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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14742 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 7719/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
residenti in [...], rappresentati e difesi, dall'Avv. Mario De Vergottini C.F._2
(codice fiscale ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma C.F._3 alla via Giovanni Battista Magnaghi, n. 57 giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTI
Contro
(già , C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1 CP_1 di Venezia Rovigo al n. , REA n. 420580, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA P.IVA_1
, corrente in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio dell'attività P.IVA_2 finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 21.06.2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico Banca IFIS Spa, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del Notaio in Venezia – Mestre, rep. n. 42351 – racc. n. 15678 del 09.12.2020, Persona_1 [...]
(già , C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_2 CP_3
Venezia Rovigo al n. REA n. 432072, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA P.IVA_3
, corrente in 30174 Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio P.IVA_2 dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 09.12.2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa (C.F. ) nata a TE NE (TV) in [...] Controparte_4 C.F._4
21.11.1981, giusta procura a rogito Notaio in Venezia - Mestre, rep. n. 44416 – Persona_1 racc. n. 16819 del 05.08.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5 Milano, Piazza Velasca n. 8, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 21715/2022 (R.G. n. 68656/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 15/12/2022– Contratto di finanziamento
CONCLUSIONI:
Per le parti opponenti: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, nel merito: accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso previa sua sospensione, per tutte le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
Per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRELIMINARE - NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal Sig. e Parte_1 [...]
non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la Pt_2 provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 21715/2022 del Tribunale di Roma. IN VIA PRINCIPALE 3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 21715/2022 del Tribunale di Roma. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico dei sig.ri e ed in Parte_1 Parte_2 favore di , della somma complessiva di € 17.054,23, oltre interessi moratori Controparte_1 dalle singole
scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 6) condannare i sig.ri e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di , della somma complessiva di € 17.054,23, oltre interessi moratori Controparte_1 dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/01/2023 i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 21715/2022 (R.G. n. 68656/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 15/12/2022, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 17.054,23 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù del contratto di prestito personale n. 62372046 originariamente stipulato dagli odierni opponenti in data 23/10/2019 con la la quale ha successivamente ceduto, mediante un'operazione di Controparte_5 cartolarizzazione, i crediti alla Controparte_1
Le parti opponenti eccepivano: in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della
[...]
; nel merito, la mancata negoziazione delle condizioni contrattuali;
la mancata Controparte_1 produzione di regolari estratti conto nonché del piano di ammortamento;
il comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede per violazione degli artt. 1175, 1176 secondo comma c.c. e 1337 c.c.
Con comparsa del 15/09/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la quale contestava tutte le deduzioni delle parti opponenti, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, il Giudice procedente con ordinanza del 5.10.2023, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “ritenuto che la parte ricorrente per ingiunzione non abbia fornito idonea prova della propria legittimazione ad agire, avendo prodotto in atti la cessione del credito operata nei suoi confronti da parte della quale CP_5 procuratrice e servicer di altre società, cui è stato allegato essa avesse ceduto il credito, senza documentare le cessioni in precedenza intervenute” ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 11.03.2024 il Giudice ammetteva le prove documentali prodotte dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.01.2026.
Con decreto del 31.10.2024 la Presidente di Sezione, Dott.ssa Pedrelli, assegnava il presente procedimento, in sostituzione del precedente giudicante, a questo Giudice che anticipava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 25.06.2025;
Nell'ambito di tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In primo luogo, va esaminata l'eccezione formulata in via preliminare di difetto di legittimazione attiva della odierna società opposta.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Si osserva come costituisca insegnamento pacifico quello secondo il quale la legittimazione ad agire debba essere considerata quale elemento costitutivo del diritto di azione e si risolve nella titolarità del potere di promuovere un giudizio, la cui sussistenza deve essere valutata e verificata sulla base della domanda e della prospettazione dell'attore.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimazione ad agire si esplica pertanto nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale.
Occorre, pertanto, operare una distinzione tra la legittimazione ad agire e la questione della reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, che attiene invece al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 26.01.2021, n. 1617; Cass. civ., Sez. Un., Sent., 16.02.2016, n. 2951).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame ha dedotto di Controparte_1 essere titolare del credito per averlo acquistato dalla Controparte_5
Ebbene, alla luce dei principi generali sanciti dall'art. 2697 c.c., gravava sull'odierna opposta sostanzialmente attrice, l'onere di provare la sussistenza del credito e la titolarità del medesimo;
si rammenta, infatti, che la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'istante ha l'onere di allegare e provare. Come già precisato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione stessa. (cfr. Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n. 31118).
Tuttavia, in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
È chiaro, infatti, che la ratio sottesa al richiamato orientamento, consistente nell'agevolare le operazioni di cartolarizzazione e di trasferimento del credito, non consenta l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Ebbene, la documentazione in atti evidenzia come il rapporto in questione abbia avuto origine dal contratto di prestito personale n. 62372046 sottoscritto dai Sig.ri in qualità di Parte_1 contraente principale e nella qualità di coobbligata con in data Parte_2 Controparte_5
23.10.2019 (cfr. doc. 2, comparsa di costituzione).
La parte opposta, dal canto suo, invece, ha unicamente dedotto di aver Controparte_1 acquistato dalla un pacchetto di crediti pecuniari, tra cui quello per il quale ha Controparte_5 agito in sede monitoria, senza, tuttavia, produrre adeguata prova a sostegno della propria pretesa creditoria, poiché ha prodotto in atti solamente il contratto di cessione dei crediti del 24.07.2015 stipulato con la quale procuratrice e servicer di altre società (“Sunrise Spv 20 Controparte_5
S.r.l.; Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e al quale è stato allegato Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
l'elenco dei crediti oggetto di cessione (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
La produzione documentale di parte ricorrente non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito a seguito di cessione. Invero, la stessa parte avrebbe dovuto depositare, a riprova della propria allegazione, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, oltreché le precedenti cessioni poste in essere dalla Controparte_5 nei confronti delle otto società menzionate nel suddetto contratto. Detta documentazione non risulta depositata dalla parte opposta. Deve essere, pertanto, accolta l'eccezione preliminare avanzata dalle parti opponenti e per l'effetto va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente- opposta.
L'accoglimento di detta eccezione determina l'assorbimento degli ulteriori profili dedotti dalle parti.
Alla luce delle superiori osservazioni l'opposizione va accolta e la parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21715/2022 (R.G. n. 68656/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data in data 15/12/2022 così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 21715/2022 (R.G. n. 68656/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 15/12/2022;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento nei confronti delle parti opponenti delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 7719/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
residenti in [...], rappresentati e difesi, dall'Avv. Mario De Vergottini C.F._2
(codice fiscale ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma C.F._3 alla via Giovanni Battista Magnaghi, n. 57 giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTI
Contro
(già , C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1 CP_1 di Venezia Rovigo al n. , REA n. 420580, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA P.IVA_1
, corrente in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio dell'attività P.IVA_2 finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 21.06.2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico Banca IFIS Spa, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del Notaio in Venezia – Mestre, rep. n. 42351 – racc. n. 15678 del 09.12.2020, Persona_1 [...]
(già , C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_2 CP_3
Venezia Rovigo al n. REA n. 432072, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA P.IVA_3
, corrente in 30174 Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio P.IVA_2 dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 09.12.2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta Controparte_1 all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa (C.F. ) nata a TE NE (TV) in [...] Controparte_4 C.F._4
21.11.1981, giusta procura a rogito Notaio in Venezia - Mestre, rep. n. 44416 – Persona_1 racc. n. 16819 del 05.08.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5 Milano, Piazza Velasca n. 8, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 21715/2022 (R.G. n. 68656/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 15/12/2022– Contratto di finanziamento
CONCLUSIONI:
Per le parti opponenti: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, nel merito: accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso previa sua sospensione, per tutte le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
Per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRELIMINARE - NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal Sig. e Parte_1 [...]
non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la Pt_2 provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 21715/2022 del Tribunale di Roma. IN VIA PRINCIPALE 3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 21715/2022 del Tribunale di Roma. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico dei sig.ri e ed in Parte_1 Parte_2 favore di , della somma complessiva di € 17.054,23, oltre interessi moratori Controparte_1 dalle singole
scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 6) condannare i sig.ri e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di , della somma complessiva di € 17.054,23, oltre interessi moratori Controparte_1 dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/01/2023 i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 21715/2022 (R.G. n. 68656/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 15/12/2022, con cui gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 17.054,23 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù del contratto di prestito personale n. 62372046 originariamente stipulato dagli odierni opponenti in data 23/10/2019 con la la quale ha successivamente ceduto, mediante un'operazione di Controparte_5 cartolarizzazione, i crediti alla Controparte_1
Le parti opponenti eccepivano: in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della
[...]
; nel merito, la mancata negoziazione delle condizioni contrattuali;
la mancata Controparte_1 produzione di regolari estratti conto nonché del piano di ammortamento;
il comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede per violazione degli artt. 1175, 1176 secondo comma c.c. e 1337 c.c.
Con comparsa del 15/09/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la quale contestava tutte le deduzioni delle parti opponenti, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, il Giudice procedente con ordinanza del 5.10.2023, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “ritenuto che la parte ricorrente per ingiunzione non abbia fornito idonea prova della propria legittimazione ad agire, avendo prodotto in atti la cessione del credito operata nei suoi confronti da parte della quale CP_5 procuratrice e servicer di altre società, cui è stato allegato essa avesse ceduto il credito, senza documentare le cessioni in precedenza intervenute” ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 11.03.2024 il Giudice ammetteva le prove documentali prodotte dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.01.2026.
Con decreto del 31.10.2024 la Presidente di Sezione, Dott.ssa Pedrelli, assegnava il presente procedimento, in sostituzione del precedente giudicante, a questo Giudice che anticipava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 25.06.2025;
Nell'ambito di tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In primo luogo, va esaminata l'eccezione formulata in via preliminare di difetto di legittimazione attiva della odierna società opposta.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Si osserva come costituisca insegnamento pacifico quello secondo il quale la legittimazione ad agire debba essere considerata quale elemento costitutivo del diritto di azione e si risolve nella titolarità del potere di promuovere un giudizio, la cui sussistenza deve essere valutata e verificata sulla base della domanda e della prospettazione dell'attore.
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimazione ad agire si esplica pertanto nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale.
Occorre, pertanto, operare una distinzione tra la legittimazione ad agire e la questione della reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, che attiene invece al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 26.01.2021, n. 1617; Cass. civ., Sez. Un., Sent., 16.02.2016, n. 2951).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame ha dedotto di Controparte_1 essere titolare del credito per averlo acquistato dalla Controparte_5
Ebbene, alla luce dei principi generali sanciti dall'art. 2697 c.c., gravava sull'odierna opposta sostanzialmente attrice, l'onere di provare la sussistenza del credito e la titolarità del medesimo;
si rammenta, infatti, che la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'istante ha l'onere di allegare e provare. Come già precisato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione stessa. (cfr. Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n. 31118).
Tuttavia, in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
È chiaro, infatti, che la ratio sottesa al richiamato orientamento, consistente nell'agevolare le operazioni di cartolarizzazione e di trasferimento del credito, non consenta l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Ebbene, la documentazione in atti evidenzia come il rapporto in questione abbia avuto origine dal contratto di prestito personale n. 62372046 sottoscritto dai Sig.ri in qualità di Parte_1 contraente principale e nella qualità di coobbligata con in data Parte_2 Controparte_5
23.10.2019 (cfr. doc. 2, comparsa di costituzione).
La parte opposta, dal canto suo, invece, ha unicamente dedotto di aver Controparte_1 acquistato dalla un pacchetto di crediti pecuniari, tra cui quello per il quale ha Controparte_5 agito in sede monitoria, senza, tuttavia, produrre adeguata prova a sostegno della propria pretesa creditoria, poiché ha prodotto in atti solamente il contratto di cessione dei crediti del 24.07.2015 stipulato con la quale procuratrice e servicer di altre società (“Sunrise Spv 20 Controparte_5
S.r.l.; Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e al quale è stato allegato Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
l'elenco dei crediti oggetto di cessione (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
La produzione documentale di parte ricorrente non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito a seguito di cessione. Invero, la stessa parte avrebbe dovuto depositare, a riprova della propria allegazione, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, oltreché le precedenti cessioni poste in essere dalla Controparte_5 nei confronti delle otto società menzionate nel suddetto contratto. Detta documentazione non risulta depositata dalla parte opposta. Deve essere, pertanto, accolta l'eccezione preliminare avanzata dalle parti opponenti e per l'effetto va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente- opposta.
L'accoglimento di detta eccezione determina l'assorbimento degli ulteriori profili dedotti dalle parti.
Alla luce delle superiori osservazioni l'opposizione va accolta e la parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21715/2022 (R.G. n. 68656/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data in data 15/12/2022 così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 21715/2022 (R.G. n. 68656/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 15/12/2022;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento nei confronti delle parti opponenti delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo