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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1183/2024 tra Parte_1
OPPONENTE e
RAPPRESENTATA DA Parte_2 CP_1
OPPOSTA
Oggi 7 maggio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. MANZOTTI FERDINANDO che precisa le conclusioni come da atto di Parte_1 citazio rocedibilità della domanda ex art 11 del contratto che prevede il tentativo obbligatorio di mediazione prima del ricorso all'autorità giudiziaria. Rappresenta altresì che l'opponente ha sottoscritto la fideiussione nella qualità di consumatore in quanto alla data della sottoscrizione del contratto non era né legale rappresentate né socio della società garantita
Per RAPPRESENTATA DA l'avv. CRAIA VILLEADO, Parte_2 CP_1 oggi sost antalamessa che precisa le da comparsa di costituzione e risposta insistendo nelle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art 171 ter c.p.c.. Eccepisca la tardività, inammissibilità ed infondatezza delle odierne eccezioni oggi sollevate dalla controparte sulle quale non accetta il contraddittorio Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1183/2024 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 vv. DO OPPONENTE contro
rappresentata da p.i. ) Parte_2 CP_1 P.IVA_1 RAIA VILLEA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 07.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1183/2024 emesso in d ribunale di Macerata in favore della rappresentata da per l'importo di € Parte_2 CP_1 Euro 88.024,27, oltre int lla fase monitoria tto di fideiussione sottoscritto in data 11.02.2010 fino a concorrenza della somma di € 485.000,00 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento n. 741508444 sottoscritto in pario data dalla con la A fondamento della opposizione CP_2 CP_3 Controparte_4 legitti per difetto di CP_1 Parte_2 iscrizione delle predette società nell'albo ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca D'Italia; B) il difetto di prova della titolarità del credito derivante dal contratto di finanziamento per difetto di prova dell'inclusione del predetto credito nell'ambito della cessione in blocco sottoscritta dalla Parte_3 [...] in data 20 dicembre 2017 di cui all Controparte_4
Ufficiale, parte seconda n. n. 151 del 23 dicembre 2017 e per difetto di prova della iscrizione della cessione nel registro delle imprese;
C) la nullità totale della fideiussione in quanto conforme al modello ABI, ritenuto dalla Banca d'Italia contrastante con la disciplina antitrust;
C) la nullità parziale della fideiussione per violazione della legge 1990/287 e, in particolare, della clausola contenente la deroga all'art 1957 c.c. con conseguente estinzione della obbligazione atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 10.04.2024 e, quindi, oltre sei mesi dalla scadenza della obbligazione, coincidente con l'invio in data 21.10.2015 della missiva con la quale la banca aveva comunicato alla debitrice e ai fideiussori la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art 1186 c.c. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, in via preliminare pagina 2 di 11 revocare la provvisoria esecutività del decreto opposto;
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto controverso in capo alla società ricorrente in via monitoria anche per difetto della iscrizione presso il Registro delle Imprese del credito ceduto;
In via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
in via principale nel merito, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 cc dalla fideiussione qui contestata e per l'effetto che nessuna somma è dovuta dal Sig. alla società opposta in relazione al contratto di Parte_1 fideiussione e dunque revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 280\2024 del 12 aprile 2024 emesso dall'intestato Tribunale;
dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione ad agire in mancanza di iscrizione al Registro previsto dall'art. 106 TUB nel merito ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome illegittimo e destituito di fondamento. Con vittoria di spese e compensi di lite.” Si costituiva la opposta che, in via pregiudiziale, eccepiva la inammissibilità della opposizione per difetto di procura alle liti. Nel merito contestava specificatamente i singoli motivi di opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis in rito, respingere la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, dichiarare la nullità della notifica della opposizione e la conseguente inammissibilità della proposta opposizione con ogni conseguente statuizione;
in via subordinata e salvo gravame, nel merito, respingere per quanto di diritto e ragione la proposta opposizione e in ogni caso pronunciare condanna dell'opponente al pagamento delle seguenti somme Euro 88.024,27, oltre interessi di mora (Eur 1M + 1,80% spread + 2,154% mora) a partire dall'11/03/2023, o di quegli importi che risulteranno dovuti all'esito dell'istruttoria, oltre interessi al tasso di mora convenzionale o di quello previsto dall'art. 1284 – quarto comma c.c.. Vinte le spese”. Con ordinanza in data 05.02.2025 veniva respinta la istanza ex art 649 c.p.c.. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.05.2025.
Diritto
Preliminarmente va disattesa la eccezione pregiudiziale sollevata dalla opposta atteso che l'opponente ha prodotto la procura alle lit, sanando in tal modo la originaria mancanza. Tanto premesso, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, la opposta, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha agito in giudizio, in via monitoria, onde conseguire dal pagina 3 di 11 fideiussore il pagamento della somma di € Euro 88.024,27, oltre interessi di mora in forza del contratto di finanziamento sottoscritto in data 11.02.2010 dalla debitrice garantita, con la CP_2 CP_3
Controparte_4 L' opponente, allegando la mancata iscrizione della opposta e della mandataria nell'albo ex art 106 TUB, ha eccepito il difetto di legittimazione processuale. La opposta, costituendosi in giudizio, ha dedotto e provato la iscrizione della c.r.l. Parte_4 nell'albo ex art 106 TUB. Osserva il Tribunale che la eccezione nella parte in cui viene allegata la mancata iscrizione della nell'albo ex art 106 TUB va disattesa tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema CP_1 corte di cassazione, sezione III, con la sentenza 18.03.2024 n. 7243. Con la predetta pronuncia, richiamata nella pronuncia del 17.05.2024 sul rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Secondo la Corte, invero, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata la eccezione va, pertanto, disattesa. Nel merito la opposizione è infondata e, pertanto, va disattesa. Come è noto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nella specie, a fronte della espressa contestazione operata dall' opponente, la opposta ha fornito adempiuto all'onere probatorio sulla medesima incombente. Al riguardo va preliminarmente ribadito che la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è dunque la prospettazione (discorso analogo vale per la pagina 4 di 11 simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come sua controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi). La legittimazione ad agire, pertanto, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., SU, n. 2915 del 2016) Tanto premesso, nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 88138
- 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e pagina 5 di 11 può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, invece, il caso in cui vi sia specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione. In tale caso il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Tuttavia tale avviso, unitamente ad altri elementi, può eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre pagina 6 di 11 particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. Nella specie la attrice opponente non ha contestato la esistenza del contratto di cessione, ma soltanto la inclusione dei crediti azionati in via monitoria nell''ambito della cessione di crediti intercorsa tra
[...] la in data 20 dicembre 2017 di cui a Parte_2 Controparte_4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 151 del 23 dicembre 2017. La opposta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23 dicembre 2017 (v. fascicolo monitorio nel quale si dà atto dell'avvenuta cessione “di un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BMPS"). Si evidenzia che in detto avviso sono indicati i crediti ceduti per tipologia e periodo. Tali elementi risultano sufficienti a far ritenere incluso nell'operazione anche il credito azionato dall'odierna opposta. Ed invero, il credito fatto valere dalla opposta possiede tutti i requisiti indicati nell'avviso di cessione atteso che deriva da finanziamento chirografario stipulato nel 2010 con la Controparte_4
e che il debitore principale è stato dichiarato decaduto dal beneficio del ter D'altra parte, va considerato che l'opponente non ha allegato le ragioni per le quali il credito azionato non sarebbe incluso tra quelli indicati nell'avviso. Osserva il Tribunale che detta indicazione, unitamente al possesso da parte della opposta del contratto di finanziamento e della corrispondenza intercorsa tra la cedente ed il debitore ceduto e alla dichiarazione sottoscritta dalla cedente (v. all. 12 dichiarazione prodotta con la comparsa di costituzione e risposta) consentono di ritenere provava indiziariamente la inclusione del credito azionato in via monitoria nella cessione del 20.12.2017. Ed invero, nonostante una parte della giurisprudenza escluda che la dichiarazione del cedente possa assumere valore probatorio, non essendo una confessione (in quanto non proviene da una parte processuale) e nemmeno un documento (essendo predisposta in funzione del giudizio), altra parte ammette che detta dichiarazione - che la Corte di Cassazione afferma poter costituire un elemento indiziario importante (cfr. Cass. n. 17944/2023) - possa costituire prova della cessione. Infatti, detta prova può essere fornita con ogni mezzo (Trib. Napoli 3.3.2022; Trib. Vicenza 29.6.2022 n. 131, che richiama Cass. n. 10200/2021), sicché la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, la quale attesta che il credito è stato da essa ceduto alla cessionaria, rappresenta, unitamente ad altri elementi - tra i quali la mancata allegazione, da parte dell'opponente, di aver ricevuto analoga richiesta di pagamento dalla cedente, nonché la mancata dimostrazione del pagamento – prova sufficiente della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria. Quale ulteriore elemento, va evidenziato che la cedente non avrebbe certamente interesse a dichiarare l'intervenuta cessione laddove questa non fosse stata stipulata. Quanto poi alla dedotta omessa iscrizione della cessione ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. nel Registro delle Imprese si tratta di formalità che incide solo ai fini della pubblicità e, dunque, opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, come tale rilevante soltanto nel caso in cui il debitore ceduto deduca e provi di avere adempiuto in favore del cedente, precedente titolare del credito;
ciò non è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che risulta priva di qualsiasi rilievo la doglianza dell'opponente. L'opposta ha altresì fornito prova della esistenza del credito.
pagina 7 di 11 Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). Nella specie la opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo: copia del contratto di finanziamento n. 741508444 sottoscritto in data 11/02/2010 dalla CP_2 CP_3 con la , avente ad oggetto la consegna dell Controparte_4 da restituire nei termini e alle condizioni pattuite contenente altresì l'assunzione della obbligazione fideiussoria;
(v. contratto di finanziamento prodotto con il ricorso monitorio); copia diffida di pagamento e messa in mora inviata alla debitrice principale e ai garanti in data 21.10.2015; estratto ex art 50 TUB. L'opponente, peraltro, non ha contestato l'entità del credito di talchè lo stesso può ritenersi provato nella misura indicata dall'opposta. L'opponente, infine, ha eccepito la nullità assoluta e/o parziale della fideiussione stante la conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema ABI del 2002, modello le cui clausole n. 2), n. 6) e n. 8) (clausole di reviviscenza, deroga al rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c. e sopravvivenza) sono state qualificate illegittime per contrasto con la normativa Antitrust (art. 2 lett. A) della Legge n. 287/1990) con Provvedimento della Banca d'Italia - nella veste che allora le era propria di Autorità garante della concorrenza e del mercato - n. 55 del 2/05/2005. Preliminarmente va rilevato che la proposizione di un'eccezione incidentale, con conseguente esclusione della formulazione di una domanda svolta in via principale con efficacia di giudicato di declaratoria di nullità, totale o parziale, degli atti di garanzia ne consente la trattazione da parte dell'adito ufficio, così venendo esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale territorialmente competente, cui altrimenti la questione avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e dell'art. 4 comma 1 ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (dopo le modifiche apportate con il D.L. n. 3 del 19.1.2017). Ciò peraltro ha trovato il recente avallo della giurisprudenza di legittimità nella misura in cui la stessa ha affermato che "la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata" (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 10.03.2021) avente ad oggetto, in ogni caso, una domanda di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust proposta nell'ambito di un procedimento ordinario di cognizione nelle forme dell'art. 616 c.p.c. e non già in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui viene sollevata dagli opponenti una mera eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare, con accertamento incidenter tantum, la pretesa economica avversaria. Nella specie l'opponente si è costituito fideiussore della società in ordine al CP_2 CP_3 solo rapporto di finanziamento di finanziamento n. 741508444 sottoscritto in data 11/02/2010 con la
Controparte_4 Ciò posto, come anche recentemente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso in esame si è, dunque, al di fuori dello schema contrattuale sanzionato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, riguardante, come è noto, la diversa tipologia contrattuale della fideiussione omnibus. La sanzione della nullità opera infatti in relazione a quella tipologia contrattuale, alla quale, nel provvedimento sanzionatorio, la Banca d'Italia ha dato ampio rilievo, spiegando come, attraverso lo strumento della pagina 8 di 11 fideiussione omnibus, si realizzi un maggiore accesso al credito per la generalità dei clienti delle banche, di talché l'esigenza di sanzionare le clausole contrattuali eccessivamente sbilanciate a favore della banca e penalizzanti per il garante si giustifica in relazione a quella tipologia contrattuale, di larga diffusione ma più onerosa per il garante. La medesima ratio non si ravvisa, invece, in relazione alla fideiussione prestata per singole operazioni, né il provvedimento della Banca d'Italia ne fa cenno. (Cassazione civile sez. I, 2/8/2024 n. 21841 nonché Cass. Sent. n. 19401/2024 “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus» e Cass. 657/2025) Alla luce di ciò, ponendosi il contratto in esame al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, gravava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione del contratto di fideiussione. Al riguardo vanno richiamati i principi professati dalla Suprema Corte nell'importante - e oramai nota - pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021 con la quale gli hanno definitivamente confutato la tesi Parte_5 della nullità assoluta della fideiussione che riproduca le cla schema ABI. Come è noto, la Banca d'Italia, infatti, con detto provvedimento ha ritenuto illecito, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 2 comma 2) lett. A) della legge n. 287/1990, l'utilizzo da parte degli Istituti di credito di contratti di fideiussione riproduttivi dello schema contrattuale predisposto dall'ABI censurando, nello specifico, le clausole di cui agli artt. 2 (c.d. clausola "di reviviscenza"), 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di "sopravvivenza"), ritenendo che tale schema uniforme fosse frutto di un'intesa bancaria a monte, preclusiva del diritto del singolo contraente di poter scegliere tra diversi prodotti in concorrenza. In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 espressamente statuisce che: "a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. A) della Legge n. 287/1990; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza". Tenuto conto, infatti, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (2010), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria). Ciò comporta che l'opponente era senz'altro onerato dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90. L' opponente non ha dato alcuna prova volta a dimostrare che nell'anno 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni bancarie specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, in altri termini, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. A tal riguardo, con recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. Trib. Milano n. 6441 del 20/07/2022).
pagina 9 di 11 Ciò premesso in punto di onere probatorio, va, comunque, osservato che un contratto che si sia correttamente perfezionato, in presenza dei requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e che non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico, non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi. Se, da un lato, invero deve ritenersi la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'associazione bancaria italiana nell'ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, come ravvisato nel parere dall'AGCM del 22 agosto 2003, dall'altro, tuttavia, non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione in cui non vi sia alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né in quelli in cui non risulti che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. In tale circostanza, invero, è arduo individuare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico. E nel contratto di fideiussione de quo non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né, men che meno, risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. A ben vedere, si è quindi di fronte non agli effetti di un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante, bensì di una prassi, senz'altro consolidata, e peraltro sicuramente preesistente alla predisposizione dello schema ABI, consistente nella diffusa tendenza alla standardizzazione contrattuale, in cui soltanto alcune clausole, ove applicate in modo uniforme e senza un apprezzabile margine di differenziazione dalle imprese operanti nel mercato di riferimento, vengono tacciate di anticoncorrenzialità. Alla luce di quanto esposto, posto che le clausole negoziali in esame, in se stesse e nella loro combinazione, sono del tutto lecite, in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, derivando invece il loro potenziale effetto anticoncorrenziale solo dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli istituti di credito, la mancata dimostrazione nel presente giudizio di tale fattispecie comporta il rigetto dell'eccezione in esame Deve altresì escludersi la inefficacia della clausola contenete la deroga all'art 1957 c.p.c. per violazione della disciplina consumeristica atteso che nel contratto in data 11.02.2010 l'opponente si è qualificato
“imprenditore”, che l'opposta ha dedotto a pag 4 della comparsa di costituzione e risposta che l'opponente all'epoca della sottoscrizione della fideiussione era socio titolare di quota rilevante del capitale sociale (50%) della società garantita, che la predetta circostanza non è stata specificatamente contestata dall'opponente nella memoria ex art 171 ter c.p.c. e che dalla visura camerale si evince che in data 17.07.2014 vi è stato il trasferimento delle quote sociali in favore del Pt_6 Ne consegue che ben può ben ritenere che la fideiussione sia stata rilasciata dall'opponente per scopi attinenti all'attività professionale. Infine, va dichiarata la inammissibilità della eccezione preliminare di improcedibilità della domanda ex art 11 della integrazione in data 16.08.2012 in quanto proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.05.2025. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va, dunque, respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. pagina 10 di 11 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 7 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1183/2024 tra Parte_1
OPPONENTE e
RAPPRESENTATA DA Parte_2 CP_1
OPPOSTA
Oggi 7 maggio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. MANZOTTI FERDINANDO che precisa le conclusioni come da atto di Parte_1 citazio rocedibilità della domanda ex art 11 del contratto che prevede il tentativo obbligatorio di mediazione prima del ricorso all'autorità giudiziaria. Rappresenta altresì che l'opponente ha sottoscritto la fideiussione nella qualità di consumatore in quanto alla data della sottoscrizione del contratto non era né legale rappresentate né socio della società garantita
Per RAPPRESENTATA DA l'avv. CRAIA VILLEADO, Parte_2 CP_1 oggi sost antalamessa che precisa le da comparsa di costituzione e risposta insistendo nelle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art 171 ter c.p.c.. Eccepisca la tardività, inammissibilità ed infondatezza delle odierne eccezioni oggi sollevate dalla controparte sulle quale non accetta il contraddittorio Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1183/2024 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 vv. DO OPPONENTE contro
rappresentata da p.i. ) Parte_2 CP_1 P.IVA_1 RAIA VILLEA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 07.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1183/2024 emesso in d ribunale di Macerata in favore della rappresentata da per l'importo di € Parte_2 CP_1 Euro 88.024,27, oltre int lla fase monitoria tto di fideiussione sottoscritto in data 11.02.2010 fino a concorrenza della somma di € 485.000,00 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento n. 741508444 sottoscritto in pario data dalla con la A fondamento della opposizione CP_2 CP_3 Controparte_4 legitti per difetto di CP_1 Parte_2 iscrizione delle predette società nell'albo ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca D'Italia; B) il difetto di prova della titolarità del credito derivante dal contratto di finanziamento per difetto di prova dell'inclusione del predetto credito nell'ambito della cessione in blocco sottoscritta dalla Parte_3 [...] in data 20 dicembre 2017 di cui all Controparte_4
Ufficiale, parte seconda n. n. 151 del 23 dicembre 2017 e per difetto di prova della iscrizione della cessione nel registro delle imprese;
C) la nullità totale della fideiussione in quanto conforme al modello ABI, ritenuto dalla Banca d'Italia contrastante con la disciplina antitrust;
C) la nullità parziale della fideiussione per violazione della legge 1990/287 e, in particolare, della clausola contenente la deroga all'art 1957 c.c. con conseguente estinzione della obbligazione atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 10.04.2024 e, quindi, oltre sei mesi dalla scadenza della obbligazione, coincidente con l'invio in data 21.10.2015 della missiva con la quale la banca aveva comunicato alla debitrice e ai fideiussori la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art 1186 c.c. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, in via preliminare pagina 2 di 11 revocare la provvisoria esecutività del decreto opposto;
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto controverso in capo alla società ricorrente in via monitoria anche per difetto della iscrizione presso il Registro delle Imprese del credito ceduto;
In via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
in via principale nel merito, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 cc dalla fideiussione qui contestata e per l'effetto che nessuna somma è dovuta dal Sig. alla società opposta in relazione al contratto di Parte_1 fideiussione e dunque revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 280\2024 del 12 aprile 2024 emesso dall'intestato Tribunale;
dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione ad agire in mancanza di iscrizione al Registro previsto dall'art. 106 TUB nel merito ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome illegittimo e destituito di fondamento. Con vittoria di spese e compensi di lite.” Si costituiva la opposta che, in via pregiudiziale, eccepiva la inammissibilità della opposizione per difetto di procura alle liti. Nel merito contestava specificatamente i singoli motivi di opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis in rito, respingere la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, dichiarare la nullità della notifica della opposizione e la conseguente inammissibilità della proposta opposizione con ogni conseguente statuizione;
in via subordinata e salvo gravame, nel merito, respingere per quanto di diritto e ragione la proposta opposizione e in ogni caso pronunciare condanna dell'opponente al pagamento delle seguenti somme Euro 88.024,27, oltre interessi di mora (Eur 1M + 1,80% spread + 2,154% mora) a partire dall'11/03/2023, o di quegli importi che risulteranno dovuti all'esito dell'istruttoria, oltre interessi al tasso di mora convenzionale o di quello previsto dall'art. 1284 – quarto comma c.c.. Vinte le spese”. Con ordinanza in data 05.02.2025 veniva respinta la istanza ex art 649 c.p.c.. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.05.2025.
Diritto
Preliminarmente va disattesa la eccezione pregiudiziale sollevata dalla opposta atteso che l'opponente ha prodotto la procura alle lit, sanando in tal modo la originaria mancanza. Tanto premesso, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, la opposta, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha agito in giudizio, in via monitoria, onde conseguire dal pagina 3 di 11 fideiussore il pagamento della somma di € Euro 88.024,27, oltre interessi di mora in forza del contratto di finanziamento sottoscritto in data 11.02.2010 dalla debitrice garantita, con la CP_2 CP_3
Controparte_4 L' opponente, allegando la mancata iscrizione della opposta e della mandataria nell'albo ex art 106 TUB, ha eccepito il difetto di legittimazione processuale. La opposta, costituendosi in giudizio, ha dedotto e provato la iscrizione della c.r.l. Parte_4 nell'albo ex art 106 TUB. Osserva il Tribunale che la eccezione nella parte in cui viene allegata la mancata iscrizione della nell'albo ex art 106 TUB va disattesa tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema CP_1 corte di cassazione, sezione III, con la sentenza 18.03.2024 n. 7243. Con la predetta pronuncia, richiamata nella pronuncia del 17.05.2024 sul rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Secondo la Corte, invero, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata la eccezione va, pertanto, disattesa. Nel merito la opposizione è infondata e, pertanto, va disattesa. Come è noto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nella specie, a fronte della espressa contestazione operata dall' opponente, la opposta ha fornito adempiuto all'onere probatorio sulla medesima incombente. Al riguardo va preliminarmente ribadito che la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è dunque la prospettazione (discorso analogo vale per la pagina 4 di 11 simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come sua controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi). La legittimazione ad agire, pertanto, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., SU, n. 2915 del 2016) Tanto premesso, nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 88138
- 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e pagina 5 di 11 può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, invece, il caso in cui vi sia specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione. In tale caso il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Tuttavia tale avviso, unitamente ad altri elementi, può eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre pagina 6 di 11 particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. Nella specie la attrice opponente non ha contestato la esistenza del contratto di cessione, ma soltanto la inclusione dei crediti azionati in via monitoria nell''ambito della cessione di crediti intercorsa tra
[...] la in data 20 dicembre 2017 di cui a Parte_2 Controparte_4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 151 del 23 dicembre 2017. La opposta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23 dicembre 2017 (v. fascicolo monitorio nel quale si dà atto dell'avvenuta cessione “di un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BMPS"). Si evidenzia che in detto avviso sono indicati i crediti ceduti per tipologia e periodo. Tali elementi risultano sufficienti a far ritenere incluso nell'operazione anche il credito azionato dall'odierna opposta. Ed invero, il credito fatto valere dalla opposta possiede tutti i requisiti indicati nell'avviso di cessione atteso che deriva da finanziamento chirografario stipulato nel 2010 con la Controparte_4
e che il debitore principale è stato dichiarato decaduto dal beneficio del ter D'altra parte, va considerato che l'opponente non ha allegato le ragioni per le quali il credito azionato non sarebbe incluso tra quelli indicati nell'avviso. Osserva il Tribunale che detta indicazione, unitamente al possesso da parte della opposta del contratto di finanziamento e della corrispondenza intercorsa tra la cedente ed il debitore ceduto e alla dichiarazione sottoscritta dalla cedente (v. all. 12 dichiarazione prodotta con la comparsa di costituzione e risposta) consentono di ritenere provava indiziariamente la inclusione del credito azionato in via monitoria nella cessione del 20.12.2017. Ed invero, nonostante una parte della giurisprudenza escluda che la dichiarazione del cedente possa assumere valore probatorio, non essendo una confessione (in quanto non proviene da una parte processuale) e nemmeno un documento (essendo predisposta in funzione del giudizio), altra parte ammette che detta dichiarazione - che la Corte di Cassazione afferma poter costituire un elemento indiziario importante (cfr. Cass. n. 17944/2023) - possa costituire prova della cessione. Infatti, detta prova può essere fornita con ogni mezzo (Trib. Napoli 3.3.2022; Trib. Vicenza 29.6.2022 n. 131, che richiama Cass. n. 10200/2021), sicché la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, la quale attesta che il credito è stato da essa ceduto alla cessionaria, rappresenta, unitamente ad altri elementi - tra i quali la mancata allegazione, da parte dell'opponente, di aver ricevuto analoga richiesta di pagamento dalla cedente, nonché la mancata dimostrazione del pagamento – prova sufficiente della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria. Quale ulteriore elemento, va evidenziato che la cedente non avrebbe certamente interesse a dichiarare l'intervenuta cessione laddove questa non fosse stata stipulata. Quanto poi alla dedotta omessa iscrizione della cessione ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. nel Registro delle Imprese si tratta di formalità che incide solo ai fini della pubblicità e, dunque, opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, come tale rilevante soltanto nel caso in cui il debitore ceduto deduca e provi di avere adempiuto in favore del cedente, precedente titolare del credito;
ciò non è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che risulta priva di qualsiasi rilievo la doglianza dell'opponente. L'opposta ha altresì fornito prova della esistenza del credito.
pagina 7 di 11 Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). Nella specie la opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo: copia del contratto di finanziamento n. 741508444 sottoscritto in data 11/02/2010 dalla CP_2 CP_3 con la , avente ad oggetto la consegna dell Controparte_4 da restituire nei termini e alle condizioni pattuite contenente altresì l'assunzione della obbligazione fideiussoria;
(v. contratto di finanziamento prodotto con il ricorso monitorio); copia diffida di pagamento e messa in mora inviata alla debitrice principale e ai garanti in data 21.10.2015; estratto ex art 50 TUB. L'opponente, peraltro, non ha contestato l'entità del credito di talchè lo stesso può ritenersi provato nella misura indicata dall'opposta. L'opponente, infine, ha eccepito la nullità assoluta e/o parziale della fideiussione stante la conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema ABI del 2002, modello le cui clausole n. 2), n. 6) e n. 8) (clausole di reviviscenza, deroga al rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c. e sopravvivenza) sono state qualificate illegittime per contrasto con la normativa Antitrust (art. 2 lett. A) della Legge n. 287/1990) con Provvedimento della Banca d'Italia - nella veste che allora le era propria di Autorità garante della concorrenza e del mercato - n. 55 del 2/05/2005. Preliminarmente va rilevato che la proposizione di un'eccezione incidentale, con conseguente esclusione della formulazione di una domanda svolta in via principale con efficacia di giudicato di declaratoria di nullità, totale o parziale, degli atti di garanzia ne consente la trattazione da parte dell'adito ufficio, così venendo esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale territorialmente competente, cui altrimenti la questione avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e dell'art. 4 comma 1 ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (dopo le modifiche apportate con il D.L. n. 3 del 19.1.2017). Ciò peraltro ha trovato il recente avallo della giurisprudenza di legittimità nella misura in cui la stessa ha affermato che "la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata" (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del 10.03.2021) avente ad oggetto, in ogni caso, una domanda di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust proposta nell'ambito di un procedimento ordinario di cognizione nelle forme dell'art. 616 c.p.c. e non già in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui viene sollevata dagli opponenti una mera eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare, con accertamento incidenter tantum, la pretesa economica avversaria. Nella specie l'opponente si è costituito fideiussore della società in ordine al CP_2 CP_3 solo rapporto di finanziamento di finanziamento n. 741508444 sottoscritto in data 11/02/2010 con la
Controparte_4 Ciò posto, come anche recentemente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso in esame si è, dunque, al di fuori dello schema contrattuale sanzionato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, riguardante, come è noto, la diversa tipologia contrattuale della fideiussione omnibus. La sanzione della nullità opera infatti in relazione a quella tipologia contrattuale, alla quale, nel provvedimento sanzionatorio, la Banca d'Italia ha dato ampio rilievo, spiegando come, attraverso lo strumento della pagina 8 di 11 fideiussione omnibus, si realizzi un maggiore accesso al credito per la generalità dei clienti delle banche, di talché l'esigenza di sanzionare le clausole contrattuali eccessivamente sbilanciate a favore della banca e penalizzanti per il garante si giustifica in relazione a quella tipologia contrattuale, di larga diffusione ma più onerosa per il garante. La medesima ratio non si ravvisa, invece, in relazione alla fideiussione prestata per singole operazioni, né il provvedimento della Banca d'Italia ne fa cenno. (Cassazione civile sez. I, 2/8/2024 n. 21841 nonché Cass. Sent. n. 19401/2024 “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus» e Cass. 657/2025) Alla luce di ciò, ponendosi il contratto in esame al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, gravava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione del contratto di fideiussione. Al riguardo vanno richiamati i principi professati dalla Suprema Corte nell'importante - e oramai nota - pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021 con la quale gli hanno definitivamente confutato la tesi Parte_5 della nullità assoluta della fideiussione che riproduca le cla schema ABI. Come è noto, la Banca d'Italia, infatti, con detto provvedimento ha ritenuto illecito, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 2 comma 2) lett. A) della legge n. 287/1990, l'utilizzo da parte degli Istituti di credito di contratti di fideiussione riproduttivi dello schema contrattuale predisposto dall'ABI censurando, nello specifico, le clausole di cui agli artt. 2 (c.d. clausola "di reviviscenza"), 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di "sopravvivenza"), ritenendo che tale schema uniforme fosse frutto di un'intesa bancaria a monte, preclusiva del diritto del singolo contraente di poter scegliere tra diversi prodotti in concorrenza. In particolare, il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 espressamente statuisce che: "a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. A) della Legge n. 287/1990; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza". Tenuto conto, infatti, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (2010), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria). Ciò comporta che l'opponente era senz'altro onerato dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90. L' opponente non ha dato alcuna prova volta a dimostrare che nell'anno 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni bancarie specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, in altri termini, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. A tal riguardo, con recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. Trib. Milano n. 6441 del 20/07/2022).
pagina 9 di 11 Ciò premesso in punto di onere probatorio, va, comunque, osservato che un contratto che si sia correttamente perfezionato, in presenza dei requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e che non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico, non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi. Se, da un lato, invero deve ritenersi la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'associazione bancaria italiana nell'ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, come ravvisato nel parere dall'AGCM del 22 agosto 2003, dall'altro, tuttavia, non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione in cui non vi sia alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né in quelli in cui non risulti che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. In tale circostanza, invero, è arduo individuare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico. E nel contratto di fideiussione de quo non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né, men che meno, risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. A ben vedere, si è quindi di fronte non agli effetti di un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante, bensì di una prassi, senz'altro consolidata, e peraltro sicuramente preesistente alla predisposizione dello schema ABI, consistente nella diffusa tendenza alla standardizzazione contrattuale, in cui soltanto alcune clausole, ove applicate in modo uniforme e senza un apprezzabile margine di differenziazione dalle imprese operanti nel mercato di riferimento, vengono tacciate di anticoncorrenzialità. Alla luce di quanto esposto, posto che le clausole negoziali in esame, in se stesse e nella loro combinazione, sono del tutto lecite, in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, derivando invece il loro potenziale effetto anticoncorrenziale solo dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli istituti di credito, la mancata dimostrazione nel presente giudizio di tale fattispecie comporta il rigetto dell'eccezione in esame Deve altresì escludersi la inefficacia della clausola contenete la deroga all'art 1957 c.p.c. per violazione della disciplina consumeristica atteso che nel contratto in data 11.02.2010 l'opponente si è qualificato
“imprenditore”, che l'opposta ha dedotto a pag 4 della comparsa di costituzione e risposta che l'opponente all'epoca della sottoscrizione della fideiussione era socio titolare di quota rilevante del capitale sociale (50%) della società garantita, che la predetta circostanza non è stata specificatamente contestata dall'opponente nella memoria ex art 171 ter c.p.c. e che dalla visura camerale si evince che in data 17.07.2014 vi è stato il trasferimento delle quote sociali in favore del Pt_6 Ne consegue che ben può ben ritenere che la fideiussione sia stata rilasciata dall'opponente per scopi attinenti all'attività professionale. Infine, va dichiarata la inammissibilità della eccezione preliminare di improcedibilità della domanda ex art 11 della integrazione in data 16.08.2012 in quanto proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.05.2025. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va, dunque, respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. pagina 10 di 11 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 7 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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