno proposte da parte attrice sono infondate e devono essere, pertanto, rigettate per le ragioni di seguito illustrate.
La circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui il mancato completamento dei lavori pattuiti sarebbe dipeso dall'impossibilità oggettiva della prestazione per causa ad essa non imputabile, consistente nel sequestro dell'area sulla quale la stessa avrebbe dovuto eseguire i lavori per assenza di concessione demaniale marittima, nella scadenza in data 08.5.2012 della concessione demaniale marittima rilasciata in via provvisoria all'attrice e nel mancato rinnovo della richiesta di concessione, oltre a non essere stata in alcun modo contestata dalla controparte, risulta confermata per tabulas dalle note del 13/6/2012, del 14/7/2014 e del 08/10/2014 dell'Autorità portuale di OI TA ( cfr. allegati alla comparsa di costituzione della convenuta).
Deve, pertanto, ritenersi provata l'oggettiva impossibilità di esecuzione della prestazione da parte della convenuta, che a seguito del sequestro dell'area interessata dai lavori e della successiva scadenza della concessione demaniale provvisoria inerente la medesima zona, non avrebbe potuto in alcun modo proseguirne l'effettuazione, se non previo rilascio da parte delle autorità competenti - su istanza dell'ente attuatore e cioè della - di nuova concessione o di Controparte_3
proroga della precedente.
Ne consegue l'infondatezza delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
Anche la domanda volta a ottenere la restituzione delle somme che l'attrice ritiene di aver pagato in eccesso rispetto ai lavori eseguiti dalla convenuta non può essere accolta, in assenza di alcuna allegazione specifica dei lavori e dei compensi pattuiti, delle somme pagate e dei lavori di fatto eseguiti della convenuta, che preclude evidentemente la verifica della fondatezza della richiesta.
Sul punto l'attrice ha chiesto “la rimessione della causa sul ruolo per l'escussione del teste ” che ad avviso della stessa “nella qualità di Direttore dei Lavori, Testimone_1 avrebbe avuto modo di confermare come l'unico credito certo e legittimo fosse quello preteso dalla e non certamente quello, oggetto di Controparte_3
riconvenzionale, richiesto dalla convenuta oltre al grave Controparte_2
inadempimento perpetrato dalla stessa società che, per come si avrà modo di argomentare, risulta in ogni caso provato a seguito delle dichiarazioni del teste escusso.”
Il Tribunale ritiene, tuttavia, di ribadire l'irrilevanza dell'attività istruttoria richiesta ai fini della decisione, atteso che nulla è stato precisato da parte attrice, nei termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito, in ordine ai lavori pattuiti, a quelli pagati e a quelli eseguiti, poiché la domanda restitutoria è stata formulata facendo ricorso a enunciazioni del tutto generiche.
Le predette lacune assertive non possono essere in alcun modo colmate mediante l'espletamento della richiesta prova testimoniale – già escluso dal Tribunale - atteso che l'assolvimento dell'onere di allegazione costituisce un prius logico rispetto a quello dell'onere probatorio, non potendo l'escussione di un testimone supplire a un difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nè infine le predette lacune avrebbero potuto essere in qualche modo colmate mediante l'espletamento di una consulenza tecnica, che non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017).
Alla stregua di quanto detto, è evidente, dunque, che l'attrice non hanno assolto all'onere, su di essa incombente, di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto alla restituzione del preteso indebito fatto valere dalla stessa in giudizio, con conseguente rigetto della domanda. Le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta sono, invece, inammissibili, in quanto tardivamente proposte: deve infatti rilevarsi che, come eccepito in prima udienza dall'attrice, la convenuta si è costituita Controparte_2
in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente in data 02.02.2015, essendo la prima udienza fissata in data 20.02.2025.
La convenuta ha sostenuto di non essere incorsa in alcuna decadenza, per effetto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 155 c.p.c., in base al quale scadendo il termine per la costituzione in data 31.01.2015 (sabato) ovvero il giorno 01.02.2015
(domenica) lo stesso doveva ritenersi, a suo avviso, prorogato al primo giorno non festivo.
Deve, invece, rilevarsi che è pacifico che l'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.
(introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo. (Cass. Sez. 2, 04/01/2011,
n. 182).
Ne consegue, nel caso di specie, l'inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale.
Alla reciproca soccombenza delle partii consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.3463/2014 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA inammissibili le domande proposte da parte convenuta;
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 16/9/2025.
Il Giudice Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3463/2014 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Raia Parte_1
Giampaolo
ATTRICE
E
rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 procura in atti dall'Avv. Salcina Fabio
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La , sezione di Corigliano Calabro, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per ottenere la risoluzione per Controparte_2
inadempimento del contratto stipulato tra le parti in data 01 settembre 2008, la restituzione delle somme asseritamente versate in eccesso alla convenuta nonché il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto:
- di aver ricevuto dalla Regione Calabria un finanziamento di €10.200.000,00 nell'ambito del P.O.R. 2000–2006, destinato alla realizzazione di opere portuali per la nautica da diporto;
- di aver stipulato in data 1 settembre 2008, un contratto con la società aggiudicataria,
per l'esecuzione dei predetti lavori;
CP_1 CP_1 - che i lavori, con scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 2008 e successivamente prorogata fino al 22 agosto 2012, non erano stati completati e la convenuta veva abbandonato il cantiere senza alcuna giustificazione;
Controparte_1
- che infatti il r.u.p., architetto , aveva redatto una relazione sullo stato Persona_1
dei lavori in data 27 agosto 2012, evidenziando che solo il 75% delle opere era stato completato, così che la aveva indebitamente percepito € 508.423,10 Controparte_1
per lavori non eseguiti.
La ha quindi chiesto al Tribunale: “previo accertamento, per i motivi Parte_1
esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dall'impresa CP_1
dichiarare risolto ad ogni effetto di legge, per inadempimento della stessa, il
[...]
General Contract intercorso tra quest'ultima società e la di Controparte_3
Corigliano;
previo accertamento del minor valore dei lavori eseguiti e consegnati, ordinare alla
la restituzione della somma di CP_1 Controparte_2
€508.423,10, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria della presente causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal giorno dell'effettivo incasso al soddisfo;
in ogni caso condannare la a risarcire alla Controparte_2
di Corigliano tutti i danni derivati dalla condotta inadempiente e, per Controparte_3
l'effetto, a corrispondere alla stessa la somma che emergerà dalla istruttoria ovvero da determinarsi equitativamente;
condannare l'impresa convenuta alla rifusione a favore della Controparte_3 di Corigliano Calabro delle spese e competenze relative al presente giudizio.”
La prima udienza è stata fissata in citazione per il 20.02.2015; la Controparte_2
si è costituita in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2015 con la quale ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, sottolineando che il mancato completamento dei lavori era dipeso da cause alla stessa non imputabili, evidenziando in particolare che il cantiere dei lavori era stato sequestrato per mancanza “di titoli concessori e autorizzativi demaniali”, per responsabilità attribuibile all'attrice e che, inoltre, una volta ripresi i lavori il 12 settembre 2011, con nuova scadenza fissata al 9 maggio 2012, la concessione demaniale marittima rilasciata in via provvisoria all'attrice era poi scaduta e non era stata rinnovata. La società convenuta ha, inoltre, lamentato il mancato pagamento di € 1.077.755,68 per fatture insolute, ulteriori crediti residui e oneri di sicurezza non corrisposti e ha quindi formulato domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda della , di accertare l'inadempimento contrattuale dell'attrice e di Parte_1
condannarla alla restituzione delle somme dovute, oltre al risarcimento dei danni subiti, con interessi e rivalutazione monetaria.
Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali e prova per testi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: le domande di risoluzione del contratto e risarcimento del danno proposte da parte attrice sono infondate e devono essere, pertanto, rigettate per le ragioni di seguito illustrate.
La circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui il mancato completamento dei lavori pattuiti sarebbe dipeso dall'impossibilità oggettiva della prestazione per causa ad essa non imputabile, consistente nel sequestro dell'area sulla quale la stessa avrebbe dovuto eseguire i lavori per assenza di concessione demaniale marittima, nella scadenza in data 08.5.2012 della concessione demaniale marittima rilasciata in via provvisoria all'attrice e nel mancato rinnovo della richiesta di concessione, oltre a non essere stata in alcun modo contestata dalla controparte, risulta confermata per tabulas dalle note del 13/6/2012, del 14/7/2014 e del 08/10/2014 dell'Autorità portuale di OI TA ( cfr. allegati alla comparsa di costituzione della convenuta).
Deve, pertanto, ritenersi provata l'oggettiva impossibilità di esecuzione della prestazione da parte della convenuta, che a seguito del sequestro dell'area interessata dai lavori e della successiva scadenza della concessione demaniale provvisoria inerente la medesima zona, non avrebbe potuto in alcun modo proseguirne l'effettuazione, se non previo rilascio da parte delle autorità competenti - su istanza dell'ente attuatore e cioè della - di nuova concessione o di Controparte_3
proroga della precedente.
Ne consegue l'infondatezza delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
Anche la domanda volta a ottenere la restituzione delle somme che l'attrice ritiene di aver pagato in eccesso rispetto ai lavori eseguiti dalla convenuta non può essere accolta, in assenza di alcuna allegazione specifica dei lavori e dei compensi pattuiti, delle somme pagate e dei lavori di fatto eseguiti della convenuta, che preclude evidentemente la verifica della fondatezza della richiesta.
Sul punto l'attrice ha chiesto “la rimessione della causa sul ruolo per l'escussione del teste ” che ad avviso della stessa “nella qualità di Direttore dei Lavori, Testimone_1 avrebbe avuto modo di confermare come l'unico credito certo e legittimo fosse quello preteso dalla e non certamente quello, oggetto di Controparte_3
riconvenzionale, richiesto dalla convenuta oltre al grave Controparte_2
inadempimento perpetrato dalla stessa società che, per come si avrà modo di argomentare, risulta in ogni caso provato a seguito delle dichiarazioni del teste escusso.”
Il Tribunale ritiene, tuttavia, di ribadire l'irrilevanza dell'attività istruttoria richiesta ai fini della decisione, atteso che nulla è stato precisato da parte attrice, nei termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito, in ordine ai lavori pattuiti, a quelli pagati e a quelli eseguiti, poiché la domanda restitutoria è stata formulata facendo ricorso a enunciazioni del tutto generiche.
Le predette lacune assertive non possono essere in alcun modo colmate mediante l'espletamento della richiesta prova testimoniale – già escluso dal Tribunale - atteso che l'assolvimento dell'onere di allegazione costituisce un prius logico rispetto a quello dell'onere probatorio, non potendo l'escussione di un testimone supplire a un difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nè infine le predette lacune avrebbero potuto essere in qualche modo colmate mediante l'espletamento di una consulenza tecnica, che non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017).
Alla stregua di quanto detto, è evidente, dunque, che l'attrice non hanno assolto all'onere, su di essa incombente, di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto alla restituzione del preteso indebito fatto valere dalla stessa in giudizio, con conseguente rigetto della domanda. Le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta sono, invece, inammissibili, in quanto tardivamente proposte: deve infatti rilevarsi che, come eccepito in prima udienza dall'attrice, la convenuta si è costituita Controparte_2
in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente in data 02.02.2015, essendo la prima udienza fissata in data 20.02.2025.
La convenuta ha sostenuto di non essere incorsa in alcuna decadenza, per effetto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 155 c.p.c., in base al quale scadendo il termine per la costituzione in data 31.01.2015 (sabato) ovvero il giorno 01.02.2015
(domenica) lo stesso doveva ritenersi, a suo avviso, prorogato al primo giorno non festivo.
Deve, invece, rilevarsi che è pacifico che l'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.
(introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo. (Cass. Sez. 2, 04/01/2011,
n. 182).
Ne consegue, nel caso di specie, l'inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale.
Alla reciproca soccombenza delle partii consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.3463/2014 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA inammissibili le domande proposte da parte convenuta;
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 16/9/2025.
Il Giudice Dott.ssa Simona Graziuso