Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2021, proposto da
AT NS, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Possidonea 46/B;
contro
Comune di Anoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Simona Borrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Straordinario di Liquidazazione del Comune Anoia non costituito in giudizio;
per l'annullamento
DELLA DELIBERAZIONE N. 11 DEL 23 OTTOBRE 2020 DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI ANOIA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anoia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 29.12.2020 e depositato il 13.1.2021 NS AT ha esposto:
-) egli è proprietario di un terreno di natura edificabile nel Comune di Anoia, accatastato al foglio 14, partita 3140, part. 168, per il quale il 20.3.1999 era stato emesso decreto di occupazione temporanea di urgenza seguito da redazione del verbale di presa di possesso del bene;
-) a seguito di richiesta di pagamento dell’indennizzo e di avvio della relativa azione giudiziale, con deliberazione n. 33 del 17.9,2019, adottata previa espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale di Anoia aveva riconosciuto al ricorrente l’importo di € 42.964,78 quale debito fuori bilancio rientrante nella massa passiva del dissesto finanziario del medesimo Ente;
-) il successivo 2.11.2020 lo stesso accusava notifica della deliberazione n.11/2020 con la quale l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) del Comune di Anoia ammetteva in via definitiva il predetto debito alla massa del passivo del dissesto finanziario dell’Ente rideterminandolo però nel minore importo di € 15.426,90 e motivando ciò con la previa attestazione ai sensi dell’art. 254 del d.lgs. n. 267/2000 dal responsabile dell’Area NI (nota prot. 2716 del 23/6/2020) previa quantificazione ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 327/2001.
1.1- Ritenendo tale provvedimento dell’OSL viziati da illegittimità se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE – INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE
Il ricorrente deduce l’incompetenza del Responsabile del servizio interessato a fornire il parere di cui all’art. 254, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto il credito era stato già riconosciuto e quantificato con la predetta deliberazione consiliare, non risultava estinto e non emergevano vicende successive inerenti al procedimento in questione che avrebbero giustificato la richiesta di detto parere e il relativo rilascio.
Viene altresì dedotta la carenza del potere dell’OSL di escludere detto credito dal piano di rilevazione delle domande o di operare scelte discrezionali sull’esproprio o la restituzione del bene ai sensi del DPR 327/2001, a seguito della precitata deliberazione consiliare.
Afferma inoltre il ricorrente che il computo dell’indennità attestata dal Responsabile dell’Area NI con nota prot. 2716 del 23.6.2020 non terrebbe conto dei parametri di cui al comma 3 del citato articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.
II) CENSURABILITA’ DELLA GRAVATA DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE SOTTO L’ULTERIORE PROFILO DELL’INTERVENUTA VIOLAZIONE DEL PRESCRITTO OBBLIGO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 L. 241/1990 E SUCC. MOD.
Viene dedotto vizio di motivazione, non risultando le ragioni per le quali l’organo commissariale avrebbe operato un’ingiustificata riduzione dell’ammontare della somma dovuta a titolo di indennità di esproprio, già fissata dall’Amministrazione su decreto eseguito.
2- Con atto depositato il 27.2.2021 si è costituito il Comune di Anoia per resistere al ricorso, il quale ha eccepito:
-) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente, atteso che questi potrebbe comunque conseguire il residuo rispetto a quanto accantonato;
-) l’infondatezza del ricorso, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di dissesto (nella fattispecie con deliberazione consiliare n.10 del 4.5.2013 e successivo ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 258 del d.lgs. n. 267/2000 con deliberazione consiliare n. 24 del 30.5.2014) e insediato l’OSL compete a quest’ultimo –e non al consiglio comunale- di accertare e quantificare i debiti da includere nella massa passiva del dissesto, previo rilascio dell’attestazione di cui all’art. 254 del d.lgs. n. 267 del 2000 da parte dei funzionari interessati laddove, come nel caso concreto, manchi documentazione a comprova della correttezza del computo delle indennità di esproprio.
3- In data 15.2.2025 il Comune di Anoia ha depositato memoria, rappresentando che, con delibera consiliare n. 12 del 30.4.2021 il Comune di Anoia, riconoscendo la sussistenza di un errore tecnico-giuridico, rettificava la Deliberazione consiliare n.33 del 17.9-2019 nella parte in cui riconosceva la somma di € 42.964,78 al ricorrente, riconoscendogli la somma omnicomprensiva di € 15.426,90, mentre nulla è pervenuto da parte del ricorrente.
4- All’udienza del 5.3.2025 il Collegio ha posto d’ufficio ex art. 73 c.p.a. il rilievo di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e dopo la discussione di rito il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
6- Secondo un principio ampiamente consolidato, ai fini della spettanza della giurisdizione non deve aversi riguardo al tenore meramente letterale della domanda giudiziale, ma al contenuto sostanziale della pretesa fatta con essa valere. La Corte regolatrice insegna, invero, che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato, a sua volta, non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. ad es. Cass. civ., SS.UU., 11.10.2011, n. 20902; id., 16.11.2010, n. 23108).
Nell'ipotesi di specie il ricorrente, lungi dal contestare i presupposti, peraltro stabiliti per legge, per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune resistente, deduce che con gli atti gravati il credito sarebbe stato riconosciuto in misura inferiore a quanto spettantegli per legge e accertato in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte dell’amministrazione comunale.
In sostanza, il ricorrente agisce a tutela del suo diritto di credito (diritto soggettivo), deducendo che lo stesso doveva essere incluso nella massa passiva del dissesto, asserendo sussistere una lesione dei suoi diritti derivante dalla quantificazione riconosciuta dall’OSL.
7- A tal proposito, condivisibile orientamento giurisprudenziale in subiecta materia ha ritenuto che " rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso proposto contro la delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune, recante l'inserimento, ai sensi dell'art. 254, d.lgs18 agosto 2000 n. 267, della massa passiva della liquidazione nel piano di rilevazione; ciò in quanto l'organo straordinario di liquidazione non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico; né preclusione ad un'eventuale azione davanti al giudice ordinario può derivare dall'art. 254, d.lgs n. 267, cit. - che prevedeva la possibilità di ricorrere in via gerarchica al Ministero dell'Interno contro i provvedimenti di diniego di inserimento dei debiti nel piano di rilevazione - in quanto ciò non condiziona l'individuazione dell'organo giurisdizionale che dovrà decidere la controversia una volta esperiti i ricorsi in sede amministrativa "(T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 18.12.2009, n. 1327; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25.5.2006, n. 835; id., 22.11.2003, n. 2026).
Anche successivamente è stato osservato (T.A.R. Puglia – Lecce, sentenza n. 254 del 2011) che spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla lesione di diritti di credito nell'ambito della procedura di accertamento e liquidazione dei debiti ex artt. 252 e ss. del d.lgs. n. 267 del 2000, sulla base del rilievo che qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, infatti, nell'insinuare i debiti nella massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni soggettive di interesse legittimo, ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico, nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di pieno diritto.
E’ stato ancor più di recente puntualizzato che “ La controversia vertente su diritti soggettivi di credito dei ricorrenti, ancorchè la garanzia patrimoniale per essi sia subordinata ad un procedimento amministrativo, quale l'ammissione alla massa passiva, nella procedura di dissesto finanziario dell'Ente locale, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva, né tampoco nella giurisdizione amministrativa di legittimità, di guisa che essa deve farsi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. Siffatta conclusione resta ferma nonostante con il ricorso si chieda l'annullamento di atti di una p.a., circostanza questa che non è sicuramente un elemento decisivo al fine di attribuire una controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3.3.2014, n.1288).
8- Nella fattispecie, ponendosi a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio una posizione di diritto soggettivo, la relativa azione della P.A. non può ritenersi di tipo discrezionale, bensì vincolata, in quanto volta all'accertamento della sussistenza, o meno, dei presupposti per la soddisfazione del diritto di credito mercé la sua ammissione nella massa passiva del dissesto per la somma riconosciuta già dal Consiglio comunale in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio e comunque sulla base dei criteri dettati dall’art. 42- bis del D.P.R n. 327/2001.
9-Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al competente Giudice ordinario, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. ( traslatio iudicii ).
10- Sussistono eccezionali e gravi ragioni, in considerazione del carattere meramente procedimentale della decisione per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo venga riproposto innanzi al competente G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO