TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 17
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza, correttezza, buona fede, affidamento; eccesso di potere per difetto motivazione, irragionevolezza, sproporzione

    La Corte ha ritenuto che la modifica dell'art. 11 del disciplinare, con l'introduzione dell'obbligo di sopralluogo, sia stata chiaramente pubblicata e che la mancata adesione dell'operatore dipenda da una sua negligenza, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Il sopralluogo è considerato funzionale alla corretta formulazione dell'offerta e non un mero formalismo.

  • Rigettato
    Nullità art. 11 Disciplinare per violazione tassatività cause esclusione, principi massima partecipazione, art. 92 D.Lgs. 36/2023, art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere; violazione art. 18 Disciplinare e criterio aggiudicazione

    La giurisprudenza attribuisce un ruolo sostanziale all'obbligo di sopralluogo, funzionale a garantire una completa conoscenza dello stato dei luoghi per un'offerta consapevole. Nel caso di specie, il sopralluogo era necessario per una corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica, rendendo l'esclusione non un mero formalismo ma una conseguenza di una carenza sostanziale dell'offerta.

  • Rigettato
    Nullità art. 11 Disciplinare e atti impugnati per violazione principi ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità

    La conoscenza pregressa della ricorrente non garantisce una conoscenza integrale e approfondita degli impianti di bi-osmosi, non essendo questi oggetto del precedente servizio. Inoltre, la ricorrente non ha svolto servizio presso gli impianti di bi-osmosi dei PP.OO. di Castellammare e Nola. L'obbligo di sopralluogo è quindi necessario per acquisire la conoscenza richiesta.

  • Rigettato
    Violazione principi correttezza, buona fede, affidamento, trasparenza; violazione art. 14 Disciplinare (soccorso istruttorio), art. 101 D.Lgs. 36/2023; eccesso di potere; violazione art. 108 D.Lgs. 36/2023 e criterio aggiudicazione

    La mancanza del sopralluogo, essendo un adempimento preliminare e infungibile, non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio. Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di rispettare le prescrizioni della lex specialis, pena la sopportazione delle conseguenze degli errori commessi.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dell'aggiudicazione

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche la domanda di illegittimità derivata dell'aggiudicazione viene rigettata.

  • Inammissibile
    Insubordinata: mancata esclusione RO per non conformità verbale sopralluogo

    La controinteressata ha presentato l'allegato A9 come predisposto dalla stazione appaltante, attestando il sopralluogo. La ricorrente, invece, non ha effettuato il sopralluogo. Pertanto, la censura avverso la modulistica predisposta dall'amministrazione è inammissibile, non essendoci lesività rispetto alla posizione della ricorrente esclusa per propria responsabilità.

  • Inammissibile
    Motivi aggiunti: illegittimità per incompetenza, violazione artt. 19, 22 Disciplinare, art. 93 D.Lgs. 36/2023; eccesso di potere; violazione art. 18 Disciplinare

    La nota impugnata è un atto endoprocedimentale e non è lesiva degli interessi attorei. Pertanto, sussiste una carenza di interesse a ricorrere e il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.

  • Inammissibile
    Motivi aggiunti: essenzialità incombente; incompetenza; violazione artt. 84, 85 D.Lgs. 36/2023; principi pubblicità, trasparenza; nullità art. 11 Disciplinare; tassatività cause esclusione; art. 92 D.Lgs. 36/2023; art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere

    La nota impugnata è un atto endoprocedimentale e non è lesiva degli interessi attorei. Pertanto, sussiste una carenza di interesse a ricorrere e il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 17
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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