CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 210/2023 R.G. promossa
DA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ivano Marcedone,
Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli;
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
. ( ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco
Andronico e Cataudella Giuseppina;
Appellata – appellante incidentale
OGGETTO: revoca agevolazioni ex art. 11, comma 27, L. n. 537/1993 – regolarità contributiva SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2.08.2013, l DO Controparte_1
(di seguito anche ditta )– premesso di svolgere attività agricolo-vivaistica e CP_2 CP_2
di aver usufruito delle riduzioni contributive previste per i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 11, comma 27, L. n. 537/1993 – adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n. 2100000200210 e, per l'effetto, accertare e dichiarare Pt_1
che la ditta ricorrente non aveva debiti contributivi nei confronti dell' e che, ad Pt_1
ogni modo, aveva diritto all'attestazione della regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC.
Rappresentava, infatti, che a seguito di richiesta di rilascio del DURC alla Direzione
Provinciale di Siracusa, l'Istituto aveva dichiarato l'irregolarità contributiva di Pt_1
essa azienda, quale conseguenza del verbale di accertamento n. 2100000200210 del
5.11.2011, notificato il 22.05.2012, con il quale aveva contestato alla ditta di avere inquadrato nella terza area, primo livello della contrattazione collettiva vigente per gli operai del settore agricolo della provincia di Siracusa, anziché nel livello superiore – in contrasto con quanto stabilito dagli accordi territoriali per gli operai agricoli di
Siracusa – sia operai a termine con esperienza superiore a 150 giorni per il periodo aprile 2006 - dicembre 2007, sia operai a tempo indeterminato con esperienza superiore a 12 mesi denunciati nel periodo gennaio 2008 – dicembre 2010.
Adduceva che, di conseguenza, l' aveva dichiarato la ditta decaduta dalle Pt_1
agevolazioni di cui all'art. 11, comma 27, L. n. 537/1993 e aveva quantificato le somme dovute dalla stessa in € 282.073,00, di cui € 73.865,00 a titolo di contributi calcolati sulle differenze retributive tra il livello di inquadramento attribuito dalla ditta e il secondo livello ritenuto corretto dall' € 160.499,00 per recupero delle riduzioni Pt_1
contributive e € 47.709,00 a titolo di somme aggiuntive.
Al contrario di quanto sostenuto dall'ente, la ricorrente affermava che in relazione al periodo aprile 2006 – dicembre 2007 aveva inquadrato operai a tempo determinato tra il terzo e il sesto livello, erogando la corrispondente retribuzione del CPL di settore e che, invece, non aveva occupato operai a tempo indeterminato tra il gennaio 2008 e il dicembre 2010, come emergeva dalle denunce DMAG.
Costituitosi l' eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice Pt_1
ordinario, sostenendo che ogni contestazione concernente eventuali vizi del DURC andava proposta innanzi al giudice amministrativo;
ribadiva la sussistenza di omissioni contributive in capo alla ditta ricorrente ed affermava che l'onere probatorio circa la regolarità contributiva rilevante ai fini del DURC ricadeva sulla ditta che intendeva godere delle agevolazioni.
Con sentenza non definitiva n. 726 del 25.09.2020, il Tribunale adito – rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario – accertava che la ricorrente non aveva impiegato operai a tempo indeterminato per il periodo gennaio 2008 – dicembre 2010 con riferimento alla posizione contributiva aperta a come Per_1
emergeva anche dalla memoria di costituzione dell' ma esclusivamente per le Pt_1
posizioni contributive relative a e , non oggetto di verifica in sede Pt_2 Pt_3
ispettiva.
Con riferimento agli operai impiegati a tempo determinato tra l'aprile 2006 e il dicembre 2007, riteneva opportuno stabilire quali fossero le tabelle retributive effettivamente applicabili al fine di verificare la sussistenza o meno di eventuali differenze retributive e procedere all'eventuale quantificazione, per cui disponeva il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Statuiva, infine, che spettava alla ditta ricorrente che aveva usufruito di agevolazioni contributive, di cui l' aveva chiesto il recupero con il verbale di accertamento Pt_1
oggetto di causa, l'onere della prova circa l'effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
Con ordinanza del 9.06.2021 veniva disposta CTU tecnico-contabile.
Con sentenza definitiva n. 912 del 30.09.2022, il Tribunale, recependo le conclusione della consulenza d'ufficio, accertava che le competenze denunciate ai fini contributivi erano superiori a quelle stabilite dal contratto integrativo provinciale per tutti i dipendenti, ad eccezione di , per il quale quantificava le Persona_2 differenze contributive, le riduzioni in concreto da recuperare e le somme aggiuntive in € 328.09 (nel dettaglio, differenze contributive euro 10,06; recupero benefici €
306,00; somme aggiuntive euro 12,03).
Infine, dava atto che l' non aveva trasmesso le osservazioni alla bozza di CTU Pt_1
nel termine previsto, sicché correttamente le stesse non erano state esaminate dal consulente.
Da ultimo compensava le spese, in considerazione della peculiarità e complessità della vicenda.
Con ricorso depositato il 31.03.2023, l appellava le sentenze per i motivi da Pt_1
intendersi qui ritrascritti. Instauratosi il contradditorio, l Controparte_1
DO resisteva al gravame, eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_2
carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.; a sua volta proponeva appello accidentale.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di gravame, l' appellante, reiterando Pt_1
quanto già eccepito in primo grado, sostiene che il titolo della pretesta contributiva derivava dalla corresponsione da parte della ditta ai propri dipendenti di CP_2
retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto provinciale di lavoro e che tale accertamento ha comportato il recupero delle agevolazioni contributive già riconosciute dall' , in ossequio all'art. 9 ter, comma 2, d.l. n. 510/96. Pt_1
Precisa che “In ordine al Verbale d'accordo del 06/08/04, vigente a tutto il
31/12/2007, il mancato rispetto della pattuizione contrattuale inerisce i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato i quali, quanto al periodo da aprile 2006 a dicembre 2007, benché in possesso di esperienza nel settore agricolo superiore alle
150 giornate, sono stati posti al 1° livello, 3^ area, anziché al livello superiore, ciò in contrasto appunto con le previsioni contrattuali in parola”. Deduce che le differenze retributive sono state calcolate sulle giornate denunciate e sulla retribuzione indicata nei DMAG rispetto a quella risultante dalle tabelle del CIPL
e che il recupero operato dagli ispettori appare conforme a quanto prescritto dall'art. 6 comma 10 d.l. n. 338/1989, non essendo mai stato superato il maggior importo tra la contribuzione omessa e la retribuzione corrisposta.
Eccepisce, altresì, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la ditta appellata si è indebitamente autoliquidata le agevolazioni contributive, per le quali – come sostenuto da consolidata giurisprudenza di legittimità – la prova del diritto all'esonero incombe in capo al soggetto che intende avvalersi delle agevolazioni stesse.
Contesta quanto ritenuto dal consulente nominato dal Tribunale – secondo il quale il livello di inquadramento degli operai oggetto di accertamento è stato il terzo o il quarto e che i dati indicati nei Dmag prodotti all' sono difformi da quelli risultanti Pt_1
nelle buste paga prodotte dalla parte ricorrente e, di conseguenza, l'unica difformità delle retribuzione orarie riconosciute è relativa al 2006 – adducendo che l'impresa individuale non ha mai provveduto a presentare i Dmag integrativi o suppletivi CP_2
relativi agli eventuali arretrati corrisposti ai lavoratori agricoli occupati dall'impresa in tutto il periodo oggetto dell'accertamento ispettivo.
Evidenzia che in considerazione dell'attività esercitata dall'azienda , di CP_2
produzione e vendita di piante ornamentali, gli operai agricoli occupati risultavano sotto inquadrati e dunque sotto retribuiti;
che, invero, i lavoratori andavano inquadrati in una posizione non inferiore a quella della 3° Area – Liv. IV, qualifica “ex operaio comune” Liv. 1°, come previsto dal CCNL di categoria e dal relativo C.I.P.L. per gli operai agricoli e florovivaisti valido per la provincia di Siracusa, in quanto in possesso di esperienza nel settore agricolo superiore a 150 giornate, per il periodo da aprile 2006
a dicembre 2007, e ad oltre 12 mesi, per il periodo da gennaio 2008 a dicembre 2020.
Denuncia altresì che – nonostante la tardività delle osservazioni tecniche alla bozza di CTU – il consulente avrebbe potuto e dovuto acquisire i dati e le informazioni trasmesse dall' conformemente al principio di diritto formulato dalla sentenza Pt_1
della Suprema Corte n. 6500/2022, secondo cui il CTU, nei limiti dei quesiti formulati dal giudice, può acquisire tutti i documenti necessari al fine di espletare le indagini peritali e rispondere al quesito, indipendentemente dall'attività di allegazione delle parti.
Infine, allegato che il giudice ha il dovere di esercitare d'ufficio i poteri istruttori in presenza di un quadro probatorio non chiaro, chiede che la Corte si esprima sulle osservazioni formulate dall'ispettore dell' depositate tardivamente in primo grado, Pt_1
anche previa nomina di un nuovo CTU o richiamo di quello nominato in primo grado e, in subordine, che tali osservazioni siano prese in considerazione ai fini della decisione.
2.1. Con il primo motivo di appello incidentale, l' DO Controparte_1
impugna la sentenza definitiva, eccependo che il giudice ha omesso di CP_2
pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dall' anteriori al Pt_1
22.05.2007, atteso che il verbale ispettivo del 5.11.2011 era stato notificato solo in data
22.05.2012. Lamenta, dunque, che il giudice avrebbe dovuto dichiarare i crediti prescritti e che nulla era dovuto da essa ditta, in considerazione del fatto che le partite debitorie accertate dal consulente relative a facevano riferimento Persona_2
esclusivamente ai mesi di luglio, agosto e ottobre 2006.
2.2. Con il secondo motivo di appello incidentale eccepisce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 11, comma 27, l. n. 537/1993, nonché dell'art. 9 ter, comma 3, punto 1 e punto 2, l. n. 608/1996 da parte del giudice di primo grado, il quale – qualificando erroneamente le riduzioni contributive come agevolazioni – ha ritenuto applicabile la sanzione della perdita delle stesse, quale conseguenza dell'omissione contributiva.
Invero, assume che le riduzioni delle aliquote contributive per le aziende agricole che operano in determinati territori, quali le zone montane o svantaggiate, di cui alla l.
n. 537/1993 non integrano tecnicamente agevolazioni contributive – come è stato chiarito anche dall' con circolare n. 51 del 18.4.2008, con la quale l' ha Pt_1 Pt_1
precisato le condizioni occorrenti per il rilascio del Durc – ma un regime di sotto contribuzione, caratterizzante l'intero settore e come tale non soggetto a particolari obblighi. Aggiunge che la perdita delle citate riduzioni contributive, ai sensi dell'art. art. 9 ter, comma 3, punto 1, l n. 608/1996, consegue alla sola ipotesi in cui il datore di lavoro presenti dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative.
2.3. Con il terzo motivo allega che – come rilevato nelle note trasmesse al CTU in primo grado in data 7.02.2022 – essa ditta, con la corresponsione nelle buste paga del febbraio 2007 degli arretrati da contratto collettivo, aveva versato i relativi contributi, che tuttavia non erano dovuti in quanto già versati dalla ditta per singoli pregressi periodi sulla base del minimale , rapportato ad una retribuzione superiore rispetto Pt_1
a quella del CIPL. Lamenta, dunque, che il giudice non ha provveduto ad accertare l'esistenza di un credito nei confronti dell pari a € 2.142,00, e a compensare la Pt_1
somma con l'eventuale debito accertato.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi definitivamente sulle spese di CTU, quantificate in un primo momento con decreto del 5.05.2022 nella somma di € 6.000, oltre a IVA e CP, e poste provvisoriamente a carico della ricorrente. Chiede, dunque, che le spese siano poste a carico dell' in base al principio della soccombenza, eccependo altresì l'erroneità Pt_1
della sentenza anche nella parte in cui ha compensato tra le parti le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza e sulla base di ragioni generiche (“peculiarità
e complessità della vicenda”).
3. L'appello principale non può trovare accoglimento.
3.1 Ai fini della decisione giova muovere dalle violazioni accertate nel “Verbale di accertamento n. 2100000200210” del 5.11.2011 emesso nei confronti dell'azienda CO “ ”; in particolare, nello stesso si legge: “In relazione alle CP_2
retribuzioni corrisposte ed agli obblighi contributi connessi si rileva che è stata effettuata una rivisitazione con parziale adeguamento delle retribuzioni ai parametri dettati dalla contribuzione collettiva e corresponsione delle differenze. L'esame delle buste paga evidenzia tuttora l'inosservanza di una particolarità prevista dai contratti provinciali di categoria afferenti i livelli di assunzione del personale. Pur tenendo conto della regolarizzazione posta in essere, riscontri oggettivi di detti elaborati e dei modd. Dmag, presenti negli archivi dell' , comprovano che ad alcuni lavoratori Pt_1
sono stati corrisposti importi inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente per gli operai del settore agricolo operanti nella provincia di Siracusa, assunti con contratto a tempo determinato, ciò in riferimento ai Verbali di accordo provinciali del 06-08-04 e del 15-07-08. In ordine al verbale di accordo del 06/08/04, vigente a tutto il 31/12/2007, il mancato rispetto della pattuizione contrattuale inerisce i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato i quali, benché in possesso di esperienza nel settore agricolo superiore alle 150 giornate, sono stati posti al 1° livello, 3^area, anziché al livello superiore, ciò in contrasto appunto con le previsioni contrattuali in parola. Nel periodo in esame la violazione afferisce alcuni lavoratori denunciati nel periodo di attività con dipendenti ovvero da aprile 2006 a dicembre
2007. Con riferimento al verbale d'accordo del 15/07/08, vigente a tutto il 31/12/2011, il mancato rispetto della pattuizione contrattuale interessa lavoratori con contratto a tempo indeterminato …”. Richiamando, pertanto, la previsione dell'art. 1 della legge
11/03/2006 n. 81 e dell'art. 1 comma 1 della legge 389/89 (che impone l'osservanza, quale base di calcolo per la contribuzione di legge, dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva), è stato disposto il recupero delle differenze contributive dovute e la decadenza dai benefici contributivi praticati.
3.2 Ai fini della decisione giova muovere, altresì, dalla posizione assunta dall'ente previdenziale nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado;
In particolare, nella stessa si legge: “… correttamente l'Unità di processo competente della sede Pt_1
di Siracusa non ha rilasciato il documento di correntezza contributiva, atteso che sussistevano delle omissioni contributive da parte della ditta in questione, collegate a quanto accertato con verbale ispettivo del 05.11.2011, notificato in data 22.05.2012,
a mezzo del quale l ha contestato l'inquadramento al primo livello anziché al Pt_1
secondo, come di spettanza in base alle mansioni svolte, dei lavoratori in forza… come accertato dagli stessi Ispettori, i lavoratori non potevano essere inquadrati al secondo livello ma erano da inquadrare nella posizione contrattuale 3A Area LIV.
2. Gli ispettori verbalizzanti hanno accertato, dunque, sulla base dell'esame delle buste dì paga, delle comunicazioni di assunzione, e di altra documentazione scrupolosamente verificata, che la ditta nei periodi in esame ha denunciato all'Istituto una retribuzione inferiore a quella spettante per area e livello corrispondente, come si desume dai conteggi effettuati dagli ispettori. L'esame delle buste paga e dei modd. Dmag., presenti negli archivi dell' , comprovano che ad alcuni lavoratori sono stati Pt_1
corrisposti importi inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente per gli operai del settore agricolo operanti nella provincia di Siracusa, assunti con contratto a tempo determinato, ciò in riferimento ai Verbali di accordo provinciali del
06-08-04 e del 15-07-08. In ordine al Verbale d'accordo del 06/08/04, vigente a tutto il 31/12/2007, il mancato rispetto della pattuizione contrattuale inerisce i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato …”.
3.3 Rileva, altresì, l'Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siracusa e segnatamente la previsione di cui al I livello dell'Area 3 secondo cui “Si applica a tutti gli operai a tempo determinato per tutte le mansioni proprie della 3^ area, che per la prima volta trovano occupazione presso le aziende agricole per il lavoro svolto nel corso dei primi 150 giorni dalla assunzione”.
3.4 Ai fini della decisione rileva quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado;
nella relazione provvisoria e in quella definitiva si legge: “Dagli accertamenti effettuati in ottemperanza al mandato conferito risulta che il livello di inquadramento degli operai oggetto di accertamento è stato il terzo o il quarto, diversamente da quanto indicato nel verbale di accertamento n.
2100000200210 del 5.11.2011, che indica primo livello e che individua in quello successivo il livello corretto. In merito all'inquadramento si rileva che i dati indicati nei DMAG prodotti dall' sono difformi da quelli risultanti nelle buste paga Pt_1
prodotte da parte ricorrente. Per quanto riguarda la paga oraria, tenuto conto delle somme conteggiate a titolo di arretrati, le retribuzioni orarie riconosciute sono da ritenere conformi a quelle indicate nelle tabelle salariali in vigore per i lavoratori agricoli a tempo determinato in provincia di Siracusa, fatta eccezione per quattro dipendenti, limitatamente all'anno 2006 …”; nella relazione definitiva, avuto riguardo ai rilievi dell'azienda CO, ha concluso che “le competenze denunciate ai fini contributivi sono superiori a quelle stabilite dal contratto integrativo provinciale per tutti i dipendenti, fatta eccezione per . Le differenze contributive, Persona_2
le riduzioni in concreto da recuperare e le somme aggiuntive calcolate per il suddetto dipendente ammontano complessivamente ad euro 328,09 (cfr. prospetti allegati
Rev.1) e sono così distinte: - differenze contributive euro 10,06; - recupero benefici euro 306,00; - somme aggiuntive euro 12,03”.
3.5 Va dato atto che nell'appello le censure afferiscono agli operai a tempo determinato;
nessun rilievo è stato mosso avverso quanto statuito nella sentenza non definitiva in ordine agli operai a tempo indeterminato, in conformità alla eccezione sollevata dalla ditta appellante di non avere occupato operai a tempo indeterminato
(OTI) nel periodo gennaio 2008-dicembre 2010 con riferimento alla posizione contributiva aperta a (così in sentenza: “Con riferimento alla contestazione b), Per_1
è pacifico che la ditta AN FA non ha occupato operai a tempo indeterminato
(OTI) nel periodo gennaio 2008-dicembre 2010 con riferimento alla posizione contributiva aperta a (lo dichiara lo stesso alla p. 3 delle memorie del 6 Per_1 Pt_1
25.11.2019); lo ha fatto per le posizioni contributive relative a e , ma Pt_2 Pt_3
trattasi di posizione riguardanti altre province;
è, a questo punto, da verificare se e come tale aspetto possa avere incidenza con riferimento alle contestazioni oggetto del presente giudizio (atteso che esso verte sulla censurata mancata applicazione contrattazione collettiva vigente per gli operai del settore agricolo della provincia di
Siracusa)”; da tanto consegue il passaggio in giudicato della statuizione del giudice di primo cure laddove ha limitato l'accertamento agli operai agricoli occupati dalla ditta nel territorio di (cfr. mandato peritale). Per_1
3.6 Parimenti nessuna specifica censura è stata sollevata avverso le conclusioni del nominato consulente tecnico quanto ai livelli di inquadramento accertati sulla base delle buste paga e delle contribuzioni dovute.
3.7 Quanto alla censura afferente alle retribuzioni calcolate, secondo cui gli ispettori si sarebbero basati sulla retribuzione mensile come risultante dai DMAG, va Pt_1
evidenziata la infondatezza della stessa;
nel verbale ispettivo, come sopra richiamato, gli ispettori hanno posto in essere gli accertamenti nei confronti dell'azienda CO appellata esaminando sia le buste paga sia i DMAG;
gli stessi ispettori hanno dato atto degli arretrati corrisposti ai lavoratori;
la violazione accertata ha riguardato esclusivamente l'asserito erroneo inquadramento, violazione esclusa dal nominato consulente tecnico d'ufficio in primo grado sulla base delle buste paga in atti;
in particolare, il consulente ha tenuto conto della effettiva retribuzione corrisposta ai lavoratori ed ha escluso alcuna ulteriore obbligazione contributiva, ad eccezione della posizione relativa al solo lavoratore . Persona_2
3.8 Irrilevante deve pertanto ritenersi la censura secondo cui la ditta appellante non avrebbe inviato DMAG integrativi/suppletivi, tenuto conto che nessuna differenza contributiva risultava dovuta.
3.9 Deve ritenersi inammissibile l'ulteriore censura relativa all'attività lavorativa esercitata dall'azienda CO , di produzione e vendita di piante ornamentali, CP_2
sulla base della quale i lavoratori avrebbero dovuto essere inquadrati nella terza area livello quarto;
trattasi, invero, di violazione non accertata nel verbale ispettivo impugnato e di eccezione non sollevata dall'ente previdenziale nella memoria di costituzione di primo grado.
Da tanto discende il rigetto dell'appello principale.
4. Quanto all'appello incidentale, tempestivamente proposto dall'azienda CO
e notificato alla controparte, va parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione CP_2
relativa alle pretese contributive accertate dal consulente, limitatamente a quelle aventi scadenza nel periodo anteriore al 22.05.2007, quinquennio precedente la data del
22.05.2012, di notifica del verbale di accertamento del 05/11/2011, come allegata dallo stesso ente previdenziale (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione di primo grado).
Da tanto consegue la non debenza delle somme relative al II e III trimestre dell'anno
2006 relative al lavoratore (cfr. prospetti di calcolo rev. 1 allegati alla Per_2 relazione integrativa di CTU), avendo i contributi scadenza rispettivamente nelle date del 16.12.2006 e del 16.03.2007; per contro, va rigettata quanto alle somme pretese per il IV trimestre (€ 12,48 per differenze;
€ 5,37 per contributi ed € 111,00 per recupero benefici;
€ 6,26 per somme aggiuntive), avendo il pagamento dei contributi relativi scadenza in data 16.06.2007; ed invero, come si evince dal richiamato prospetto di calcolo, le violazioni accertate con riguardo al lavoratore riguardano i mesi Per_2
di luglio-ottobre 2006.
Ne consegue che le riduzioni contributive e le somme aggiuntive dovute dall in forza del verbale di accertamento Controparte_1 CP_2 Pt_1
del 5.11.2011 sono pari a € 135,11 alla data della consulenza tecnica di primo grado.
4.2 Va rigettato l'ulteriore motivo di appello incidentale, di inapplicabilità alle riduzioni usufruite dall'azienda CO del regime normativo in materia di perdita delle agevolazioni.
L'art. 9 ter, comma 3, punto 2, del decreto legge n. 510 del 1.10.1996, convertito con modificazioni nella legge 608/96, nel testo vigente ratione temporis, prevede che:
“I commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, sono sostituti dai seguenti:
" 1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.". L'art. 14, comma 1, lettera b ), della legge
30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo"”.
Non vi è dubbio che anche le riduzioni contributive, traducendosi nel pagamento di contributi in misura inferiore a quelle previste per legge, rientrino nel novero delle agevolazioni contributive, che richiedono il rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva;
in ordine alla quantificazione rilevano le conclusioni del
CTU, non specificamente contestate.
4.3 Va ritenuta inammissibile la domanda di compensazione del credito con il Pt_1
maggior credito maturato per versamenti contributivi in eccedenza, non proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
4.4 Va accolto il motivo di appello incidentale relativo alle spese di lite;
ed invero, in primo grado le stesse sono state compensate in ragione della “peculiarità e complessità della vicenda”; entrambe le circostanze non integrano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite;
ed invero, ai sensi della citata norma, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione, parzialmente o per intero, delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 4696/2019).
5. Pertanto, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza;
parimenti le spese della CTU di primo grado, come liquidate con decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che le riduzioni contributive e le somme aggiuntive dovute dall in forza del Controparte_1 CP_2 verbale di accertamento del 5.11.2011 sono pari a € 135,11, alla data della Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio di primo grado;
condanna l' al pagamento, in favore dell'azienda appellata, delle spese Pt_1
processuali, che liquida quanto al primo grado in € 10.000,00 e quanto al presente grado in € 11.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU di primo grado, Pt_1
come liquidate in atti da separato decreto;
dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.02.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese