Articolo 19 della Legge 21 luglio 1960, n. 739
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 agosto 1960
Art. 19.
Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'art. 9, e verificatisi a partire dai giugno 1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
La delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche.
Sono ridotte alla meta' l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 13 agosto 1960