Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2010, n. 15792
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Sentenza 2 luglio 2010

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In materia di decorrenza della pensione di vecchiaia riconosciuta a favore dei piloti portuali, la richiesta di cancellazione dal registro dei piloti, prevista dall'art. 18, comma quarto, della legge n. 658 del 1967 e dall'art. 118 del d.P.R. n. 328 del 1952, non ha natura di elemento costitutivo del diritto al trattamento pensionistico, essendo la detta cancellazione dipendente dalla risposta, più o meno tempestiva, della capitaneria di porto, e quindi da un dato estraneo alla disponibilità dell'interessato. Ne consegue che il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dell'età pensionabile, oppure, in caso di prosecuzione dell'attività, nella ricorrenza delle condizioni contributive e di cessazione dell'attività, dalla domanda a prescindere dalla cancellazione dal registro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2010, n. 15792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15792
    Data del deposito : 2 luglio 2010

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