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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
– Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) – nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5163/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2712/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10/9/2018, pendente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Principato (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Controparte_1
Natale (C.F. e Davide Natale (C.F. ); C.F._2 C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ in persona dell'amministratore e legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Fausto Porcù (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10/4/2009 la ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la e la per sentir dichiarare CP_1 CP_2
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 4.2.2009 (per atto del notaio reg. 95249 – racc. 56223) con il quale la aveva venduto alla Persona_1 CP_1 CP_2
1 il fondo sito nel Comune di Francolise, di complessivi 5123 mq, identificato in catasto al foglio 14,
p.lla 5009 ed al foglio 16 p.lla 5072.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto:
• di essere creditrice della della somma di € 43.129,19 in virtù del decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 1932, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 27.10.2008
e notificato il 12.11.2008 unitamente all'atto di precetto;
• che in data 4.2.2009 la propria debitrice aveva venduto alla la proprietà del fondo CP_2
sopra descritto, ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato;
• che il predetto fondo era l'unico bene immobile presente nel patrimonio della debitrice.
Per tali ragioni la ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'inefficacia dell'atto ai Parte_1 sensi dell'art. 2901 c.c.
Entrambe le società convenute si sono costituite chiedendo il rigetto della domanda per l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. In particolare, le convenute hanno dedotto che:
• la compravendita era avvenuta senza alcun intento di danneggiare l'attrice, rispondendo l'operazione all'esigenza della di ampliare gli spazi della propria attività di CP_2
impresa;
• il prezzo pattuito era congruo rispetto all'effettivo valore di mercato del bene;
• la era del tutto inconsapevole del credito della , in quanto non risultante CP_2 Pt_1
dai pubblici registri.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'attrice, in quanto titolare di un credito pur contestato giudizialmente, ha affermato l'esistenza dell'eventus damni e del consilium fraduis della ma ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il CP_1
scientia damni della . CP_2
Più nel dettaglio, il Tribunale ha rigettato la domanda mancando “la prova decisiva della consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore” poiché:
- dai bilanci della non poteva evincersi lo stato di difficoltà dell'impresa né l'esistenza CP_1 dei pignoramenti eseguiti dalla;
Pt_1
- la compravendita era stata eseguita sulla base del preliminare del 13.11.2008 e l'operazione era coerente con l'esigenza della di ampliare gli spazi dedicati alla propria attività di CP_2 impresa;
- il pagamento del prezzo era stato documentato dalle convenute;
- non risultavano rapporti di amicizia o parentela tra gli amministratori o i soci delle due società convenute.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello la , deducendo che il Tribunale avrebbe Pt_1 errato nell'affermare che non vi fosse prova della consapevolezza del terzo di ledere i dritti dei creditori, in quanto la compravendita era stata conclusa subito dopo l'inizio dell'esecuzione da parte della creditrice, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato e con il pagamento di parte del prezzo (40.000 euro) in contanti, tutti elementi che dimostrerebbero la consapevolezza della debitrice e del terzo che l'atto poteva arrecare pregiudizio alla creditrice.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda revocatoria proposta in primo grado.
Entrambe le appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, ritenendo corretta la motivazione del Tribunale.
All'udienza del 5/11/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nessuna delle parti ha impugnato i capi della sentenza con i quali il Tribunale ha affermato la legittimazione ad agire dell'attrice, in quanto titolare di un credito pur contestato giudizialmente, l'esistenza dell'eventus damni, avendo la vendita di un bene immobile reso più difficile la soddisfazione del credito, e della scientia damni della ritenuta consapevole di CP_1
arrecare pregiudizio alla propria creditrice. Su tali circostanze, non contestate da nessuna delle parti, si è formato il giudicato.
Viceversa, l'unico elemento controverso tra le parti riguarda la scientia damni della , CP_2 esclusa dal primo giudice, valutazione che la ritiene errata come argomentato nell'unico Pt_1 motivo di impugnazione.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In linea generale va ricordato che il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021). Dunque, la consapevolezza di cui parla l'art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ. si atteggia propriamente come semplice «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; Cass., 7 marzo 2005, n.
4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045) o, in altri termini, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (Cass., n. 15310/2007).
3 La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. - ha caratteristiche analoghe a quella richiesta al debitore, consistendo nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25614 del 03/12/2014).
Applicando tali principi al caso in esame, consegue che è del tutto irrilevante valutare se l'atto di compravendita sia stato posto in essere dalle appellate con l'intento fraudolento di sottrarre il bene alla garanzia del credito vantato dalla , nè va accertato se la conoscesse (o Pt_1 CP_2 avrebbe potuto conoscere) l'esistenza del credito dell'appellante. Ciò in quanto, come già detto,
l'unica circostanza rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria consiste nella valutazione della generica consapevolezza del terzo della potenziale idoneità lesiva dell'atto rispetto ai creditori (genericamente intesi) della Dunque, non va fatta alcuna considerazione sulla CP_1
conoscenza o conoscibilità da parte della del credito della , dovendo questa Corte CP_2 Pt_1 valutare solo se l'acquirente dell'immobile fosse consapevole del possibile pregiudizio che il trasferimento immobiliare avrebbe potuto arrecare a qualunque creditore della venditrice.
Ebbene, la Corte ritiene che nel caso in esame vi sia la prova sufficiente della consapevolezza del terzo, tenuto conto che la è una società di capitali che svolge attività di impresa, CP_2
motivo per il quale il suo amministratore aveva certamente le competenze per comprendere che la modifica del contenuto qualitativo del patrimonio sociale, conseguente alla vendita di un bene immobile e alla sua sostituzione col denaro, avrebbe pregiudicato gli interessi dei creditori rendendo più difficile il soddisfacimento dei loro diritti.
Questa valutazione da sola è sufficiente per l'accoglimento della domanda proposta dall'appellante, essendo del tutto inutile valutare l'adeguatezza del prezzo di vendita il quale, anche se ritenuto congruo rispetto al valore di mercato del fondo, non farebbe venir meno il pregiudizio per i creditori che l'azione revocatoria mira a tutelare. Ciò in quanto l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non richiede che l'atto abbia ridotto quantitativamente il patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche una modifica qualitativa che, rendendo potenzialmente più difficile il soddisfacimento del credito, abbia di fatto ridotto la garanzia generica ex art. 2740 c.c.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata e deve dichiararsi l'inefficacia, nei confronti della dell'atto di compravendita oggetto di causa. Parte_1
La presente pronuncia andrà annotata, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente
Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte del soggetto interessato.
4 All'accoglimento dell'appello consegue la condanna delle appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il compenso va liquidato in base ai parametri di cui al d.m. Giustizia 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.000 ed Euro 52.000 (il valore delle cause di revocatoria si determina in relazione all'entità del credito a tutela del quale è esercitata l'azione; art. 5 comma 1 d.m. Giustizia
55/2014); per il giudizio di secondo grado il compenso è dovuto, tenuto conto del medesimo valore, ai sensi del d.m. 147/22.
La liquidazione va eseguita, pertanto, nei seguenti importi:
Primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.147,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.720,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.767,00
Totale € 7.254,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale € 9.991,00
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
2712/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10/9/2018, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di compravendita del 4.2.2009 (per atto Parte_1
del notaio reg. 95249 – racc. 56223, trascritto presso l'Agenzia del Territorio U.P. di Persona_1
Caserta il 20.2.2009 ai nn. 6159 reg. gen. e 4031 re. part.) con il quale la ha venduto CP_1
alla il fondo sito nel Comune di Francolise, di complessivi 5123 mq, identificato in CP_2
catasto al foglio 14, p.lla 5009 ed al foglio 16 p.lla 5072.
Ordina l'annotazione della presente sentenza, ex art. 2655, primo comma, c.c., nei registri immobiliari tenuti presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Territorio di Caserta, dopo che la stessa sarà divenuta definitiva;
condanna la e la in solido tra loro, al pagamento, in favore della CP_1 CP_2 Parte_1
[...
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in Euro
5 348,00 per spese vive, Euro 7.254,00 per compenso professionale ed Euro 1.088,10 per rimborso spese generali e, per il giudizio di appello, in Euro 806,00 per spese vive, Euro 9.991,00 per compenso professionale ed Euro 1.498,65 per rimborso spese generali, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Antonio Principato per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
– Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) – nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5163/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2712/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10/9/2018, pendente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Principato (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Controparte_1
Natale (C.F. e Davide Natale (C.F. ); C.F._2 C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ in persona dell'amministratore e legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Fausto Porcù (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10/4/2009 la ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la e la per sentir dichiarare CP_1 CP_2
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 4.2.2009 (per atto del notaio reg. 95249 – racc. 56223) con il quale la aveva venduto alla Persona_1 CP_1 CP_2
1 il fondo sito nel Comune di Francolise, di complessivi 5123 mq, identificato in catasto al foglio 14,
p.lla 5009 ed al foglio 16 p.lla 5072.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto:
• di essere creditrice della della somma di € 43.129,19 in virtù del decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 1932, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 27.10.2008
e notificato il 12.11.2008 unitamente all'atto di precetto;
• che in data 4.2.2009 la propria debitrice aveva venduto alla la proprietà del fondo CP_2
sopra descritto, ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato;
• che il predetto fondo era l'unico bene immobile presente nel patrimonio della debitrice.
Per tali ragioni la ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'inefficacia dell'atto ai Parte_1 sensi dell'art. 2901 c.c.
Entrambe le società convenute si sono costituite chiedendo il rigetto della domanda per l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. In particolare, le convenute hanno dedotto che:
• la compravendita era avvenuta senza alcun intento di danneggiare l'attrice, rispondendo l'operazione all'esigenza della di ampliare gli spazi della propria attività di CP_2
impresa;
• il prezzo pattuito era congruo rispetto all'effettivo valore di mercato del bene;
• la era del tutto inconsapevole del credito della , in quanto non risultante CP_2 Pt_1
dai pubblici registri.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'attrice, in quanto titolare di un credito pur contestato giudizialmente, ha affermato l'esistenza dell'eventus damni e del consilium fraduis della ma ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il CP_1
scientia damni della . CP_2
Più nel dettaglio, il Tribunale ha rigettato la domanda mancando “la prova decisiva della consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore” poiché:
- dai bilanci della non poteva evincersi lo stato di difficoltà dell'impresa né l'esistenza CP_1 dei pignoramenti eseguiti dalla;
Pt_1
- la compravendita era stata eseguita sulla base del preliminare del 13.11.2008 e l'operazione era coerente con l'esigenza della di ampliare gli spazi dedicati alla propria attività di CP_2 impresa;
- il pagamento del prezzo era stato documentato dalle convenute;
- non risultavano rapporti di amicizia o parentela tra gli amministratori o i soci delle due società convenute.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello la , deducendo che il Tribunale avrebbe Pt_1 errato nell'affermare che non vi fosse prova della consapevolezza del terzo di ledere i dritti dei creditori, in quanto la compravendita era stata conclusa subito dopo l'inizio dell'esecuzione da parte della creditrice, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato e con il pagamento di parte del prezzo (40.000 euro) in contanti, tutti elementi che dimostrerebbero la consapevolezza della debitrice e del terzo che l'atto poteva arrecare pregiudizio alla creditrice.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda revocatoria proposta in primo grado.
Entrambe le appellate si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, ritenendo corretta la motivazione del Tribunale.
All'udienza del 5/11/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nessuna delle parti ha impugnato i capi della sentenza con i quali il Tribunale ha affermato la legittimazione ad agire dell'attrice, in quanto titolare di un credito pur contestato giudizialmente, l'esistenza dell'eventus damni, avendo la vendita di un bene immobile reso più difficile la soddisfazione del credito, e della scientia damni della ritenuta consapevole di CP_1
arrecare pregiudizio alla propria creditrice. Su tali circostanze, non contestate da nessuna delle parti, si è formato il giudicato.
Viceversa, l'unico elemento controverso tra le parti riguarda la scientia damni della , CP_2 esclusa dal primo giudice, valutazione che la ritiene errata come argomentato nell'unico Pt_1 motivo di impugnazione.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In linea generale va ricordato che il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021). Dunque, la consapevolezza di cui parla l'art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ. si atteggia propriamente come semplice «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; Cass., 7 marzo 2005, n.
4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045) o, in altri termini, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (Cass., n. 15310/2007).
3 La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. - ha caratteristiche analoghe a quella richiesta al debitore, consistendo nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25614 del 03/12/2014).
Applicando tali principi al caso in esame, consegue che è del tutto irrilevante valutare se l'atto di compravendita sia stato posto in essere dalle appellate con l'intento fraudolento di sottrarre il bene alla garanzia del credito vantato dalla , nè va accertato se la conoscesse (o Pt_1 CP_2 avrebbe potuto conoscere) l'esistenza del credito dell'appellante. Ciò in quanto, come già detto,
l'unica circostanza rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria consiste nella valutazione della generica consapevolezza del terzo della potenziale idoneità lesiva dell'atto rispetto ai creditori (genericamente intesi) della Dunque, non va fatta alcuna considerazione sulla CP_1
conoscenza o conoscibilità da parte della del credito della , dovendo questa Corte CP_2 Pt_1 valutare solo se l'acquirente dell'immobile fosse consapevole del possibile pregiudizio che il trasferimento immobiliare avrebbe potuto arrecare a qualunque creditore della venditrice.
Ebbene, la Corte ritiene che nel caso in esame vi sia la prova sufficiente della consapevolezza del terzo, tenuto conto che la è una società di capitali che svolge attività di impresa, CP_2
motivo per il quale il suo amministratore aveva certamente le competenze per comprendere che la modifica del contenuto qualitativo del patrimonio sociale, conseguente alla vendita di un bene immobile e alla sua sostituzione col denaro, avrebbe pregiudicato gli interessi dei creditori rendendo più difficile il soddisfacimento dei loro diritti.
Questa valutazione da sola è sufficiente per l'accoglimento della domanda proposta dall'appellante, essendo del tutto inutile valutare l'adeguatezza del prezzo di vendita il quale, anche se ritenuto congruo rispetto al valore di mercato del fondo, non farebbe venir meno il pregiudizio per i creditori che l'azione revocatoria mira a tutelare. Ciò in quanto l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non richiede che l'atto abbia ridotto quantitativamente il patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche una modifica qualitativa che, rendendo potenzialmente più difficile il soddisfacimento del credito, abbia di fatto ridotto la garanzia generica ex art. 2740 c.c.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata e deve dichiararsi l'inefficacia, nei confronti della dell'atto di compravendita oggetto di causa. Parte_1
La presente pronuncia andrà annotata, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente
Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte del soggetto interessato.
4 All'accoglimento dell'appello consegue la condanna delle appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il compenso va liquidato in base ai parametri di cui al d.m. Giustizia 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.000 ed Euro 52.000 (il valore delle cause di revocatoria si determina in relazione all'entità del credito a tutela del quale è esercitata l'azione; art. 5 comma 1 d.m. Giustizia
55/2014); per il giudizio di secondo grado il compenso è dovuto, tenuto conto del medesimo valore, ai sensi del d.m. 147/22.
La liquidazione va eseguita, pertanto, nei seguenti importi:
Primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.147,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.720,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.767,00
Totale € 7.254,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale € 9.991,00
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
2712/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10/9/2018, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di compravendita del 4.2.2009 (per atto Parte_1
del notaio reg. 95249 – racc. 56223, trascritto presso l'Agenzia del Territorio U.P. di Persona_1
Caserta il 20.2.2009 ai nn. 6159 reg. gen. e 4031 re. part.) con il quale la ha venduto CP_1
alla il fondo sito nel Comune di Francolise, di complessivi 5123 mq, identificato in CP_2
catasto al foglio 14, p.lla 5009 ed al foglio 16 p.lla 5072.
Ordina l'annotazione della presente sentenza, ex art. 2655, primo comma, c.c., nei registri immobiliari tenuti presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Territorio di Caserta, dopo che la stessa sarà divenuta definitiva;
condanna la e la in solido tra loro, al pagamento, in favore della CP_1 CP_2 Parte_1
[...
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in Euro
5 348,00 per spese vive, Euro 7.254,00 per compenso professionale ed Euro 1.088,10 per rimborso spese generali e, per il giudizio di appello, in Euro 806,00 per spese vive, Euro 9.991,00 per compenso professionale ed Euro 1.498,65 per rimborso spese generali, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Antonio Principato per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6