TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 33/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
PP ND GI - Presidente
VI CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 33/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Ciotta Luigi) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Catania Antonino) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 30.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
21.04.2001, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai entrambi maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 27.02.2017, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 547 depositata il 2-8 luglio 2020.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale di divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al giudice delegato, confermati i provvedimenti provvisori e urgenti adottati con sentenza del 30.4.2025 e in assenza di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi
è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione depositata il 2-8 luglio
2020, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 27.02.2017.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. Quanto alle questioni di carattere patrimoniale, deve confermarsi l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia in quanto la stessa, sebbene maggiorenne, ha da da poco iniziato un corso per diventare estetista e non è ancora autonoma.
Pertanto, deve essere posto a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia, un assegno nella misura ritenuta congrua dal
[...]
Collegio pari a 250,00 mensili, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
Deve invece rigettata la domanda della convenuta volta a ottenere un assegno divorzile.
Sul punto, va premesso che, con recente sentenza del 30.4.2025, avente ad oggetto la modifica delle condizioni della separazione, era stato previsto in favore di un assegno di CP_1 euro 100,00 in quanto la stessa svolgeva dei lavori di tipo stagionale.
Tuttavia, deve tenersi conto della diversa funzione che rivestono l'assegno (divorzile) e quello di separazione e del fatto che quest'ultimo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e una rottura non ancora definitiva del rapporto.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza, "La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione"
(Cass. n. 25010 del 30/11/2007), ciò perché il giudice deve procedere alla verifica del rapporto tra le condizioni economiche delle parti all'attualità (Cass. n. 1758 del 28/01/2008).
Nel caso in esame, sebbene risulti dalla sentenza di modifica della separazione che la ricorrente svolge lavori stagionali, la stessa si è limitata ad affermare tale circostanza senza allegare alcuna documentazione reddituale. Ciò non ha permesso al Tribunale di accertare l'entità dei redditi di e la loro idoneità a garantirle adeguati mezzi di sostentamento. Tra l'altro, CP_1 la circostanza che la ricorrente svolga lavori stagionali è sicuramente un indice della sua capacità lavorativa e, inoltre, la stagionalità delle attività non esclude che le stesse consentano a di CP_1 mantenersi in modo adeguato, tenuto conto, peraltro, che il carattere della adeguatezza non può non essere rapportato alla condizione del marito, soggetto paraplegico, con pensione di euro
1.400,00 gravato dalle spese mediche per la sua malattia e dal mantenimento in favore della figlia.
Infine, nessuna allegazione è stata fornita dalla ricorrente per giustificare la previsione dell'assegno in funzione perequativa.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Licata il
21.04.2001 da , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
14/04/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 17, parte II, serie A, anno 2001.
OBBLIGA
a corrispondere a , a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
, l'assegno mensile di € 250,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno Persona_1
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
RIGETTA
La domanda di assegno divorzile
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Licata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 9.10.2025
L'ESTENSORE
VI CI IL PRESIDENTE
PP ND GI
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
PP ND GI - Presidente
VI CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 33/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Ciotta Luigi) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Catania Antonino) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 30.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
21.04.2001, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai entrambi maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 27.02.2017, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 547 depositata il 2-8 luglio 2020.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale di divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al giudice delegato, confermati i provvedimenti provvisori e urgenti adottati con sentenza del 30.4.2025 e in assenza di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi
è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione depositata il 2-8 luglio
2020, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 27.02.2017.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. Quanto alle questioni di carattere patrimoniale, deve confermarsi l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia in quanto la stessa, sebbene maggiorenne, ha da da poco iniziato un corso per diventare estetista e non è ancora autonoma.
Pertanto, deve essere posto a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia, un assegno nella misura ritenuta congrua dal
[...]
Collegio pari a 250,00 mensili, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
Deve invece rigettata la domanda della convenuta volta a ottenere un assegno divorzile.
Sul punto, va premesso che, con recente sentenza del 30.4.2025, avente ad oggetto la modifica delle condizioni della separazione, era stato previsto in favore di un assegno di CP_1 euro 100,00 in quanto la stessa svolgeva dei lavori di tipo stagionale.
Tuttavia, deve tenersi conto della diversa funzione che rivestono l'assegno (divorzile) e quello di separazione e del fatto che quest'ultimo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e una rottura non ancora definitiva del rapporto.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza, "La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione"
(Cass. n. 25010 del 30/11/2007), ciò perché il giudice deve procedere alla verifica del rapporto tra le condizioni economiche delle parti all'attualità (Cass. n. 1758 del 28/01/2008).
Nel caso in esame, sebbene risulti dalla sentenza di modifica della separazione che la ricorrente svolge lavori stagionali, la stessa si è limitata ad affermare tale circostanza senza allegare alcuna documentazione reddituale. Ciò non ha permesso al Tribunale di accertare l'entità dei redditi di e la loro idoneità a garantirle adeguati mezzi di sostentamento. Tra l'altro, CP_1 la circostanza che la ricorrente svolga lavori stagionali è sicuramente un indice della sua capacità lavorativa e, inoltre, la stagionalità delle attività non esclude che le stesse consentano a di CP_1 mantenersi in modo adeguato, tenuto conto, peraltro, che il carattere della adeguatezza non può non essere rapportato alla condizione del marito, soggetto paraplegico, con pensione di euro
1.400,00 gravato dalle spese mediche per la sua malattia e dal mantenimento in favore della figlia.
Infine, nessuna allegazione è stata fornita dalla ricorrente per giustificare la previsione dell'assegno in funzione perequativa.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Licata il
21.04.2001 da , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
14/04/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 17, parte II, serie A, anno 2001.
OBBLIGA
a corrispondere a , a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
, l'assegno mensile di € 250,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno Persona_1
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
RIGETTA
La domanda di assegno divorzile
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Licata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 9.10.2025
L'ESTENSORE
VI CI IL PRESIDENTE
PP ND GI
(atto firmato digitalmente)