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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2437 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Vitrano Dario Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. dello Stato Ciancimino Rosaria CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto da;
Parte_1
DICHIARA che , invalido al 100%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
SPESE irripetibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , impugnando il verbale del 7 novembre 2022 della Parte_1
CP_ Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione depositata il 2 maggio 2024, Persona_1
ha accertato che il ricorrente è invalido al 100% ma idoneo alla deambulazione ed al compimento dei comuni atti della vita quotidiana. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1
proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico ha grossolanamente errato nella sua valutazione, giungendo a conclusioni superficiali e comunque non conformi alla reale situazione psicofisica del ricorrente.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza delle condizioni per conseguire l'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 10 aprile 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Parte_1
Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che il ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sulla capacità di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni del ricorrente, l'ambito del riesame richiesto a questo Giudice, il ricorso va dichiarato inammissibile. Vale la pena, ad ogni buon conto, evidenziare che le valutazioni espresse dal CTU sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il CTU ha adeguatamente valutato il quadro clinico del ricorrente e, in particolare, ha tenuto in debita considerazione lo stato depressivo, pervenendo all'attribuzione di un grado di invalidità del 100%, persino superiore ai punti percentuali che deriverebbero dal calcolo riduzionistico associato alle patologie accertate.
Cionondimeno, il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento è stato escluso non immotivatamente ma in quanto dall'esame della documentazione medica e dall'esame obiettivo è emerso che il periziando deambula ed è capace di compiere gli atti quotidiani della vita. Ed invero, sottolinea il ctu: “Il paziente deambula autonomamente, all'intervista presenta depressione del tono dell'umore, vigile ed orientato nel tempo e nello spazio. (…) Sulla scorta della raccolta anamnestica, della certificazione sanitaria e dell'esame obiettivo riguardante il ricorrente, , si Parte_1
pone la seguente diagnosi: Depressione maggiore in terapia farmacologica, diabete mellito tipo 2, adenoma prostatico (…) L'obiettività riscontrata nel corso delle attuali operazioni peritali ha messo in evidenza un soggetto in condizioni cliniche generali compromesse. Presenta, infatti, una concomitanza di patologie che incidono negativamente sulla qualità della vita ma ancora idoneo a compiere i comuni atti della vita quotidiana. In buona sostanza da quanto suesposto si evince che trattasi di soggetto affetto da depressione maggiore opportunamente seguito ed in terapia farmacologica con buona risposta al trattamento, si ritiene che il ricorrente in causa, per tutto quanto sopra argomentato, sia da riconoscere invalido civile 100%.
Ebbene, alla luce di una consulenza tecnica ben strutturata, contro la quale non sono state avanzate efficaci controdeduzioni sul piano tecnico-scientifico da parte del ricorrente, e dell'assenza di documentazione sanitaria comprovante un aggravamento, non ci si può che uniformare al parere del perito e concludere per l'insussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Per quanto esposto, va dichiarata anche l'infondatezza del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2437 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Vitrano Dario Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. dello Stato Ciancimino Rosaria CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto da;
Parte_1
DICHIARA che , invalido al 100%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento;
SPESE irripetibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , impugnando il verbale del 7 novembre 2022 della Parte_1
CP_ Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione depositata il 2 maggio 2024, Persona_1
ha accertato che il ricorrente è invalido al 100% ma idoneo alla deambulazione ed al compimento dei comuni atti della vita quotidiana. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1
proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico ha grossolanamente errato nella sua valutazione, giungendo a conclusioni superficiali e comunque non conformi alla reale situazione psicofisica del ricorrente.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza delle condizioni per conseguire l'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 10 aprile 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Parte_1
Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che il ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sulla capacità di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni del ricorrente, l'ambito del riesame richiesto a questo Giudice, il ricorso va dichiarato inammissibile. Vale la pena, ad ogni buon conto, evidenziare che le valutazioni espresse dal CTU sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il CTU ha adeguatamente valutato il quadro clinico del ricorrente e, in particolare, ha tenuto in debita considerazione lo stato depressivo, pervenendo all'attribuzione di un grado di invalidità del 100%, persino superiore ai punti percentuali che deriverebbero dal calcolo riduzionistico associato alle patologie accertate.
Cionondimeno, il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento è stato escluso non immotivatamente ma in quanto dall'esame della documentazione medica e dall'esame obiettivo è emerso che il periziando deambula ed è capace di compiere gli atti quotidiani della vita. Ed invero, sottolinea il ctu: “Il paziente deambula autonomamente, all'intervista presenta depressione del tono dell'umore, vigile ed orientato nel tempo e nello spazio. (…) Sulla scorta della raccolta anamnestica, della certificazione sanitaria e dell'esame obiettivo riguardante il ricorrente, , si Parte_1
pone la seguente diagnosi: Depressione maggiore in terapia farmacologica, diabete mellito tipo 2, adenoma prostatico (…) L'obiettività riscontrata nel corso delle attuali operazioni peritali ha messo in evidenza un soggetto in condizioni cliniche generali compromesse. Presenta, infatti, una concomitanza di patologie che incidono negativamente sulla qualità della vita ma ancora idoneo a compiere i comuni atti della vita quotidiana. In buona sostanza da quanto suesposto si evince che trattasi di soggetto affetto da depressione maggiore opportunamente seguito ed in terapia farmacologica con buona risposta al trattamento, si ritiene che il ricorrente in causa, per tutto quanto sopra argomentato, sia da riconoscere invalido civile 100%.
Ebbene, alla luce di una consulenza tecnica ben strutturata, contro la quale non sono state avanzate efficaci controdeduzioni sul piano tecnico-scientifico da parte del ricorrente, e dell'assenza di documentazione sanitaria comprovante un aggravamento, non ci si può che uniformare al parere del perito e concludere per l'insussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Per quanto esposto, va dichiarata anche l'infondatezza del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, vanno dichiarate irripetibili.