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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/07/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 7327/2021 promosso da:
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo D'Angelo giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Olivi n. 38;
p.i.: P.IVA_1
- attrice -
contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Frau giusta mandato allegato telematicamente alla memoria difensiva sulla istanza di sospensione ex art. 407 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata presso gli studi dello stesso sito in Conegliano, corte delle Rose n. 50;
p.i.: P.IVA_2
- convenuta -
1
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia la S.V. Ill.ma
IN VIA PRINCIPALE annullare la sentenza n.356/2021, pubblicata il 02/03/2021, R.G.1055/2020, del Tribunale di Treviso
IN VIA SUBORDINATA dichiarare l'inefficacia della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno opponente
Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che era a conoscenza del fatto che la dal mese di luglio 2019 utilizzava il capannone di CP_2 CP_1
via Celtica 64 a San Vendemmiano (TV);
2) Vero che, dopo l'ingresso di nella conduzione ed utilizzo dei locali, erano stati avviati contatti per la CP_1
formalizzazione del contratto di locazione già concordato verbalmente;
3) Vero che dal mese di luglio 2019 ha pagato i canoni di locazione a a fronte dell'utilizzo dei CP_1 CP_2
locali di via Celtica 64 a San Vendemmiano (TV);
4) Vero che in data ha 13 dicembre 2021, a fronte dell'esecuzione nei suoi confronti dello sfratto azionato da CP_1
nei confronti di , ha versato la somma di €. 20.000,00 al solo scopo di ottenere un rinvio e non CP_2 Controparte_3
dover interrompere l'attività produttiva con i conseguenti danni;
5) Vero che in data 26 gennaio 2022 lo sfratto è stato eseguito nonostante fosse ben fatto presente all'Ufficiale Giudiziario procedente che il capannone era utilizzato da e non da , nei cui confronti era stato ottenuto il CP_1 Controparte_3
provvedimento di sfratto;
Si indica a teste: , dom. a San Vendemiano in via dei Mille 13B. Testimone_1
Si chiede di essere ammessi a prova contraria per testi sulla circostanza appena citata formulata da controparte in sede di
Memoria n.2 ex art. VI° comma cpc:
2
1) Vero che per il periodo da agosto 2019 a giugno 2020, in cui ha utilizzato i capannoni di pagava CP_1 CP_2
alla stessa regolari canoni di affitto in nome e per conto proprio;
2) Vero che non emetteva fatture alla stessa per il pagamento dei canoni di locazione;
CP_2
3) Vero che quindi emetteva autofattura 1A del 20-12-2021 corretta, come da documento che mi si rammostra e CP_1
che confermo(doc.14), imputando detti pagamenti ai canoni di locazione dovuti dalla stessa a controparte per l'utilizzo dei capannoni da agosto 2019 a giugno 2020;
Si indicano a testi:
, dom. a San Vendemiano in via dei Mille 13B Testimone_1
(c.f. ), nata il [...] a [...] e residente a [...]C.F._1
(TV)
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- nel merito: dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte riportate in narrativa, condannando altresì l'attrice ai sensi della norma di cui all'art.
96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c, ultimo comma, a titolo di sanzione;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, anche per la fase cautelare, come per legge.
- in via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e ci si oppone
a quelle formulate ex adverso per tutti i motivi dedotti in memoria ex art. 183 comma VI, n. 3, c.p.c.
In denegata ipotesi di ammissione, si insiste per essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nelle predette memorie.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
3
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva opposizione di terzo CP_1
ordinaria, ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ., avverso la sentenza n. 356/2021 del Tribunale di
Treviso. Tale pronuncia aveva dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto di locazione tra e il signor titolare della ditta individuale ordinando a Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
quest'ultimo l'immediato rilascio di un capannone industriale sito in San Vendemiano, di proprietà, appunto, di CP_2
L'opponente sostenendo di essere l'effettiva occupante dell'immobile in forza di un accordo CP_1
verbale di locazione con e di aver corrisposto i relativi canoni, chiedeva in questa sede CP_2
l'annullamento o la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti della predetta sentenza, ritenendola lesiva del proprio autonomo diritto a condurre l'immobile. Contestualmente, richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Il G.I. rigettava la richiesta di sospensione inaudita altera parte formulata da fissava apposita udienza CP_1
per la discussione della stessa, antecedente all'udienza di prima comparizione delle parti. depositava, come da autorizzazione del G.I., una memoria sull'istanza cautelare di sospensione. CP_2
Il G.I., instaurato così il contraddittorio, rigettava la richiesta ex art. 407 cod. proc. civ. di Maos con provvedimento del 20.1.2022. In particolare, dopo aver sottolineato che alcun pregiudizio imminente ed irreparabile era stato allegato dall'opponente, evidenziava come – per espressa ammissione dell'attrice – occupasse l'immobile di senza che vi fosse alcun valido contratto di locazione e che i CP_1 CP_2
pagamenti effettuati dall'attrice non valessero a smentire tale circostanza, dal momento che erano stati effettuati a diverso titolo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.2.2022, si costituiva nel merito, contestando CP_2
integralmente le domande avversarie. Eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dei presupposti di legge, nonché la sua totale infondatezza, negando l'esistenza di alcun contratto di locazione, scritto o verbale, con e qualificando quest'ultima come occupante sine titulo. CP_1
Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, altresì, la condanna dell'attrice per responsabilità
4
processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 3.3.2022, venivano concessi – su richiesta delle parti – i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Il G.I. rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'inammissibilità dell'opposizione di terzo
L'opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. proposta da è inammissibile. CP_1
Ai sensi della suddetta previsione normativa, il terzo è legittimato ad opporsi a una sentenza “quando pregiudica i suoi diritti”. Dunque, l'ammissibilità dell'opposizione di terzo è subordinata a due requisiti fondamentali: la qualità di terzo dell'opponente rispetto al giudizio originario e l'esistenza di un pregiudizio ad un proprio diritto.
formalmente un “terzo”, in quanto non è stata parte del giudizio di sfratto tra e CP_1 CP_2 Pt_2
Tuttavia, la mera estraneità formale non è sufficiente.
[...]
La giurisprudenza consolidata interpreta l'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. nel senso che il terzo deve essere titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato nella sentenza opposta;
non è sufficiente un mero interesse di fatto o un pregiudizio indiretto.
Nel caso di specie, non ha fornito la prova di essere titolare di un siffatto diritto. La sua intera CP_1
costruzione difensiva si fonda sull'asserita esistenza di un contratto verbale di locazione. Tuttavia, per i contratti di locazione di immobili ad uso commerciale, la legge richiede, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam. Un accordo meramente verbale, pertanto, è nullo e non può generare un diritto di godimento legalmente tutelato e opponibile al proprietario.
5
La posizione di è, di conseguenza, quella di un occupante privo di titolo. CP_1
I pagamenti effettuati a non possono sanare la nullità del presunto accordo, né valgono a CP_2
costituire un rapporto di locazione de facto.
Le prove documentali in atti dimostrano, al contrario, che tali somme sono state imputate da CP_2
alla posizione debitoria del conduttore originario, Parte_2
Dirimente, a tal riguardo, è la causale del bonifico di € 20.000,00 del 13.12.2021, che recita testualmente
“pagamento per canoni arretrati di per ottenere il rinvio dell'esecuzione di sfratto nei confronti di Parte_2 Pt_2
.
[...]
Le autofatture prodotte da oltre ad essere atti di formazione unilaterale e quindi privi di efficacia CP_1
probatoria nei confronti di terzi, sono state create in data successiva all'instaurazione del presente giudizio.
Non sussistendo alcun diritto autonomo in capo a viene a mancare il presupposto essenziale per CP_1
l'ammissibilità dell'azione.
2) In ogni caso, sull'infondatezza della domanda di CP_1
Ad ogni buon conto, anche a voler superare il dirimente profilo di inammissibilità, la domanda di CP_1
dovrebbe comunque essere rigettata per infondatezza nel merito.
Le allegazioni di parte attrice sono rimaste del tutto sfornite di prova. Le trattative intercorse tra le parti non hanno mai condotto alla stipula di un contratto, come si evince dalla corrispondenza in atti, in cui ha sempre ribadito con chiarezza che non aveva diritto per poter occupare il capannone. CP_2 CP_1
Né può ravvisarsi un comportamento contraddittorio o illecito da parte di nell'aver promosso CP_2
una separata azione per occupazione sine titulo nei confronti di Tale azione, lungi dal riconoscere CP_1
un diritto, mira a ottenere il risarcimento del danno derivante da un'occupazione illegittima. Si tratta, del resto, di una scelta processuale logicamente conseguente alla necessità di tutelare i propri interessi a fronte della comprovata insolvenza del debitore principale (il signor e della contemporanea Pt_2
occupazione abusiva da parte di CP_1
6
3) Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata
La domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., avanzata da merita CP_1 CP_2
accoglimento.
Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave costituisce un abuso del diritto di difesa che la legge sanziona. Nel caso in esame, ha promosso un'azione pur essendo pienamente consapevole di CP_1
non possedere alcun titolo valido per occupare l'immobile. Ha fondato la propria domanda su un contratto verbale la cui nullità non poteva che esserle nota. Inoltre, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda e per la prosecuzione del giudizio nonostante il contenuto inequivoco dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, che già – in una fase del tutto preliminare del giudizio – aveva chiarito gli aspetti poi approfonditi nella presente sede.
Tale condotta ha costretto la convenuta a sopportare i costi e i disagi di un intero giudizio (oltre a ritardare l'effettiva liberazione dell'immobile, avvenuta solo a seguito di esecuzione forzata il 26.1.2022).
Il danno subito da può essere liquidato, in via equitativa, in una somma pari ad € 6.000,00, CP_2
parametrato alle spese di lite liquidate in suo favore relative alle fasi processuali successive a quella di studio.
4) Sulle spese di lite
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di
Esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, CP_1
valori medi per le fasi di studio e decisionale, valori massimi per la fase introduttiva (in considerazione della doppia costituzione, nel merito e per la domanda cautelare) e valori minimi per la fase istruttoria
(esauritasi con il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., tenuto conto del valore
– indeterminabile, di bassa complessità – della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
7
- dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta da avverso la sentenza n. 356/2021 CP_1
del Tribunale di Treviso;
- condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti di CP_1
che liquida equitativamente in complessivi € 6.000,00, oltre interessi dalla data del Controparte_2
deposito della presente sentenza al saldo;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali – comprensive anche della fase cautelare – che liquida in complessivi € 7.564,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 14 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 7327/2021 promosso da:
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo D'Angelo giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Olivi n. 38;
p.i.: P.IVA_1
- attrice -
contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Frau giusta mandato allegato telematicamente alla memoria difensiva sulla istanza di sospensione ex art. 407 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata presso gli studi dello stesso sito in Conegliano, corte delle Rose n. 50;
p.i.: P.IVA_2
- convenuta -
1
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia la S.V. Ill.ma
IN VIA PRINCIPALE annullare la sentenza n.356/2021, pubblicata il 02/03/2021, R.G.1055/2020, del Tribunale di Treviso
IN VIA SUBORDINATA dichiarare l'inefficacia della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno opponente
Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che era a conoscenza del fatto che la dal mese di luglio 2019 utilizzava il capannone di CP_2 CP_1
via Celtica 64 a San Vendemmiano (TV);
2) Vero che, dopo l'ingresso di nella conduzione ed utilizzo dei locali, erano stati avviati contatti per la CP_1
formalizzazione del contratto di locazione già concordato verbalmente;
3) Vero che dal mese di luglio 2019 ha pagato i canoni di locazione a a fronte dell'utilizzo dei CP_1 CP_2
locali di via Celtica 64 a San Vendemmiano (TV);
4) Vero che in data ha 13 dicembre 2021, a fronte dell'esecuzione nei suoi confronti dello sfratto azionato da CP_1
nei confronti di , ha versato la somma di €. 20.000,00 al solo scopo di ottenere un rinvio e non CP_2 Controparte_3
dover interrompere l'attività produttiva con i conseguenti danni;
5) Vero che in data 26 gennaio 2022 lo sfratto è stato eseguito nonostante fosse ben fatto presente all'Ufficiale Giudiziario procedente che il capannone era utilizzato da e non da , nei cui confronti era stato ottenuto il CP_1 Controparte_3
provvedimento di sfratto;
Si indica a teste: , dom. a San Vendemiano in via dei Mille 13B. Testimone_1
Si chiede di essere ammessi a prova contraria per testi sulla circostanza appena citata formulata da controparte in sede di
Memoria n.2 ex art. VI° comma cpc:
2
1) Vero che per il periodo da agosto 2019 a giugno 2020, in cui ha utilizzato i capannoni di pagava CP_1 CP_2
alla stessa regolari canoni di affitto in nome e per conto proprio;
2) Vero che non emetteva fatture alla stessa per il pagamento dei canoni di locazione;
CP_2
3) Vero che quindi emetteva autofattura 1A del 20-12-2021 corretta, come da documento che mi si rammostra e CP_1
che confermo(doc.14), imputando detti pagamenti ai canoni di locazione dovuti dalla stessa a controparte per l'utilizzo dei capannoni da agosto 2019 a giugno 2020;
Si indicano a testi:
, dom. a San Vendemiano in via dei Mille 13B Testimone_1
(c.f. ), nata il [...] a [...] e residente a [...]C.F._1
(TV)
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- nel merito: dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte riportate in narrativa, condannando altresì l'attrice ai sensi della norma di cui all'art.
96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c, ultimo comma, a titolo di sanzione;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, anche per la fase cautelare, come per legge.
- in via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e ci si oppone
a quelle formulate ex adverso per tutti i motivi dedotti in memoria ex art. 183 comma VI, n. 3, c.p.c.
In denegata ipotesi di ammissione, si insiste per essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nelle predette memorie.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
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Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva opposizione di terzo CP_1
ordinaria, ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ., avverso la sentenza n. 356/2021 del Tribunale di
Treviso. Tale pronuncia aveva dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto di locazione tra e il signor titolare della ditta individuale ordinando a Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
quest'ultimo l'immediato rilascio di un capannone industriale sito in San Vendemiano, di proprietà, appunto, di CP_2
L'opponente sostenendo di essere l'effettiva occupante dell'immobile in forza di un accordo CP_1
verbale di locazione con e di aver corrisposto i relativi canoni, chiedeva in questa sede CP_2
l'annullamento o la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti della predetta sentenza, ritenendola lesiva del proprio autonomo diritto a condurre l'immobile. Contestualmente, richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Il G.I. rigettava la richiesta di sospensione inaudita altera parte formulata da fissava apposita udienza CP_1
per la discussione della stessa, antecedente all'udienza di prima comparizione delle parti. depositava, come da autorizzazione del G.I., una memoria sull'istanza cautelare di sospensione. CP_2
Il G.I., instaurato così il contraddittorio, rigettava la richiesta ex art. 407 cod. proc. civ. di Maos con provvedimento del 20.1.2022. In particolare, dopo aver sottolineato che alcun pregiudizio imminente ed irreparabile era stato allegato dall'opponente, evidenziava come – per espressa ammissione dell'attrice – occupasse l'immobile di senza che vi fosse alcun valido contratto di locazione e che i CP_1 CP_2
pagamenti effettuati dall'attrice non valessero a smentire tale circostanza, dal momento che erano stati effettuati a diverso titolo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.2.2022, si costituiva nel merito, contestando CP_2
integralmente le domande avversarie. Eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dei presupposti di legge, nonché la sua totale infondatezza, negando l'esistenza di alcun contratto di locazione, scritto o verbale, con e qualificando quest'ultima come occupante sine titulo. CP_1
Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, altresì, la condanna dell'attrice per responsabilità
4
processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 3.3.2022, venivano concessi – su richiesta delle parti – i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Il G.I. rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
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1) Sull'inammissibilità dell'opposizione di terzo
L'opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. proposta da è inammissibile. CP_1
Ai sensi della suddetta previsione normativa, il terzo è legittimato ad opporsi a una sentenza “quando pregiudica i suoi diritti”. Dunque, l'ammissibilità dell'opposizione di terzo è subordinata a due requisiti fondamentali: la qualità di terzo dell'opponente rispetto al giudizio originario e l'esistenza di un pregiudizio ad un proprio diritto.
formalmente un “terzo”, in quanto non è stata parte del giudizio di sfratto tra e CP_1 CP_2 Pt_2
Tuttavia, la mera estraneità formale non è sufficiente.
[...]
La giurisprudenza consolidata interpreta l'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. nel senso che il terzo deve essere titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato nella sentenza opposta;
non è sufficiente un mero interesse di fatto o un pregiudizio indiretto.
Nel caso di specie, non ha fornito la prova di essere titolare di un siffatto diritto. La sua intera CP_1
costruzione difensiva si fonda sull'asserita esistenza di un contratto verbale di locazione. Tuttavia, per i contratti di locazione di immobili ad uso commerciale, la legge richiede, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam. Un accordo meramente verbale, pertanto, è nullo e non può generare un diritto di godimento legalmente tutelato e opponibile al proprietario.
5
La posizione di è, di conseguenza, quella di un occupante privo di titolo. CP_1
I pagamenti effettuati a non possono sanare la nullità del presunto accordo, né valgono a CP_2
costituire un rapporto di locazione de facto.
Le prove documentali in atti dimostrano, al contrario, che tali somme sono state imputate da CP_2
alla posizione debitoria del conduttore originario, Parte_2
Dirimente, a tal riguardo, è la causale del bonifico di € 20.000,00 del 13.12.2021, che recita testualmente
“pagamento per canoni arretrati di per ottenere il rinvio dell'esecuzione di sfratto nei confronti di Parte_2 Pt_2
.
[...]
Le autofatture prodotte da oltre ad essere atti di formazione unilaterale e quindi privi di efficacia CP_1
probatoria nei confronti di terzi, sono state create in data successiva all'instaurazione del presente giudizio.
Non sussistendo alcun diritto autonomo in capo a viene a mancare il presupposto essenziale per CP_1
l'ammissibilità dell'azione.
2) In ogni caso, sull'infondatezza della domanda di CP_1
Ad ogni buon conto, anche a voler superare il dirimente profilo di inammissibilità, la domanda di CP_1
dovrebbe comunque essere rigettata per infondatezza nel merito.
Le allegazioni di parte attrice sono rimaste del tutto sfornite di prova. Le trattative intercorse tra le parti non hanno mai condotto alla stipula di un contratto, come si evince dalla corrispondenza in atti, in cui ha sempre ribadito con chiarezza che non aveva diritto per poter occupare il capannone. CP_2 CP_1
Né può ravvisarsi un comportamento contraddittorio o illecito da parte di nell'aver promosso CP_2
una separata azione per occupazione sine titulo nei confronti di Tale azione, lungi dal riconoscere CP_1
un diritto, mira a ottenere il risarcimento del danno derivante da un'occupazione illegittima. Si tratta, del resto, di una scelta processuale logicamente conseguente alla necessità di tutelare i propri interessi a fronte della comprovata insolvenza del debitore principale (il signor e della contemporanea Pt_2
occupazione abusiva da parte di CP_1
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3) Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata
La domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., avanzata da merita CP_1 CP_2
accoglimento.
Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave costituisce un abuso del diritto di difesa che la legge sanziona. Nel caso in esame, ha promosso un'azione pur essendo pienamente consapevole di CP_1
non possedere alcun titolo valido per occupare l'immobile. Ha fondato la propria domanda su un contratto verbale la cui nullità non poteva che esserle nota. Inoltre, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda e per la prosecuzione del giudizio nonostante il contenuto inequivoco dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, che già – in una fase del tutto preliminare del giudizio – aveva chiarito gli aspetti poi approfonditi nella presente sede.
Tale condotta ha costretto la convenuta a sopportare i costi e i disagi di un intero giudizio (oltre a ritardare l'effettiva liberazione dell'immobile, avvenuta solo a seguito di esecuzione forzata il 26.1.2022).
Il danno subito da può essere liquidato, in via equitativa, in una somma pari ad € 6.000,00, CP_2
parametrato alle spese di lite liquidate in suo favore relative alle fasi processuali successive a quella di studio.
4) Sulle spese di lite
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di
Esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, CP_1
valori medi per le fasi di studio e decisionale, valori massimi per la fase introduttiva (in considerazione della doppia costituzione, nel merito e per la domanda cautelare) e valori minimi per la fase istruttoria
(esauritasi con il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., tenuto conto del valore
– indeterminabile, di bassa complessità – della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
7
- dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta da avverso la sentenza n. 356/2021 CP_1
del Tribunale di Treviso;
- condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti di CP_1
che liquida equitativamente in complessivi € 6.000,00, oltre interessi dalla data del Controparte_2
deposito della presente sentenza al saldo;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali – comprensive anche della fase cautelare – che liquida in complessivi € 7.564,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 14 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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