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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Manuela Velotti Consigliere
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 37/2022 promossa da: Contro
(C.F. ) Em_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv.ti PETRALIA FIAMMETTA e PETRALIA VINCENZO con domicilio eletto presso il loro studio in CATANIA VIA VERONA n. 62
APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. CASAROLI Controparte_2 C.F._1
MAURIZIO con domicilio eletto presso il suo studio in FERRARA VIALE CAVOUR n. 21
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N.
625/2021
Conclusioni delle parti
- Per l'appellante, come da atto di citazione:
“PIACCIA ALLA CORTE D'APPELLO Contrariis reiectiis In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame, accogliere integralmente le domande, eccezioni e difese proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e precisate nelle brevi note depositate in occasione dell'udienza del 19 maggio 2021 e del presente atto di appello, con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese di entrambi i gradi.”
- Per l'appellato come da note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 10.9.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
“Voglia la Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis In via istruttoria: si insiste per le conclusioni rassegnate in primo grado (e riproposte nella prima parte della comparsa di risposta in appello alle pagg. 3/4/35) con riferimento ai quesiti CP_2 tecnici esposti ed ai quali la nuova CTU richiesta dovrà dare risposta, opponendosi nel contempo ad ogni eventuale pretesa istruttoria avversaria e, nel merito:
Confermare la impugnata Sentenza n. 625/21 del Tribunale di Ferrara, anche per le ragioni esplicitate nel presente gravame, rigettando l'appello proposto essendone infondati tutti i motivi. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 625/2021 del 1/4.10.2021 il Tribunale di Ferrara accoglieva parzialmente le domande proposte da (nel prosieguo anche solo di Parte_2 Pt_2 accertamento e declaratoria di validità del contratto di appalto intercorso con Controparte_2
– in proprio ed in qualità di amministratore di condominio ovvero di delegato di tutti i proprietari, se medesimo compreso – per opere di consolidamento e ristrutturazione di edificio residenziale sito in
Bondeno, di inefficacia e infondatezza della contestazione di inadempimento del committente con nota del 13.5.2019 e, invece, di applicabilità della disposizione contrattuale - art. 20 - che prevedeva il recesso volontario del committente e il riconoscimento del corrispettivo per i lavori eseguiti, del mancato guadagno e altre maggiorazioni, oltre al risarcimento del danno per violazione del canone di correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., da determinarsi anche in via equitativa.
Il tribunale, infatti, previo espletamento di CTU tecnica, riconosceva all'appaltatrice unicamente l'importo di € 103.924,16 a titolo di residuo prezzo dovuto per le opere realizzate, ma, per contro, accoglieva le domande riconvenzionali del convenuto i risoluzione del contratto ex art. CP_2
1453 c.c. e di risarcimento danni e, conseguentemente, condannava l'attrice al pagamento dell'importo complessivo di € 115.336,84 d cui € 53.078,84 pari ai costi di ripristino dei difetti delle opere realizzate ed € 62.258,00 a titolo di danno da ritardata consegna del cantiere.
Le spese venivano integralmente compensate e quelle di CTU poste integralmente a carico di parte attrice.
2.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 4.1.2022 appellava Pt_2 innanzi a questa Corte formulando n. 9 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello, con atto ampiamente ripetitivo degli scritti del primo grado. 3.
Con il 1° motivo l'appellante lamenta che la sentenza sia stata resa solo nei cfr. di n CP_2 proprio e non nella qualità di amministratore del condominio o di delegato dai proprietari delle altre unità immobiliari, così come era stato convenuto in causa in primo grado (vocatio in ius).
Il motivo è infondato, tenuto conto che il i è effettivamente costituito in giudizio in CP_2 proprio e quale rappresentante degli altri (il contratto di appalto era stipulato da tutti i proprietari delle varie unità immobiliari che “concordano con apposita assemblea di incaricare” alla loro CP_2 rappresentanza per la firma e quanto necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino dei danni causati dal sisma del 2012) qualità che non è smentita dal primo giudice, sicchè deve ritenersi che tale qualità in capo al convenuto sia implicita nella statuizione di primo grado.
Con il 2° motivo l'appellante lamenta che sia stata fatta applicazione dell'art. 16 del contratto in materia di sopralluoghi e collaudi in corso d'opera ed invece il contratto sia stato risolto per inadempimento con comunicazione del 13.5.2019 senza contraddittorio;
più in generale, sostiene che le contestate violazioni non fossero fondate.
Il motivo è infondato: l'art. 16 si riferisce ad altra situazione e non alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore come disciplinata dall'art. 19, che al 2 co. che prevede espressamente che “Nel caso di grave inadempimento dell'appaltatore e nelle altre ipotesi previste … dall'art. 1668 c.c. .. il committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all'appaltatore con lettera racc. A.R. con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell'esecuzione dei lavori” (cfr. contratto doc. 3 attoreo primo grado) come risulta effettivamente fatto dal committente, per il tramite del suo legale, con la comunicazione del 13.5.2019 (doc. 40 attoreo primo grado).
Il contestato grave inadempimento, d'altronde, è stato accertato dal primo giudice in esito alle risultanze della CTU, con motivazione esaustiva cui si rimanda, che ha riscontrato l'esistenza di difetti e difformità dal progetto di tale natura ed entità da giustificare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.
Con il 3° motivo parte appellante lamenta l' “illiceità” dell'ordinanza del primo giudice del 6.11.2019 che in calce al verbale in pari data di conferimento di incarico al CTU ha ritenuto inammissibile le produzioni attoree in data 5.11.2019 disponendo che il consulente non ne tenesse conto;
lamenta che la produzione era ammissibile perché effettuata prima dell'assegnazione dei termini ex art. 183/6° co. c.p.c. e perché prodromica alla CTU, benchè poi disposta integrazione della CTU con ordinanza 2.12.2020 anche alla luce di tale documentazione successivamente prodotta con le memorie istruttorie.
Il motivo è infondato: l'ordinanza del giudice del 6.11.2019, anche se per ipotesi errata, non è nulla e tantomeno illecita e comunque ogni profilo di censura è superato dalla successiva ordinanza del
15.7.2020 con cui veniva disposta integrazione di CTU anche per l'esame della nuova documentazione prodotta dall'appaltatrice nei termini ex art. 183/6° co. c.p.c.; dunque la documentazione è stata esaminata dal ctu, come esplicitato nella parte iniziale della relazione integrativa (dep. 20.4.2021) e con ciò è superato ogni rilievo di error in procedendo del primo giudice.
Con il 4° motivo parte appellante lamenta l'errore del primo giudice che avrebbe acriticamente condiviso la CTU sulla presenza di vizi delle opere eseguite (in particolare spessore del betoncino armato che il CTU ha ritenuto si dovesse realizzare con spessore di 5 e non di 3 cm). Il motivo è infondato: il CTU ha compiutamente argomentato sulla soluzione tecnica di aggiungere spessori limitati di betoncino, dopo avere riscontrato che “su 74 sondaggi eseguiti (per Ia rilevozione dello spessore), 49 sono risultati non conformi al progetto (spessore 5 centimetri) pari al 66%” e verificato la documentazione progettuale e di contratto: si richiama in particolare il disegno di progetto cui fa riferimento il CTU nella replica alle osservazioni del CTU (“per quel che riguarda lo spessore del betoncino armato, come si evince nel particolare sul disegno di progetto 4Sa/tav 4S, lo spessore dello tesso doveva essere di cm 5”) e il computo metrico estimativo (all F. della CTU ove la relativa voce di lavorazione B02010 prevede uno “strato di betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro”, conformemente al prezziario regionale richiamato anche dal CTP nelle sue osservazioni (all. 12 CTU).
Pertanto, le conclusioni del CTU – che in esito alla disposta integrazione ha infine quantificato i costi per l'eliminazione del difetto riguardante il betoncino armato in € 36.263,21 – si fondano su compiuta analisi dei documenti di causa, nel pieno contraddittorio con i consulenti di parte e sono congruamente motivate, perciò esaustive ed esenti da vizi logico-giuridici.
Quanto alla pretesa acritica condivisione da parte del primo giudice è appena il caso di rilevare che in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (cfr. ex multis Cass. Cassazione civile, sez. I, 06/06/2024, n. 15804).
Con il 5° motivo l'appellante lamenta che il giudice avrebbe ritenuto di non scarsa importanza l'inadempimento sulla base di erronea applicazione dell'art. 1455 c.c. che prescrive di valutare la gravità dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, considerando che il CTU ha valutato che le opere pur difformi non compromettono la regolarità dell'opera finita.
Il motivo è infondato e si fonda sull'errata premessa che l'interesse del committente sia quello al risultato finale dell'appalto sul quale non avrebbero incidenza i vizi riscontrati, ma è evidente che trattandosi di appalto incompiuto e di opera affetta da vizi il parametro per la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento non può che essere quello dell'entità dei vizi riscontrati;
l'interesse del committente è non solo di ottenere l'opera compiuta ma anche eseguita a regola d'arte; il fatto che come accertato dal CTU le difformità non compromettano la regolarità dell'opera presuppone che i vizi siano eliminati.
I motivi 6°, 7°, 8° e 9° sono tutti afferenti al risarcimento riconosciuto al committente per la tardiva consegna del cantiere, da trattarsi unitariamente.
Il primo giudice ha disatteso la domanda di applicazione della penale ex art. 9 per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di consegna previsto di cui al co. 5 della clausola del seguente tenore e su questo
ART.9
TERMINI DI ESECUZIONE DEl LAVORl E PENALI
[…] 5.Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al prime comma, che si considera essenziale, I'Appaltatore, sempreche il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale..In ogni caso Ia penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. II ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore,e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinate da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
e, tuttavia, ha riconosciuto al un danno per ritardata consegna del cantiere con CP_2 determinazione equitativa del danno pari ad € 62.258,00 sulla base dei criteri previsti dall'art. 9 cit. (cfr. comparsa conclusione di primo grado, aff. 15). In primis l'appellante lamenta che la domanda risarcitoria per il ritardo nella consegna del cantiere, di natura extracontrattuale, era stata formulata tardivamente solo in sede di p.c.; inoltre che, in ordine logico-giuridico, sia stata erroneamente applicata la clausola 9 del contratto non fungibile per diversa fattispecie risarcitoria, che non fosse provato il danno da ritardata consegna del cantiere, che, infine, sia stato erroneamente quantificato il danno in base ai parametri dell'art. 9 cit.
I motivi sono fondati: la domanda risarcitoria per il danno derivante dalla ritardata consegna del cantiere è stata effettivamente svolta per la prima volta solo in sede di p.c. (“condanna di Parte_2 all'ulteriore risarcimento dei danni applicando la penale nell'importo contrattualmente previsto (art.
[...] 9) sia per non aver terminato i lavori nei tempi previsti sia per non aver neppure consegnato il cantiere”) rispetto ad una domanda di risarcimento del danno che nei precedenti scritti era generica (cfr. conclusioni in comparsa di costituzione “… condannare a risarcire il danno che in Controparte_3 via riconvenzionale viene richiesto quantificandolo in almeno € 50.000,00 …”) e comunque era svolta nell'atto con esclusivo riferimento alla penale contrattualmente prevista ex art. 9 cit. la clausola penale (art. 1382 c.c.) assolve alla funzione della preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi di danno ivi prevista e quindi non è applicabile a fattispecie risarcitorie di diversa natura.
Ebbene, nella fattispecie la previsione di cui all'art. 9 cit. contempla la penale per il ritardo nella ultimazione delle opere e dunque evoca una responsabilità risarcitoria di natura contrattuale – la cui applicazione è stata correttamente esclusa dal primo giudice con statuizione non censurata in appello
– affatto diversa da quella sottesa alla domanda risarcitoria per tardata restituzione del cantiere, che è certamente di natura extra-contrattuale e pertanto non riconducibile alla predetta clausola.
La non utilizzabilità dei criteri di predeterminazione del danno di cui all'art. 9, di conseguenza, avrebbe pertanto necessitato di ben altra allegazione e prova circa i danni patiti in conseguenza della mancata restituzione del cantiere.
La sentenza pertanto va riformata limitatamente alla statuizione di condanna a carico dell'impresa, da ridursi al minor importo di € 53.078,84 per l'eliminazione dei vizi delle opere realizzate.
4.
La decisione nel merito, con riforma solo parziale della sentenza di primo grado, che è comunque confermata nella risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice e nella statuizione di condanna per l'eliminazione dei vizi delle opere, comporta che l'esito della lite è da valutarsi comunque in termini di reciproca soccombenza, sia per il primo che per il secondo grado, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_3 [...] nei confronti di in proprio e nella qualità di Parte_1 Controparte_2 delegato dei proprietari delle altre uu.ii. dell'edificio oggetto dell'appalto per cui è causa, con atto di appello notificato in data 4.1.2022, così provvede: in accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 625/2021 pubblicata in data 4.10.2021
DICHIARA NON DOVUTA da . e dal socio Pt_3 Parte_1 accomandatario la somma di € 62.258,00 e per l'effetto Parte_1 CONFERMA la statuizione di condanna di . dal socio Pt_3 Parte_1 accomandatario limitatamente all'importo di € 53.078,84, oltre interessi in misura Parte_1 legale dalla domanda giudiziale al saldo;
CONFERMA ogni diversa statuizione della sentenza gravata;
DICHIARA compensate le spese del presente grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 14.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina