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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7649/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da 1) Parte_1 nato/a 28.05.1984 A Rho (MI) cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nato/a 30.11.1983 in Legnano (MI) cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Nerviano (anno 2009 atto n. 8 – Ufficio 1 reg. parte I serie) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
• ( , nato il [...] in [...], Parte_3 C.F._3 cittadino italiano, minorenne;
• ( ) nato il [...] in [...] Parte_4 C.F._4 cittadino italiano, minorenne;
• ( ) nato il [...] in [...] Parte_5 C.F._5 cittadino italiano, minorenne;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c., i figli minori e Pt_3 Parte_4 Pt_5 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi, inoltre, si obbligano a cooperare nel progetto di crescita dei figli a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli minori, invece, sarà esercitata - in via esclusiva - dal genitore presso il quale i minori saranno collocati in quel determinato momento. Le decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza dei figli saranno assunte dal genitore presso il quale i minori si trovano, che dovrà informare al più presto l'altro coniuge. Dato atto dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre. A tale riguardo, come già precisato in premessa, considerato che l'abitazione coniugale ove attualmente vive la famiglia è stata posta in vendita (atto notarile di vendita da perfezionarsi entro il mese 28 febbraio 2026), i coniugi sono attualmente alla ricerca delle rispettive nuove sistemazioni abitative. Pertanto, successivamente al reperimento di tali abitazioni, i figli vivranno prevalentemente presso l'abitazione materna, ove sarà collocata la loro futura residenza.
3. Modalità di frequentazione tra padre e figli: fatto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, la frequentazione dei figli con il padre verrà regolamentata come segue: Weekend alternati: dal venerdì sera alla domenica sera. Frequentazione infrasettimanale: almeno un pomeriggio/sera, con l'impegno del padre di seguire i figli nelle attività sportive, accompagnandoli e ritirandoli dai centri sportivi, in accordo e alternanza con la madre o con i nonni paterni/materni. Festività natalizie e pasquali: suddivisione alternata, con rotazione di anno in anno tra i genitori dei singoli giorni di festività. Altri giorni festivi e ponti: gestione in alternanza annuale tra i genitori. Periodo estivo: i figli trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con definizione del periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. A decorrere dal venir meno della convivenza tra i coniugi, il sig. si impegna a Parte_3 corrispondere mensilmente alla sig.ra – a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi – , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €. 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo al deposito della sentenza di separazione.
5. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Milano, di seguito specificato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. La regolamentazione prevista dai punti da 1 a 5 decorrerà dal momento in cui cesserà la convivenza tra i coniugi (allo stato in fase di reperimento). Pertanto, fintantoché i coniugi continueranno a convivere unitamente ai figli, gli stessi contribuiranno in via diretta alle esigenze familiari e dei figli, nonché alle spese inerenti al mutuo e all'abitazione coniugale (utenze ecc.), come in uso fino ad oggi.
7. Nella sola ipotesi in cui vi fosse la necessità di anticipare la data di vendita dell'abitazione coniugale a data anteriore al 28 febbraio 2026, e di dover conseguentemente trasferirsi dall'abitazione coniugale anteriormente al 28 febbraio 2026, laddove uno dei due coniugi dovesse per primo reperire una nuova sistemazione abitativa anteriormente al 28 febbraio 2026, questi potrà consentire all'altro coniuge di trasferirsi nella propria abitazione, ove potrà permanere fintantoché non verrà reperita, anche da parte di quest'ultimo, una propria soluzione abitativa, e comunque entro e non oltre il termine massimo del 30 giugno 2026. In tale caso, entrambi i coniugi contribuiranno in via diretta alle esigenze familiari e dei figli, e suddivideranno in ugual misura le spese inerenti alle utenze, mentre il coniuge proprietario esclusivo dell'abitazione provvederà al pagamento dell'eventuale mutuo/spese condominiali relative alla propria abitazione, sempre entro il termine massimo di permanenza di cui sopra.
8. I genitori forniranno i recapiti dei luoghi in cui trascorreranno le vacanze con i figli e garantiranno le comunicazioni quotidiane tra i minori e il genitore che non è con loro.
9. Per preservare l'equilibrio emotivo dei figli, i genitori concordano di non introdurre nuovi partner nella loro vita fino a quando la relazione con questi non avrà raggiunto una stabilità comprovata, ed in ogni caso una durata minima di almeno sei mesi. Inoltre, l'introduzione di un nuovo partner nella vita dei figli dovrà avvenire in modo graduale e comunque non prima di un anno dalla sentenza di separazione.
10. Le parti concordano, sin d'ora, che l'assegno unico universale e ogni altro eventuale sussidio per la famiglia sarà percepito dalla sig.ra mentre le detrazioni relative ai figli Parte_1 saranno suddivise al 50%. Qualora venisse meno il diritto di percepire l'Assegno Unico anteriormente al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, l'importo previsto a titolo di mantenimento di cui al punto 4 dovrà essere integrato in proporzione alle condizioni economiche delle parti.
11. I coniugi si suddivideranno al 50% il ricavato derivante dalla vendita della casa coniugale, detratto l'importo dovuto a titolo di estinzione del mutuo. Gli arredi della casa coniugale saranno suddivisi tra i coniugi secondo accordi che gli stessi si riservano di definire.
12. Il sig. si occuperà, altresì in futuro, della gestione/cura del gatto, sostenendo in via Parte_3 esclusiva le relative spese.
13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
14. Poiché le presenti condizioni sono state concordate dai coniugi anteriormente al trasferimento nelle relative soluzioni abitative, qualora, successivamente al reperimento delle rispettive abitazioni, le condizioni concordate risultassero incongrue rispetto alle future effettive condizioni economiche delle parti, avuto riguardo in particolare agli oneri che graveranno su ciascun coniuge, i signori e si impegnano a concordare una revisione Parte_1 Parte_3 delle predette condizioni al fine di assicurare l'equilibrio tra le rispettive condizioni economiche.
15. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra.
16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
17. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 13/06/2009 in Nerviano (MI);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.sa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da 1) Parte_1 nato/a 28.05.1984 A Rho (MI) cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nato/a 30.11.1983 in Legnano (MI) cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Nerviano (anno 2009 atto n. 8 – Ufficio 1 reg. parte I serie) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
• ( , nato il [...] in [...], Parte_3 C.F._3 cittadino italiano, minorenne;
• ( ) nato il [...] in [...] Parte_4 C.F._4 cittadino italiano, minorenne;
• ( ) nato il [...] in [...] Parte_5 C.F._5 cittadino italiano, minorenne;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c., i figli minori e Pt_3 Parte_4 Pt_5 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi, inoltre, si obbligano a cooperare nel progetto di crescita dei figli a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei figli minori, invece, sarà esercitata - in via esclusiva - dal genitore presso il quale i minori saranno collocati in quel determinato momento. Le decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza dei figli saranno assunte dal genitore presso il quale i minori si trovano, che dovrà informare al più presto l'altro coniuge. Dato atto dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre. A tale riguardo, come già precisato in premessa, considerato che l'abitazione coniugale ove attualmente vive la famiglia è stata posta in vendita (atto notarile di vendita da perfezionarsi entro il mese 28 febbraio 2026), i coniugi sono attualmente alla ricerca delle rispettive nuove sistemazioni abitative. Pertanto, successivamente al reperimento di tali abitazioni, i figli vivranno prevalentemente presso l'abitazione materna, ove sarà collocata la loro futura residenza.
3. Modalità di frequentazione tra padre e figli: fatto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, la frequentazione dei figli con il padre verrà regolamentata come segue: Weekend alternati: dal venerdì sera alla domenica sera. Frequentazione infrasettimanale: almeno un pomeriggio/sera, con l'impegno del padre di seguire i figli nelle attività sportive, accompagnandoli e ritirandoli dai centri sportivi, in accordo e alternanza con la madre o con i nonni paterni/materni. Festività natalizie e pasquali: suddivisione alternata, con rotazione di anno in anno tra i genitori dei singoli giorni di festività. Altri giorni festivi e ponti: gestione in alternanza annuale tra i genitori. Periodo estivo: i figli trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con definizione del periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. A decorrere dal venir meno della convivenza tra i coniugi, il sig. si impegna a Parte_3 corrispondere mensilmente alla sig.ra – a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi – , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €. 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo al deposito della sentenza di separazione.
5. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Milano, di seguito specificato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. La regolamentazione prevista dai punti da 1 a 5 decorrerà dal momento in cui cesserà la convivenza tra i coniugi (allo stato in fase di reperimento). Pertanto, fintantoché i coniugi continueranno a convivere unitamente ai figli, gli stessi contribuiranno in via diretta alle esigenze familiari e dei figli, nonché alle spese inerenti al mutuo e all'abitazione coniugale (utenze ecc.), come in uso fino ad oggi.
7. Nella sola ipotesi in cui vi fosse la necessità di anticipare la data di vendita dell'abitazione coniugale a data anteriore al 28 febbraio 2026, e di dover conseguentemente trasferirsi dall'abitazione coniugale anteriormente al 28 febbraio 2026, laddove uno dei due coniugi dovesse per primo reperire una nuova sistemazione abitativa anteriormente al 28 febbraio 2026, questi potrà consentire all'altro coniuge di trasferirsi nella propria abitazione, ove potrà permanere fintantoché non verrà reperita, anche da parte di quest'ultimo, una propria soluzione abitativa, e comunque entro e non oltre il termine massimo del 30 giugno 2026. In tale caso, entrambi i coniugi contribuiranno in via diretta alle esigenze familiari e dei figli, e suddivideranno in ugual misura le spese inerenti alle utenze, mentre il coniuge proprietario esclusivo dell'abitazione provvederà al pagamento dell'eventuale mutuo/spese condominiali relative alla propria abitazione, sempre entro il termine massimo di permanenza di cui sopra.
8. I genitori forniranno i recapiti dei luoghi in cui trascorreranno le vacanze con i figli e garantiranno le comunicazioni quotidiane tra i minori e il genitore che non è con loro.
9. Per preservare l'equilibrio emotivo dei figli, i genitori concordano di non introdurre nuovi partner nella loro vita fino a quando la relazione con questi non avrà raggiunto una stabilità comprovata, ed in ogni caso una durata minima di almeno sei mesi. Inoltre, l'introduzione di un nuovo partner nella vita dei figli dovrà avvenire in modo graduale e comunque non prima di un anno dalla sentenza di separazione.
10. Le parti concordano, sin d'ora, che l'assegno unico universale e ogni altro eventuale sussidio per la famiglia sarà percepito dalla sig.ra mentre le detrazioni relative ai figli Parte_1 saranno suddivise al 50%. Qualora venisse meno il diritto di percepire l'Assegno Unico anteriormente al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, l'importo previsto a titolo di mantenimento di cui al punto 4 dovrà essere integrato in proporzione alle condizioni economiche delle parti.
11. I coniugi si suddivideranno al 50% il ricavato derivante dalla vendita della casa coniugale, detratto l'importo dovuto a titolo di estinzione del mutuo. Gli arredi della casa coniugale saranno suddivisi tra i coniugi secondo accordi che gli stessi si riservano di definire.
12. Il sig. si occuperà, altresì in futuro, della gestione/cura del gatto, sostenendo in via Parte_3 esclusiva le relative spese.
13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
14. Poiché le presenti condizioni sono state concordate dai coniugi anteriormente al trasferimento nelle relative soluzioni abitative, qualora, successivamente al reperimento delle rispettive abitazioni, le condizioni concordate risultassero incongrue rispetto alle future effettive condizioni economiche delle parti, avuto riguardo in particolare agli oneri che graveranno su ciascun coniuge, i signori e si impegnano a concordare una revisione Parte_1 Parte_3 delle predette condizioni al fine di assicurare l'equilibrio tra le rispettive condizioni economiche.
15. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra.
16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
17. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 13/06/2009 in Nerviano (MI);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.sa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG