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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7043 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
LA YA ST Presidente rel.
Pasquale CABATO Consigliere
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3357 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra Parte_1
[...]
Avv. COLLA' RUVOLO MASSIMO e
CP_1
Avv. CAMAIONI ALDO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 1901 del 2020 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “La ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14605/2016 emesso in favore di per la somma di € 423.167,30 a titolo di Parte_1 restituzione delle somme erogate giusta contratto di finanziamento agevolato del 28.4.2005 e coevo ma separato atto di concessione delle agevolazioni di cui al DM 250/04 del 16.7.2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di attuazione del D.Lgs. n. 185/2000. L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del tribunale adito per essere competente il Tribunale di Messina. Nel merito ha negato che l'atto di diffida ad adempiere e l'atto di revoca dei benefici di legge, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, le fossero mai stati notificati, nonostante gli artt. 16.4 del contratto di finanziamento e 20.5 e 20.6 del contratto di concessione delle agevolazioni prevedessero che la dichiarazione di risoluzione del contratto dovesse essere comunicata alla beneficiaria mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto. Inoltre l'art. 16.5 del contratto di finanziamento prevedeva che la risoluzione non potesse essere dichiarata senza avere prima contestato alla beneficiaria gli inadempimenti rilevanti ed avere tenuto conto della giustificazioni scritte. L'opponente ha infine dedotto l'esistenza di errori nei conteggi effettuati dalla controparte.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata in quanto Roma è il luogo di conclusione dei entrambi i contratti. In Roma infatti è stata ricevuta l'accettazione della proposta del contratto di concessione delle agevolazioni e in Roma è stato redatto l'atto notarile del contratto di finanziamento agevolato. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. la competenza territoriale si radica presso il Tribunale di Roma.
3. Nel merito però risulta fondata la contestazione della mancata ricezione dell'atto di diffida ad adempiere del 20.4.2015 e della revoca delle agevolazioni del 1.3.2016. Parte opposta ha rivendicato la validità delle notifiche effettuate, in base alle risultanze della visura camerale in atti, in quanto la diffida ad adempiere era stata indirizzata sia presso la sede legale della società che presso l'abitazione del legale rappresentante e la revoca pure era stata indirizzata presso quest'ultima abitazione. Presso la sede legale si era perfezionata la compiuta giacenza, mentre presso l'abitazione del legale rappresentante gli atti erano stati ricevuti uno dalla madre e uno dal fratello. La residenza apparente del legale rappresentante della società opposta, ai sensi dell'art. 2383, comma 4 c.c., richiamato dall'art. 2475 c.c. e dell'art. 2193 c.c. sarebbe opponibile ai terzi, anche in caso di mutamento della residenza anagrafica. Tuttavia la notifica alla società della diffida ad adempiere e dell'atto di revoca avrebbe dovuto essere eseguita secondo le modalità previste dall'art. 16.4 del contratto di finanziamento e degli artt. 20.5. e 20.6 del contratto di concessione delle agevolazioni. In tali clausole si fa riferimento alla necessità di effettuare le predette comunicazioni presso il domicilio eletto dalla società nel contratto, ossia la sede della società di Via Lanterna, Torre Faro in Messina, e pertanto non è valida la notifica dei predetti atti presso il domicilio del legale rappresentante. Difatti negli artt. 22 di entrambi i contratti il domicilio presso la sede legale della società in via Lanterna, Torre Faro in Messina è stato eletto anche ai fini dell'art. 141 c.p.c. e cioè quale luogo ove effettuare in via esclusiva le notificazioni.
pag. 2/7 Pertanto gli importi richiesti, in quanto fondati sulla revoca del finanziamento, non sono esigibili e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della natura solo documentale della istruttoria e della conseguente semplicità della fase conclusionale.
P.Q.M.
1) In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 14605/2016 ; 2) Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente, con distrazione in favore dell'Avv. Aldo Camaioni, delle spese di lite che liquida in € 16.000,00 per compensi ed € 634,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.” La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Fermo restando quanto già stabilito da questa Corte con sentenza non definitiva del presente giudizio, va esaminata la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Ebbene, l'opposizione deve essere respinta. Ed invero, l'odierna appellata (nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo) assume che “Nell'atto di ingiunzione, si legge, viene chiesto il pagamento della ragguardevole somma di €. 423.167,30 a fronte, si legge sempre a pag. 2 del ricorso, della richiesta di restituzione della somma concessa a fondo perduto in conto investimenti pari ad €. 154.486,00, di quella erogata con il finanziamento agevolato paria €. 194.947,00 e di quella erogata a fondo perduto in conto gestione pari a €. 33.722,68, per un totale di €. 383,155,68. Da cosa dipenda l'ulteriore incremento di €. 40.000,00 euro (€. 423.167,30
- €. 383,155,68 = 40.011,62) sulle già somme erogate non è dato sapere. Inoltre, viene lecito chiedersi perché se le rate di mutuo scadute ed impagate al 20/04/15 (a scadere ve n'era solo una), per stessa ammissione di controparte (pag. 3 del ricorso) ammontavano ad €. 135.733,51, viene chiesto il pagamento della intera somma del mutuo erogato pari a €. 194.947,00 come se non fosse stata pagata neanche una rata di mutuo!
pag. 3/7 Come ammette anche controparte, fino alla rata del 30/6/2009, la
[...] pagò (seppur in ritardo ma con gli ulteriori interessi di mora) CP_1 le rate di mutuo man mano scadute e ne da conferma anche la lettera di Sviluppo Italia del 12/12/12 (già allegato n. 10) nella quale era annesso lo schema di ammortamento del mutuo che di seguito si trascrive e che ad ogni buon fine si allega (all. 11) ed in cui si legge che la rata scaduta il 30/6/2008 è stata pagata nel settembre dello stesso anno. Anche se in questo piano di ammortamento del mutuo la somma complessivamente richiesta (€. 197.877,96) è maggiore di quella indicata nel contratto di mutuo (€. 194.947,00), non può essere revocato in dubbio che la pagò a titolo di rate di mutuo, negli anni fra il 2006 ed CP_1 il 2010, diverse migliaia di euro e, a tutto volere, la somma che oggi chiede che si paghi non può mai conteggiare le rate di mutuo già Parte_1 pagate.” Sulla prima questione relativa alla differenza di 40.000,00 - che l'opponente non rinviene nel calcolo - è appena il caso di evidenziare che nel costituirsi nel giudizio di opposizione, a fronte di tale contestazione,
ha risposto ed ha fornito un prospetto analitico del dovuto che Parte_1 rende ragione anche di quella differenza e che si riporta di seguito:
pag. 4/7 Tale specificazione analitica del dovuto, dalla quale emerge, pertanto, che l'importo di euro 40.000,00 riguarda gli interessi, non risulta essere stata contestata dalla odierna appellata nella comparsa di costituzione del presente grado dove ripropone la medesima eccezione come se Parte_1 non avesse mai fornito una risposta. L'appellata, inoltre, nell'atto di opposizione assume di aver corrisposto delle rate di mutuo che non avrebbe conteggiato nel ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo. Anche tale eccezione deve ritenersi infondata posto che, come risulta evidente dall'esame del conteggio sopra trascritto, l'importo di euro 194.947,00 richiesto per il mutuo non è costituito dalla sola sorte ma, per ben 75.151,82 euro, anche da interessi. E, comunque, sotto diverso ed autonomo profilo, l'appellata non ha neppure dimostrato quali rate di mutuo avrebbe già pagato senza che fossero state conteggiate. L'odierna appellata ha sollevato solo nel presente grado un'eccezione di vessatorietà che va respinta.
pag. 5/7 La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “è utile ricordare che la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto -Cass.n. 12153/2006, Cass.n. 2208/2002,Cass.n.8513/2008-. Possono, infatti, qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti ‒ come nella specie ‒ da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Cass. 6753/2018).” (Cass. 8280 del 2023). Orbene, alla luce dei principi riportati, non può ritenersi che l'appellata abbia fornito la prova che nel caso di specie si verta in ipotesi di un contratto per adesione. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14605/2016 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
, nella misura che liquida in euro 18.000,00 per il primo Parte_1 grado e 14.000,00 per il secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025.
pag. 6/7 Il Presidente
pag. 7/7
composta dai magistrati
LA YA ST Presidente rel.
Pasquale CABATO Consigliere
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3357 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra Parte_1
[...]
Avv. COLLA' RUVOLO MASSIMO e
CP_1
Avv. CAMAIONI ALDO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 1901 del 2020 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “La ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14605/2016 emesso in favore di per la somma di € 423.167,30 a titolo di Parte_1 restituzione delle somme erogate giusta contratto di finanziamento agevolato del 28.4.2005 e coevo ma separato atto di concessione delle agevolazioni di cui al DM 250/04 del 16.7.2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di attuazione del D.Lgs. n. 185/2000. L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del tribunale adito per essere competente il Tribunale di Messina. Nel merito ha negato che l'atto di diffida ad adempiere e l'atto di revoca dei benefici di legge, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, le fossero mai stati notificati, nonostante gli artt. 16.4 del contratto di finanziamento e 20.5 e 20.6 del contratto di concessione delle agevolazioni prevedessero che la dichiarazione di risoluzione del contratto dovesse essere comunicata alla beneficiaria mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto. Inoltre l'art. 16.5 del contratto di finanziamento prevedeva che la risoluzione non potesse essere dichiarata senza avere prima contestato alla beneficiaria gli inadempimenti rilevanti ed avere tenuto conto della giustificazioni scritte. L'opponente ha infine dedotto l'esistenza di errori nei conteggi effettuati dalla controparte.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata in quanto Roma è il luogo di conclusione dei entrambi i contratti. In Roma infatti è stata ricevuta l'accettazione della proposta del contratto di concessione delle agevolazioni e in Roma è stato redatto l'atto notarile del contratto di finanziamento agevolato. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. la competenza territoriale si radica presso il Tribunale di Roma.
3. Nel merito però risulta fondata la contestazione della mancata ricezione dell'atto di diffida ad adempiere del 20.4.2015 e della revoca delle agevolazioni del 1.3.2016. Parte opposta ha rivendicato la validità delle notifiche effettuate, in base alle risultanze della visura camerale in atti, in quanto la diffida ad adempiere era stata indirizzata sia presso la sede legale della società che presso l'abitazione del legale rappresentante e la revoca pure era stata indirizzata presso quest'ultima abitazione. Presso la sede legale si era perfezionata la compiuta giacenza, mentre presso l'abitazione del legale rappresentante gli atti erano stati ricevuti uno dalla madre e uno dal fratello. La residenza apparente del legale rappresentante della società opposta, ai sensi dell'art. 2383, comma 4 c.c., richiamato dall'art. 2475 c.c. e dell'art. 2193 c.c. sarebbe opponibile ai terzi, anche in caso di mutamento della residenza anagrafica. Tuttavia la notifica alla società della diffida ad adempiere e dell'atto di revoca avrebbe dovuto essere eseguita secondo le modalità previste dall'art. 16.4 del contratto di finanziamento e degli artt. 20.5. e 20.6 del contratto di concessione delle agevolazioni. In tali clausole si fa riferimento alla necessità di effettuare le predette comunicazioni presso il domicilio eletto dalla società nel contratto, ossia la sede della società di Via Lanterna, Torre Faro in Messina, e pertanto non è valida la notifica dei predetti atti presso il domicilio del legale rappresentante. Difatti negli artt. 22 di entrambi i contratti il domicilio presso la sede legale della società in via Lanterna, Torre Faro in Messina è stato eletto anche ai fini dell'art. 141 c.p.c. e cioè quale luogo ove effettuare in via esclusiva le notificazioni.
pag. 2/7 Pertanto gli importi richiesti, in quanto fondati sulla revoca del finanziamento, non sono esigibili e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della natura solo documentale della istruttoria e della conseguente semplicità della fase conclusionale.
P.Q.M.
1) In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 14605/2016 ; 2) Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente, con distrazione in favore dell'Avv. Aldo Camaioni, delle spese di lite che liquida in € 16.000,00 per compensi ed € 634,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.” La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Fermo restando quanto già stabilito da questa Corte con sentenza non definitiva del presente giudizio, va esaminata la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Ebbene, l'opposizione deve essere respinta. Ed invero, l'odierna appellata (nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo) assume che “Nell'atto di ingiunzione, si legge, viene chiesto il pagamento della ragguardevole somma di €. 423.167,30 a fronte, si legge sempre a pag. 2 del ricorso, della richiesta di restituzione della somma concessa a fondo perduto in conto investimenti pari ad €. 154.486,00, di quella erogata con il finanziamento agevolato paria €. 194.947,00 e di quella erogata a fondo perduto in conto gestione pari a €. 33.722,68, per un totale di €. 383,155,68. Da cosa dipenda l'ulteriore incremento di €. 40.000,00 euro (€. 423.167,30
- €. 383,155,68 = 40.011,62) sulle già somme erogate non è dato sapere. Inoltre, viene lecito chiedersi perché se le rate di mutuo scadute ed impagate al 20/04/15 (a scadere ve n'era solo una), per stessa ammissione di controparte (pag. 3 del ricorso) ammontavano ad €. 135.733,51, viene chiesto il pagamento della intera somma del mutuo erogato pari a €. 194.947,00 come se non fosse stata pagata neanche una rata di mutuo!
pag. 3/7 Come ammette anche controparte, fino alla rata del 30/6/2009, la
[...] pagò (seppur in ritardo ma con gli ulteriori interessi di mora) CP_1 le rate di mutuo man mano scadute e ne da conferma anche la lettera di Sviluppo Italia del 12/12/12 (già allegato n. 10) nella quale era annesso lo schema di ammortamento del mutuo che di seguito si trascrive e che ad ogni buon fine si allega (all. 11) ed in cui si legge che la rata scaduta il 30/6/2008 è stata pagata nel settembre dello stesso anno. Anche se in questo piano di ammortamento del mutuo la somma complessivamente richiesta (€. 197.877,96) è maggiore di quella indicata nel contratto di mutuo (€. 194.947,00), non può essere revocato in dubbio che la pagò a titolo di rate di mutuo, negli anni fra il 2006 ed CP_1 il 2010, diverse migliaia di euro e, a tutto volere, la somma che oggi chiede che si paghi non può mai conteggiare le rate di mutuo già Parte_1 pagate.” Sulla prima questione relativa alla differenza di 40.000,00 - che l'opponente non rinviene nel calcolo - è appena il caso di evidenziare che nel costituirsi nel giudizio di opposizione, a fronte di tale contestazione,
ha risposto ed ha fornito un prospetto analitico del dovuto che Parte_1 rende ragione anche di quella differenza e che si riporta di seguito:
pag. 4/7 Tale specificazione analitica del dovuto, dalla quale emerge, pertanto, che l'importo di euro 40.000,00 riguarda gli interessi, non risulta essere stata contestata dalla odierna appellata nella comparsa di costituzione del presente grado dove ripropone la medesima eccezione come se Parte_1 non avesse mai fornito una risposta. L'appellata, inoltre, nell'atto di opposizione assume di aver corrisposto delle rate di mutuo che non avrebbe conteggiato nel ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo. Anche tale eccezione deve ritenersi infondata posto che, come risulta evidente dall'esame del conteggio sopra trascritto, l'importo di euro 194.947,00 richiesto per il mutuo non è costituito dalla sola sorte ma, per ben 75.151,82 euro, anche da interessi. E, comunque, sotto diverso ed autonomo profilo, l'appellata non ha neppure dimostrato quali rate di mutuo avrebbe già pagato senza che fossero state conteggiate. L'odierna appellata ha sollevato solo nel presente grado un'eccezione di vessatorietà che va respinta.
pag. 5/7 La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “è utile ricordare che la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto -Cass.n. 12153/2006, Cass.n. 2208/2002,Cass.n.8513/2008-. Possono, infatti, qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti ‒ come nella specie ‒ da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Cass. 6753/2018).” (Cass. 8280 del 2023). Orbene, alla luce dei principi riportati, non può ritenersi che l'appellata abbia fornito la prova che nel caso di specie si verta in ipotesi di un contratto per adesione. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14605/2016 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
, nella misura che liquida in euro 18.000,00 per il primo Parte_1 grado e 14.000,00 per il secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025.
pag. 6/7 Il Presidente
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