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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6682 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1918 dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
RE LL (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._5
suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n. 10, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellanti-
E
P. IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Simone (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, C.F._6 Corso Umberto I n. 22, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-appellata –
FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 05/03/2015, Parte_5 Parte_2 [...]
e convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_6 Parte_4 [...]
, deducendo di aver stipulato un contratto di mutuo Controparte_2
fondiario dell'importo di € 180.000,00 con concessione d'ipoteca e che l'istituto di credito aveva fissato quale compenso per l'estinzione anticipata totale o parziale del rapporto l'importo del 3% del debito residuo, ma non aveva provveduto ad allegare alcun esempio di applicazione della formula di calcolo di tale compenso. Secondo gli attori, tale mancata allegazione comporterebbe la nullità del contratto di mutuo per violazione degli artt. 40 e 117 del TU e 1418 c.c.
Tanto esposto, gli attori chiedevano: "ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 40 e 117 del TU e 1418 c.c. del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione Persona_1
d'ipoteca iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356, Reg. Gen. e n. 1358 Reg. Part. e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in assenza di qualsivoglia saggio d'interesse o alternativamente, in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede in contraendo e nella CP_3
esecuzione del contratto di finanziamento intercorso e per l'effetto ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo per notar Per_2
di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione d'ipoteca iscritta in data
[...]
02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. 1358 Reg. Part. e, conseguentemente, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in assenza di qualsivoglia saggio
d'interesse o alternativamente, in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni.
Voglia altresì l'adito Tribunale, accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con Persona_2
concessione d'ipoteca iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. 1358 Reg.
Part. dichiarare nulla l'iscrizione ipotecaria concessa a garanzia dagli odierni attori poiché garanzia accessoria concessa ad un contratto di finanziamento nullo ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari la sua cancellazione con esonero di ogni responsabilità. Voglia altresì ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, e dell'accertamento dell'effettiva cifra da corrispondere la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione dei loro nominativi con efficacia retroattiva e CONDANNARE l'istituto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa. Voglia altresì per effetto e conseguenza dell'accertamento della nullità del contratto di mutuo per notar Per_1
di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione d'ipoteca iscritta in data
[...]
02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. 1358 Reg. Part condannare la banca convenuta
a ripetere tutte le somme corrisposte dagli odierni istanti per spese accessorie quali assicurazioni commissioni e spese o in va gradata imputare le stesse a rimborso del capitale erogato nell'ambito della rideterminazione delle somme dovute.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava, in fatto e in diritto, CP_3
la domanda e ne chiedeva il rigetto. In conclusione, la convenuta istava “per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese di lite”. Espletata la fase di trattazione e istruzione, la causa veniva rinviata all'udienza del
10.07.2020 ed in tale data, all'esito della discussione orale delle parti, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1721/2021, pubblicata in data 19.02.2021, così provvedeva: “rigetta la domanda;
condanna la parte attrice alla refusione delle spese in favore della parte convenuta, che liquida in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario IVA e CPA”;
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2021 Parte_5 Parte_2 [...]
e proponevano appello avverso la predetta sentenza, sulla Parte_6 Parte_4
base di tre motivi di gravame.
Con i primi due motivi, gli appellanti deducevano che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente statuito che la mancata allegazione del documento, contenente il prospetto di calcolo relativo al compenso spettante alla in ipotesi di estinzione CP_3
anticipata, non comporta la nullità del contratto di mutuo, ma tutt'al più una violazione degli obblighi di trasparenza da parte dell'intermediario. L'assenza di detti criteri di calcolo integrerebbe “una violazione della vigente normativa in materia di trasparenza e controllo delle attività bancarie di evidente valore imperativo che renderebbe nullo il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti e tutte le sue condizioni”. In particolare, , gli appellanti rilevavano che l'obbligo di presenza del prospetto di estinzione anticipata del finanziamento risulta essere stato introdotto dal
CICR con Deliberazione del 09.02.2000 e confermato dalla BCE nella sua articolazione costituita dalla Banca Di Italia nelle proprie Istruzioni di vigilanza delle
Banche del luglio 2003 e luglio 2009, confermando l'imperatività dell'art 40 TU e la necessità che al contratto di mutuo vengano allegati uno o più prospetti di calcolo di estinzione anticipata. Ribadivano che la clausola apposta al contrato non sarebbe esaurente e costituirebbe una imposizione in frode alla legge, precisando che trattavasi di un mutuo di liquidità necessario per l'attività dei mutuatari che non avrebbero potuto rifiutare tali somme.
Con il terzo motivo, lamentavano che il Giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibili per tardività le domande di cui alla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. relative al TAEG ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva e/o della sussistenza di costi occulti per effetto della inclusione di oneri per polizze assicurative, costi ipotecari e costi di perizia. Gli appellanti sostenevano che le eccezioni sollevate nella memoria ex art 183 sesto comma cpc attengono alla nullità del contratto per violazione di norme imperative per cui la loro introduzione può avvenire in ogni stato e grado del giudizio, essendo rilevabili d'ufficio. Sostenevano gli appellanti che il contratto di mutuo per cui è causa prevederebbe una serie di costi per oneri obbligatori ma senza indicarne il valore o la stima (perizia, stipula polizze e di rinnovo ipoteca) con la conseguenza che il TAEG indicato in contratto, pari al 7,716% annuo, sarebbe puramente fittizio a causa della mancata determinazione degli oneri che concorrono al computo dello stesso. Il non aver indicato in contratto gli oneri di cui sopra determinerebbe una violazione dell'art 117 comma 4 del TU, delle disposizioni emanate dalla Banca di Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e delle precisazioni sempre di Banca di Italia del 21.17.2010 e successive modifiche del novembre del 2010, che impongono l'inclusione nel calcolo del TAEG delle spese di perizia, i costi ipotecari e le spese assicurative. Aggiungevano che, in conseguenza delle condotte tenute dalla appellata, avrebbero corrisposto somme CP_3
non dovute da imputarsi alla sorte capitale e non ad interessi non dovuti con l'effetto di tenere vincolati per un maggior tempo gli attori con evidente limitazione delle loro capacità reddituali e finanziarie e con loro iscrizione in centrale rischi per importi errati.
Infine, evidenziavano che la nullità del contratto intercorso tra le parti comporterebbe l'applicazione del tasso legale di interesse o la restituzione della sola sorta capitale senza l'applicazione di alcun interesse.
Gli appellanti, pertanto, chiedevano all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 40 E 117 del TU e 1418 c.c. del contratto di mutuo per notar Per_3
di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione d'ipoteca iscritta in data
[...]
02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. 1358 Reg. Part.; per l'effetto, ACCERTARE e
DICHIARARE, per effetto della declaratoria di nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in assenza di qualsivoglia saggio
d'interesse o alternativamente, in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni;
ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle CP_3
regole di correttezza e buona fede in contraendo e nella esecuzione del contratto di finanziamento intercorso e, per l'effetto,
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione d'ipoteca Persona_3
iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356 Reg Gen. e n. 1358 Reg. Part. e, conseguentemente, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in assenza di qualsivoglia saggio d'interesse o alternativamente, in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione Persona_2
d'ipoteca iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. i358 Reg. Part.
DICHIARARE nulla l'iscrizione ipotecaria concessa a garanzia dagli odierni attori poiché garanzia accessoria concessa ad un contratto di finanziamento nullo ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari la sua cancellazione con esonero di ogni responsabilità condannando altresì l'istituto di credito al risarcimento del danno in favore dei sigg. e per l'illecita Parte_5 Parte_2
iscrizione ipotecaria. ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, e dell'accertamento dell'effettiva cifra da corrispondere la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, e per
l'effetto ORDINARE la cancellazione dei loro nominativi con efficacia retroattiva e
CONDANNARE l'istituto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa per efjetto e conseguenza dell'accertamento della nullità del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. Persona_3
786 con concessione d'ipoteca iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356 Reg.
Gen. e n. 1358 Reg. Part condannare la banca convenuta a ripetere tutte le somme corrisposte dagli odierni istanti per spese accessorie quali assicurazioni commissioni
e spese o in va gradata imputare le stesse a rimborso del capitale erogato nell'ambito della rideterminazione delle somme dovute CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l'appellata Controparte_4
la quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello e, in ogni caso,
[...]
rigettarsi il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della pronuncia gravata. Spiegava le seguenti testuali conclusioni, insistendo“VIA
PRELIMINARE per l'immediata pronuncia di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., atteso che parte appellante si è limitata a riprodurre argomentazioni già svolte in primo grado, senza in alcun modo censurare specificamente i coerenti passaggi motivazionali della sentenza impugnata;
NEL MERITO per il rigetto dell'appello per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'integrale conferma della sentenza impugnata;
per la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite.VN
VIA ISTRUTTORIA per il rigetto della richiesta della consulenza tecnica di ufficio per le ragioni esposte.”
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1.1 Con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto, dunque, deve essere rigettata.
2. Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Stante la stretta connessione e conseguenzialità logico giuridica delle questioni appare opportuno trattare unitariamente i primi due motivi di appello.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di allegare gli esempi di calcolo per l'estinzione anticipata, pur costituendo un obbligo di trasparenza (ex art. 117, comma 8, TU) la cui violazione può concretare un comportamento illecito della banca, non è sanzionato con la nullità dell'intero contratto.
Come correttamente stabilito dal Giudice di primo grado: "La violazione dell'obbligo di trasparenza... non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta".
L'effetto della violazione, se provata, è tutt'al più la nullità parziale della sola clausola relativa al compenso, che viene quindi sostituita di diritto (es. con un compenso minimo o assenza di compenso), ma non l'invalidità totale del negozio, in ossequio al principio di conservazione del contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c. In ogni caso, parte appellante, non avendo provato l'inscindibilità della clausola dal resto del contratto, non può ottenere la nullità totale.
In altri termini, la mancata consegna del prospetto di calcolo non può incidere sulla validità del contratto, perché, al più, si è in presenza della violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e trasparenza.
Sul punto, la NE conferma che in materia di mutui e trasparenza, l'omessa indicazione di elementi non essenziali per la determinazione dell'oggetto del contratto
(come, appunto, il dettaglio analitico di estinzione che non alteri il tasso di interesse pattuito) non comporta la nullità ex art. 117 TU (Cass. civ., Sez. VI, n. 11183/2018).
Come ancora chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza precontrattuale o esecutiva può dar luogo semmai ad un risarcimento del danno o a specifiche sanzioni previste dalla normativa di settore, ma non determina la caducazione dell'intero assetto negoziale ai sensi dell'art. 1418 c.c. o dell'art. 117 TU. Sebbene per la fattispecie in esame sia prevedibile la tutela risarcitoria, gli odierni appellanti non hanno formulato alcuna domanda di risarcimento danno in conseguenza del comportamento tenuto dalla banca per la omessa allegazione di esempi di applicazione della formula per il calcolo del compenso per l'estinzione anticipata, avendo gli stessi limitato le proprie conclusioni alla sola declaratoria di nullità del contratto, omettendo di formulare, neppure in via subordinata, alcuna domanda risarcitoria.
Il terzo motivo di appello relativo alla mancata inclusione nel TAEG di costi per perizia, polizze assicurative e rinnovo ipoteca è infondato e va rigettato.
Vero è che tale questione è stata formulata dagli attori in primo grado solo con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ma con la stessa veniva prospettata la nullità delle condizioni del mutuo stipulato dalle parti. Ritiene il
Collegio che, attenendo ad un profilo di nullità del , il primo Giudice ha Parte_7
errato nel ritenere l'inammissibilità del tema d'indagine, che ben può essere, sulla base delle acquisizioni processuali, esaminato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salva la formazione del giudicato interno, e, pertanto, anche in appello.
Tuttavia, scendendo allo scrutinio nel merito della questione come dedotta con il terzo motivo di appello in relazione alla presenza di un TAEG fittizio in quanto difforme dal costo effettivo del credito che di per sé darebbe luogo a nullità, occorre innanzitutto chiarire se trattasi di una ipotesi conducente alla predetta più grave sanzione come assunto dagli appellanti.
Ebbene, deve osservarsi che il TAEG costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse e, quindi, non è di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni.
Anche di recente la Suprema Corte di NE ha affermato che “l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo
117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”(così NE
n.18235/2024; cfr Cass., 39169/2021).
A detto orientamento giurisprudenziale di legittimità si ritiene di prestare adesione ai fini della risoluzione del presente caso concreto.
In altri termini, deve considerarsi che il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. La sua funzione è dunque quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità,
l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori.
Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità.
Si è, quindi, precisato nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, che la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto c.d. "quadro", laddove dà vita, invece, a responsabilità contrattuale - ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, cioè, va escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (NE civile sez. III, n.15099 del 31/05/2021,).
Devono, pertanto, ricondursi gli effetti della violazione dell'obbligo informativo costituito della denunciata divergenza tra indicato nel contratto e quello CP_5
applicato nell'ambito della responsabilità risarcitoria della e non nell'ambito CP_3
della nullità della clausola, a differenza di quanto invocato dagli appellanti con l'ultimo motivo di appello. Inoltre, occorre evidenziare che gli appellanti si sono limitati a contestare la difformità del TAEG indicato nel contratto, senza una analisi della invocata discrasia e senza offrire la misura del discostamento e dell'incidenza degli asseriti singoli costi occulti.
La misura del preteso scostamento tra il TAEG contrattuale e il TAEG effettivo sarebbe stata utile anche ai fini dell'apprezzamento della sua rilevanza causale.
Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere confermata.
Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano a carico solidale degli appellanti come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando i valori tra i minimi e medi previsti in tabella in ragione della natura, consistenza e pregio delle attività difensive effettivamente svolte in giudizio e con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, essendo stato l'appello respinto, gli appellanti hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti e Parte_5 Parte_2 Parte_6 Parte_4
in solido fra loro, al pagamento, in favore di delle
[...] Controparte_4
spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.603,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.12.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1918 dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
RE LL (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._5
suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n. 10, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellanti-
E
P. IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Simone (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, C.F._6 Corso Umberto I n. 22, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-appellata –
FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 05/03/2015, Parte_5 Parte_2 [...]
e convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_6 Parte_4 [...]
, deducendo di aver stipulato un contratto di mutuo Controparte_2
fondiario dell'importo di € 180.000,00 con concessione d'ipoteca e che l'istituto di credito aveva fissato quale compenso per l'estinzione anticipata totale o parziale del rapporto l'importo del 3% del debito residuo, ma non aveva provveduto ad allegare alcun esempio di applicazione della formula di calcolo di tale compenso. Secondo gli attori, tale mancata allegazione comporterebbe la nullità del contratto di mutuo per violazione degli artt. 40 e 117 del TU e 1418 c.c.
Tanto esposto, gli attori chiedevano: "ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 40 e 117 del TU e 1418 c.c. del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione Persona_1
d'ipoteca iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356, Reg. Gen. e n. 1358 Reg. Part. e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in assenza di qualsivoglia saggio d'interesse o alternativamente, in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede in contraendo e nella CP_3
esecuzione del contratto di finanziamento intercorso e per l'effetto ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo per notar Per_2
di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione d'ipoteca iscritta in data
[...]
02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. 1358 Reg. Part. e, conseguentemente, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in assenza di qualsivoglia saggio
d'interesse o alternativamente, in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni.
Voglia altresì l'adito Tribunale, accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con Persona_2
concessione d'ipoteca iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. 1358 Reg.
Part. dichiarare nulla l'iscrizione ipotecaria concessa a garanzia dagli odierni attori poiché garanzia accessoria concessa ad un contratto di finanziamento nullo ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari la sua cancellazione con esonero di ogni responsabilità. Voglia altresì ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, e dell'accertamento dell'effettiva cifra da corrispondere la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione dei loro nominativi con efficacia retroattiva e CONDANNARE l'istituto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa. Voglia altresì per effetto e conseguenza dell'accertamento della nullità del contratto di mutuo per notar Per_1
di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione d'ipoteca iscritta in data
[...]
02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. 1358 Reg. Part condannare la banca convenuta
a ripetere tutte le somme corrisposte dagli odierni istanti per spese accessorie quali assicurazioni commissioni e spese o in va gradata imputare le stesse a rimborso del capitale erogato nell'ambito della rideterminazione delle somme dovute.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava, in fatto e in diritto, CP_3
la domanda e ne chiedeva il rigetto. In conclusione, la convenuta istava “per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese di lite”. Espletata la fase di trattazione e istruzione, la causa veniva rinviata all'udienza del
10.07.2020 ed in tale data, all'esito della discussione orale delle parti, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1721/2021, pubblicata in data 19.02.2021, così provvedeva: “rigetta la domanda;
condanna la parte attrice alla refusione delle spese in favore della parte convenuta, che liquida in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario IVA e CPA”;
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2021 Parte_5 Parte_2 [...]
e proponevano appello avverso la predetta sentenza, sulla Parte_6 Parte_4
base di tre motivi di gravame.
Con i primi due motivi, gli appellanti deducevano che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente statuito che la mancata allegazione del documento, contenente il prospetto di calcolo relativo al compenso spettante alla in ipotesi di estinzione CP_3
anticipata, non comporta la nullità del contratto di mutuo, ma tutt'al più una violazione degli obblighi di trasparenza da parte dell'intermediario. L'assenza di detti criteri di calcolo integrerebbe “una violazione della vigente normativa in materia di trasparenza e controllo delle attività bancarie di evidente valore imperativo che renderebbe nullo il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti e tutte le sue condizioni”. In particolare, , gli appellanti rilevavano che l'obbligo di presenza del prospetto di estinzione anticipata del finanziamento risulta essere stato introdotto dal
CICR con Deliberazione del 09.02.2000 e confermato dalla BCE nella sua articolazione costituita dalla Banca Di Italia nelle proprie Istruzioni di vigilanza delle
Banche del luglio 2003 e luglio 2009, confermando l'imperatività dell'art 40 TU e la necessità che al contratto di mutuo vengano allegati uno o più prospetti di calcolo di estinzione anticipata. Ribadivano che la clausola apposta al contrato non sarebbe esaurente e costituirebbe una imposizione in frode alla legge, precisando che trattavasi di un mutuo di liquidità necessario per l'attività dei mutuatari che non avrebbero potuto rifiutare tali somme.
Con il terzo motivo, lamentavano che il Giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibili per tardività le domande di cui alla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. relative al TAEG ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva e/o della sussistenza di costi occulti per effetto della inclusione di oneri per polizze assicurative, costi ipotecari e costi di perizia. Gli appellanti sostenevano che le eccezioni sollevate nella memoria ex art 183 sesto comma cpc attengono alla nullità del contratto per violazione di norme imperative per cui la loro introduzione può avvenire in ogni stato e grado del giudizio, essendo rilevabili d'ufficio. Sostenevano gli appellanti che il contratto di mutuo per cui è causa prevederebbe una serie di costi per oneri obbligatori ma senza indicarne il valore o la stima (perizia, stipula polizze e di rinnovo ipoteca) con la conseguenza che il TAEG indicato in contratto, pari al 7,716% annuo, sarebbe puramente fittizio a causa della mancata determinazione degli oneri che concorrono al computo dello stesso. Il non aver indicato in contratto gli oneri di cui sopra determinerebbe una violazione dell'art 117 comma 4 del TU, delle disposizioni emanate dalla Banca di Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e delle precisazioni sempre di Banca di Italia del 21.17.2010 e successive modifiche del novembre del 2010, che impongono l'inclusione nel calcolo del TAEG delle spese di perizia, i costi ipotecari e le spese assicurative. Aggiungevano che, in conseguenza delle condotte tenute dalla appellata, avrebbero corrisposto somme CP_3
non dovute da imputarsi alla sorte capitale e non ad interessi non dovuti con l'effetto di tenere vincolati per un maggior tempo gli attori con evidente limitazione delle loro capacità reddituali e finanziarie e con loro iscrizione in centrale rischi per importi errati.
Infine, evidenziavano che la nullità del contratto intercorso tra le parti comporterebbe l'applicazione del tasso legale di interesse o la restituzione della sola sorta capitale senza l'applicazione di alcun interesse.
Gli appellanti, pertanto, chiedevano all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 40 E 117 del TU e 1418 c.c. del contratto di mutuo per notar Per_3
di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione d'ipoteca iscritta in data
[...]
02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. 1358 Reg. Part.; per l'effetto, ACCERTARE e
DICHIARARE, per effetto della declaratoria di nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in assenza di qualsivoglia saggio
d'interesse o alternativamente, in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni;
ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle CP_3
regole di correttezza e buona fede in contraendo e nella esecuzione del contratto di finanziamento intercorso e, per l'effetto,
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione d'ipoteca Persona_3
iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356 Reg Gen. e n. 1358 Reg. Part. e, conseguentemente, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in assenza di qualsivoglia saggio d'interesse o alternativamente, in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. 786 con concessione Persona_2
d'ipoteca iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356 Reg. Gen. e n. i358 Reg. Part.
DICHIARARE nulla l'iscrizione ipotecaria concessa a garanzia dagli odierni attori poiché garanzia accessoria concessa ad un contratto di finanziamento nullo ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari la sua cancellazione con esonero di ogni responsabilità condannando altresì l'istituto di credito al risarcimento del danno in favore dei sigg. e per l'illecita Parte_5 Parte_2
iscrizione ipotecaria. ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, e dell'accertamento dell'effettiva cifra da corrispondere la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, e per
l'effetto ORDINARE la cancellazione dei loro nominativi con efficacia retroattiva e
CONDANNARE l'istituto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa per efjetto e conseguenza dell'accertamento della nullità del contratto di mutuo per notar di Napoli Rep. 1205 Racc. Persona_3
786 con concessione d'ipoteca iscritta in data 02.04.2013 al n. 14356 Reg.
Gen. e n. 1358 Reg. Part condannare la banca convenuta a ripetere tutte le somme corrisposte dagli odierni istanti per spese accessorie quali assicurazioni commissioni
e spese o in va gradata imputare le stesse a rimborso del capitale erogato nell'ambito della rideterminazione delle somme dovute CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l'appellata Controparte_4
la quale chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello e, in ogni caso,
[...]
rigettarsi il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della pronuncia gravata. Spiegava le seguenti testuali conclusioni, insistendo“VIA
PRELIMINARE per l'immediata pronuncia di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., atteso che parte appellante si è limitata a riprodurre argomentazioni già svolte in primo grado, senza in alcun modo censurare specificamente i coerenti passaggi motivazionali della sentenza impugnata;
NEL MERITO per il rigetto dell'appello per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'integrale conferma della sentenza impugnata;
per la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite.VN
VIA ISTRUTTORIA per il rigetto della richiesta della consulenza tecnica di ufficio per le ragioni esposte.”
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1.1 Con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto, dunque, deve essere rigettata.
2. Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Stante la stretta connessione e conseguenzialità logico giuridica delle questioni appare opportuno trattare unitariamente i primi due motivi di appello.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di allegare gli esempi di calcolo per l'estinzione anticipata, pur costituendo un obbligo di trasparenza (ex art. 117, comma 8, TU) la cui violazione può concretare un comportamento illecito della banca, non è sanzionato con la nullità dell'intero contratto.
Come correttamente stabilito dal Giudice di primo grado: "La violazione dell'obbligo di trasparenza... non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta".
L'effetto della violazione, se provata, è tutt'al più la nullità parziale della sola clausola relativa al compenso, che viene quindi sostituita di diritto (es. con un compenso minimo o assenza di compenso), ma non l'invalidità totale del negozio, in ossequio al principio di conservazione del contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c. In ogni caso, parte appellante, non avendo provato l'inscindibilità della clausola dal resto del contratto, non può ottenere la nullità totale.
In altri termini, la mancata consegna del prospetto di calcolo non può incidere sulla validità del contratto, perché, al più, si è in presenza della violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e trasparenza.
Sul punto, la NE conferma che in materia di mutui e trasparenza, l'omessa indicazione di elementi non essenziali per la determinazione dell'oggetto del contratto
(come, appunto, il dettaglio analitico di estinzione che non alteri il tasso di interesse pattuito) non comporta la nullità ex art. 117 TU (Cass. civ., Sez. VI, n. 11183/2018).
Come ancora chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza precontrattuale o esecutiva può dar luogo semmai ad un risarcimento del danno o a specifiche sanzioni previste dalla normativa di settore, ma non determina la caducazione dell'intero assetto negoziale ai sensi dell'art. 1418 c.c. o dell'art. 117 TU. Sebbene per la fattispecie in esame sia prevedibile la tutela risarcitoria, gli odierni appellanti non hanno formulato alcuna domanda di risarcimento danno in conseguenza del comportamento tenuto dalla banca per la omessa allegazione di esempi di applicazione della formula per il calcolo del compenso per l'estinzione anticipata, avendo gli stessi limitato le proprie conclusioni alla sola declaratoria di nullità del contratto, omettendo di formulare, neppure in via subordinata, alcuna domanda risarcitoria.
Il terzo motivo di appello relativo alla mancata inclusione nel TAEG di costi per perizia, polizze assicurative e rinnovo ipoteca è infondato e va rigettato.
Vero è che tale questione è stata formulata dagli attori in primo grado solo con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ma con la stessa veniva prospettata la nullità delle condizioni del mutuo stipulato dalle parti. Ritiene il
Collegio che, attenendo ad un profilo di nullità del , il primo Giudice ha Parte_7
errato nel ritenere l'inammissibilità del tema d'indagine, che ben può essere, sulla base delle acquisizioni processuali, esaminato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salva la formazione del giudicato interno, e, pertanto, anche in appello.
Tuttavia, scendendo allo scrutinio nel merito della questione come dedotta con il terzo motivo di appello in relazione alla presenza di un TAEG fittizio in quanto difforme dal costo effettivo del credito che di per sé darebbe luogo a nullità, occorre innanzitutto chiarire se trattasi di una ipotesi conducente alla predetta più grave sanzione come assunto dagli appellanti.
Ebbene, deve osservarsi che il TAEG costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse e, quindi, non è di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni.
Anche di recente la Suprema Corte di NE ha affermato che “l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo
117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”(così NE
n.18235/2024; cfr Cass., 39169/2021).
A detto orientamento giurisprudenziale di legittimità si ritiene di prestare adesione ai fini della risoluzione del presente caso concreto.
In altri termini, deve considerarsi che il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. La sua funzione è dunque quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità,
l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori.
Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità.
Si è, quindi, precisato nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, che la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto c.d. "quadro", laddove dà vita, invece, a responsabilità contrattuale - ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, cioè, va escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (NE civile sez. III, n.15099 del 31/05/2021,).
Devono, pertanto, ricondursi gli effetti della violazione dell'obbligo informativo costituito della denunciata divergenza tra indicato nel contratto e quello CP_5
applicato nell'ambito della responsabilità risarcitoria della e non nell'ambito CP_3
della nullità della clausola, a differenza di quanto invocato dagli appellanti con l'ultimo motivo di appello. Inoltre, occorre evidenziare che gli appellanti si sono limitati a contestare la difformità del TAEG indicato nel contratto, senza una analisi della invocata discrasia e senza offrire la misura del discostamento e dell'incidenza degli asseriti singoli costi occulti.
La misura del preteso scostamento tra il TAEG contrattuale e il TAEG effettivo sarebbe stata utile anche ai fini dell'apprezzamento della sua rilevanza causale.
Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere confermata.
Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano a carico solidale degli appellanti come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando i valori tra i minimi e medi previsti in tabella in ragione della natura, consistenza e pregio delle attività difensive effettivamente svolte in giudizio e con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, essendo stato l'appello respinto, gli appellanti hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti e Parte_5 Parte_2 Parte_6 Parte_4
in solido fra loro, al pagamento, in favore di delle
[...] Controparte_4
spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.603,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.12.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio