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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4093/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1723/2018, pubblicata il 19.2.2018, del tribunale di Napoli,
TRA
C.F. , rapp.to e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato a margine dell'atto di appello dall'avv. Agostino De Michele,
C.F. –P. IVA e col medesimo elett.te C.F._2 P.IVA_1
dom.to presso lo studio sito in Lusciano, alla via F. De Sanctis n. 99
Appellante
E
C. F. ; Controparte_1 C.F._3
, C. F. e Parte_2 C.F._4 [...]
C. F. , tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._5
MA UI, C. F. , con studio in Giugliano in C.F._6
Campania, alla via Corso Campano n. 315, e con lo stesso ivi elett.te dom.ti in forza di procura in calce alla comparsa di risposta.
Appellati incidentali
1 E
, C. F. , C. F. CP_2 C.F._7 CP_3
, , C. F. : , C.F._8 CP_4 C.F._9
, C. F. , , C. Controparte_5 C.F._10 CP_6
F. , , C. F. C.F._11 Controparte_7
; e , n.q. di C.F._12 CP_6 Controparte_7
genitori esercenti la potestà sul minore , C. F. CP_3
nonchè sulla minore , C. F. C.F._13 CP_4
, , n.q. di genitore esercente la potestà C.F._14 CP_6
sulla minore , C. F. , , C. F. Per_1 C.F._15 CP_8
, C. F. C.F._16 Parte_4
, , C. F. : , C.F._17 CP_9 C.F._18
, C. F. : , Controparte_10 C.F._19 [...]
, C. F. : , C. F. Parte_5 C.F._20 Controparte_11
e C. F. C.F._21 Controparte_12
C.F._22
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 22 maggio 2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, Parte_1
le parti su indicate in epigrafe e, assumendo di possedere uti dominus, da oltre venti anni, l'unità immobiliare sita nel comune di Giugliano in Campania, vico
2 Monacelle n. 14, secondo piano, al NCEU foglio 92, p.lla 463 sub 102 e 103 (ex sub 12), chiedeva la declaratoria, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, con vittoria di spese da distrarre.
A.b.) Si costituivano esclusivamente Controparte_1 Parte_2
, anche per conto del figlio allora minore i quali
[...] Parte_3
resistevano alla domanda e proponeva a loro volta domanda riconvenzionale,
chiedendo che il tribunale pronunziasse la declaratoria di accessione invertita in favore dell'attore dell'immobile de quo, con condanna al pagamento dello stesso in loro favore, della somma di euro 22.106,23, oltre rivalutazione e interessi dall'anno 2001, epoca in cui aveva impedito l'accesso Parte_1
all'immobile, come quantificata nella consulenza di parte prodotta, o, in subordine, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1127 comma 4 c.c.
sempre maggiorata di rivalutazione e interessi, o, in ulteriore subordine, che venisse dichiarata la ritenzione delle opere realizzate, “con limitazione a quelle realizzate sui 250 millesimi della superficie totale”, quota corrispondente ai millesimi di loro proprietà, vinte le spese con attribuzione.
A.b.) Il tribunale, nella contumacia degli altri convenuti, cosi statuiva:
<<- rigetta la domanda e la domanda riconvenzionale;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio>>.
Il primo giudice, in estrema sintesi, rilevava che la parte attrice non aveva nuovamente depositato, all'atto della spedizione a sentenza, il proprio fascicolo di parte, da ciò discendendo che non aveva offerto la prova di chi fosse il proprietario dell'immobile in questione, anche perché era necessaria
<
a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché
3 solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
In altri termini, solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione nonché, come detto, della precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro il predetto dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo. >>,
discendendo da tale statuizione anche il rigetto delle domande riconvenzionali,
cosa che giustificava, nella reciproca soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
espressa della presente decisione, con il quale censurava la decisione laddove il primo giudice aveva ritenuto che non fosse stato depositato agli atti il proprio fascicolo;
evidenziava, inoltre, che la documentazione era stata depositata anche telematicamente, tra cui l' “atto di divisione del 14.11.1988 e la copia della dichiarazione di successione e del testamento olografo”, nonché l'atto di compravendita dell'8.6.1989, da cui era possibile ricavare la comproprietà
dell'immobile tra le parti, mentre, per quel che concerne il merito della domanda,
questa era stata provata sia mediante la prova per testi raccolta in primo grado, sia tramite la documentazione prodotta, relativa ai lavori eseguiti sull'immobile e alla attivazione del servizio elettrico, da cui emergeva il possesso dal 1980 del
“suppenno” oggetto della domanda di usucapione.
L'appellante, pertanto, concludeva, in riforma della sentenza di primo grado,
4 in maniera conforme alle conclusioni rese in quella sede.
B.b.) Si costituivano e Controparte_1 Parte_2 [...]
nel frattempo divenuto maggiorenne, i quali resistevano Parte_3
all'impugnazione, riproponendo le loro difese tesa a negare che
[...]
esercitasse il possesso esclusivo da oltre vent'anni, per essere Parte_1
l'accesso possibile soltanto dalla sua proprietà, ma solo dal 2001, epoca in cui aveva eseguito lavori abusivi sull'immobile, mentre l'accesso al secondo piano fino al 2009 e, prima del 2001, al sottotetto, poteva avvenire tramite una scala posta sul lato opposto a quello di proprietà dell'attore, scala eliminata da altro comproprietario, avendo anch'egli eseguito opere abusive sul Controparte_12
fabbricato. Proponevano, a loro volta, gravame incidentale dolendosi del fatto che il giudice non avrebbe dovuto rigettare le loro domande riconvenzionali, ma al più dichiararle improcedibili, essendo, invece, stato provato, tramite la documentazione prodotta da essi attori in riconvenzionale, nonché la loro consulenza di parte, che essi erano comproprietari del cespite contestato per la quota di 250/1000, sicché il tribunale “avrebbe potuto avere esatta contezza della titolarità patrimoniale dell'attore e dei convenuti in riconvenzionale … senza necessariamente ricorrere alla attestazione da parte del conservatore dei registri immobiliari.”.
Gli appellati concludevano per il rigetto dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accogliendo il gravame incidentale, nuovamente in senso conforme a quanto domandato in prima istanza.
B.c.) Disposta l'integrazione del contraddittorio e la notifica del gravame incidentale a e ad quale genitore in Parte_4 CP_6
rappresentanza della figlia minore invitate le parti ad interloquire in Per_1
5 ordine alla sentenza prodotta agli atti, con cui e Controparte_12 CP_11
avevano visto accolta analoga domanda di usucapione relativamente
[...]
all'immobile che appariva essere lo stesso oggetto della presente controversia, la causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Si osserva che, effettivamente, come lamenta l'appellante principale, agli atti del fascicolo telematico, comunque, nei termini previsti dall'art. 183 c,p.c.,
risultavano depositati i documenti che richiama nell'atto di Parte_1
appello, ciò indipendentemente dal deposito del fascicolo cartaceo.
In ogni caso, nulla impedisce di ridepositare in appello i documenti che erano stati tempestivamente depositati in primo grado, ancorché fosse stata omessa la loro produzione all'atto della spedizione a sentenza, non costituendo, ovviamente,
documentazione nuova.
Inoltre, sono gli stessi appellati/appellanti incidentali a sostenere che anche tramite la produzione da loro effettuata e segnatamente la “Perizia tecnica asseverata descrittiva ed estimativa” a firma dell'arch. – vds. Persona_2
paragrafo intitolato “Cronostoria della proprietà” alle pagg. 3, 4 e 5 – era possibile ricostruire i passaggi che avevano portato alla configurazione delle quote di comproprietà tra le parti del giudizio, a partire dall'originario proprietario (nonno), con successione in favore dei sette figli e Controparte_12
con compiuta esposizione dei successivi passaggi e relativi atti, fino ad
[...]
(che acquista anche la quota di , Parte_1 Persona_3 Controparte_12
nipote e (eredi di , Controparte_11 Persona_4 CP_1
6 (erede di , , e Parte_1 Parte_3 CP_2 CP_8 CP_9 CP_6
(eredi di l'ultimo padre di e Controparte_13 CP_3 CP_4 Per_1
.
[...]
C.b.) Occorre a questo punto sgombrare il campo da un primo problema di ovvia decisiva rilevanza, cioè l'esatta individuazione del cespite oggetto della domanda di usucapione avanzata da posto che esso Parte_1
'rivendica' il proprio acquisto a titolo originario sul “sottotetto/suppenno” sito a
Vico Monacelle n. 14 di Giugliano in Campania, foglio 92, p. lla 462 sub 102 e
103 (ex sub 12), che, per dati catastali, generava equivoci con la sentenza di accoglimento scaturente da analoga domanda ex art. 1158 c.c. proposta da e nipote, resa dal tribunale di Napoli Nord n. Controparte_11 Controparte_12
1019/2018, anch'essa relativa al Vico Monacelle n. 14, foglio 92, p.lla 462, sub
102 e 103 (ex sub 12), sebbene con la precisazione che attualmente il bene è
censito sub 17, sentenza che rimandava, per l'individuazione, all'elaborato di consulenza svolto in quella sede.
Sollecitate da questa corte le parti a rendere chiarimenti sul punto, è stato prodotto dagli appellanti incidentali tale elaborato e, anche alla luce di quello di parte da loro depositato in primo grado, emerge che il sottotetto in questione era diviso in due metà quasi uguali, una posta verso l'originaria scala condominiale che permetteva l'accesso al piano secondo, l'altra confinante con il lato opposto dove si trova il terrazzo di proprietà di la prima oggetto del Parte_1
giudizio esitato nella sentenza di accoglimento della domanda della e di CP_11
costituente il sub 103, la seconda oggetto di questo giudizio, Controparte_12
costituente il sub 102 (vds. consulenza di parte a firma dell'arch. alle Per_2
pagg. ottava diciottesima, ventisettesima, ventottesima e trentaseiesima, nonché
7 c.t.u. ing. dell'altro giudizio, pagg. nona e tredicesima), Persona_5
derivate da quella di maggiore consistenza 12.
Sicché, la prima sentenza non ha effetto preclusivo rispetto alla domanda avanzata in questa sede da Parte_1
C.c.) Tanto premesso, riguardo alla domanda di usucapione occorre necessariamente partire dai principi affermati dal giudice di legittimità in merito all'accertamento cui è chiamato il giudice in caso di domanda diretta a sentir dichiarare l'intervenuto acquisito per usucapione.
C.c.i.) Cass. n. 20539 del 2017 è così massimata:
< conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.>>.
Nel formulare il principio di diritto cui il giudice del rinvio si sarebbe dovuto conformare nella specifica controversia sottoposta al suo esame la Suprema Corte
così si è espressa:
<<…si atterrà al principio di diritto di cui al precedente punto 1.1., valutando in base alle prove acquisite il sussistere degli elementi fattuali idonei (v. precedente punto 1.3) offrendo congrua motivazione e tenendo conto, come rettamente rilevato in sede di discussione dal P.G., del quadro degli obblighi internazionali che vincolano l'Italia, con particolare riferimento all'art. 1 protocollo n. 1 alla CEDU, quale interpretato dalla Corte EDU nella sentenza Par della Grande Camera 30.8.2007, J.A. ) & Parte_6 Controparte_14
c. United Kingdom (ricorso n. 44302/02): con detta sentenza la Corte di
[...]
Strasburgo, nel ritenere a maggioranza semplice conforme al diritto convenzionale l'adverse possession dell'ordinamento del Regno Unito, ha
8 evidenziato l'esigenza di un attento bilanciamento, nell'applicazione di un istituto non dissimile dall'usucapione, dei valori in conflitto tutelati dall'art. 1 del protocollo;
ciò che si traduce, quanto meno, nell'esigenza di rigore, da parte del giudice nazionale, nell'apprezzamento - anche sul fronte probatorio - del sussistere dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.>>.
E' vero che in altra successiva pronuncia è stato ribadito che non sussiste, in tema di usucapione, una diversa regola di giudizio rispetto a quella della preponderanza dell'evidenza (non vigendo il 'sistema' probatorio proprio del giudizio penale che richiede un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio), ma resta il dato che, per poter affermare esistente l'acquisito a titolo originario,
occorre dare la dimostrazione puntuale di tutti gli elementi richiesti per integrare la fattispecie prevista dall'art. 1158 c.c..
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus,
accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad
usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del
9 bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve, inoltre, come si è visto, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, essendosi precisato che egli che non può lasciare spazio a
perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla
concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante
comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato,
occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità,
inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore,
per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il corpus
quanto l'animus in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Del resto, come questa corte ha già in altre occasioni evidenziato, ““L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che, con continuità, si sostituisca al proprietario nella utilizzazione del bene medesimo. Ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario,
in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus
di un terzo, con rilievo esterno è tale da mostrare una indiscussa e piena signoria
10 di fatto contrapposta all'inerzia del titolare. Di fronte alla prova “formale” della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa;
se si ritenesse il contrario, infatti, l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime probatorio dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi sostenuta da prove non univoche”” (così, tra le altre,
Appello Napoli n. 3151 del 2018).
C.c.ii.) Partendo da tali premesse, ritiene il collegio che non possa affermarsi che l'attore abbia assolto all'onere della prova sullo stesso Parte_1
gravante.
Le risultanze della prova testimoniale, diversamente da quanto opina l'appellante, sono estremamente contraddittorie, tanto che, come ha rilevato il giudice di primo grado trasmettendo gli atti alla procura della Repubblica, i testi di parte attrice hanno cercato di avvalorare la tesi dell'attore secondo cui l'accesso al sottotetto era possibile soltanto dalla proprietà di e Parte_1
che quel sottotetto fosse nel suo esclusivo possesso da oltre vent'anni, a fronte di quelle di segno diametralmente opposto dei testimoni indicati dai convenuti, i quali hanno negato quanto allegato dall'attore.
Innanzi tutto, deve evidenziarsi che le dichiarazioni di alcuni testi non possono non essere valutate tenendo conto dell'evidente interesse degli stessi all'esito della contesa, per esempio quelle provenienti dal genero dell'attore, Tes_1
il quale ha anche rappresentato di occupare personalmente l'immobile de
[...]
quo da circa 15 anni (a fra data dall'udienza del 19.2.2016).
Comunque, lo stesso che è anche il tecnico che ha presentato l'istanza Tes_1
11 di sanatoria delle opere eseguite da senza titolo abilitativo, ha Parte_1
raccontato che i lavori furono realizzate nel 2001, cosa in perfetta consonanza con il fatto di occupare l'immobile da 15 anni rispetto, appunto, alla data di udienza del 19.2.2016.
Detta dichiarazione di per sé non è affatto favorevole alle tesi dell'attore, ove si consideri che la domanda di usucapione è stata proposta nel 2013, a distanza,
quindi, di poco più di dieci anni dalla esecuzione dei lavori che, di fatto, hanno segnato la modifica e l'annessione alla proprietà di Parte_1
Ciò deve essere letto in combinazione con il fatto che qui si tratta di immobile in comproprietà tra più parenti succeduti ad un comune dante causa, di tal che occorre, per poter manifestare l'animus rem sibi habendi, la chiara ed inequivoca manifestazione di voler escludere gli altri comunisti, ben potendo l'esercizio del possesso avvenire uti condominus e con la tolleranza degli altri comproprietari.
Ed è evidente che il vero comportamento cui può attribuirsi detta valenza non può che essere quello di trasformare l'immobile per renderlo parte della proprietà
esclusiva di uno solo dei condomini, comportamento che nella specie è
rinvenibile in epoca ben lontana dal compimento del ventennio occorrente per usucapire.
Quanto alla circostanza secondo cui l'accesso al passetto dal lato opposto alla proprietà di fosse impedito già da epoca antecedente al 2001, Parte_1
oltre al fatto che non è precisato da quando ciò sarebbe avvenuto, la circostanza è
rimasta priva di sicuro riscontro, considerato che sempre in base alle dichiarazioni dell' le chiavi erano nell'esclusivo possesso di Tes_1 Persona_4
dato decisamente negato dal teste , anch'egli, però, non
[...] Testimone_2
del tutto disinteressato alla vicenda, essendo cognato della moglie del convenuto
12 il quale ha anche raccontato che quest'ultimo utilizzava il Controparte_1
sottotetto in contesa come stenditoio e deposito di materiali.
Però, a fronte della imprecisata chiusura della scala ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali, l'unico dato certo da cui trarre elementi presuntivi affidabili è quello rappresentato dal verbale della polizia municipale di Giugliano
datato 20.8.2009, elevato a carico di e (eredi Controparte_12 Controparte_11
di , che segna, anche alla luce della c.t.u. svolta Persona_4
nell'altro giudizio, utilizzata per comprendere la conformazione dei luoghi,
facendo parte integrante del dispositivo, il sostanziale accorpamento del vano scala a quella proprietà, sottraendolo all'accesso comune da quel lato, essendo dimostrato anche tramite la foto acclusa al verbale che la relativa trasformazione era in atto.
D'altro canto, nella patica relativa al condono richiesto da Parte_1
per gli abusi realizzati, come si è visto nel 2001, presentata proprio dall' Tes_1
come contestano gli appellati, nel grafico della situazione precedente non vi era un muro posto al confine ideale sull'antistante passetto di collegamento, tra i sub
102 e 103, essendo esso raffigurato più aventi, anche con l'apertura che consentiva di accedere al sub 102, eliminata nel grafico raffigurante lo stato post abuso.
Tanto meno può assegnarsi efficacia probante alla imprecisata 'certificazione'
di allaccio della fornitura elettrica dal 1980, considerato che è Parte_1
proprietario di altro immobile nell'edificio.
Sicché, seguendo le coordinate tracciate sub C.c.i), tutti i riportiti elementi di contraddittorietà non possono che condurre al rigetto della domanda avanzata da
Parte_1
13 C.d.) Venendo all'esame dell'appello incidentale, occorre cercare di fare chiarezza relativamente all'oggetto della richiesta avanzata dai Parte_8
.
[...]
Essi assumono che avrebbe dovuto avanzare una domanda Parte_1
ex art. 938 c.c. e non di usucapione.
La difesa, in verità, risulta essere di difficile lettura, ove si consideri, in primo luogo, che l'attore intendeva conseguire l'acquisito a titolo originario di una porzione che già era edificata, cioè la parte di sottotetto divenuta sub 102, quindi,
per quella parte, nessuna 'occupazione' di fondo vi è stata, ma solo l'allegazione di averne esercitato il possesso per oltre un ventennio, in piena sintonia con la prospettazione di un'azione ex art. 1158 c.c..
Per la parte su cui è stata edificata una veranda, non pare che essa faccia parte dell'ex sub 12, di proprietà comune, sicché la domanda riguarderebbe soltanto la parte su cui è stata ampliata la costruzione, cioè il “cucinino” (vds. pag. 28 di cui al grafico dell'istanza di condono).
Ma, per l'operatività dell'art. 938 c.c. è necessario che il suolo occupato dalla costruzione sia altrui, mentre qui si versa in tema di comproprietà, come precedentemente evidenziato, nell'ambito del comma 2 dell'art. 1102 c.c., che riconduce sempre all'usucapione in danno del compartecipe.
Inoltre, è sempre necessaria la domanda proveniente dal costruttore “in buona fede”, mentre qui si prospetta evidentemente una attività non consentita e sono i convenuti ad averla proposta, parametrando l' “indennizzo” al valore di mercato del bene nel complesso e a quello locativo per il periodo di riferimento dal 2001
per 147 mesi.
Anche il richiamo all'art. 1127 comma 4 c.c. non è chiaro, considerato sempre
14 che esso potrebbe riguardare semmai soltanto il cucinino e del tutto diversi sarebbero i criteri previsti per determinare l'indennizzo; inoltre, funditus, la norma configura un diritto in capo al proprietario della terrazza ad uso esclusivo o del proprietario dell'ultimo piano, a fronte del quale la legge contempla a titolo
'compensativo' una, non a caso, “indennità”, mentre qui sembra prospettarsi un'attività di carattere illecito, prohibente condomino.
Per quel che concerne il richiamo all'art. 936 c.c., fermo restando che ciò
riguarderebbe sempre solo il cucinino, nuovamente si pongono problemi circa la qualificazione del condomino come terzo, così come riguardo all'oggetto della richiesta, visto che, se si sceglie di “ritenerle”, sarebbero i convenuti a dover corrispondere il costo dei materiali o l'aumento di valore, mentre, per quanto è
dato capire, gli appellanti incidentali sembra vogliano che venga loro 'attribuita'
in proprietà la quota di 250/1000.
In realtà, l'intero impianto delle difese dei convenuti di cui alla domanda riconvenzionale cela il paradosso che, pur opponendosi alla declaratoria di usucapione – unici tra i comproprietari ad avere assunto tale posizione – di fatto sembrano voler dismettere la proprietà di quelle porzioni per conseguirne il controvalore o un risarcimento da mancato utilizzo (limitato, peraltro, in maniera secca a 147 mesi, cioè fino alla domanda, cosa che avvalora ulteriormente quanto ora detto).
Ma, una volta negata la loro acquisizione originaria in capo all'attore in mancanza del decorso del ventennio, automaticamente loro restano comproprietari di quelle zone, senza considerare che, riguardo al loro controvalore, essendosi, come hanno dimostrato, accordati, decidendo di non opporsi alla domanda, con la e in relazione CP_11 Controparte_12
15 all'usucapione del sub 103, nonché dell'unica scala di accesso autonomo al passetto che permetteva il passaggio all'altra parte di sottotetto, scala oramai accorpata alla proprietà di questi ultimi, rende sostanzialmente nullo il valore autonomo di mercato del bene in contestazione, visto che il secondo accesso può
e poteva avvenire sola dalla proprietà dell'attore.
Per quel che concerne il mancato utilizzo, deve, invece, rilevarsi che fino alla data di introduzione del giudizio, non consta, né vi è prova, anzi neppure risulta essere mai stato allegato che, a fronte dell'occupazione esclusiva da parte di avvenuta con la trasformazione operata nel 2001, essi abbiano Parte_1
fatto richiesta di voler utilizzare il bene in questione o che abbiano formulato una qualche opposizione, dovendo, pure in tema di occupazione illecita, la parte sempre dedurre che ne sarebbe stato fatto un qualche uso, anche personale, e che ciò le sia stato negato.
Pertanto, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
D – Le spese
La reciproca soccombenza, anche alla luce di quanto detto riguardo alle complessive difese delle parti, giustifica l'integrale compensazione anche delle spese di secondo grado, sussistendo altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma
1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico sia dell'appellante principale, che di quelli incidentali, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1
bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia delle parti indicate in intestazione;
16 b) rigetta sia l'appello principale, che quello incidentale;
c) compensa integralmente le spese del grado tra le parti costituite;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4093/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1723/2018, pubblicata il 19.2.2018, del tribunale di Napoli,
TRA
C.F. , rapp.to e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato a margine dell'atto di appello dall'avv. Agostino De Michele,
C.F. –P. IVA e col medesimo elett.te C.F._2 P.IVA_1
dom.to presso lo studio sito in Lusciano, alla via F. De Sanctis n. 99
Appellante
E
C. F. ; Controparte_1 C.F._3
, C. F. e Parte_2 C.F._4 [...]
C. F. , tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._5
MA UI, C. F. , con studio in Giugliano in C.F._6
Campania, alla via Corso Campano n. 315, e con lo stesso ivi elett.te dom.ti in forza di procura in calce alla comparsa di risposta.
Appellati incidentali
1 E
, C. F. , C. F. CP_2 C.F._7 CP_3
, , C. F. : , C.F._8 CP_4 C.F._9
, C. F. , , C. Controparte_5 C.F._10 CP_6
F. , , C. F. C.F._11 Controparte_7
; e , n.q. di C.F._12 CP_6 Controparte_7
genitori esercenti la potestà sul minore , C. F. CP_3
nonchè sulla minore , C. F. C.F._13 CP_4
, , n.q. di genitore esercente la potestà C.F._14 CP_6
sulla minore , C. F. , , C. F. Per_1 C.F._15 CP_8
, C. F. C.F._16 Parte_4
, , C. F. : , C.F._17 CP_9 C.F._18
, C. F. : , Controparte_10 C.F._19 [...]
, C. F. : , C. F. Parte_5 C.F._20 Controparte_11
e C. F. C.F._21 Controparte_12
C.F._22
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 22 maggio 2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, Parte_1
le parti su indicate in epigrafe e, assumendo di possedere uti dominus, da oltre venti anni, l'unità immobiliare sita nel comune di Giugliano in Campania, vico
2 Monacelle n. 14, secondo piano, al NCEU foglio 92, p.lla 463 sub 102 e 103 (ex sub 12), chiedeva la declaratoria, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, con vittoria di spese da distrarre.
A.b.) Si costituivano esclusivamente Controparte_1 Parte_2
, anche per conto del figlio allora minore i quali
[...] Parte_3
resistevano alla domanda e proponeva a loro volta domanda riconvenzionale,
chiedendo che il tribunale pronunziasse la declaratoria di accessione invertita in favore dell'attore dell'immobile de quo, con condanna al pagamento dello stesso in loro favore, della somma di euro 22.106,23, oltre rivalutazione e interessi dall'anno 2001, epoca in cui aveva impedito l'accesso Parte_1
all'immobile, come quantificata nella consulenza di parte prodotta, o, in subordine, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1127 comma 4 c.c.
sempre maggiorata di rivalutazione e interessi, o, in ulteriore subordine, che venisse dichiarata la ritenzione delle opere realizzate, “con limitazione a quelle realizzate sui 250 millesimi della superficie totale”, quota corrispondente ai millesimi di loro proprietà, vinte le spese con attribuzione.
A.b.) Il tribunale, nella contumacia degli altri convenuti, cosi statuiva:
<<- rigetta la domanda e la domanda riconvenzionale;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio>>.
Il primo giudice, in estrema sintesi, rilevava che la parte attrice non aveva nuovamente depositato, all'atto della spedizione a sentenza, il proprio fascicolo di parte, da ciò discendendo che non aveva offerto la prova di chi fosse il proprietario dell'immobile in questione, anche perché era necessaria
<
a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché
3 solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
In altri termini, solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione nonché, come detto, della precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro il predetto dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo. >>,
discendendo da tale statuizione anche il rigetto delle domande riconvenzionali,
cosa che giustificava, nella reciproca soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
espressa della presente decisione, con il quale censurava la decisione laddove il primo giudice aveva ritenuto che non fosse stato depositato agli atti il proprio fascicolo;
evidenziava, inoltre, che la documentazione era stata depositata anche telematicamente, tra cui l' “atto di divisione del 14.11.1988 e la copia della dichiarazione di successione e del testamento olografo”, nonché l'atto di compravendita dell'8.6.1989, da cui era possibile ricavare la comproprietà
dell'immobile tra le parti, mentre, per quel che concerne il merito della domanda,
questa era stata provata sia mediante la prova per testi raccolta in primo grado, sia tramite la documentazione prodotta, relativa ai lavori eseguiti sull'immobile e alla attivazione del servizio elettrico, da cui emergeva il possesso dal 1980 del
“suppenno” oggetto della domanda di usucapione.
L'appellante, pertanto, concludeva, in riforma della sentenza di primo grado,
4 in maniera conforme alle conclusioni rese in quella sede.
B.b.) Si costituivano e Controparte_1 Parte_2 [...]
nel frattempo divenuto maggiorenne, i quali resistevano Parte_3
all'impugnazione, riproponendo le loro difese tesa a negare che
[...]
esercitasse il possesso esclusivo da oltre vent'anni, per essere Parte_1
l'accesso possibile soltanto dalla sua proprietà, ma solo dal 2001, epoca in cui aveva eseguito lavori abusivi sull'immobile, mentre l'accesso al secondo piano fino al 2009 e, prima del 2001, al sottotetto, poteva avvenire tramite una scala posta sul lato opposto a quello di proprietà dell'attore, scala eliminata da altro comproprietario, avendo anch'egli eseguito opere abusive sul Controparte_12
fabbricato. Proponevano, a loro volta, gravame incidentale dolendosi del fatto che il giudice non avrebbe dovuto rigettare le loro domande riconvenzionali, ma al più dichiararle improcedibili, essendo, invece, stato provato, tramite la documentazione prodotta da essi attori in riconvenzionale, nonché la loro consulenza di parte, che essi erano comproprietari del cespite contestato per la quota di 250/1000, sicché il tribunale “avrebbe potuto avere esatta contezza della titolarità patrimoniale dell'attore e dei convenuti in riconvenzionale … senza necessariamente ricorrere alla attestazione da parte del conservatore dei registri immobiliari.”.
Gli appellati concludevano per il rigetto dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accogliendo il gravame incidentale, nuovamente in senso conforme a quanto domandato in prima istanza.
B.c.) Disposta l'integrazione del contraddittorio e la notifica del gravame incidentale a e ad quale genitore in Parte_4 CP_6
rappresentanza della figlia minore invitate le parti ad interloquire in Per_1
5 ordine alla sentenza prodotta agli atti, con cui e Controparte_12 CP_11
avevano visto accolta analoga domanda di usucapione relativamente
[...]
all'immobile che appariva essere lo stesso oggetto della presente controversia, la causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Si osserva che, effettivamente, come lamenta l'appellante principale, agli atti del fascicolo telematico, comunque, nei termini previsti dall'art. 183 c,p.c.,
risultavano depositati i documenti che richiama nell'atto di Parte_1
appello, ciò indipendentemente dal deposito del fascicolo cartaceo.
In ogni caso, nulla impedisce di ridepositare in appello i documenti che erano stati tempestivamente depositati in primo grado, ancorché fosse stata omessa la loro produzione all'atto della spedizione a sentenza, non costituendo, ovviamente,
documentazione nuova.
Inoltre, sono gli stessi appellati/appellanti incidentali a sostenere che anche tramite la produzione da loro effettuata e segnatamente la “Perizia tecnica asseverata descrittiva ed estimativa” a firma dell'arch. – vds. Persona_2
paragrafo intitolato “Cronostoria della proprietà” alle pagg. 3, 4 e 5 – era possibile ricostruire i passaggi che avevano portato alla configurazione delle quote di comproprietà tra le parti del giudizio, a partire dall'originario proprietario (nonno), con successione in favore dei sette figli e Controparte_12
con compiuta esposizione dei successivi passaggi e relativi atti, fino ad
[...]
(che acquista anche la quota di , Parte_1 Persona_3 Controparte_12
nipote e (eredi di , Controparte_11 Persona_4 CP_1
6 (erede di , , e Parte_1 Parte_3 CP_2 CP_8 CP_9 CP_6
(eredi di l'ultimo padre di e Controparte_13 CP_3 CP_4 Per_1
.
[...]
C.b.) Occorre a questo punto sgombrare il campo da un primo problema di ovvia decisiva rilevanza, cioè l'esatta individuazione del cespite oggetto della domanda di usucapione avanzata da posto che esso Parte_1
'rivendica' il proprio acquisto a titolo originario sul “sottotetto/suppenno” sito a
Vico Monacelle n. 14 di Giugliano in Campania, foglio 92, p. lla 462 sub 102 e
103 (ex sub 12), che, per dati catastali, generava equivoci con la sentenza di accoglimento scaturente da analoga domanda ex art. 1158 c.c. proposta da e nipote, resa dal tribunale di Napoli Nord n. Controparte_11 Controparte_12
1019/2018, anch'essa relativa al Vico Monacelle n. 14, foglio 92, p.lla 462, sub
102 e 103 (ex sub 12), sebbene con la precisazione che attualmente il bene è
censito sub 17, sentenza che rimandava, per l'individuazione, all'elaborato di consulenza svolto in quella sede.
Sollecitate da questa corte le parti a rendere chiarimenti sul punto, è stato prodotto dagli appellanti incidentali tale elaborato e, anche alla luce di quello di parte da loro depositato in primo grado, emerge che il sottotetto in questione era diviso in due metà quasi uguali, una posta verso l'originaria scala condominiale che permetteva l'accesso al piano secondo, l'altra confinante con il lato opposto dove si trova il terrazzo di proprietà di la prima oggetto del Parte_1
giudizio esitato nella sentenza di accoglimento della domanda della e di CP_11
costituente il sub 103, la seconda oggetto di questo giudizio, Controparte_12
costituente il sub 102 (vds. consulenza di parte a firma dell'arch. alle Per_2
pagg. ottava diciottesima, ventisettesima, ventottesima e trentaseiesima, nonché
7 c.t.u. ing. dell'altro giudizio, pagg. nona e tredicesima), Persona_5
derivate da quella di maggiore consistenza 12.
Sicché, la prima sentenza non ha effetto preclusivo rispetto alla domanda avanzata in questa sede da Parte_1
C.c.) Tanto premesso, riguardo alla domanda di usucapione occorre necessariamente partire dai principi affermati dal giudice di legittimità in merito all'accertamento cui è chiamato il giudice in caso di domanda diretta a sentir dichiarare l'intervenuto acquisito per usucapione.
C.c.i.) Cass. n. 20539 del 2017 è così massimata:
< conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.>>.
Nel formulare il principio di diritto cui il giudice del rinvio si sarebbe dovuto conformare nella specifica controversia sottoposta al suo esame la Suprema Corte
così si è espressa:
<<…si atterrà al principio di diritto di cui al precedente punto 1.1., valutando in base alle prove acquisite il sussistere degli elementi fattuali idonei (v. precedente punto 1.3) offrendo congrua motivazione e tenendo conto, come rettamente rilevato in sede di discussione dal P.G., del quadro degli obblighi internazionali che vincolano l'Italia, con particolare riferimento all'art. 1 protocollo n. 1 alla CEDU, quale interpretato dalla Corte EDU nella sentenza Par della Grande Camera 30.8.2007, J.A. ) & Parte_6 Controparte_14
c. United Kingdom (ricorso n. 44302/02): con detta sentenza la Corte di
[...]
Strasburgo, nel ritenere a maggioranza semplice conforme al diritto convenzionale l'adverse possession dell'ordinamento del Regno Unito, ha
8 evidenziato l'esigenza di un attento bilanciamento, nell'applicazione di un istituto non dissimile dall'usucapione, dei valori in conflitto tutelati dall'art. 1 del protocollo;
ciò che si traduce, quanto meno, nell'esigenza di rigore, da parte del giudice nazionale, nell'apprezzamento - anche sul fronte probatorio - del sussistere dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.>>.
E' vero che in altra successiva pronuncia è stato ribadito che non sussiste, in tema di usucapione, una diversa regola di giudizio rispetto a quella della preponderanza dell'evidenza (non vigendo il 'sistema' probatorio proprio del giudizio penale che richiede un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio), ma resta il dato che, per poter affermare esistente l'acquisito a titolo originario,
occorre dare la dimostrazione puntuale di tutti gli elementi richiesti per integrare la fattispecie prevista dall'art. 1158 c.c..
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus,
accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad
usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del
9 bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve, inoltre, come si è visto, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, essendosi precisato che egli che non può lasciare spazio a
perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla
concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante
comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato,
occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità,
inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore,
per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il corpus
quanto l'animus in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Del resto, come questa corte ha già in altre occasioni evidenziato, ““L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che, con continuità, si sostituisca al proprietario nella utilizzazione del bene medesimo. Ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario,
in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus
di un terzo, con rilievo esterno è tale da mostrare una indiscussa e piena signoria
10 di fatto contrapposta all'inerzia del titolare. Di fronte alla prova “formale” della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa;
se si ritenesse il contrario, infatti, l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime probatorio dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi sostenuta da prove non univoche”” (così, tra le altre,
Appello Napoli n. 3151 del 2018).
C.c.ii.) Partendo da tali premesse, ritiene il collegio che non possa affermarsi che l'attore abbia assolto all'onere della prova sullo stesso Parte_1
gravante.
Le risultanze della prova testimoniale, diversamente da quanto opina l'appellante, sono estremamente contraddittorie, tanto che, come ha rilevato il giudice di primo grado trasmettendo gli atti alla procura della Repubblica, i testi di parte attrice hanno cercato di avvalorare la tesi dell'attore secondo cui l'accesso al sottotetto era possibile soltanto dalla proprietà di e Parte_1
che quel sottotetto fosse nel suo esclusivo possesso da oltre vent'anni, a fronte di quelle di segno diametralmente opposto dei testimoni indicati dai convenuti, i quali hanno negato quanto allegato dall'attore.
Innanzi tutto, deve evidenziarsi che le dichiarazioni di alcuni testi non possono non essere valutate tenendo conto dell'evidente interesse degli stessi all'esito della contesa, per esempio quelle provenienti dal genero dell'attore, Tes_1
il quale ha anche rappresentato di occupare personalmente l'immobile de
[...]
quo da circa 15 anni (a fra data dall'udienza del 19.2.2016).
Comunque, lo stesso che è anche il tecnico che ha presentato l'istanza Tes_1
11 di sanatoria delle opere eseguite da senza titolo abilitativo, ha Parte_1
raccontato che i lavori furono realizzate nel 2001, cosa in perfetta consonanza con il fatto di occupare l'immobile da 15 anni rispetto, appunto, alla data di udienza del 19.2.2016.
Detta dichiarazione di per sé non è affatto favorevole alle tesi dell'attore, ove si consideri che la domanda di usucapione è stata proposta nel 2013, a distanza,
quindi, di poco più di dieci anni dalla esecuzione dei lavori che, di fatto, hanno segnato la modifica e l'annessione alla proprietà di Parte_1
Ciò deve essere letto in combinazione con il fatto che qui si tratta di immobile in comproprietà tra più parenti succeduti ad un comune dante causa, di tal che occorre, per poter manifestare l'animus rem sibi habendi, la chiara ed inequivoca manifestazione di voler escludere gli altri comunisti, ben potendo l'esercizio del possesso avvenire uti condominus e con la tolleranza degli altri comproprietari.
Ed è evidente che il vero comportamento cui può attribuirsi detta valenza non può che essere quello di trasformare l'immobile per renderlo parte della proprietà
esclusiva di uno solo dei condomini, comportamento che nella specie è
rinvenibile in epoca ben lontana dal compimento del ventennio occorrente per usucapire.
Quanto alla circostanza secondo cui l'accesso al passetto dal lato opposto alla proprietà di fosse impedito già da epoca antecedente al 2001, Parte_1
oltre al fatto che non è precisato da quando ciò sarebbe avvenuto, la circostanza è
rimasta priva di sicuro riscontro, considerato che sempre in base alle dichiarazioni dell' le chiavi erano nell'esclusivo possesso di Tes_1 Persona_4
dato decisamente negato dal teste , anch'egli, però, non
[...] Testimone_2
del tutto disinteressato alla vicenda, essendo cognato della moglie del convenuto
12 il quale ha anche raccontato che quest'ultimo utilizzava il Controparte_1
sottotetto in contesa come stenditoio e deposito di materiali.
Però, a fronte della imprecisata chiusura della scala ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali, l'unico dato certo da cui trarre elementi presuntivi affidabili è quello rappresentato dal verbale della polizia municipale di Giugliano
datato 20.8.2009, elevato a carico di e (eredi Controparte_12 Controparte_11
di , che segna, anche alla luce della c.t.u. svolta Persona_4
nell'altro giudizio, utilizzata per comprendere la conformazione dei luoghi,
facendo parte integrante del dispositivo, il sostanziale accorpamento del vano scala a quella proprietà, sottraendolo all'accesso comune da quel lato, essendo dimostrato anche tramite la foto acclusa al verbale che la relativa trasformazione era in atto.
D'altro canto, nella patica relativa al condono richiesto da Parte_1
per gli abusi realizzati, come si è visto nel 2001, presentata proprio dall' Tes_1
come contestano gli appellati, nel grafico della situazione precedente non vi era un muro posto al confine ideale sull'antistante passetto di collegamento, tra i sub
102 e 103, essendo esso raffigurato più aventi, anche con l'apertura che consentiva di accedere al sub 102, eliminata nel grafico raffigurante lo stato post abuso.
Tanto meno può assegnarsi efficacia probante alla imprecisata 'certificazione'
di allaccio della fornitura elettrica dal 1980, considerato che è Parte_1
proprietario di altro immobile nell'edificio.
Sicché, seguendo le coordinate tracciate sub C.c.i), tutti i riportiti elementi di contraddittorietà non possono che condurre al rigetto della domanda avanzata da
Parte_1
13 C.d.) Venendo all'esame dell'appello incidentale, occorre cercare di fare chiarezza relativamente all'oggetto della richiesta avanzata dai Parte_8
.
[...]
Essi assumono che avrebbe dovuto avanzare una domanda Parte_1
ex art. 938 c.c. e non di usucapione.
La difesa, in verità, risulta essere di difficile lettura, ove si consideri, in primo luogo, che l'attore intendeva conseguire l'acquisito a titolo originario di una porzione che già era edificata, cioè la parte di sottotetto divenuta sub 102, quindi,
per quella parte, nessuna 'occupazione' di fondo vi è stata, ma solo l'allegazione di averne esercitato il possesso per oltre un ventennio, in piena sintonia con la prospettazione di un'azione ex art. 1158 c.c..
Per la parte su cui è stata edificata una veranda, non pare che essa faccia parte dell'ex sub 12, di proprietà comune, sicché la domanda riguarderebbe soltanto la parte su cui è stata ampliata la costruzione, cioè il “cucinino” (vds. pag. 28 di cui al grafico dell'istanza di condono).
Ma, per l'operatività dell'art. 938 c.c. è necessario che il suolo occupato dalla costruzione sia altrui, mentre qui si versa in tema di comproprietà, come precedentemente evidenziato, nell'ambito del comma 2 dell'art. 1102 c.c., che riconduce sempre all'usucapione in danno del compartecipe.
Inoltre, è sempre necessaria la domanda proveniente dal costruttore “in buona fede”, mentre qui si prospetta evidentemente una attività non consentita e sono i convenuti ad averla proposta, parametrando l' “indennizzo” al valore di mercato del bene nel complesso e a quello locativo per il periodo di riferimento dal 2001
per 147 mesi.
Anche il richiamo all'art. 1127 comma 4 c.c. non è chiaro, considerato sempre
14 che esso potrebbe riguardare semmai soltanto il cucinino e del tutto diversi sarebbero i criteri previsti per determinare l'indennizzo; inoltre, funditus, la norma configura un diritto in capo al proprietario della terrazza ad uso esclusivo o del proprietario dell'ultimo piano, a fronte del quale la legge contempla a titolo
'compensativo' una, non a caso, “indennità”, mentre qui sembra prospettarsi un'attività di carattere illecito, prohibente condomino.
Per quel che concerne il richiamo all'art. 936 c.c., fermo restando che ciò
riguarderebbe sempre solo il cucinino, nuovamente si pongono problemi circa la qualificazione del condomino come terzo, così come riguardo all'oggetto della richiesta, visto che, se si sceglie di “ritenerle”, sarebbero i convenuti a dover corrispondere il costo dei materiali o l'aumento di valore, mentre, per quanto è
dato capire, gli appellanti incidentali sembra vogliano che venga loro 'attribuita'
in proprietà la quota di 250/1000.
In realtà, l'intero impianto delle difese dei convenuti di cui alla domanda riconvenzionale cela il paradosso che, pur opponendosi alla declaratoria di usucapione – unici tra i comproprietari ad avere assunto tale posizione – di fatto sembrano voler dismettere la proprietà di quelle porzioni per conseguirne il controvalore o un risarcimento da mancato utilizzo (limitato, peraltro, in maniera secca a 147 mesi, cioè fino alla domanda, cosa che avvalora ulteriormente quanto ora detto).
Ma, una volta negata la loro acquisizione originaria in capo all'attore in mancanza del decorso del ventennio, automaticamente loro restano comproprietari di quelle zone, senza considerare che, riguardo al loro controvalore, essendosi, come hanno dimostrato, accordati, decidendo di non opporsi alla domanda, con la e in relazione CP_11 Controparte_12
15 all'usucapione del sub 103, nonché dell'unica scala di accesso autonomo al passetto che permetteva il passaggio all'altra parte di sottotetto, scala oramai accorpata alla proprietà di questi ultimi, rende sostanzialmente nullo il valore autonomo di mercato del bene in contestazione, visto che il secondo accesso può
e poteva avvenire sola dalla proprietà dell'attore.
Per quel che concerne il mancato utilizzo, deve, invece, rilevarsi che fino alla data di introduzione del giudizio, non consta, né vi è prova, anzi neppure risulta essere mai stato allegato che, a fronte dell'occupazione esclusiva da parte di avvenuta con la trasformazione operata nel 2001, essi abbiano Parte_1
fatto richiesta di voler utilizzare il bene in questione o che abbiano formulato una qualche opposizione, dovendo, pure in tema di occupazione illecita, la parte sempre dedurre che ne sarebbe stato fatto un qualche uso, anche personale, e che ciò le sia stato negato.
Pertanto, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
D – Le spese
La reciproca soccombenza, anche alla luce di quanto detto riguardo alle complessive difese delle parti, giustifica l'integrale compensazione anche delle spese di secondo grado, sussistendo altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma
1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico sia dell'appellante principale, che di quelli incidentali, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1
bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia delle parti indicate in intestazione;
16 b) rigetta sia l'appello principale, che quello incidentale;
c) compensa integralmente le spese del grado tra le parti costituite;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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