Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2295/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (RG. 738/2020), pubblicata in data 1° giugno 2020, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione
Civile
TRA
Parte 1 (codice fiscale C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Europa n.165, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vingiani (codice fiscale C.F. 2 ) dello
Controparte_1 da cui è rappresentato e difeso in virtù della procura in atti -appellante-
E
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla
Via P. Mascagni n.64, presso lo studio dell'avv. Paola Santoro, da cui è
rappresentata e difesa, unitamente agli avv.ti prof. Alberto Toffoletto (codice fiscale C.F. 3 ), Marco Pesenti (codice fiscale
C.F. 4 ), prof. Christian Romeo (codice fiscale
C.F. 5 Parte_2 (codice fiscale C.F. 6
Parte 3 (codice fiscale C.F. 7 ); e Parte 4
(codice fiscale C.F. 8 del Foro di Milano, giusta procura generale Persona 1 di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. alle liti a rogito Notaio
32163 Racc. 14918)
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto notificato in data 31 marzo 2020, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo di aver stipulato, con la suddetta società:
- in data 1° febbraio 2009, il contratto di mutuo n. 0571726, “rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 84 quote di pensione pari ad euro 450,04
cadauna" contratto che veniva estinto anticipatamente su richiesta del ricorrente nel 2011; in data 31 ottobre 2011, il contratto di mutuo n. 05037863
"rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 96 quote di pensione pari ad euro 349,97 cadauna", contratto che veniva estinto anticipatamente su richiesta del ricorrente nel 2017;
- il cliente, con pec del 12 maggio 2018, smarriti il contratto ed il conteggio di anticipata estinzione oltre che la liberatoria a seguito delle predette estinzioni ne richiedeva copia ai sensi dell'art. 119 TUB comma 4 alla società finanziaria,
ma "invano";
- veniva poi instaurato il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi negativamente in data 19 giugno 2019 per mancata adesione alla procedura della parte invitata;
tali documenti erano necessari per le successive verifica e richiesta del ristoro degli oneri recurring (ad esempio le polizze vita, sono riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili in misura maggiore o minor a seconda del momento in cui il finanziamento è estinto), ratei di commissioni e del premio assicurativo inizialmente versati e non restituiti al momento della estinzione anticipata, pacificamente dovuti al contraente anche alla luce della importante decisione n. 6167/14 ABF collegio di Coordinamento;
(...)
-essendo infruttuosamente trascorso sia il termine congruo di 30 giorni che il più
lungo di 90 previsto dall'art. 119 comma 4 TUB, aveva interesse a ricevere la documentazione richiesta ed in particolare:
copia del contratto n.0571726 a firma del cliente;
-copia del relativo conteggio estintivo con contestuale quietanza liberatoria;
-copia del contratto n.05037863 a firma del cliente;
-copia del relativo conteggio estintivo con contestuale quietanza liberatoria.
Tanto premesso, nell'assunto che "il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio ad anzi di rango superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a singole operazioni compite negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 TUB", "il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto preminente del cliente, specifico, nascente dall'obbligo della banca di eseguire il contratto secondo buona fede", chiedeva:
"accogliere il ricorso per tutte le motivazioni già illustrate e di conseguenza:
- ordinare alla resistente di consegnare al ricorrente copia del contratto n.
0571726 a firma del cliente, nonché copia del conteggio dell'anticipata estinzione del suindicato contratto e o la relativa quietanza liberatoria";
"valutato il comportamento processuale e non, di parte resistente,
anche per la eventuale mancata adesione al procedimento di mediazione, e condannare la resistente al risarcimento nei confronti del sig. Parte 1
ex art 96 comma 3 cpc;
"con vittoria di spese compenso professionale oltre che rimborso
forfettario ex lege, con attribuzione ex D.M. 10.03.2011, oltre quelli della fse stragiudiziale obbligatoria svolta" (cfr. ricorso).
Controparte_2 si
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, la costituiva in giudizio e domandava, in via preliminare, la "cessazione della
materia del contendere" ( avendo essa depositato in allegato "la documentazione ex adverso richiesta", ovvero il contratto di prestito personale n. 571726,
unitamente alla quietanza liberatoria e relativo conteggio", precisando "per quanto concerne la richiesta documentale di cui al contratto n. 5037863 (...)
l'odierna resistente provvede a versare in atti la documentazione reperita". In
deduceva la inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c.via subordinata,
"laddove non è ravvisabile l'inerzia della CP 3 né il diniego della stessa",
l'infondatezza della domanda di addebito ex art. 96 c.p.c. in forza della mancata adesione della banca alla esperita procedura conciliativa.
1.3. In data 25 maggio 2020, attese le contingenze connesse all'emergenza sanitaria in corso, veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza previamente fissata, assegnando alle parti apposito termine al fine del deposito delle relative note di trattazione. In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, la banca provvedeva al deposito delle note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento della propria eccezione preliminare, nonché per il rigetto delle avverse doglianze e chiedendo la fissazione dell'udienza diretta alla precisazione delle conclusioni con contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Parimenti, parte attrice provvedeva al deposito delle proprie note di trattazione. I.
4. Il Tribunale di Torre Annunziata, esaminate le richieste delle parti,
riteneva la causa matura per la decisione. Pertanto, con ordinanza ex art. 702
ter c.p.c., pubblicata in data 1° giugno 2020, il Giudice così provvedeva:
"1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di consegna di copia del contratto 0571726, nonché in ordine alla copia del conteggio dell'anticipata estinzione del suindicato contratto e della relativa quietanza liberatoria". 11
2. Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al contratto n. 05037863, nonché in ordine al conteggio della anticipata estinzione del suindicato contratto ed alla relativa quietanza liberatoria".
"3. Rigetta le ulteriori richieste di parte ricorrente".
"4. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio".
II.
1. Avverso la suddetta ordinanza con atto di citazione per l'udienza del 15 novembre 2020, notificato il 31 luglio 2019 - proponeva appello [...] Parte 1 articolando tre motivi di gravame come di seguito rubricati:
"1) Erroneità ed omessa motivazione in fatto e diritto dell'ordinanza, nella parte in cui dispone la cessazione della materia del contendere in ordine alla consegna del contratto n. 05037863 ex art 119 tub comma 4";
"2) Erroneità dell'ordinanza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese legali;
illogica e mancanza di una valida motivazione, falsa applicazione degli artt. 91-92 e ss c.p.c. e del d.m. 55 del 2014; mancata applicazione del principio della c.d. "soccombenza virtuale””; "3) Erroneità ed omessa motivazione in fatto e diritto dell'ordinanza, nella parte in cui dispone il rigetto delle ulteriori richieste di parte ricorrente (oggi appellante)".
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte di:
"I) Accogliere il presente atto di appello per tutte le motivazioni già
illustrate e di conseguenza";
"II) Ordinare alla parte appellata di consegnare all' appellante copia del contratto n. 05037863 a firma del cliente Parte 1 ";
"III) Valutato il comportamento processuale e non, di parte appellata nel giudizio di prime cure, anche per la mancata adesione al procedimento di mediazione, condannare la resistente al risarcimento nei confronti del sig.
ex art.96 comma 3 cpc da liquidarsi equitativamente dalParte 1
Giudice del gravame";
"IV) Sia per il cd principio di soccombenza virtuale ed in ogni caso per il principio di soccombenza ex art.91 c.p.c., condannare parte appellata alla liquidazione delle spese e compenso professionale sia per la fase stragiudiziale e quella giudiziale, oltre rimborso forfettario ex lege, con attribuzione ex Dm
10.03.2014 come da nota spese che si depositata nel fascicolo di primo grado per entrambe le fasi (stragiudiziale e giudiziale quest' ultima aumentata in percentuale per la manifesta fondatezza della domanda ex art. 4, comma 8 ed ex art. 4, comma 1-bis per la trattazione interamente telematica del procedimento)"; "V) Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, compenso professionale oltre rimborso forfettario ex lege, ex Dm 10.03.2014 con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
II.
2. Con comparsa di risposta all'appello depositata il 22 ottobre 2020, si eccependo la inammissibilità dell'appello, ai sensicostituiva la Controparte_2
-del combinato disposto di cui all'art. 342 c.p.c. in ordine al principio di e dell'art. 348 bis c.p.c; nel merito,necessaria specificità delle contestazioni contestava il motivo di appello relativo alla cessazione della materia del contendere in ordine al contratto n. 05037863, nonché la censura relativa alla presunta erroneità dell'ordinanza in punto di compensazione delle spese di lite.
In particolare, precisava come, nel primo grado di giudizio, la CP 3 avesse
provveduto alla produzione integrale della documentazione richiesta con riferimento al prestito personale, in ossequio ai dettami di trasparenza e buona fede. In secondo luogo, riteneva che l'inadeguatezza delle pretese transattive lungi dall'attenersi ai DM 55/2014 aveva costretto l'Istituto di avversarie
Credito a costituirsi in giudizio, non potendo coltivare stragiudizialmente la vertenza, il che avrebbe comportato, a suo avviso, non soltanto un aggravio di costi ulteriori, ma altresì un appesantimento dell'intero iter processuale. Infine,
contestava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., ribadendo l'infondatezza dell'avversa censura, nonché l'assoluta mancanza dei presupposti atti a legittimarla. Ciò in quanto, a suo dire, non si sarebbe ravvisato un effettivo danno ex adverso cagionato all'odierno appellante, né sarebbe stato possibile addurre in capo alla CP_3 la mala fede o la colpa grave, tali da giustificare una siffatta sanzione ed il ricorrere di una presunta responsabilità aggravata, per aver ritenuto imprescindibile tutelare i propri interessi.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte D'Appello di:
"1. In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.";
"2. In via principale: respingere tutte le domande formulate dall'odierno appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare il provvedimento emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 01.06.2020 nel giudizio di cui Rg. 738/2020";
"3. In via istruttoria: respingere eventuali istanze ex adverso formulate";
"4. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge".
II.
3. Dopo vari rinvii d'ufficio all'udienza del 21 novembre 2024, celebrate con le modalità dell'udienza a trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note in sostituzione di udienza, e la causa veniva introitata in decisione, con concessione dei termini di legge (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla scadenza dei termini, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Va in primo luogo va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi sollevata dalla difesa della
Controparte_2
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535;
29.10.2018 n.27391; Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587). Ciò che viene richiesto è,
dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta,
dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché
queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che "il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata" (Cass. 19.3.2019 n.7675).
1.2.Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art.348
bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata CP_3, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è
configurabile su questioni processuali (Cass. 15.4.2019 n. 10422).
Pertanto, ogni accertamento in proposito è da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e la ordinanza di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. "ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità" (Cass.
1.6.2020 n.10409).
2. Con il primo motivo di appello- rubricato " erroneità ed omessa motivazione in fatto e in diritto dell'ordinanza nella parte in cui dispone la cessazione della materia del contendere in ordine alla consegna del contratto n.
05037863 ex art. 119 TUB comma" (cfr. pag. 4 dell'atto di appello)- [...] Parte 1 censura "la erronea statuizione del giudice di prime cure in ordine alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla consegna del contratto n. 05037863", in quanto, argomenta, "parte appellata, solo successivamente alla instaurazione del giudizio di primo grado (preceduto dall'iter stragiudiziale rimasto infruttuoso) aveva parzialmente depositato in giudizio la documentazione richiesta dall'appellante, ad esclusione del contratto n. 05037863, il cui omesso deposito non viene in alcun modo giustificato".
Di contro, sostiene che "il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti
è ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute begli ultimi dieci anni,
disciplinata dall'art. 119 TUB”, ed aggiunge “l'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto" (cfr. pag. 5 dell'atto di appello).
Le deduzioni dell'appellante sono fondate.
2.1. Va rilevato che l'art. 119, co. 4, TUB, limita il diritto del cliente all'ottenimento della copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. E', quindi, circoscritto nell'ordine del decennio l'obbligo in capo all'istituto di credito di trasmettere copia della documentazione inerente le singole operazioni, e che tale onere si estende, con il relativo termine, agli estratti di conto corrente (in tal senso Cass. 12093/2001;
Cass. 15669/2007 così come confermato da Cass. n. 24641/2019). Il Collegio è
ben conscio di un incerto quadro giurisprudenziale sull'applicabilità del termine decennale di prescrizione di cui al 119 co. 4 TUB ai documenti contrattuali, ma ritiene preferibile l'opinione secondo cui tale limite temporale, avuto riguardo al chiaro ed insuperabile dato letterale della norma, può riguardare la richiesta di consegna di copia soltanto della documentazione contabile sopra indicata,
circoscrivendo il perimetro della stessa al decennio antecedente la richiesta medesima. La istanza avanzata da Parte_1 non ha avuto ad oggetto documentazione meramente contabile, o comunque inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ma, invero, copia autentica del contratto n. 05037863, ovvero la copia autentica di documentazione afferente fonti di pattuizioni negoziali, comunque sottoscritto dal Parte 1 Ne discende che la
documentazione richiesta dagli istanti non rientra tra quella meramente contabile di cui al 119 co. 4 TUB.
L'obbligo in capo all'odierna appellata di consegnare al Parte 1 copia del contratto di mutuo sottoscritto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza e buona fede, imposto ad entrambi i contraenti. Deve senz'altro condividersi quanto chiarito dalla Cassazione in merito al rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto tra cliente ed istituto bancario, per evidenti esigenze di tutela della clientela, ed il diritto del primo ad ottenere la documentazione dalla CP_3 «La pretesa alla documentazione è un diritto che nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio, e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione,
cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalle clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta cui debbono attenersi i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l'art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto, secondo buona fede,
generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce inadempimento al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali» (Cass. n.
15669/2007; N. 12093/2001).
L'obbligo di consegna di copia del contratto è, peraltro, espressamente previsto dal primo comma dell'art. 117 TUB senza vincoli temporali, fatta salva la prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dalla chiusura del rapporto.
Deve, quindi, affermarsi, nel caso de quo, il diritto del Parte 1 di
ottenere, avendola inutilmente richiesta, la consegna di copia del contratto n.
05037863, senza il limite decennale previsto per altra documentazione dall'art. 119 invocato dall'appellata, ma al più di quello prescrizionale decorrente dalla chiusura del rapporto. In definitiva, la documentazione richiesta dal ricorrente non rientra tra quella di cui al 119 co. 4 TUB, non essendo qualificabile il contratto quali "singole operazioni". E comunque non esime da responsabilità la banca in ordine alla compiuta tenuta del contratto la proposizione della denuncia di smarrimento,
peraltro inammissibilmente prodotta in grado di appello.
Conclusivamente, sussistevano e sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento in capo all' appellante del diritto ad ottenere la documentazione richiesta, negato dal primo Giudice.
La decisione dunque va conformemente emendata.
3. All'accoglimento del precedente motivo di gravame consegue una parziale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto l'obbligo per il giudice del gravame di provvedere ad una rinnovata liquidazione delle spese processuali.
Resta dunque assorbito il secondo motivo di appello in punto di "erroneità
dell'ordinanza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese legali;
illogica e mancanza di una valida motivazione, falsa applicazione degli artt. 91
-92 e ss c.p.c. e del D.M. 55 del 2004; mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale" (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
4.La Corte rileva che il Parte 1 con la comparsa conclusionale, ha formulato domanda di condanna della controparte ex art. 614 bis comma 1 e
3 c.p.c. "in misura pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento sino all'effettivo soddisfo, o quella somma maggiore o minore equitativamente determinata, con decorrenza dalla richiesta effettuata in data 12.04.2018, condannando parte appellata al pagamento della suddetta somma in favore dell'appellante".
Giova rammentare che l'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione,
il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa,
altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito (cfr. Cass. n. 14461/2024).
L'istanza ex art. 614 bis c.p.c. formulata dall'appellante va respinta atteso che è stata inammissibilmente proposta per la prima volta in appello e solo nella comparsa conclusionale.
5. Con il terzo motivo di gravame rubricato "erroneità ed omessa motivazione in fatto e diritto dell'ordinanza, nella parte in cui dispone il rigetto delle ulteriori richieste di parte ricorrente (oggi appellante)" cfr. pag. 9 dell'atto di appello)- l'appellante si duole che il Giudice nel respingere le ulteriori richieste di parte ricorrente abbia fatto riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 di parte appellata “senza alcun ragionamento logico giuridico”
con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione. All'opposto deduce che "la richiesta ex art. 96 comma 3 cp.c. è da considerarsi una domanda meramente accessoria rispetto a quella di merito, ed il cui rigetto non può considerarsi motivazione valida per giustificare una compensazione delle spese" (cfr. pag. 9
dell'atto di appello).
Il motivo va accolto.
Osserva la Corte che alla luce del comportamento della Controparte_2
che non aveva presenziato alla mediazione ed aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere pur nella consapevolezza di non avere compiutamente depositato tutta la documentazione richiesta dall'appellante, si ravvisano,
dunque, i presupposti per la condanna della parte soccombente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., secondo cui "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”. Pertanto reiterata la richiesta di condanna della parte appellata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Le deduzioni dell'appellante sono fondate.
5.1.Va ricordato che la condanna prevista dalla richiamata disposizione normativa configura una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza (cfr. Cass. n. 3830/21, Cass. n. 12413/16 e Cass.
n. 4926/13), la quale non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'agente, bensì unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito O resistito
pretestuosamente (cfr., ex ceteris, Cass. n. 22208/21 [ord.], Cass. n. 17466/19
[ord.] e Cass. n. 27623/17); che trattasi di sanzione autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata contemplate dai primi due commi dello stesso articolo 96 c.p.c. e con queste cumulabile (cfr. Cass. n. 20018/20
[ord.], Cass. n. 29812/19 [ord.] e Cass. n. 21943/18 [ord.]); che la norma in esame, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia
(cfr. Cass. n. 26435/20 [ord.], Cass. n. 17902/19 [ord.] e Cass. n. 21570/12
[ord.]).
5.2. Venendo al caso in esame, ritiene la Corte che il comportamento processuale della (omissivo in sede di procedura di mediazione,Controparte_2
nonché contrario ai doveri di buona fede e correttezza avendo richiesto la cessata materia del contendere pur nella consapevolezza di non avere compiutamente depositato tutta la documentazione richiesta dall'appellante)
giustifichi la condanna della stessa al pagamento di una somma di danaro in favore della controparte che si stima equo determinare in € 4.521,5, cioè in un importo corrispondente alla metà delle spese di lite, al netto degli accessori di legge, liquidate in dispositivo (cfr., in terminis, Cass. n. 21570/12).
6. L'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 13.7.2020 n.14916;
14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al \riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006
n.11491; 5.6.2007 n.13059).
Per rigore di soccombenza le spese del doppio grado di giudizio vanno
poste a carico della Controparte_2
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.n.55/2014, come aggiornato con D.M.n.147/2022 in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari previsti (cfr., sull'argomento,
Cass. n. 89/21 [ord.]: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo") e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria, che non ha avuto luogo in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli Settima Sezione Civile definitivamente
Parte 1 avverso la ordinanzapronunciando sull'appello proposto da ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Torre Annunziata- III Sezione Civile,
pubblicata in data 1° giugno 2020, così provvede: A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata,
ordina alla Controparte_2 di consegnare a Parte 1 il contratto n.
05037863 a sua firma;
a pagare a Parte 1B) condanna la Controparte_2 le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.323,00 per le spese vive stragiudiziali, € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali pari al 15% del compenso, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, e per il secondo grado in € 415,5 per le spese vive, € 3.966,00
per compenso avvocato, oltre rimborso per spese generali pari al 15% del compenso, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, e distrae in favore dell'avv. Vincenzo Vingiani;
C) condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la Controparte 2 a pagare a Parte 1 la somma di € 4.500,00.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio