Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 136/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 136/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Giovanni De Domenico, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Sbarre centrali Vico
Ferruccio, n. 7
e contumace Controparte_1
***
- Premesso che, con atto di citazione del 20 febbraio 2020, l'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1045/2019, pubblicata in data
22 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 378/14 r.g., con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dall'appellante al decreto ingiuntivo n. 1222/13, notificato in data 23 dicembre
1
2013, con cui è stato ingiunto all'odierna appellante il pagamento della somma di € 79.089,64 in favore della Controparte_1
- considerato che, con ordinanza del 13 gennaio 2025, la causa era stata rinviata per trattazione scritta al 13 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c., in ragione della mancata presentazione di note scritte per la trattazione fissata per il 9 gennaio 2025;
- rilevato che non sono state depositate note scritte per la trattazione del 13 febbraio 2025;
- ritenuto che, in caso di omesso deposito di note scritte, a norma dell'art. 127- ter c.p.c., «il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo»;
- ritenuto che pertanto va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello;
- ritenuto che le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.;
- ritenuto che non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018) e non essendo quindi applicabile ai casi in cui viene dichiarata l'estinzione del processo;
p.q.m.
- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1045/2019, Controparte_1
pubblicata in data 22 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 378/14 r.g.:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 19.2.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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