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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/08/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3623-2018 del R.G.A.C., pendente
TRA
, in persona del Parte_1 liquidatore p.t. nonché , rappresentati e difesi Parte_2 dagli avv.ti Monica Cirillo e Fausta Cirillo
Opponenti
Controparte_1 in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dell'avv.to Maria Rosaria De Simone
Opposta
e per essa quale mandataria Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello
Interventore
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 580/2018 il Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto alla società Parte_1 nonché al sig. quale fideiussore di pagare, in Parte_2 solido tra loro, alla Controparte_1 la somma di euro 1.580.021,64 -di cui euro 1.502.865,89
[...]
1 per il saldo debitore del conto corrente con apertura di credito ipotecaria n. 1083187 ed euro 77.155,75 per il saldo del rapporto di conto corrente n. 1128552, oltre interessi convenzionali come richiesti in ricorso e spese del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione gli ingiunti premettendo che: - in data 11.01.2011, la banca opposta aveva concesso alla società opponente un'apertura di credito per l'importo di euro 1.500.000,00 da intrattenersi sul conto corrente
1083187, garantita da ipoteca iscritta per euro 3.000.000,00; - il
30.11.2016 le parti stipulavano un atto modificativo non novativo della suddetta apertura di credito, convenendo la rimodulazione dei debiti e la proroga della scadenza fino al 31.1.17; - la banca accordava la proroga in quanto la società, con contestuale atto, prometteva di vendere alla società l'immobile Parte_3 ipotecato, versando una caparra di euro 300.000,00, che veniva incassata dalla banca quale delegataria all'incasso.
Con la spiegata opposizione parte attrice assume: - che la banca non avrebbe fornito idonea prova del credito azionato, non avendo prodotto l'estratto conto del gennaio 2011 relativo all'apertura di credito né la quietanza e la documentazione comprovante l'effettivo prelievo/utilizzo delle somme messe a disposizione;
- la nullità del contratto di apertura di credito, e delle garanzie rilasciate, che andrebbe correttamente qualificato come contratto di mutuo fondiario, tant'è che l'atto espressamente richiama gli art.38, 39, 40
e 41 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia D.L.
1. Settembre 1993 n. 385 e D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e dalla sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 38 Tub , ossia l'operazione di finanziamento a medio termine, oltre i 18 mesi,
l'ipoteca di primo grado posta in collegamento funzionale con il finanziamento, con conseguente applicazione della relativa disciplina;
- la nullità del finanziamento per superamento del limite di finanziabilità e l'iscrizione abusiva di ipoteca in quanto la società
2 richiese l'apertura di credito per l' acquisto dell'immobile, poi ipotecato, il cui prezzo veniva fissato nell'atto di vendita, stipulato in pari data, in euro 1.860.000,00, così regolato: - quanto ad euro
392.000,00 per compensazione tra rispettivi debiti e crediti della parte venditrice ed acquirente;
- la restante parte, pari ad euro
1.468.000,00, da versarsi entro il 31.01.2011 con la previsione che la parte acquirente “rilascerà alla suddetta banca disposizione irrevocabile di pagamento, relativa alla somma finanziata, a favore della parte venditrice per l'importo dinanzi indicato corrispondente al saldo del prezzo del presente contratto di vendita”.
Il bene immobile all'atto della concessione di finanziamento, concesso per euro 1.500.000,00, aveva, quindi, un valore di mercato di euro 1.860.000,00, con conseguente superamento del limite di finanziabilità normativamente previsto dall'art. 38 TUB e dell'art. 1 della Delibera CICR del 22/4/1995, secondo cui “L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…) Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato
o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia”, per cui, il limite massimo del finanziamento non poteva essere superiore a euro
1.488.000,00 con conseguente nullità del mutuo e della garanzia ipotecaria concessa.
Parte opponente ha altresì eccepito:- l'invalidità parziale del contratto di apertura di credito in relazione alla clausola di determinazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, sia che lo si qualifichi come finanziamento fondiario che come apertura di credito in conto corrente;
- l'illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla
3 banca in base all'art. 25, comma 2, d.lgs 342/99, che ha modificato l'art. 120 TUB, essendo il tasso creditore notevolmente più basso di quello debitore e, inoltre, il tasso applicato a favore del correntista non genera alcun anatocismo, - in entrambi i contratti di conto corrente il TAN creditore annuo è pari a 0,05% e il tasso effettivo annuo (tasso applicato con la capitalizzazione) è sempre pari a
0,05%, per cui nessuna capitalizzazione era stata prevista a favore del correntista ed il tasso creditore pattuito era meramente simbolico, viceversa il TAN debitore annuo pattuito era pari al 6,058
e quello tasso effettivo annuo di 6,197%, mentre per il contratto di conto corrente il TAN è 12,70% e il TAE è 13,3177, con conseguente nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'illegittimità dell'anatocismo dall' 1.1.2014 avendo la banca capitalizzato, per entrambi i rapporti, trimestralmente gli interessi anche per il periodo successivo al 1.1.2014 sebbene l'art. l, comma 629, della legge n. 147/2013, modificando il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha reso illegittima a decorrere dal 1/1/2014 qualsiasi forma di anatocismo;
- l'usurarietà del tasso di interesse pattuito sia qualificando il contratto come mutuo a tasso variabile sia applicando il tasso rilevato per la categoria finanziamenti alle imprese;
- la nullità della clausola che prevede la corresponsione delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza essendo indicata la sola percentuale;
- l'insussistenza del credito preteso, non avendo la banca portato in detrazione la caparra di euro
300 mila incassata unitamente alla stipula dell'atto modificativo dell'apertura di credito.
In base a tali assunti gli opponenti hanno chiesto: “1) dichiarare nullo ovvero inammissibile e/o improponibile il decreto di ingiunzione opposto e per l'effetto revocarlo;
-2) accertare e dichiarare invalido l'opposto decreto ingiuntivo per la nullità parziale dei contratti di apertura di credito in conto corrente (recte anticipazione bancaria) mediante affidamento con scopertura sul
4 conto corrente e di finanziamento tra la società e la banca opposta, particolarmente in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per giorno-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
3) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso per un importo maggiore rispetto a quello dovuto in relazione ad interessi, spese, commissioni e competenze per violazione dell'art. 7 l. 108/96, perché eccedente il c.d. tasso soglia usura nel periodo trimestrale di riferimento, con conseguente applicazione degli art. 1339 e 1419
c.c., previa determinazione del tasso effettivo globale applicato;
4) accertare e dichiarare infondata la richiesta di pagamento della per assoluta mancanza di prova;
5) in via gradata, salvo CP_1 gravame, ridurre la condanna nei limiti del dovuto quale risulta dal ricalcolo degli interessi senza l'applicazione dell'anatocismo trimestrale e annuale, della commissione di massimo scoperto, delle altre commissioni, degli interessi per giorno-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasititolo pretese, utilizzando il tasso legale e degli importi già riscossi dalla banca per i motivi su esposti;
6) Condannare la al pagamento delle spese e degli CP_1 onorari di causa”.
La banca opposta costituitasi in giudizio ha eccepito: -
l'inammissibilità per genericità dell'opposizione e delle contestazioni mosse;
- la mancata prova del pagamento delle somme di cui gli opponenti chiedono la ripetizione e/o la compensazione;
-
l'infondatezza delle contestazioni avendo la banca fornito piena prova del credito di euro 1.502.865,89, quale saldo debitore del c/c con apertura di credito ipotecaria n.1083187 e dell'importo di euro
77.155,75, riferito al saldo debitore del rapporto di c/c n.1128552, oltre interessi, avendo prodotto: - il contratto di apertura di credito
5 in conto corrente n. 1083187 a medio termine con garanzia ipotecaria;
- il successivo atto modificativo del 17.10.2014; - gli estratti conti e gli scalari riferiti a tale conto nonché la certificazione ex art. 50 TUB;
- il contratto di conto corrente ordinario n. 1128552
e relativi estratti conto e scalari dalla data di apertura fino alla chiusura e la certificazione ex art. 50 tub;
- di aver fornito altresì la prova dell'erogazione della somma di cui all'apertura di credito producendo l'estratto conto relativo al c/c n. 1083187 che al
28.2.2011 contabilizzava l'accredito di euro 1.500.000,00 e, inoltre, la società ingiunta, nell'atto atto modificativo non novativo del
17.10.2014, riconosceva il credito sia nell'an che nel quantum;
- il contratto di apertura di credito, con garanzia ipotecaria, a valere sul conto corrente n.1083187, non potrebbe qualificarsi come mutuo fondiario e ciò sarebbe confermato dal nomine iuris indicato dell'atto notarile;
dalla circostanza che il mutuo, a differenza dell'apertura di credito, non consente prelievi e versamenti nei limiti della disponibilità, ma prevede l'erogazione in un'unica soluzione della somma, da restituirsi ratealmente senza la possibilità di successivi prelievi nonché dalle condizioni contrattuali allo stesso applicate, con conseguente infondatezza della dedotta usurarietà del tasso d'interesse; - l'infondatezza della dedotta nullità del finanziamento per superamento del limite di finanziabilità ed iscrizione abusiva di ipoteca siccome riferita al valore dell'immobile indicato nel preliminare di vendita del 2016, dunque, non contestuale all'apertura di credito con garanzia ipotecaria, stipulato nel 2011, in ogni caso, il limite di finanziabilità dell'80% non sarebbe superato, essendo l'importo erogato di euro 1.500.000,00 inferiore al valore al bene;
- la legittimità della condizioni economiche applicate ai rapporti e pattuite dalle parti;
- il tasso di interesse, pur essendo variabile, in quanto parametrato all'indice Euribor, risulta espressamente pattuito e soddisfa i requisiti di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.; - la presenza, nel documento
6 di sintesi, della pattuizione della capitalizzazione “..trimestrale con periodicità trimestrale sia per gli interessi debitori che per quelli creditori” né potrebbe ritenersi operante il divieto anatocistico previsto dal novellato art. 120 tub non avendo la disposizione efficacia immediatamente operativa, né retroattiva, - la legittimità delle variazioni economiche applicate ai rapporti in quanto comunicate alla correntista e, comunque, la genericità della relativa contestazione;
- la legittimità degli addebiti eseguiti altreì sul conto corrente n. 1128552.
La banca opposta ha altresì richiesto, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli opponenti al pagamento in solido di quanto risulterà dovuto, operando se del caso le dovute compensazioni.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sospesi per effetto delle disposizioni emergenziali da
Covid 19, nel corso del giudizio ha spiegato intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. tramite la Controparte_2 mandataria quale cessionaria dei crediti per cui è CP_3 causa, riportandosi alle domande e conclusioni formulate dalla cedente.
Nominato un consulente d'ufficio con l'incarico di verificare, sotto il profilo tecnico, la fondatezza delle doglianze sollevate all'esito del deposito dell'elaborato peritale, successivamente integrato, la causa
è stata riservata in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguenti indicati, dovendosi altresì rilevare che le domande non riproposte nelle memorie conclusive si intendono rinunciate.
Reputa il giudicante che la tesi sostenuta da parte opponente circa la riconducibilità dell'apertura di credito con garanzia ipotecaria ad un contratto di mutuo fondiario, con conseguente applicazione della relativa disciplina è fondata per quanto di seguito esposto.
7 La banca opposta ha richiesto, con la domanda monitoria, il pagamento del credito di euro 1.502.865,89 oltre interessi riferendolo al saldo debitore del conto corrente n. 1083187 assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria.
A sostegno della domanda monitoria, così come in sede di opposizione, la banca opposta ha prodotto l'atto per notar , Per_1 stipulato in data 11.01.2011, con la società opponente qualificato come “contratto di apertura di credito in conto corrente con apertura di credito a medio termine (ai sensi e per gli effetti degli artt.
38,39,40 e 41 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia D.L.
1. Settembre 1993 n. 385 e D.P.R. 29/09/1973 n.
601 e dalla sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 38
Tub)” per l'importo di euro 1.500.000,00 da intrattenersi sul conto corrente 1083187, garantito da ipoteca iscritta per euro
3.000.000,00.
Come anche evidenziato dal CTU non risulta tuttavia prodotto il contratto del conto corrente n. 1083187, su cui avrebbe dovuto operare l'apertura di credito, bensì esclusivamente gli estratti conto e scalari riferiti al suddetto conto dal 31.12.2010, con saldo pari a zero, fino al 30.6.2017 recante un saldo negativo di – 1.502.865,89.
Ebbene rileva il giudicante che il contratto oltre all'espresso richiamato agli artt. 38 e ss. TUB, riferiti al credito fondiario, all'art. 1 qualifica l'operazione come “finanziamento” e subordina l'utilizzo della somma alla iscrizione ipotecaria richiesta a garanzia della restituzione del credito (cfr. artt. 4 e 6 contratto), ossia ad elementi tipici e propri del contratto di mutuo.
Va altresì rilevato che dall'esame degli estratti del conto corrente n.
1083187 risulta addebito sul conto dell'intera somma finanziata, tant'è che l'estratto al 28.2.2011 riporta un saldo negativo di euro
1.500.000,00, pari appunto alla massima apertura di credito concordata, effettuato con disposizione di giroconto in data
3.02.2011, come rilevato anche dal CTU in sede di chiarimenti.
8 Che il suddetto importo sia stato effettivamente erogato alla società opposta non può porti in discussione essendosi quest'ultima riconosciuta debitrice, nei confronti della banca, dell'importo finanziato con l'atto notarile modificativo della suddetta apertura di credito stipulato il 30.11.2016 con cui ne ha ottenuto la proroga della scadenza fino al 31.1.2017 ed inoltre anche nell'ulteriore contratto preliminare per notar del 30.11.2016 ha indicato Per_1 la banca opposta quale sua creditrice in virtù dell'apertura di credito, atti questi che l'opposta non avrebbe certamente concluso se non avesse ricevuto la somma finanziata.
Occorre inoltre osservare che il medesimo contratto all'art. 2, che disciplina la durata e gli interessi, prevede l'obbligo della parte finanziata di “corrispondere sul finanziamento, in via trimestrale posticipata, la prima volta con valuta 31.03.2011 e l'ultima volta alla scadenza del finanziamento, un interesse calcolato al tasso Euribor 3 mesi rilevato dalle medie mensili dei mesi di febbraio, maggio, agosto
e novembre di ogni anno e fino alla scadenza del finanziamento, maggiorato di uno spread di 5 (cinque) punti percentuali attualmente pari a 6,058%” e, come dedotto da parte opponente nelle memorie conclusive, il pagamento di interessi a scadenza predefinite, nel caso di specie trimestrali, è propria del contratto di mutuo e non già di un' apertura di credito ove gli interessi dovrebbero essere calcolati solo sulle somme effettivamente utilizzate.
Anche l'esame degli estratti del conto n. 1083187 depone in tal senso potendosi rilevare che gli stessi registrano esclusivamente l'addebito della somma finanziata e delle competenze maturate, senz'altra movimentazione propria di un normale conto affidato.
Ne discende che il rapporto di apertura credito va riqualificato come rapporto di mutuo con garanzia ipotecaria ed a tasso variabile, prevedendo l'art. 2 del contratto il tasso iniziale pari al “…tasso
Euribor a 3 mesi rilevato dalle medie mensili dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno e fino alla scadenza del
9 finanziamento, maggiorato di uno spread di 5 (cinque) punti percentuali attualmente pari a 6,058%”.
Conseguentemente la verifica della usura originaria va parametrata al tasso soglia ratione temporis fissato per i mutui a tasso variabile
(siccome parametrato all'Euribor) assistiti da ipoteca;
ciò in quanto, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni.
Per quanto innanzi esposto va condiviso il ricalcolo eseguito dal CTU,
a pag. 5 della Relazione integrativa depositata in data 7.11.2023, ove ha chiarito che: “Partendo dal presupposto che, effettivamente, il tasso contrattualizzato è parametrato all'Euribor (tasso variabile)
…e, constatata quindi la possibile usura ab origine del suddetto rapporto di finanziamento (denominato Apertura di Credito in conto corrente con garanzia ipotecaria), visto che, in caso di valutazione di un Mutuo a Tasso Variabile, il tasso contrattualizzato (pari al
6,058%) risulterebbe superiore a quello soglia pari al 4,02% (tasso medio del 2,68% aumentato della metà), ha provveduto a formulare una nuova ipotesi di calcolo epurando il rapporto di c/c n. 1083187 di tutti gli interessi ex art. 1815 c.c. maturati per l'intera durata (All. A/12). Il nuovo saldo ricalcolato sulla base dell'epurazione di tutti gli interessi è risultato essere pari ad € - 924.458,66 a debito della correntista (All. A/12)”.
Da tale importo vanno altresì espunti gli illegittimi addebiti dalla banca per la CMS attesa la nullità della relativa pattuizione per
10 indeterminatezza poiché, come eccepito dagli opponenti e riscontrato anche dal CTU, poiché la stessa indica la sola misura percentuale e non anche idonei criteri per il relativo calcolo, in particolare non risultano esplicitati i criteri di determinazione, le modalità di calcolo, né la base di computo. Ne consegue che anche l'addebito di euro - 52.500,00 calcolato dal CTU a pagina 18 della perizia originaria deve essere escluso.
Per quanto innanzi esposto l'originario importo richiesto di euro
1.502.865,89, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto va rideterminato in euro -871.958,66.
La domanda della banca va rigettata in relazione all'ulteriore credito di euro 77.155,75 per il saldo del rapporto di conto corrente n.
1128552.
Al riguardo valga osservare che il C.T.U. nella propria perizia alla pagina 19 ha evidenziato che “dall'esame dell'estratto conto n.
1128552 emerge che: la ricostruzione del conto corrente, fatta utilizzando i riassunti scalari, inizia in data 17/10/2014 con un saldo iniziale pari ad € 0,00 e termina alla data del 30/12/2016. Il saldo finale a debito di tale conto è risultato pari a - € 77.155,75”, il consulente ha spiegato che “Il conto corrente n. 1128552 è sostanzialmente un conto di appoggio. Su questo conto corrente sono state addebitate le competenze maturate per il periodo dal
31/04/2015 al 30/12/2016. Risultano addebitate infatti le competenze a debito di n. 2 conti correnti, quello principale (c/c n.
1038187) e di un conto ipotecario (n. 1082671 non presente agli atti) per il periodo dal 31/04/2015 al 30/12/2016. In pratica tutte le competenze maturate in questo periodo sono state in questo periodo sono state stornate da quelli di origine e riaddebitate su quello di appoggio. Il saldo finale a debito non è altro che la somma degli addebiti delle competenze ivi addebitate nel periodo indicato. Sul conto corrente n. 1128552 infatti non maturano competenze
11 autonome né risultano essere stati calcolati interessi o altre spese se non quelle derivanti dagli altri conti correnti”.
Dall'analisi da tale conto cd. di appoggio eseguita dal CTU consegue che la domanda in tale parte non può essere accolta non essendovi idonea prova del credito preteso, non foss'altro perchè nulla risulta prodotto in relazione al conto conto ipotecario n. 1082671, non presente agli atti, le cui competenze sono state annotate sul conto n. 1128552.
A tale ultimo riguardo occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto i vizi del provvedimento monitorio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto di credito azionato in via monitoria.
In tale situazione secondo i principi generali in tema di onere della prova, è onere di chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, è la parte opposta, che si atteggia come attore sostanziale, che ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
Come chiarito dalla S.C. (ord. N. 5373/2024) e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, finanche “la mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell'opponente non è, di certo, sufficiente a far ritenere il credito comprovato, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e con il riferimento al comportamento extraprocessuale. Sicché, occorrono, non il mero silenzio dell'opponente su uno o più documenti, bensì la sussistenza di atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso
12 con altri, a fondare il convincimento del Giudice circa il fatto che il credito azionato sia pacifico in causa (Cass. n. 17371/03). In tal senso, è da reputarsi idonea e sufficiente – ad escludere che il credito azionato in giudizio sia pacifico – la contestazione del medesimo operata dal debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
(Cass. n. 10864/18)".
Nel caso in esame gli opponenti hanno espressamente contestato il quantum del credito azionato in sede monitoria.
A fronte di tale contestazione la banca alcunchè ha specificamente contestato e/o controdedotto.
Posti tali principi, nel caso in esame non può ritenersi che la banca opposta abbia fornito idonea prova del quantum del credito riferito a tale secondo conto cd. di appoggio.
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti al pagamento del complessivo importo di euro -
871.958,66 quale esposizione debitoria riferita all'apertura di credito riqualificata quale mutuo attesa la natura usuraria degli interessi Parte pattuiti e la nullità della pattuizione relativa alla .
La reciproca soccombenza ed il quantum rideterminato pari a circa la metà di quello ingiuntivo giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella medesima misura.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. Valentina
Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
3623/2018, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. In accoglimento della opposizione revoca il decreto ingiuntivo in tale sede opposto;
13 2. In parziale accoglimento della domanda proposta dalla banca condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della opposta 871.958,66.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe nella medesima misura.
Così deciso in Torre Annunziata, il 2.8.2025
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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