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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso ex art.14 DLGS. 150/2011 notificato il 30.4.2024 per ottenere il pagamento delle competenze professionali per l'opera prestata avanti la Corte D'Appello in favore di parte resistente,
TRA
( ) in proprio Ricorrente Parte_1 CodiceFiscale_1
Contro
C.F. ) Resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: ricorso ex art. 14 DLGS 150/2011 in materia di “Altri istituti e leggi speciali”.
CONCLUSIONI:
: Parte_1
NEL MERITO
-Dichiararsi che l'istante per controparte ha espletato i vari mandati professionali giudiziali indicati nella premessa in fatto;
-dichiararsi che l'istante ha il diritto al pagamento delle competenze professionale eseguita nel rispetto delle vigenti tariffe forensi ministeriali;
-dichiararsi che l'istante ha il diritto di vedersi corrispondere, per i vari mandati eseguiti, l'importo complessivo di euro 19.187,63 (incluse spese, CPA e IVA dedotta la ritenuta d'acconto);
-detratti gli acconti versati dalla resistente pari alla complessiva somma di euro 7.103,18, condannarsi la resistente al pagamento della residua somma di euro 12.084,45 (incluse spese, CPA e IVA dedotta la ritenuta d'acconto) o il diverso importo che sarà risultato dovuto in corso di causa, nell'ambito dello stesso scaglione di appartenenza per il contributo di iscrizione a ruolo. pagina 1 di 3 In ogni caso
Su tutte le domande di contenuto economico sopra riportate, con gli interessi moratori e/o la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Senza inversione alcuna dell'onere probatorio a carico di controparte, e in esecuzione degli artt.
420 e 421 cpc, ammettersi prove per interpello (art.230 cpc) e testi (art. 244 e segg. cpc) sulle circostanze in fatto della narrativa da aversi qui, per quanto di occorrenza, integralmente trascritti e preceduti dalle parole "vero che ...”. Con riserva di indicare i testimoni all'esame della posizione difensiva che il resistente assumerà.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso semplificato ex art. 14 Dlgs n.150/2011 l'Avv. , deducendo di Parte_1
aver prestato la propria opera professionale in favore della società in due Controparte_1 procedimenti di appello recanti R.G. 1892/2022 e 1905/2022 nei quali grazie all'attività difensiva svolta dal professionista ricorrente la società aveva definito le controversie con controparte, instava per il pagamento della somma di € 12.084,45 allegando di aver ricevuto un acconto di € 7.103,18 residuando un credito pari ad € 12.084,45 comprovato dalle note inviate alla resistente senza alcun esito.
La resistente, regolarmente citata con atto ritualmente notificato, non si costituiva all'udienza fissata per la comparizione delle parti e veniva pertanto dichiarata contumace. Il Consigliere istruttore rimetteva la causa ex art. 281 terdecies c.p.c. avanti al Collegio per la decisione ex art. 281 sexies e 350 bis c.p.c. concedendo termine intermedio per il deposito di note scritte.
All'odierna udienza il Collegio dava ingresso alla discussione orale della causa ed il ricorrente instava per le proprie conclusioni.
Il Collegio si riservava di depositare la sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c..
*****
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha documentato di aver svolto il proprio mandato professionale in favore di parte resistente nelle due cause rispettivamente avanti la Corte d'Appello R.G. 1892/2022 Giudice relatore Dottor Barile ed R.G. 1905/2022 Consigliere relatore Dott.ssa Paola Varani.
pagina 2 di 3 Le attività processuali sono state articolate e complesse come si evince dalle produzioni delle memorie depositate dal professionista in Consolle e non è mai stata contestata dalla resistente che ha peraltro versato un acconto pari ad € 7.103,18 per le due prestazioni rimanendo debitrice per il residuo importo di € 12.084,45.
Il compenso richiesto dal ricorrente è conforme alle tariffe vigenti calcolato sulla base del valore delle controversie trattate e della complessità delle attività svolte.
Il ricorso va pertanto accolto stante la sua fondatezza.
Parte resistente va condannata al pagamento in favore dell'Avv. della somma Parte_1 di € 12.084,45 oltre interessi legali calcolati ex art. 1284 comma I c.c. dalla data delle parcelle alla domanda ed ai sensi del secondo comma ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
In virtù del principio di soccombenza la resistente va condannata a rifondere al ricorrente le spese di presente grado di giudizio liquidate secondo i valori minimi delle tabelle vigenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ex art. 14 Dlgs 150/2011 così provvede: Parte_1
Condanna in persona del legale rappresentante p.t.a corrispondere a Controparte_1
la somma di € 12.084,45 oltre accessori come da motivazione;
Parte_1
Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa.
Così deciso, in Milano il 4/03/2025
Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso ex art.14 DLGS. 150/2011 notificato il 30.4.2024 per ottenere il pagamento delle competenze professionali per l'opera prestata avanti la Corte D'Appello in favore di parte resistente,
TRA
( ) in proprio Ricorrente Parte_1 CodiceFiscale_1
Contro
C.F. ) Resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: ricorso ex art. 14 DLGS 150/2011 in materia di “Altri istituti e leggi speciali”.
CONCLUSIONI:
: Parte_1
NEL MERITO
-Dichiararsi che l'istante per controparte ha espletato i vari mandati professionali giudiziali indicati nella premessa in fatto;
-dichiararsi che l'istante ha il diritto al pagamento delle competenze professionale eseguita nel rispetto delle vigenti tariffe forensi ministeriali;
-dichiararsi che l'istante ha il diritto di vedersi corrispondere, per i vari mandati eseguiti, l'importo complessivo di euro 19.187,63 (incluse spese, CPA e IVA dedotta la ritenuta d'acconto);
-detratti gli acconti versati dalla resistente pari alla complessiva somma di euro 7.103,18, condannarsi la resistente al pagamento della residua somma di euro 12.084,45 (incluse spese, CPA e IVA dedotta la ritenuta d'acconto) o il diverso importo che sarà risultato dovuto in corso di causa, nell'ambito dello stesso scaglione di appartenenza per il contributo di iscrizione a ruolo. pagina 1 di 3 In ogni caso
Su tutte le domande di contenuto economico sopra riportate, con gli interessi moratori e/o la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Senza inversione alcuna dell'onere probatorio a carico di controparte, e in esecuzione degli artt.
420 e 421 cpc, ammettersi prove per interpello (art.230 cpc) e testi (art. 244 e segg. cpc) sulle circostanze in fatto della narrativa da aversi qui, per quanto di occorrenza, integralmente trascritti e preceduti dalle parole "vero che ...”. Con riserva di indicare i testimoni all'esame della posizione difensiva che il resistente assumerà.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso semplificato ex art. 14 Dlgs n.150/2011 l'Avv. , deducendo di Parte_1
aver prestato la propria opera professionale in favore della società in due Controparte_1 procedimenti di appello recanti R.G. 1892/2022 e 1905/2022 nei quali grazie all'attività difensiva svolta dal professionista ricorrente la società aveva definito le controversie con controparte, instava per il pagamento della somma di € 12.084,45 allegando di aver ricevuto un acconto di € 7.103,18 residuando un credito pari ad € 12.084,45 comprovato dalle note inviate alla resistente senza alcun esito.
La resistente, regolarmente citata con atto ritualmente notificato, non si costituiva all'udienza fissata per la comparizione delle parti e veniva pertanto dichiarata contumace. Il Consigliere istruttore rimetteva la causa ex art. 281 terdecies c.p.c. avanti al Collegio per la decisione ex art. 281 sexies e 350 bis c.p.c. concedendo termine intermedio per il deposito di note scritte.
All'odierna udienza il Collegio dava ingresso alla discussione orale della causa ed il ricorrente instava per le proprie conclusioni.
Il Collegio si riservava di depositare la sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c..
*****
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha documentato di aver svolto il proprio mandato professionale in favore di parte resistente nelle due cause rispettivamente avanti la Corte d'Appello R.G. 1892/2022 Giudice relatore Dottor Barile ed R.G. 1905/2022 Consigliere relatore Dott.ssa Paola Varani.
pagina 2 di 3 Le attività processuali sono state articolate e complesse come si evince dalle produzioni delle memorie depositate dal professionista in Consolle e non è mai stata contestata dalla resistente che ha peraltro versato un acconto pari ad € 7.103,18 per le due prestazioni rimanendo debitrice per il residuo importo di € 12.084,45.
Il compenso richiesto dal ricorrente è conforme alle tariffe vigenti calcolato sulla base del valore delle controversie trattate e della complessità delle attività svolte.
Il ricorso va pertanto accolto stante la sua fondatezza.
Parte resistente va condannata al pagamento in favore dell'Avv. della somma Parte_1 di € 12.084,45 oltre interessi legali calcolati ex art. 1284 comma I c.c. dalla data delle parcelle alla domanda ed ai sensi del secondo comma ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
In virtù del principio di soccombenza la resistente va condannata a rifondere al ricorrente le spese di presente grado di giudizio liquidate secondo i valori minimi delle tabelle vigenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ex art. 14 Dlgs 150/2011 così provvede: Parte_1
Condanna in persona del legale rappresentante p.t.a corrispondere a Controparte_1
la somma di € 12.084,45 oltre accessori come da motivazione;
Parte_1
Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa.
Così deciso, in Milano il 4/03/2025
Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
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