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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 521/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. all'udienza del 7/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 521/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vicenzo Parato e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio di Lecce, Piazzetta Eugenio Montale, 2,
-appellante- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 di Milano, elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Milano, in Milano, via Freguglia, 1,
-appellati contumaci- CONCLUSIONI Parte appellante:
“1) dichiarare che il ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza per l'insegnamento A045 per diciotto ore settimanali dal 27.09.2024 sino al 30.06.2025 e ad un incarico di supplenza per l'insegnamento A046 per diciotto ore settimanali dal 10.10.2024 sino al 31.08.2025 e, tenuto conto del servizio prestato dal 12.9.2024 sino all'8.12.2024, per l'effetto, va condannato il resistente CP_1 al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni omesse dal 9.12.2024 al 31.08.2025 pari a € 21.481,47, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare, altresì, il resistente al riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio CP_1 spettante in relazione al periodo dal 27.09.2024 al 30.06.2025, con l'attribuzione di 12 punti per la classe di concorso A045 e, in relazione al periodo dal 10.10.2024 al 31.08.2025, con l'attribuzione di 12 punti per la classe di concorso A046; 3) dichiarare che il ricorrente vanta il diritto a ricevere il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, e per l'effetto condanna il ad attribuire al ricorrente il beneficio economico CP_1 di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'A.S. 2024/25; 4) in subordine, qualora il ricorrente fosse, al momento della pronuncia giudiziale, fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, dichiarare che il ricorrente vanta il diritto a ricevere il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, e per l'effetto condannare il resistente a CP_1 corrispondere il relativo risarcimento di € 500,00 annuo per l'A.S. 2024/25, oltre interessi, ai sensi pagina 1 di 4 della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) condannare controparte alle spese di giustizia.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 5.2.2025, ha Parte_1 convenuto innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano il Controparte_3
, l' , esponendo quanto
[...] Controparte_4 segue:
- di essere regolarmente inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Milano con validità per il biennio 2024-2026;
- di aver presentato, in data 2.8.2024, domanda per ottenere incarichi di supplenza fino al 31 agosto o 30 giugno 2025 per i seguenti quattro insegnamenti: ADSS Sostegno, A045 Scienze economico- aziendali, A046 Scienze giuridico-economiche, A047 Scienze matematiche applicate;
- che l'istanza, denominata “Informatizzazione Nomine Supplenze”, riportava, nell'ordine, la preferenza per cattedre intere per il Sostegno in tutti gli istituti scolastici del Comune di Milano e, in subordine, per cattedre intere per gli altri tre insegnamenti, sempre in tutti gli istituti scolastici del Comune di Milano;
- che, tuttavia, come già verificatosi anche nel precedente anno scolastico (2023-2024), non aveva ricevuto alcuna proposta di assunzione da GPS e, a seguito d'istanza di accesso agli atti, aveva riscontrato che, in violazione del principio meritocratico, allo stesso erano stati preferiti docenti con punteggi inferiori al suo, pur essendo questi privi di punteggio preferenziale;
- che ciò era dipeso dall'applicazione data, mediante l'algoritmo del sistema informatico di selezione ministeriale utilizzato per le nomine, all'art.12, comma 10, dell'O.M. 88/2024 – ricalcante la medesima previsione contenuta nell'O.M. 112/2022 (relativa al pregresso biennio 2022-2024), disposizione a mente della quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”;
- che, in particolare, era accaduto quanto segue: non potendo egli rientrare nel primo e secondo processo di nomina, in quanto riservato alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 5, comma 4 e ss., del D. M. 44/2023, era stato chiamato, per le classi di concorso A045, A046 e A047, nel terzo turno di nomina, effettuato in data 31.8.2024 con prot. n. 2050; tuttavia, quando era arrivato il suo turno, il sistema, non avendo riscontrato la presenza concreta di disponibilità compatibili con quelle dallo stesso indicate in via preferenziale, non gli aveva attribuito alcun incarico, poiché erano disponibili solo sedi con spezzoni orari, mentre nella sua domanda on-line erano state espresse preferenze solo per incarichi interi;
che il sistema lo aveva, quindi, considerato rinunciatario, per non aver espresso preferenze per gli spezzoni orari e per gli istituti scolastici al di fuori del Comune di Milano e, di conseguenza, lo aveva escluso dai successivi turni di nomina per dette classi di concorso e aveva assegnato, con bollettino del 26.9.2024 (sub doc. 6 fascicolo di primo grado), una supplenza di 18 ore settimanali dal 27.9.2024 al 30.6.2025, per l'insegnamento della classe di concorso A045 presso l'Istituto Tecnico e Liceo PP Pasolini di Milano, alla docente con punteggio Persona_1 89 e, con bollettino del 9.10.2024 (sub doc. 7 fascicolo di primo grado), una supplenza di 18 ore settimanali dal 10.10.2024 al 31.8.2025, per la classe di concorso A046, presso l'IIS M. Curie – P. Sraffa di Milano, alla docente con punteggio 88, punteggi entrambi inferiori ai suoi, Persona_2 pari, rispettivamente, a 95 punti per la classe di concorso A045 e a 96 punti per la classe di concorso A046. Tanto premesso in fatto, il ricorrente, nell'adire il Tribunale, ha lamentato che il , nel CP_1 consentire lo scorrimento delle graduatorie solamente nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione pagina 2 di 4 successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (ex art. 12, comma 10, dell'OM citata), ai fini dei conferimenti d'incarico sulle disponibilità sopravvenute, era incorso in un'evidente violazione del principio meritocratico, avendo autorizzato il “salto” di quanti, per aver omesso di indicare una determinata tipologia di posto (quale lo spezzone orario), erano stati considerati
“rinunciatari sulle nuove disponibilità” relative alle preferenze espresse ed erano stati, pertanto, esclusi dai successivi turni di nomina. Dato atto di aver ottenuto un incarico di supplenza breve di 18 ore per la classe di concorso A047 per il periodo dal 12.9.2024 all'8.12.2024 con chiamata dalle graduatorie di istituto, il ricorrente ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare che aveva diritto (o meglio che avrebbe avuto diritto) all'assegnazione di un incarico di supplenza per l'insegnamento A045 per diciotto ore settimanali dal 27.9.2024 al 30.6.2025, nonché all'assegnazione di un incarico di supplenza per l'insegnamento A046 per diciotto ore settimanali dal 10.10.2024 al 31.8.2025 e, tenuto conto della supplenza resa dal 12.9.2024 all'8.12.2024, di condannare, quindi, il : 1) al pagamento a CP_1 titolo di risarcimento del danno delle retribuzioni omesse dal 9.12.2024 al 31.8.2025, pari ad euro 21.481,47, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) al riconoscimento del punteggio spettante in relazione al periodo dal 27.09.2024 al 30.06.2025, con l'attribuzione di 12 per la classe di concorso A045 e, in relazione al periodo dal 10.10.2024 al 31.08.2025, con l'attribuzione di 12 punti per la classe di concorso A046; 3) all'attribuzione, in via risarcitoria, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'AS 2024/25 (o, in subordine, qualora nel frattempo fosse fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, a ricevere la corresponsione del relativo importo a titolo di risarcimento del danno). Cont Il e le sue articolazioni territoriali si sono costituiti con memoria difensiva depositata in data 5.5.2025, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2248/2025, ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese. Con ricorso depositato in data 19.5.2025, ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta “Error in iudicando: erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado per applicazione ed interpretazione abnorme ed irrazionale dei principi giurisprudenziali consolidati in subiecta materia”. Richiamati gli esiti a sé favorevoli delle due cause promosse innanzi al Tribunale di Milano, con riferimento alla mancata attribuzione d'incarichi di supplenza da GPS nell'a.s. 2023-2024, insiste per la riforma della pronuncia appellata e per l'accoglimento di tutte le domande del ricorso di primo grado, evidenziando che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, questa Corte d'Appello (vd. sent. nn. 320/2024, 757/2024 e 88/2025) si è già espressa statuendo l'erroneità dell'interpretazione e applicazione da parte del : 1) nel considerare la mancata espressione di alcune preferenze CP_6 come rinuncia all'accesso ai successivi turni di nomina, con riferimento ai posti oggetto di preferenza divenuti vacanti dopo una prima fase di assegnazione e 2) nell'accordare supplenze a candidati con punteggi inferiori, rispetto a quelli meglio posizionati in graduatoria, violando così il criterio meritocratico ed il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, volto all'individuazione dell'aspirante più idoneo al posto da ricoprire. Cont Il , nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace. All'odierna udienza il Collegio ha sottoposto all'appellante, ex art. 101, comma 2, c.p.c. la questione rilevabile d'ufficio della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati relativamente alla domanda di attribuzione del punteggio (avendo riscontrato la mancata notificazione agli stessi del ricorso introduttivo del processo di primo grado).
pagina 3 di 4 Il difensore di parte appellata, dopo aver dato atto che il suo assistito nel corrente anno scolastico ha ottenuto un incarico sulla cattedra A045 fino al 30.6.2026, ha insistito in tutte le domande di cui alle conclusioni rassegnate e sul rilievo della Corte si è rimesso a giustizia. La causa, quindi, è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che l'appellante, tra le varie domande proposte nel presente giudizio a titolo risarcitorio, ha chiesto, quale risarcimento del danno in forma specifica, anche l'attribuzione del punteggio di 12 punti, che avrebbe maturato per le classi di concorso A045 e A046, se gli fosse stato conferito uno degli incarichi annuali ai quali aspirava (sino al 30.6 o sino al 31.8.2025), ritiene il Collegio che nella presente controversia ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. nei confronti degli altri soggetti inseriti nelle GPS per cui è causa (valide per il biennio 2024-2026) e, in particolare, nei confronti di quanti, ove le pretese di fossero accolte, si vedrebbero collocati in una Parte_1 posizione deteriore. In questi termini è attestato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, anche da ultimo, ha ribadito: “In tema di impugnazione delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS), qualora la controversia riguardi la corretta attribuzione del punteggio ad un candidato con potenziale modifica della sua posizione in graduatoria, sussiste litisconsorzio necessario con tutti i soggetti che ricoprono posizioni utili della medesima graduatoria e che potrebbero subire un pregiudizio dalla diversa collocazione del ricorrente. Tale litisconsorzio necessario si configura in quanto la decisione favorevole al ricorrente produrrebbe effetti diretti sulla posizione giuridica dei controinteressati, modificando la loro collocazione in graduatoria.” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 34620/2024). Considerato che nel giudizio di primo grado non è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati, la sentenza appellata, pertanto, va dichiarata nulla, con rimessione della causa al Tribunale ex art. 354, comma primo, c.p.c. Nulla si dispone per le spese del doppio grado, attesa la contumacia dell'amministrazione scolastica nel presente grado di giudizio (e tenuto conto, quanto al grado precedente, della controvertibilità delle questioni e della natura meramente processuale dell'odierna pronuncia, tale da giustificarne, in ogni Cont caso, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. e la conseguente irripetibilità da parte del ). Essendo l'appellante esente non si dà neppure luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
PQM
- dichiara la nullità della sentenza n. 2248/2025 del Tribunale di Milano e dispone la rimessione degli atti al primo giudice;
- nulla per le spese del doppio grado. Milano, 7/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. all'udienza del 7/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 521/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vicenzo Parato e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio di Lecce, Piazzetta Eugenio Montale, 2,
-appellante- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 di Milano, elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Milano, in Milano, via Freguglia, 1,
-appellati contumaci- CONCLUSIONI Parte appellante:
“1) dichiarare che il ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza per l'insegnamento A045 per diciotto ore settimanali dal 27.09.2024 sino al 30.06.2025 e ad un incarico di supplenza per l'insegnamento A046 per diciotto ore settimanali dal 10.10.2024 sino al 31.08.2025 e, tenuto conto del servizio prestato dal 12.9.2024 sino all'8.12.2024, per l'effetto, va condannato il resistente CP_1 al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni omesse dal 9.12.2024 al 31.08.2025 pari a € 21.481,47, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare, altresì, il resistente al riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio CP_1 spettante in relazione al periodo dal 27.09.2024 al 30.06.2025, con l'attribuzione di 12 punti per la classe di concorso A045 e, in relazione al periodo dal 10.10.2024 al 31.08.2025, con l'attribuzione di 12 punti per la classe di concorso A046; 3) dichiarare che il ricorrente vanta il diritto a ricevere il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, e per l'effetto condanna il ad attribuire al ricorrente il beneficio economico CP_1 di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'A.S. 2024/25; 4) in subordine, qualora il ricorrente fosse, al momento della pronuncia giudiziale, fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, dichiarare che il ricorrente vanta il diritto a ricevere il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, e per l'effetto condannare il resistente a CP_1 corrispondere il relativo risarcimento di € 500,00 annuo per l'A.S. 2024/25, oltre interessi, ai sensi pagina 1 di 4 della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) condannare controparte alle spese di giustizia.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 5.2.2025, ha Parte_1 convenuto innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano il Controparte_3
, l' , esponendo quanto
[...] Controparte_4 segue:
- di essere regolarmente inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Milano con validità per il biennio 2024-2026;
- di aver presentato, in data 2.8.2024, domanda per ottenere incarichi di supplenza fino al 31 agosto o 30 giugno 2025 per i seguenti quattro insegnamenti: ADSS Sostegno, A045 Scienze economico- aziendali, A046 Scienze giuridico-economiche, A047 Scienze matematiche applicate;
- che l'istanza, denominata “Informatizzazione Nomine Supplenze”, riportava, nell'ordine, la preferenza per cattedre intere per il Sostegno in tutti gli istituti scolastici del Comune di Milano e, in subordine, per cattedre intere per gli altri tre insegnamenti, sempre in tutti gli istituti scolastici del Comune di Milano;
- che, tuttavia, come già verificatosi anche nel precedente anno scolastico (2023-2024), non aveva ricevuto alcuna proposta di assunzione da GPS e, a seguito d'istanza di accesso agli atti, aveva riscontrato che, in violazione del principio meritocratico, allo stesso erano stati preferiti docenti con punteggi inferiori al suo, pur essendo questi privi di punteggio preferenziale;
- che ciò era dipeso dall'applicazione data, mediante l'algoritmo del sistema informatico di selezione ministeriale utilizzato per le nomine, all'art.12, comma 10, dell'O.M. 88/2024 – ricalcante la medesima previsione contenuta nell'O.M. 112/2022 (relativa al pregresso biennio 2022-2024), disposizione a mente della quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”;
- che, in particolare, era accaduto quanto segue: non potendo egli rientrare nel primo e secondo processo di nomina, in quanto riservato alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 5, comma 4 e ss., del D. M. 44/2023, era stato chiamato, per le classi di concorso A045, A046 e A047, nel terzo turno di nomina, effettuato in data 31.8.2024 con prot. n. 2050; tuttavia, quando era arrivato il suo turno, il sistema, non avendo riscontrato la presenza concreta di disponibilità compatibili con quelle dallo stesso indicate in via preferenziale, non gli aveva attribuito alcun incarico, poiché erano disponibili solo sedi con spezzoni orari, mentre nella sua domanda on-line erano state espresse preferenze solo per incarichi interi;
che il sistema lo aveva, quindi, considerato rinunciatario, per non aver espresso preferenze per gli spezzoni orari e per gli istituti scolastici al di fuori del Comune di Milano e, di conseguenza, lo aveva escluso dai successivi turni di nomina per dette classi di concorso e aveva assegnato, con bollettino del 26.9.2024 (sub doc. 6 fascicolo di primo grado), una supplenza di 18 ore settimanali dal 27.9.2024 al 30.6.2025, per l'insegnamento della classe di concorso A045 presso l'Istituto Tecnico e Liceo PP Pasolini di Milano, alla docente con punteggio Persona_1 89 e, con bollettino del 9.10.2024 (sub doc. 7 fascicolo di primo grado), una supplenza di 18 ore settimanali dal 10.10.2024 al 31.8.2025, per la classe di concorso A046, presso l'IIS M. Curie – P. Sraffa di Milano, alla docente con punteggio 88, punteggi entrambi inferiori ai suoi, Persona_2 pari, rispettivamente, a 95 punti per la classe di concorso A045 e a 96 punti per la classe di concorso A046. Tanto premesso in fatto, il ricorrente, nell'adire il Tribunale, ha lamentato che il , nel CP_1 consentire lo scorrimento delle graduatorie solamente nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione pagina 2 di 4 successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (ex art. 12, comma 10, dell'OM citata), ai fini dei conferimenti d'incarico sulle disponibilità sopravvenute, era incorso in un'evidente violazione del principio meritocratico, avendo autorizzato il “salto” di quanti, per aver omesso di indicare una determinata tipologia di posto (quale lo spezzone orario), erano stati considerati
“rinunciatari sulle nuove disponibilità” relative alle preferenze espresse ed erano stati, pertanto, esclusi dai successivi turni di nomina. Dato atto di aver ottenuto un incarico di supplenza breve di 18 ore per la classe di concorso A047 per il periodo dal 12.9.2024 all'8.12.2024 con chiamata dalle graduatorie di istituto, il ricorrente ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare che aveva diritto (o meglio che avrebbe avuto diritto) all'assegnazione di un incarico di supplenza per l'insegnamento A045 per diciotto ore settimanali dal 27.9.2024 al 30.6.2025, nonché all'assegnazione di un incarico di supplenza per l'insegnamento A046 per diciotto ore settimanali dal 10.10.2024 al 31.8.2025 e, tenuto conto della supplenza resa dal 12.9.2024 all'8.12.2024, di condannare, quindi, il : 1) al pagamento a CP_1 titolo di risarcimento del danno delle retribuzioni omesse dal 9.12.2024 al 31.8.2025, pari ad euro 21.481,47, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) al riconoscimento del punteggio spettante in relazione al periodo dal 27.09.2024 al 30.06.2025, con l'attribuzione di 12 per la classe di concorso A045 e, in relazione al periodo dal 10.10.2024 al 31.08.2025, con l'attribuzione di 12 punti per la classe di concorso A046; 3) all'attribuzione, in via risarcitoria, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'AS 2024/25 (o, in subordine, qualora nel frattempo fosse fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, a ricevere la corresponsione del relativo importo a titolo di risarcimento del danno). Cont Il e le sue articolazioni territoriali si sono costituiti con memoria difensiva depositata in data 5.5.2025, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2248/2025, ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese. Con ricorso depositato in data 19.5.2025, ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta “Error in iudicando: erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado per applicazione ed interpretazione abnorme ed irrazionale dei principi giurisprudenziali consolidati in subiecta materia”. Richiamati gli esiti a sé favorevoli delle due cause promosse innanzi al Tribunale di Milano, con riferimento alla mancata attribuzione d'incarichi di supplenza da GPS nell'a.s. 2023-2024, insiste per la riforma della pronuncia appellata e per l'accoglimento di tutte le domande del ricorso di primo grado, evidenziando che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, questa Corte d'Appello (vd. sent. nn. 320/2024, 757/2024 e 88/2025) si è già espressa statuendo l'erroneità dell'interpretazione e applicazione da parte del : 1) nel considerare la mancata espressione di alcune preferenze CP_6 come rinuncia all'accesso ai successivi turni di nomina, con riferimento ai posti oggetto di preferenza divenuti vacanti dopo una prima fase di assegnazione e 2) nell'accordare supplenze a candidati con punteggi inferiori, rispetto a quelli meglio posizionati in graduatoria, violando così il criterio meritocratico ed il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, volto all'individuazione dell'aspirante più idoneo al posto da ricoprire. Cont Il , nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace. All'odierna udienza il Collegio ha sottoposto all'appellante, ex art. 101, comma 2, c.p.c. la questione rilevabile d'ufficio della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati relativamente alla domanda di attribuzione del punteggio (avendo riscontrato la mancata notificazione agli stessi del ricorso introduttivo del processo di primo grado).
pagina 3 di 4 Il difensore di parte appellata, dopo aver dato atto che il suo assistito nel corrente anno scolastico ha ottenuto un incarico sulla cattedra A045 fino al 30.6.2026, ha insistito in tutte le domande di cui alle conclusioni rassegnate e sul rilievo della Corte si è rimesso a giustizia. La causa, quindi, è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che l'appellante, tra le varie domande proposte nel presente giudizio a titolo risarcitorio, ha chiesto, quale risarcimento del danno in forma specifica, anche l'attribuzione del punteggio di 12 punti, che avrebbe maturato per le classi di concorso A045 e A046, se gli fosse stato conferito uno degli incarichi annuali ai quali aspirava (sino al 30.6 o sino al 31.8.2025), ritiene il Collegio che nella presente controversia ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. nei confronti degli altri soggetti inseriti nelle GPS per cui è causa (valide per il biennio 2024-2026) e, in particolare, nei confronti di quanti, ove le pretese di fossero accolte, si vedrebbero collocati in una Parte_1 posizione deteriore. In questi termini è attestato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, anche da ultimo, ha ribadito: “In tema di impugnazione delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS), qualora la controversia riguardi la corretta attribuzione del punteggio ad un candidato con potenziale modifica della sua posizione in graduatoria, sussiste litisconsorzio necessario con tutti i soggetti che ricoprono posizioni utili della medesima graduatoria e che potrebbero subire un pregiudizio dalla diversa collocazione del ricorrente. Tale litisconsorzio necessario si configura in quanto la decisione favorevole al ricorrente produrrebbe effetti diretti sulla posizione giuridica dei controinteressati, modificando la loro collocazione in graduatoria.” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 34620/2024). Considerato che nel giudizio di primo grado non è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati, la sentenza appellata, pertanto, va dichiarata nulla, con rimessione della causa al Tribunale ex art. 354, comma primo, c.p.c. Nulla si dispone per le spese del doppio grado, attesa la contumacia dell'amministrazione scolastica nel presente grado di giudizio (e tenuto conto, quanto al grado precedente, della controvertibilità delle questioni e della natura meramente processuale dell'odierna pronuncia, tale da giustificarne, in ogni Cont caso, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. e la conseguente irripetibilità da parte del ). Essendo l'appellante esente non si dà neppure luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
PQM
- dichiara la nullità della sentenza n. 2248/2025 del Tribunale di Milano e dispone la rimessione degli atti al primo giudice;
- nulla per le spese del doppio grado. Milano, 7/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
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