Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4524 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da RA S.p.A., in proprio e nella qualità del Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti, Luca Cialone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
SL 108 - LI 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Ambra, Mariangela Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società RO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Napolano, Raffaele Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore generale dell'SL LI 3 Sud n. 1091 del 07/08/2025, di esclusione del RTI RA-Tecnoservice Group, di approvazione dell'operato degli organi della procedura e di aggiudicazione in favore della RO Srl, relativamente alla gara per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo "full-risk" con conduzione e disinfezione degli impianti di biosmosi in dotazione alle UU.OO. di dialisi dei rispettivi PP.OO. e DD.SS. di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1759 del 23/12/2024;
- della relativa nota di comunicazione del 11.08.2025;
- del verbale "n. 4 - Esito gara", sottoscritto il 5 agosto 2025, con il quale il responsabile unico del procedimento, dopo aver operato la ricognizione delle risultanze dell'esame della busta amministrativa, nonché delle valutazioni tecniche ed economiche, ha disposto l'esclusione del RTI RA per assenza del verbale di sopralluogo e proposto l'aggiudicazione all'operatore RO, nonché altresì del verbale n. 2 del 12 giugno 2025;
- della previsione di cui all'art. 11 del Disciplinare;
- della nota non conosciuta del RUP prot. n. 40200 del 12/02/2025, della Determina dirigenziale n. 1677 del 17.02.2025 e della delibera del Direttore generale n. 216 del 19.02.2025 di modifica degli atti di gara;
- nonché, in subordine di tutti gli atti e verbali di gara, tra i quali, e della relativa approvazione di cui alla medesima Deliberazione del Direttore generale dell'SL LI 3 Sud n. 1091 del 07/08/2025 impugnata che hanno ammesso e utilmente valutato l'offerta della RO, aggiudicandole la gara;
- del modello verbale di sopralluogo, allegato A9;
- di ogni altro atto collegato, connesso, preordinato e conseguente;
nonché
− per la declaratoria di illegittimità e inefficacia dell'aggiudicazione e per l'accertamento e la dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia dell'accordo quadro ove nel frattempo stipulato con l'aggiudicatario, nonché dei contratti specifici eventualmente già siglati e per il conseguimento dell'aggiudicazione in favore del RTI ADIRAMEF- TECNOSERVICE GROUP S.R.L., con ogni consequenziale pronuncia, anche di subentro nell'accordo quadro e negli affidamenti specifici, ovvero, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente monetario in favore della ricorrente.
nonché, altresì,
- in subordine, della Deliberazione del Direttore generale dell'SL LI 3 Sud n. 1091 del 07/08/2025 e della relativa nota di comunicazione, nonché di tutti i verbali di gara, del RUP e della Commissione, anche di verifica dei requisiti nella misura in cui hanno ammesso, utilmente valutato l'offerta della RO e aggiudicato ad essa la gara, anziché escluderla per i motivi dedotti nel ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADIRAMEF S.P.A., IN PROPRIO E N.Q. DEL RTI il 1\10\2025:
- della nota prot. 0218137/i del 17.09.2025, a firma del RUP e del Direttore UOC Acquisizione beni e servizi dell’ASL Na 3 Sud.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’SL 108 - LI 3 e della Società RO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa SS OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la Deliberazione del Direttore generale dell’SL LI 3 Sud n. 1091 del 07.08.2025, con cui la medesima ricorrente è stata esclusa dalla gara, aggiudicata in favore della RO Srl., per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo “full-risk” con conduzione e disinfezione degli impianti di biosmosi in dotazione alle UU.OO. di dialisi dei rispettivi PP.OO. e DD.SS. di Castellammare di Stabia, Nola e del Distretto Sanitario n. 59 di S.Agnello.
Espone in fatto che:
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1759 del 23.12.2024, successivamente modificata con Deliberazione n. 216 del 19.02.2025, la ASL LI 3 Sud ha indetto la procedura aperta (ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023) per la conclusione di un accordo quadro (ai sensi dell’art. 59, co. 3, del d. lgs. 36/2023) per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo “full- risk” con conduzione e disinfezione degli impianti di bi-osmosi in dotazione alle UU.OO. di dialisi dei rispettivi PP.OO. e DD.SS. nonché degli impianti addolcitori, mono-osmosi, serbatoi di accumulo e pompe di rilancio in dotazione alle varie strutture sanitarie dell’azienda sanitaria, comprensivo di fornitura e somministrazione di sale “iperpuro” per gli impianti addolcitori e osmosi;
- il valore stimato dell’affidamento di durata quadriennale è di € 580.000,00 con facoltà di ulteriore proroga di 12 mesi; il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”,
- che la disciplina di gara è stata determinata, dapprima, con deliberazione n. 1759/2024 e, successivamente, con deliberazione n. 1677 del 19.02.2025, in ragione di modifiche apportate a talune previsioni;
- che la modifica più rilevante ha riguardato l’art. 11 del Disciplinare di gara che, nella versione originaria, escludeva espressamente il sopralluogo riportando la dicitura “non previsto”, ma che poi, nella nuova versione, si è tramutata nell’obbligo di sopralluogo per tutti gli impianti disposti sul territorio dell’SL LI 3 Sud, a pena di esclusione;
- che la ricorrente veniva esclusa dalla procedura per non aver allegato agli atti di gara la richiesta per l’effettuazione del sopralluogo, così come prescritta dal predetto art. 11 del Disciplinare;
- che la ricorrente, dopo aver fatto istanza di accesso agli atti ed aver ottenuto l’ostensione della documentazione richiesta, inoltrava alla Stazione appaltante un’istanza di annullamento in autotutela, che, tuttavia, rimaneva senza riscontro.
Avverso i predetti atti, dunque, ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, correttezza, buona fede, fiducia e tutela dell’affidamento di cui agli artt. 2, 3 e 5 del D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, sproporzione.
L’esclusione della ricorrente per la mancata effettuazione del sopralluogo di cui all’art. 11 del disciplinare, cosi come modificato dalla deliberazione n. 1677 del 19.02.2025, sarebbe illegittima e irragionevole, in quanto l’oggetto e il contesto del servizio sarebbero stati descritti esaustivamente già dal documento tecnico e avrebbero consentito, pertanto, di per sé soli, di elaborare consapevolmente le offerte, senza necessità di alcun sopralluogo.
La modifica intervenuta con la suddetta deliberazione n. 1677 del 19.02.2025, inoltre, non sarebbe stata adeguatamente evidenziata nei suoi contenuti principali nella lettera di comunicazione, e ciò avrebbe indotto in errore la ricorrente circa la necessarietà di tale adempimento, considerato anche il fatto che non era emersa, fino a quel momento, nemmeno dalle risposte ai quesiti, alcuna criticità in merito a tale esigenza. Inoltre la modifica intervenuta con riferimento alla necessarietà del sopralluogo non sarebbe stata accompagnata da una motivazione che evidenziasse le mutate ragioni di un simile ripensamento da parte della Stazione appaltante, tanto più che al momento della disposta proroga le offerte erano state ormai già definite dal punto di vista tecnico.
La stazione appaltante, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto segnalare opportunamente la nuova previsione nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e affidamento, di cui agli artt. 2, 3 e 5 del D.lgs. 36/2023, considerato che non si sarebbero verificati eventi e fattori nuovi che ab esterno avrebbero potuto far emergere le ragioni di indispensabilità del sopralluogo.
2. Illegittimità/nullità della previsione di cui all’art. 11 del Disciplinare per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e smi recante il principio di tassatività delle cause di esclusione, per violazione dei principi di massima partecipazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e smi. Eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del Disciplinare e del criterio di aggiudicazione previsto. Irragionevolezza.
La previsione dell’obbligatorietà del sopralluogo, contenuta nella deliberazione n. 1677 del 19.02.2025 sarebbe nulla, in quanto limiterebbe la partecipazione degli operatori, aggravando il procedimento, senza motivare in relazione alle esigenze sottese alla prescrizione medesima.
Il codice dei contratti, peraltro, prevedrebbe la tassatività delle clausole di esclusione e l’obbligo di sopralluogo non rientrerebbe in tali ipotesi. Inoltre l’art. 92 del D.lgs. 36/2023, nel disciplinare i tempi di candidatura degli operatori, con riferimento all’eventuale sopralluogo afferma, “ove indispensabile alla formulazione delle offerte”, con ciò sottolineando come sia doverosa da parte dell’amministrazione l’evidenziazione della necessarietà dell’incombente, assente nel caso di specie.
3. Nullità dell’art. 11 del Disciplinare e degli atti impugnati (v. determina 216/2025 per violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità).
Il mancato verbale di sopralluogo non potrebbe, da solo, considerarsi sintomatico di una insufficiente consapevolezza dell’operatore dell’offerta presentata, in assenza di altri indici in tal senso, tanto più che la ricorrente, come noto all’amministrazione intimata, avrebbe una comprovata conoscenza delle strutture e degli impianti oggetto del servizio. Ciò in quanto la ricorrente svolgerebbe da due anni altro servizio in favore della stessa ASL odierna appaltante, relativo alla gestione e manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali, delle centrali tecnologiche e di evacuazione dei gas anestetici installati nelle medesime strutture interessate dal presente affidamento. Dunque, secondo parte ricorrente, sarebbe ridondante, nel caso di specie, prevedere un ulteriore sopralluogo da parte dei membri del RTI guidato dalla ricorrente medesima, posto che la società ricorrente vanterebbe una conoscenza concreta ed approfondita dei macchinari e dei luoghi oggetto dell’appalto. Di conseguenza, una sanzione escludente basata unicamente su una formalità documentale sarebbe del tutto contraria, oltre che alle disposizioni già menzionate, anche allo spirito pro concorrenziale del nuovo codice.
4. Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede, affidamento e trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del Disciplinare in tema di soccorso istruttorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e del criterio di aggiudicazione previsto dalla lex di gara, art. 18 Disciplinare.
Il comportamento dell’Amministrazione sarebbe stato contraddittorio e irragionevole , in quanto, pur avvedendosi il RUP della mancanza del verbale di sopralluogo nella documentazione amministrativa, avrebbe tuttavia proceduto all’apertura delle altre buste e all’assegnazione dei punteggi, che avrebbero visto la ricorrente prima in graduatoria, aderendo in tal modo, secondo la ricorrente medesima, ad una interpretazione sostanziale della norma, che avrebbe consentito la possibilità di azionare il soccorso istruttorio invece che procedere all’esclusione dell’operatore economico per carenza dell’attestato.
6. Invalidità in via autonoma e derivata del provvedimento di aggiudicazione
Le illegittimità evidenziate per il provvedimento di esclusione determinerebbero, conseguentemente, l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione in favore della controinteressata.
7. In via subordinata - Violazione e falsa applicazione dell’art. 11. Eccesso di potere per inadeguatezza, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza
In via subordinata la ricorrente censura anche la mancata esclusione della controinteressata RO dalla gara, in quanto dall’esame del verbale di sopralluogo di quest’ultima non si evincerebbe il rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 11 del disciplinare, né le effettive e concrete operazioni di sopralluogo effettuate che avrebbero consentito di acquisire quella consapevolezza nell’offerta che la Stazione appaltante ritiene necessariamente sottesa all’esigenza del sopralluogo stesso. Sotto questo profilo, la ricorrente impugna anche il modello di sopralluogo “Allegato A9”, che non consentirebbe di rappresentare e a dar conto di una compiuta e consapevole disamina delle strutture e dei macchinari oggetto di visita.
2. L’SL e la controinteressata RO, ritualmente costituitesi, con memorie del 18.09.2025 e del 19.09.2025 hanno controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 1.10.2025, la ricorrente ha impugnato la nota prot. del 17.09.2025, a firma del RUP e del Direttore UOC Acquisizione beni e servizi dell’ASL Na 3 Sud, con la quale gli stessi avrebbero ulteriormente argomentato le ragioni per le quali la mancanza del sopralluogo avrebbe comportato l’esclusione dell’offerta della ricorrente.
Questi i motivi di diritto articolati:
1. Illegittimità per incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del Disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e smi.; violazione e falsa applicazione dell’art. 7, lett. e) dell’All. I.2 del D.Lgs. 36/2023; Eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del Disciplinare e del criterio di aggiudicazione previsto. Irragionevolezza.
Il Rup e il Direttore UOC Acquisizione beni e servizi dell’ASL Na 3 Sud avrebbero agito oltre le loro competenze in quanto la valutazione delle offerte sarebbe di esclusiva competenza della Commissione e in nessuno degli atti della procedura sarebbero state rilevate e motivate pretese inadeguatezze e/o incongruenze dell’offerta del RTI RA, che, invece, nella nota impugnata, sarebbero correlate alla sostituzione degli impianti presso due presidi ospedalieri (Nola e Castellammare).
Secondo parte ricorrente, invece, proprio dalla documentazione allegata alla predetta nota emergerebbe la presenza quadriennale della ricorrente nei presidi ospedalieri dell’ASL LI 3 Sud, oggetto anche del nuovo affidamento, e pertanto la conoscenza della ricorrente medesima dello stato dei luoghi e dei macchinari, indipendentemente dal sopralluogo, al fine della migliore formulazione dell’offerta.
2. Quanto all’essenzialità dell’incombente. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023, mancata osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza. Illegittimità/nullità della previsione di cui all’art. 11 del Disciplinare per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e smi recante il principio di tassatività delle cause di esclusione, per violazione dei principi di massima partecipazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e smi. Eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza.
La nota impugnata sarebbe illegittima in quanto tenterebbe di introdurre una motivazione postuma per l’esclusione della ricorrente.
La ricorrente, inoltre, reitera le richieste già formulate nel ricorso introduttivo, di subentro nel contrato ove eventualmente sottoscritto, e nei motivi aggiunti; in via gradata, chiede il risarcimento del danno.
4. Con memoria del 14.11.2025 l’SL resistente ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse, in quanto aventi ad oggetto un atto endoprocedimentale, privo di lesività. Ha controdedotto, inoltre, alle censure di parte ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, unitamente al ricorso introduttivo, per infondatezza.
5. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è infondato e il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.
2. La ricorrente si duole della sua esclusione dalla gara per l’accordo quadro di cui in discorso, determinata dal fatto che la stessa non ha allegato all’offerta il verbale di sopralluogo da effettuarsi ai sensi dell’art. 11 del disciplinare di gara. Censura il fatto che l’obbligatorietà del sopralluogo ai fini della offerta sarebbe stata introdotta dalla stazione appaltante con una modifica del bando intervenuta a ridosso della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (che dunque erano già state sostanzialmente confezionate dagli operatori economici) e senza una adeguata evidenziazione né della natura della modifica effettuata né delle ragioni sottese all’intervenuta obbligatorietà del sopralluogo ai fini dell’offerta. Sotto quest’ultimo profilo la ricorrente censura il fatto che la previsione dell’esclusione dalla gara (per la mancanza di sopralluogo) sarebbe in contrasto con la tassatività delle cause di esclusione previste dal codice e che, comunque, l’offerta della ricorrente, nonostante il mancato sopralluogo, era stata effettuata con piena consapevolezza dello stato dei luoghi e dei macchinari, in quanto la ricorrente medesima avrebbe svolto fino a quel momento altro servizio per strutture parzialmente coincidenti rispetto a quelle oggetto della procedura de qua .
La ricorrente, infine, contesta il comportamento della stazione appaltante che assume essere stato contraddittorio, in quanto da un lato non avrebbe rilevato criticità nell’offerta della ricorrente medesima attribuendole, tra l’altro, il punteggio più alto, sembrando, per questa via, aderire ad una interpretazione sostanziale del disciplinare; dall’altro, escludendo la ricorrente dopo l’attribuzione dei punteggi sulla scorta di un mancato sopralluogo che nulla avrebbe potuto aggiungere all’offerta della ricorrente medesima, in quanto la stessa, svolgendo già attività nelle strutture in parte sovrapponibili a quelle oggetto del bando, avrebbe avuto piena contezza dei luoghi e dei macchinari in questione.
Tali doglianze non possono trovare positiva valutazione.
2.1 Per pacifica ammissione della ricorrente, la stessa non si è avveduta della modifica dell’art. 11 del disciplinare di gara avvenuta con la delibera n. 1677 del 17.02.2025 e, pertanto, ha presentato la propria proposta senza aver effettuato il sopralluogo dallo stesso prescritto.
Da un lato grava sulla stazione appaltante l'obbligo di indicare in modo chiaro e percepibile i requisiti previsti ai fini della partecipazione a una gara, dall'altro il soggetto che decide di prendervi parte opera quale soggetto professionalmente qualificato e attua la diligenza che da lui è normativamente esigibile. Ne discende che, mentre la stazione appaltante ha l'onere di chiarire nella disciplina di gara l'effettiva portata dei requisiti richiesti, spetta all'operatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilità, quale precipitato degli obblighi di buona fede e correttezza, assumere una condotta confacente alla diligenza che viene richiesta a chi riveste una determinata qualifica professionale.
Con riferimento al primo profilo, dalla documentazione in atti emerge che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 216 del 19.02.2025 – pubblicata integralmente sul portale So.Re.Sa. in data 20.02.2025, unitamente a specifico avviso di modifica (“Buongiorno in data odierna si è provveduto alla pubblicazione dei nuovi atti di gara. Distinti Saluti.”) - erano state apportate modifiche agli atti di gara e, precisamente, “ è stato aggiornato il Disciplinare di Gara al paragrafo 6.3, eliminando il requisito di capacità tecnica relativo alle certificazioni SOA OG11 e OS22. Contestualmente, è stato introdotto l'obbligo di effettuare un sopralluogo sugli impianti oggetto di gara e sono stati aggiunti due nuovi allegati al Disciplinare di Gara, identificati come A9 e A10. Inoltre, a seguito di un'analisi complessiva della procedura di gara, si è ritenuto opportuno modificare il Capitolato Tecnico, specificando che tutti gli interventi da eseguire su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.M. 37/08 dovranno essere effettuati da imprese appositamente abilitate ”.
Conseguentemente alle modifiche apportate agli atti di gara, con Determinazione dirigenziale n. 1677 del 17.02.2025 sono stati differiti i termini di presentazione delle offerte.
Il contenuto delle modifiche apportate alla disciplina di gara appare chiaro e ben pubblicizzato dalla stazione appaltante, di talché la mancata adesione dell’operatore economico a tali previsioni dipende esclusivamente da una propria mancanza e non da una opacità dell’attività amministrativa.
In ossequio al principio di autoresponsabilità, “ ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). All’impresa che partecipa alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n.4724; Id., sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448) ”. Di recente il principio è stato ribadito ed applicato proprio in tema di correzione di (asserito) errore materiale nella predisposizione dell’offerta, essendosi affermato che “ eventuali errori commessi dai concorrenti nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione devono essere dagli stessi sopportati, essendo tenuti ad un onere di diligenza e professionalità superiore alla media durante tutte le fasi della procedura di gara ” (Cons. Stato, V, n. 7798/24 cit.)” ( Consiglio di Stato, sez. V, 18.08.2025, n.7065).
2.2. Ad elidere tali considerazioni non sono idonee le censure di parte ricorrente circa l’asserita illegittimità della previsione de qua per contrasto con la tassatività delle clausole di esclusione dalla gara e con una applicazione non solo formale della previsione stessa.
Con riguardo alla tassatività delle cause di esclusione dalla gara, la giurisprudenza amministrativa “ha attribuito all'obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778) e, tuttavia, ha anche dubitato della correttezza della sua previsione a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, sia per la formulazione dell'art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara", ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati "possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte", senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento, e sia per possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo impediva il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581).” (Consiglio di Stato sez. V, 19.01.2021, n. 575).
Dunque, dall’analisi della pronuncia citata, seppur emessa in un contesto normativo precedente, emerge che è legittima la previsione dell’esclusione dell’operatore economico laddove la mancata effettuazione del sopralluogo, essendo lo stesso funzionale rispetto alla corretta presentazione dell’offerta, incida sul perseguimento dei risultati cui era diretta l’attività amministrativa.
Nel caso di specie le motivazioni sottese alla scelta di rendere obbligatorio il sopralluogo, a pena di esclusione, risiedono nelle ragioni rappresentate dal Direttore dell’U.O.C. Ingegneria Clinica che, nel trasmettere la bozza del Capitolato Tecnico, aveva sottolineato come la presa visione dello stato tecnico dei relativi impianti e dei percorsi logistici era necessario ai fini della corretta ed esaustiva formulazione dell’offerta, sia sotto il profilo tecnico sia sotto l’aspetto economico. Appare evidente che, in mancanza dell’effettuazione del sopralluogo in relazione ai luoghi e ai macchinari oggetto dell’attività dell’operatore economico, l’offerta da questi presentata non poteva possedere quella caratteristica di completezza e affidabilità a cui la previsione del sopralluogo mirava. La mancanza del sopralluogo, dunque, attiene ad un elemento manchevole dell’offerta, che ha portato all’esclusione dell’operatore economico non per un mero formalismo ma per ragioni sostanziali.
Al riguardo va richiamata la giurisprudenza secondo cui il sopralluogo ha carattere di “ adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara; l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ” (Cons. Stato, VII n. 6.12.2024, n. 9783; n. 6033/2020; Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037); in particolare, tale obbligo, previsto dalla lex specialis , “ è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali ” (Cons. Stato, VII n. 6.12.2024, n. 9783).
Il fatto che, nonostante le evidenziazioni presentate dal Direttore dell’U.O.C. Ingegneria Clinica, la Stazione appaltante, in un primo momento, non abbia ritenuto necessario il sopralluogo, non determina l’illegittimità della scelta diversa operata successivamente, considerato che la modifica degli atti di gara, con la previsione dell’obbligatorietà del sopralluogo, è stata comunicata agli operatori prima della scadenza del termine della presentazione delle offerte che, peraltro, con la delibera n. 1677/2025 era stato prorogato.
Al riguardo deve evidenziarsi che era nella piena disponibilità della stazione appaltante modificare la lex specialis ed introdurre l’obbligo del sopralluogo ai fini della presentazione dell’offerta, considerato che tale modifica era stata ritenuta necessaria i fini di una effettiva completezza della presentazione dell’offerta, era stata comunicata adeguatamente agli operatori economici ed era stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte medesime.
L'adempimento del sopralluogo, invero, garantisce la serietà dell’offerta dell'operatore economico che, in tal modo, dimostra di ben conoscere lo stato dei luoghi e le condizioni per l’esecuzione dell’appalto. La clausola in esame, dunque, prevedendo il sopralluogo obbligatorio, anche se a pena di esclusione, non è di per sé contraria alla legge, avendo tale obbligo una funzione sostanziale, e non meramente formale, nel senso di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto.
In tale prospettiva, quindi, il sopralluogo è strettamente connesso alla formulazione dell’offerta e ne costituisce un elemento essenziale. Conseguentemente, qualora la lex specialis ne contempli, come nella specie, l’obbligatorietà ai fini della presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto (cfr. Tar LI, sez. V, 10.07.2024, n. 4387).
2.4. Sul punto prive di pregio sono le giustificazioni di parte ricorrente che assume di avere piena conoscenza dei macchinari e dei luoghi per aver svolto un servizio presso i locali in parte coincidenti con quelli oggetto della procedura de qua . In particolare la ricorrente afferma di essere presente da due anni nelle varie strutture dell’ASL LI 3 Sud, in ragione dell’espletamento di altro servizio, tuttora in corso, in favore della stessa ASL odierna appaltante, relativo alla gestione e manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali, delle centrali tecnologiche e di evacuazione dei gas anestetici installati nelle medesime strutture interessate dal presente affidamento.
Al riguardo, tuttavia, come ha evidenziato l’Amministrazione resistente, con nota del 17.09.2025, a firma del Direttore ad interim dell’U.O.C. Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, l’accesso alle strutture oggetto dell’appalto di lavori e servizi per la gestione e la manutenzione annuale degli impianti di distribuzione dei gas medicinali “ è normalmente limitato a tutte le aree in cui sono presenti reti di distribuzione ed erogazione dei gas medicinali ed evacuazione gas anestetici, nonché delle relative centrali tecnologiche (centrali stoccaggio/produzione gas medicinali, centrali del vuoto ed evacuazione gas anestetici), i cui locali non sono sempre coincidenti con l’ubicazione fisica degli impianti per bi-osmosi ”.
Da ciò emerge la non totale coincidenza dei locali in cui sono allocati gli impianti per bi-osmosi rispetto a quelli di distribuzione dei gas medicali e di evacuazione dei gas anestetici, oggetto dell’attività biennale che la ricorrente rivendica.
Inoltre i due impianti (l’uno per la distribuzione dei gas medicali e per l’evacuazione dei gas anestetici, l’altro di bi-osmosi) sono distinti, per cui l’asserito accesso da parte della ricorrente ai locali in cui sarebbero eventualmente allocati parte di entrambi gli impianti è del tutto irrilevante, in quanto non presuppone che la ricorrente abbia avuto accesso al preesistente impianto di bi-osmosi, oltre che eventualmente ai locali in cui esso era collocato. Infine, come affermato dall’Amministrazione e non contestato dalla parte ricorrente, la stessa non ha mai svolto servizio presso gli impianti di bi-osmosi funzionanti presso il P.O. di Castellammare ed il P.O. di Nola e, dunque, non ha alcuna cognizione degli stessi (dei quali, peraltro, ha offerto la sostituzione integrale).
Dalla documentazione in atti, dunque, emerge che l’asserita parziale coincidenza dei luoghi e dei macchinari oggetto della procedura di gara de qua con quelli per i quali la ricorrente già svolgeva un servizio in parte analogo nei due anni precedenti presso alcune delle strutture oggetto di gara non consente di far ritenere acquisita, da parte della ricorrente medesima, l’integrale e approfondita conoscenza dei luoghi e degli impianti, necessari ai fini della presentazione dell’offerta, sia perché la ricorrente non ha conoscenza degli impianti di bi-osmosi, non essendo stati gli stessi oggetto del precedente servizio, sia perché, per quanto riguarda i PP.OO. di Castellammare e di Nola, non ha mai svolto servizio presso gli stessi.
La posizione della ricorrente, peraltro, che assume di svolgere da due anni un servizio in parte analogo ed insistente nei medesimi locali oggetto di appalto non equivale a quella del gestore uscente, per il quale la giurisprudenza, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, ritiene il sopralluogo ai fini della consapevole e completa presentazione dell’offerta un adempimento ultroneo e ridondante. Ciò in quanto “ Proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza, è stato, quindi, ritenuto che un simile obbligo è da considerarsi superfluo e sproporzionato allorché sia imposto ad un concorrente che sia gestore uscente del servizio, il quale per la sua stessa peculiare condizione si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara" (Cons. Stato 6033/2020) ” (Consiglio di Stato, sez. VII, 06.12.2024, n. 9783)
Anche sotto questo profilo, dunque, non emerge l’illegittimità della previsione del sopralluogo ai fini della corretta predisposizione dell’offerta e, dunque, l’esclusione della ricorrente per mancanza dello stesso. Il predetto sopralluogo, infatti, essendo finalizzato a garantire l’effettiva visione di tutti i luoghi e macchinari oggetto della gara, anche delle zone non accessibili, si pone come elemento necessario ai fini della corretta predisposizione dell’offerta relativamente a luoghi e macchinari di cui la ricorrente non poteva avere conoscenza, in quanto non coincidenti con il servizio precedentemente prestato.
3. Dall’esame complessivo della documentazione di gara, emerge, in definitiva, la non illogicità della valutazione dell’amministrazione secondo cui, senza lo svolgimento del richiesto sopralluogo “assistito”, non sarebbe stato verosimilmente possibile, per l'offerente, trarre le dovute informazioni indispensabili ad assicurare la predisposizione di una offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto.
Inoltre, trattandosi di un adempimento necessariamente preliminare e prodromico alla presentazione dell’offerta e, pertanto, infungibile in via successiva, la mancanza del prescritto sopralluogo “assistito” non poteva essere sanato con la procedura del soccorso istruttorio.
Del resto, “ su un piano generale, la giurisprudenza ha più volte affermato che "il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando” (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 19.06.2023, n. 912)
4. La ricorrente, in via espressamente subordinata, ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura di gara per mancata esclusione della controinteressata RO alla procedura medesima, in quanto, dal verbale di sopralluogo allegato dalla ricorrente, non si evincerebbe in alcun modo la modalità di espletamento dell’incombente nei termini precisati dall’articolo 11 del disciplinare di gara.
Tali doglianze sono inammissibili.
A differenza della ricorrente, la controinteressata ha presentato l’allegato A9, così come predisposto dalla stazione appaltante, attestando, secondo le modalità ivi previste, il sopralluogo effettuato. La controinteressata, dunque, ha diligentemente adempiuto a tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare, secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante, diversamente dalla ricorrente che ha omesso di effettuare il sopralluogo per propria responsabilità, non essendosi avveduta della sua obbligatorietà.
La ricorrente, dunque, non ha effettuato il sopralluogo mentre la controinteressata ha adempiuto a tale onere, allegando, all’uopo, la relativa documentazione predisposta dall’Amministrazione.
Sotto tale profilo, dunque, è inammissibile la censura della ricorrente avverso la modulistica predisposta dalla stazione appaltante, in quanto, nel caso di specie, non si tratta di valutare il contenuto di due dichiarazioni rese, quella della ricorrente e quella della controinteressata, in quanto la ricorrente non ha proprio attestato l’effettuazione del sopralluogo. Non emerge, dunque, una lesività del contenuto dell’allegato A9, così come predisposto dall’amministrazione, rispetto alla posizione della ricorrente che, semplicemente, non ha adempiuto alle prescrizioni di gara e, per questo, è stata esclusa dalla stessa, come da prescrizioni legittime del bando.
5. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota del 17.09.2025, a firma del RUP e del Direttore UOC Acquisizione beni e servizi dell’ASL Na 3 Sud, con la quale venivano relazionati i fatti oggetto del ricorso all’Ufficio legale.
Al riguardo fondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’amministrazione resistente, in quanto la nota impugnata con il ricorso è un atto endoprocedimentale e non è lesivo degli interessi attorei, con la conseguenza che, sul punto, deve essere dichiarata la carenza di interesse a ricorrere e l’inammissibilità del gravame.
6. Per tutto quanto esposto, dunque, deve essere rigettato il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
7. Le spese suono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando così dispone:
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 8.000,00 (€ 4.000,00 per ogni parte costituita), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL PA Di LI, Presidente
SS OC, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS OC | EL PA Di LI |
IL SEGRETARIO