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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 845/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. AR Mancuso, all'odierna udienza svolta mediante trattazione scritta ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia Senatore e Parte_1
AR PI, in virtù di procura alle liti prodotta in atti;
PEC:
.salerno.it, Email_1 CP_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. sig. Controparte_2
, rapp.to e difeso, giusta procura prodotta in atti, dall'avv. Controparte_3
CE UR;
PEC: .salerno.it. Email_3 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare “per giusta causa” – Accertamenti investigativi del datore di lavoro - Contestata assenza per malattia ritenuta simulata - Recidiva – sussistenza materiale Impossibilità di prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro – Licenziamento “in tronco” –
Diversa previsione del CCNL: “licenziamento con preavviso”.
&&&
Acquisita documentazione, tentata la conciliazione della lite, svolto il libero 1 interrogatorio, previe note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società CP_2 Controparte_2
dal 9.10.2017 al 22.11.2024 (data in cui è stato licenziato per giusta causa) con contratto di lavoro subordinato e qualifica di operaio inquadrato nella cat.
C2 del CCNL. Al rapporto di lavoro si applica, dunque, ratione temporis la disciplina del d.lgs 23/2015 sul contratto di lavoro a tutela crescenti.
Con la domanda azionata il ricorrente ha chiesto: a) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque
l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente il 22.11.24 perché adottato in violazione della norma art. 73 CCNL per l'industria Carta –
non ricorrendo gli estremi della giusta causa e/o giustificato CP_4
motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il licenziamento è fondato su fatti e circostanze non veritiere. Per l'effetto reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro con lo stesso livello e le stesse mansioni possedute prima del recesso per la relativa percezione della retribuzione con tutte le conseguenze di legge in tema di salari maturati e maturandi secondo le previsioni della normativa applicabile.
b) Solo in subordine dichiarare risolto il rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 24.11.2024 e condannare la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari alla misura di 14 mensilità rapportate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, ovvero in quella diversa misura che risulterà dovuta, anche in via equitativa, in ragione della illegittimità del licenziamento. In tutti in casi con rivalutazione monetaria, dovuta in ragione del maggior danno patito e patendo, oltre agli interessi legali maturati e maturandi su ciascuna posta creditoria via via rivalutata e con vittoria alle spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
2 Il ricorso non può essere accolto.
E' incontestato tra le parti che il ricorrente in data 17 ottobre 2024 ebbe ad inoltrare all'azienda convenuta certificato di malattia, a seguito di un incidente stradale occorsogli, per essere stato investito da una autovettura. La prognosi riportata dal referto del Pronto Soccorso di Nocera Inferiore risultava essere di giorni 8, per trauma da schiacciamento al piede sinistro e trauma contusivo sacrococcigeo riportando una impotenza funzionale del piede sinistro ed in particolare alla deambulazione.
Alla scadenza del certificato, stante la persistenza dei postumi del sinistro subito, il ricorrente inoltrava altri due certificati medici di malattia rispettivamente con prognosi di 21 e 20 giorni cadauno.
La società resistente, con lettera datata il 13.11.2024, inviava al lavoratore una contestazione disciplinare, deducendo che, nel periodo di assenza lavorativa per malattia, aveva compiuto delle attività incompatibili con la malattia accertata. In particolare, le condotte contestate si riferivano a fatti ed eventi appurati a seguito di accertamenti disposti dall'azienda tramite un servizio di investigazione privata.
La resistente nella lettera di contestazione ha dapprima richiamato due precedenti disciplinari, in guisa di recidiva, l'uno del 27.5.2024 riguardante incidente con il motorino occorso al ricorrente durante il periodo di assenza per malattia, l'altro del 18.7.2024 concernente l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro in data 10.7.2024 e l'assenza ingiustificata nei due giorni successivi.
Gli episodi poi specificamente addebitati nella lettera contestazione sono stato frutto di attività investigative disposte dal datore di lavoro, con l'ausilio di un'agenzia privata, ed hanno riguardato attività incompatibili con il denunciato stato di malattia del lavoratore, protrattosi dal 17.10.2024 al 14.11.2024. Gli episodi accertati sono tre:
1. di essere uscito di casa a piedi in data 22 settembre 2024 per recarsi presso un bar dove lo attendevano un gruppo di amici con cui si era
3 intrattenuto per più di un'ora “rimanendo per lo più all'impiedi”; .
2. di essere uscito di casa il giorno 24 ottobre, sempre a piedi, per incontrare nuovamente degli amici, intrattenendosi con loro sino a tarda ora, permanendo per strada sempre in piedi;
3. di essere uscito di casa in data 26 ottobre ed essersi allontanato con un motociclo, assentandosi per diverse ore.
Il lavoratore contestava in un primo tempo alla Società lavoratrice la veridicità degli addebiti e la incompatibilità tra la malattia dichiarata ed il compimento delle normali attività della vita quotidiana.
Con lettera datata 24.11.2024 la resistente, stante anche i precedenti disciplinari del ricorrente, richiamati in contestazione ai fini della recidiva, gli comunicava il licenziamento per giusta causa e senza preavviso.
Si legge infatti nelle contestazioni che hanno dato origine alla sanzione del licenziamento e che ne costituiscono atto presupposto: “viste anche le disposizioni dell'art. 73 del CCNL per l'industria Carta – del CP_4
28.7.21 applicato dall'Azienda e considerata la recidiva nella condotta sanzionabile (…). Se ne deduce che la parte datoriale abbia inteso comminare la sanzione del licenziamento senza preavviso alla luce sia dell'episodio direttamente contestato che dei precedenti costituenti recidiva, costituendo tale complessiva condotta il fondamento della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 73 del CCNL applicato.
Il lavoratore ha tempestivamente impugnato il licenziamento sia con lettera stragiudiziale dell'11.12.2024, che con il presente ricorso.
Sotto il profilo istruttorio deve osservarsi che in sede di libero interrogatorio il ricorrente ha pacificamente ammesso i fatti storici oggetto di contestazione, limitandosi a contestarne la rilevanza in termini di “illiceità” delle condotte stesse ai fini disciplinari. Difatti il ricorrente ha riferito di aver accertato successivamente di aver avuto la frattura di tre “falangi” del piede sinistro e la contusione del coccige. Ha poi minimizzato gli episodi contestati, non
4 negandoli ma sostenendo che si era trattato, per i primi due episodi contestati, soltanto di brevi tratti a piedi (100-150 mt) e di essersi infine recato con il motorino a pranzo a casa della madre.
Per tale ragione il Giudicante ha ritenuto superflua l'escussione dei testi indicati dalle parti, trattandosi, in ultima analisi, di dover interpretare la rilevanza disciplinare dei fatti il cui materiale accadimento è stato ammesso dallo stesso ricorrente.
In proposito è noto l'orientamento la Corte di Cassazione ha affermato (Cass.
Sez. L. n. 13063/22 del 26/04/2022), “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”. Il datore di lavoro, in altri termini, deve provare tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento, tanto da fornire in giudizio la prova di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato. Il datore di lavoro, quindi, deve anche provare o che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio (Cass. cit.).
La Società convenuta ha posto a sostegno della propria tesi sanzionatoria la documentazione fornitagli dall'agenzia investigativa privata corredata di materiale fotografico. Come detto il lavoratore ha sostanzialmente ammesso gli accadimenti, pur conferendo agli stessi scarso valore di gravità in termini disciplinari.
La Corte regolatrice ha più volte ribadito la legittimità del datore di lavoro di servirsi di agenzie investigative per verificare l'esatto comportamento del dipendente al di fuori dell'orario lavorativo.
Per la Corte, non si verte in ipotesi di controllo datoriale circa l'esecuzione della prestazione ma, invece, di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo illecito, fondata sul sospetto del mancato svolgimento illegittimo dell'attività lavorativa per l'insussistenza della incapacità lavorativa nel caso di
5 specie invece presente (Cass. Ordinanza 11697/2020).
In questo caso gli accertamenti espletati dal datore di lavoro non avevano finalità di accertamento sanitario, ma miravano a una verifica della non impossibilità fisica dello svolgimento della prestazione lavorativa, evidenziata per facta concludentia da condotte poste in essere dal lavoratore, incompatibili con il temporaneo stato invalidante dichiarato.
In altri termini l'attività motoria libera da impedimenti più volte palesata dal lavoratore, e da lui anche confermata in sede di libero interrogatorio, inducono il legittimo sospetto che la patologia certificata dall'azienda ospedaliera
(trauma in regione sacrococcigea con irradiazione paravertebrale e tumefazione dell'avampiede sinistro), pur astrattamente veritiera, non potesse essere di gravità tale da impedire la prestazione lavorativa, dacché il lavoratore ha posto in essere plurime attività motorie incompatibili con lo stato temporaneamente invalidante dichiarato. Ancor di più il lavoratore con la propria condotta poneva un rischio di aggravamento della patologia o di ritardo nella ripresa del lavoro, commettendo violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. ordinanza n. 3655 del 07/02/2019). L'atteggiamento di sospetto datoriale era stato, peraltro, indotto già da precedenti episodi oggetto della contestata recidiva, venendosi a giustificare il ricorso ad una agenzia investigativa.
Dunque i fatti contestati devono dirsi in primo luogo sussistenti nella loro materialità. La Corte di legittimità ha tuttavia affermato e più volte ribadito il principio in base al quale, in tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis (Cass. ordinanza n. 30469 del 2/11/2023).
Orbene deve osservarsi che nel referto medico del Pronto Soccorso del P.O. di Nocera Inferiore, redatto il giorno dell'occorso incidente, si dà atto che il
6 paziente è stato sottoposto a radiografie, ivi compreso il piede sinistro, ed a visita ortopedica, venendo riscontrato unicamente trauma piede sx e coccige, per cui venivano prescritte terapie e riposo per 4-5 gg.
Non vi sono evidenze mediche di danni fisici più gravi e soltanto nel certificato medico del 14.11.2024 il medico relaziona in modo alquanto vago “irregolarità corticale F1 III dito come da frattura”. Espressione questa che non può necessariamente essere messa in correlazione con il trauma verificatosi nell'incidente che ha dato origine allo specifico periodo di malattia.
Dunque non appare affatto dimostrato quanto dichiarato dal ricorrente in sede di libero interrogatorio, e cioè che egli subì la frattura delle “falangi” di tre dita del piede sinistro.
D'altro canto non risulta dagli atti, né è stato rappresentato, che egli abbia affrontato terapie da frattura o portato dei tutori di qualunque specie nel periodo di malattia, e tantomeno durante gli episodi contestati.
L'essere dunque stato sorpreso ad uscire più volte di casa durante il periodo di malattia, deambulando normalmente per strada e mantenendo a lungo la posizione eretta, appare circostanza che anche dal punto di vista della illiceità, offensività ed antigiuridicità, assume rilevanza ai fini dell'intuitus fiduciae datoriale. Datore di lavoro che in sede di libero interrogatorio ha lamentato che il lavoratore si era già assentato parecchie volte dal lavoro nell'ultimo biennio, accumulando 15 ritardi, 51 uscite prima del termine dell'orario di lavoro, e 424 ore di assenza per malattia.
Gli episodi che sono stati dunque oggetto di attività investigativa hanno legittimamente minato il rapporto fiduciario nei confronti del lavoratore, che con la sua condotta ha violato i doveri generali di correttezza e buona fede e gli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Le condotte contestate non possono, perciò, che essere ritenute rilevanti in termini di illiceità.
Anche se in astratto l'astensione lavorativa per malattia non preclude al lavoratore la possibilità si svolgere altre e diverse attività compatibili con la
7 malattia, ivi comprese attività ludiche o di intrattenimento, queste non possono essere tali da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. Sul punto, pacifico è l'orientamento della
Corte di Cassazione: “durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione;
tra gli altri anche gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede e. artt. 1175 e 1375 c.c”. (cfr. Cass n. 7915/1991).
Le condotte attuate dal ricorrente durante il suo periodo di malattia, concernenti passeggiate serali o uscite in motorino, hanno avvalorato la tesi dell'azienda secondo cui l'infermità denunciata, se non del tutto simulata, era molto meno grave o quantomeno non grave al punto da precludere l'attività lavorativa.
Difatti il lavoratore ha mostrato di poter deambulare e conservare la stazione eretta anche per lungo tempo, senza apparente difficoltà. Ché, anzi, seppure il trauma osseo e muscolare fosse stato effettivamente della gravità rappresentata con i reiterati certificati medici, a maggior ragione il lavoratore avrebbe dovuto stare a riposo e non deambulare per la città, aggravando così il rischio del ritardo della guarigione e della ripresa del lavoro.
La condotta contestata acquista, poi, particolare valenza sotto il profilo disciplinare ove si consideri che l'attore nell'ultimo biennio lavorativo aveva già effettuato ben 424 ore di assenza per malattia (come comprovato dai fogli presenza prodotti in atti), ed aveva precedenti disciplinari specifici concernenti altro periodo di malattia (durante il quale il ricorrente aveva subito incidente stradale in motorino) ed assenze ingiustificate dal lavoro. Da tali episodi egli ha ricevuto sanzioni conservative che non risultano essere state mai impugnate.
Irrilevante appare, poi, l'osservazione del ricorrente in merito alla mancato invio datoriale della visita fiscale, che non inficia in alcun modo l'attività investigativa svolta su incarico del datore di lavoro, né la validità complessiva
8 del procedimento disciplinare.
Legittimamente dunque il datore di lavoro ha ritenuto che tali condotte aprissero un vulnus nel rapporto fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, non potendo dar seguito alla prosecuzione dello stesso.
Sotto altro profilo deve poi ritenersi la piena legittimità del licenziamento disciplinare comminato anche ai fini del principio dettato dalla Corte
Costituzionale con la nota sentenza n. 129 del 16.07.2024 (secondo cui la tutela reintegratoria attenuata deve applicarsi anche nelle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare sia stato irrogato sulla base di condotte per le quali la contrattazione collettiva prevede solo sanzioni conservative).
In base all'art. 73 del contratto collettivo nella specie applicato, norma contrattuale specificamente richiamata nella lettera di licenziamento), il licenziamento disciplinare “con preavviso” può comminarsi (tra le altre ipotesi) nei casi di recidiva nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a sospensione nei sei mesi precedenti (cosa che, come già detto, è accaduta nel caso di specie)
Lo stesso art. 73 CCNL Industria Carta-Cartotecnica prevede invece il
“licenziato senza preavviso” per il dipendente:
a) che abbia lavorato o costruito, all'interno dello stabilimento e senza autorizzazione della Direzione, oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dal punto k) fermo restando il diritto delle aziende di operare sul TFR, fino a concorrenza, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
b) che abbia commesso reati per i quali siano intervenute condanne penali de1finitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
c) che abbia commesso insubordinazione grave verso i superiori;
d) che abbia commesso furto;
e) che abbia perseguito un indebito arricchimento a favore proprio o di terzi;
f) che abbia commesso danneggiamento volontario o con colpa grave del mate1riale dello
9 stabilimento o del materiale in lavorazione;
g) che abbia commesso alterchi con vie di fatto o risse nello stabilimento;
h) che abbia trafugato
o riprodotto schizzi, disegni, documenti, o procedimenti di lavorazione o di fabbricazione;
i) che abbia effettuato oltre 5 giorni di assenze ingiustificate consecutive dal la1voro, considerando non incidenti nel concetto di consecutività le giornate di non presenza previste dal ciclo di lavoro”.
Nessuna delle suddette ipotesi appare, dunque, pienamente calzante con i fatti addebitati, potendosi riconoscere la legittimità del licenziamento “con preavviso” solo in ragione della recidiva conclamata.
Con preavviso o meno trattasi comunque, in ultima analisi, di sanzione espulsiva (e non di sanzione conservativa), non potendosi, perciò, anche sotto questo profilo specifico, che rigettare il ricorso. Esula, difatti, dal thema decidendum la problematica concernente il pagamento dell'indennità di preavviso.
Il ricorso non può essere accolto.
La controvertibilità interpretativa dei fatti contestati consente la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese
Nocera Inferiore, 11.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. AR Mancuso)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Michela Rubino, funzionaria dell'ufficio per il processo.
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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. AR Mancuso, all'odierna udienza svolta mediante trattazione scritta ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia Senatore e Parte_1
AR PI, in virtù di procura alle liti prodotta in atti;
PEC:
.salerno.it, Email_1 CP_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. sig. Controparte_2
, rapp.to e difeso, giusta procura prodotta in atti, dall'avv. Controparte_3
CE UR;
PEC: .salerno.it. Email_3 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento disciplinare “per giusta causa” – Accertamenti investigativi del datore di lavoro - Contestata assenza per malattia ritenuta simulata - Recidiva – sussistenza materiale Impossibilità di prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro – Licenziamento “in tronco” –
Diversa previsione del CCNL: “licenziamento con preavviso”.
&&&
Acquisita documentazione, tentata la conciliazione della lite, svolto il libero 1 interrogatorio, previe note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società CP_2 Controparte_2
dal 9.10.2017 al 22.11.2024 (data in cui è stato licenziato per giusta causa) con contratto di lavoro subordinato e qualifica di operaio inquadrato nella cat.
C2 del CCNL. Al rapporto di lavoro si applica, dunque, ratione temporis la disciplina del d.lgs 23/2015 sul contratto di lavoro a tutela crescenti.
Con la domanda azionata il ricorrente ha chiesto: a) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque
l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente il 22.11.24 perché adottato in violazione della norma art. 73 CCNL per l'industria Carta –
non ricorrendo gli estremi della giusta causa e/o giustificato CP_4
motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il licenziamento è fondato su fatti e circostanze non veritiere. Per l'effetto reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro con lo stesso livello e le stesse mansioni possedute prima del recesso per la relativa percezione della retribuzione con tutte le conseguenze di legge in tema di salari maturati e maturandi secondo le previsioni della normativa applicabile.
b) Solo in subordine dichiarare risolto il rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 24.11.2024 e condannare la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari alla misura di 14 mensilità rapportate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, ovvero in quella diversa misura che risulterà dovuta, anche in via equitativa, in ragione della illegittimità del licenziamento. In tutti in casi con rivalutazione monetaria, dovuta in ragione del maggior danno patito e patendo, oltre agli interessi legali maturati e maturandi su ciascuna posta creditoria via via rivalutata e con vittoria alle spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
2 Il ricorso non può essere accolto.
E' incontestato tra le parti che il ricorrente in data 17 ottobre 2024 ebbe ad inoltrare all'azienda convenuta certificato di malattia, a seguito di un incidente stradale occorsogli, per essere stato investito da una autovettura. La prognosi riportata dal referto del Pronto Soccorso di Nocera Inferiore risultava essere di giorni 8, per trauma da schiacciamento al piede sinistro e trauma contusivo sacrococcigeo riportando una impotenza funzionale del piede sinistro ed in particolare alla deambulazione.
Alla scadenza del certificato, stante la persistenza dei postumi del sinistro subito, il ricorrente inoltrava altri due certificati medici di malattia rispettivamente con prognosi di 21 e 20 giorni cadauno.
La società resistente, con lettera datata il 13.11.2024, inviava al lavoratore una contestazione disciplinare, deducendo che, nel periodo di assenza lavorativa per malattia, aveva compiuto delle attività incompatibili con la malattia accertata. In particolare, le condotte contestate si riferivano a fatti ed eventi appurati a seguito di accertamenti disposti dall'azienda tramite un servizio di investigazione privata.
La resistente nella lettera di contestazione ha dapprima richiamato due precedenti disciplinari, in guisa di recidiva, l'uno del 27.5.2024 riguardante incidente con il motorino occorso al ricorrente durante il periodo di assenza per malattia, l'altro del 18.7.2024 concernente l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro in data 10.7.2024 e l'assenza ingiustificata nei due giorni successivi.
Gli episodi poi specificamente addebitati nella lettera contestazione sono stato frutto di attività investigative disposte dal datore di lavoro, con l'ausilio di un'agenzia privata, ed hanno riguardato attività incompatibili con il denunciato stato di malattia del lavoratore, protrattosi dal 17.10.2024 al 14.11.2024. Gli episodi accertati sono tre:
1. di essere uscito di casa a piedi in data 22 settembre 2024 per recarsi presso un bar dove lo attendevano un gruppo di amici con cui si era
3 intrattenuto per più di un'ora “rimanendo per lo più all'impiedi”; .
2. di essere uscito di casa il giorno 24 ottobre, sempre a piedi, per incontrare nuovamente degli amici, intrattenendosi con loro sino a tarda ora, permanendo per strada sempre in piedi;
3. di essere uscito di casa in data 26 ottobre ed essersi allontanato con un motociclo, assentandosi per diverse ore.
Il lavoratore contestava in un primo tempo alla Società lavoratrice la veridicità degli addebiti e la incompatibilità tra la malattia dichiarata ed il compimento delle normali attività della vita quotidiana.
Con lettera datata 24.11.2024 la resistente, stante anche i precedenti disciplinari del ricorrente, richiamati in contestazione ai fini della recidiva, gli comunicava il licenziamento per giusta causa e senza preavviso.
Si legge infatti nelle contestazioni che hanno dato origine alla sanzione del licenziamento e che ne costituiscono atto presupposto: “viste anche le disposizioni dell'art. 73 del CCNL per l'industria Carta – del CP_4
28.7.21 applicato dall'Azienda e considerata la recidiva nella condotta sanzionabile (…). Se ne deduce che la parte datoriale abbia inteso comminare la sanzione del licenziamento senza preavviso alla luce sia dell'episodio direttamente contestato che dei precedenti costituenti recidiva, costituendo tale complessiva condotta il fondamento della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 73 del CCNL applicato.
Il lavoratore ha tempestivamente impugnato il licenziamento sia con lettera stragiudiziale dell'11.12.2024, che con il presente ricorso.
Sotto il profilo istruttorio deve osservarsi che in sede di libero interrogatorio il ricorrente ha pacificamente ammesso i fatti storici oggetto di contestazione, limitandosi a contestarne la rilevanza in termini di “illiceità” delle condotte stesse ai fini disciplinari. Difatti il ricorrente ha riferito di aver accertato successivamente di aver avuto la frattura di tre “falangi” del piede sinistro e la contusione del coccige. Ha poi minimizzato gli episodi contestati, non
4 negandoli ma sostenendo che si era trattato, per i primi due episodi contestati, soltanto di brevi tratti a piedi (100-150 mt) e di essersi infine recato con il motorino a pranzo a casa della madre.
Per tale ragione il Giudicante ha ritenuto superflua l'escussione dei testi indicati dalle parti, trattandosi, in ultima analisi, di dover interpretare la rilevanza disciplinare dei fatti il cui materiale accadimento è stato ammesso dallo stesso ricorrente.
In proposito è noto l'orientamento la Corte di Cassazione ha affermato (Cass.
Sez. L. n. 13063/22 del 26/04/2022), “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”. Il datore di lavoro, in altri termini, deve provare tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento, tanto da fornire in giudizio la prova di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato. Il datore di lavoro, quindi, deve anche provare o che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio (Cass. cit.).
La Società convenuta ha posto a sostegno della propria tesi sanzionatoria la documentazione fornitagli dall'agenzia investigativa privata corredata di materiale fotografico. Come detto il lavoratore ha sostanzialmente ammesso gli accadimenti, pur conferendo agli stessi scarso valore di gravità in termini disciplinari.
La Corte regolatrice ha più volte ribadito la legittimità del datore di lavoro di servirsi di agenzie investigative per verificare l'esatto comportamento del dipendente al di fuori dell'orario lavorativo.
Per la Corte, non si verte in ipotesi di controllo datoriale circa l'esecuzione della prestazione ma, invece, di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo illecito, fondata sul sospetto del mancato svolgimento illegittimo dell'attività lavorativa per l'insussistenza della incapacità lavorativa nel caso di
5 specie invece presente (Cass. Ordinanza 11697/2020).
In questo caso gli accertamenti espletati dal datore di lavoro non avevano finalità di accertamento sanitario, ma miravano a una verifica della non impossibilità fisica dello svolgimento della prestazione lavorativa, evidenziata per facta concludentia da condotte poste in essere dal lavoratore, incompatibili con il temporaneo stato invalidante dichiarato.
In altri termini l'attività motoria libera da impedimenti più volte palesata dal lavoratore, e da lui anche confermata in sede di libero interrogatorio, inducono il legittimo sospetto che la patologia certificata dall'azienda ospedaliera
(trauma in regione sacrococcigea con irradiazione paravertebrale e tumefazione dell'avampiede sinistro), pur astrattamente veritiera, non potesse essere di gravità tale da impedire la prestazione lavorativa, dacché il lavoratore ha posto in essere plurime attività motorie incompatibili con lo stato temporaneamente invalidante dichiarato. Ancor di più il lavoratore con la propria condotta poneva un rischio di aggravamento della patologia o di ritardo nella ripresa del lavoro, commettendo violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. ordinanza n. 3655 del 07/02/2019). L'atteggiamento di sospetto datoriale era stato, peraltro, indotto già da precedenti episodi oggetto della contestata recidiva, venendosi a giustificare il ricorso ad una agenzia investigativa.
Dunque i fatti contestati devono dirsi in primo luogo sussistenti nella loro materialità. La Corte di legittimità ha tuttavia affermato e più volte ribadito il principio in base al quale, in tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis (Cass. ordinanza n. 30469 del 2/11/2023).
Orbene deve osservarsi che nel referto medico del Pronto Soccorso del P.O. di Nocera Inferiore, redatto il giorno dell'occorso incidente, si dà atto che il
6 paziente è stato sottoposto a radiografie, ivi compreso il piede sinistro, ed a visita ortopedica, venendo riscontrato unicamente trauma piede sx e coccige, per cui venivano prescritte terapie e riposo per 4-5 gg.
Non vi sono evidenze mediche di danni fisici più gravi e soltanto nel certificato medico del 14.11.2024 il medico relaziona in modo alquanto vago “irregolarità corticale F1 III dito come da frattura”. Espressione questa che non può necessariamente essere messa in correlazione con il trauma verificatosi nell'incidente che ha dato origine allo specifico periodo di malattia.
Dunque non appare affatto dimostrato quanto dichiarato dal ricorrente in sede di libero interrogatorio, e cioè che egli subì la frattura delle “falangi” di tre dita del piede sinistro.
D'altro canto non risulta dagli atti, né è stato rappresentato, che egli abbia affrontato terapie da frattura o portato dei tutori di qualunque specie nel periodo di malattia, e tantomeno durante gli episodi contestati.
L'essere dunque stato sorpreso ad uscire più volte di casa durante il periodo di malattia, deambulando normalmente per strada e mantenendo a lungo la posizione eretta, appare circostanza che anche dal punto di vista della illiceità, offensività ed antigiuridicità, assume rilevanza ai fini dell'intuitus fiduciae datoriale. Datore di lavoro che in sede di libero interrogatorio ha lamentato che il lavoratore si era già assentato parecchie volte dal lavoro nell'ultimo biennio, accumulando 15 ritardi, 51 uscite prima del termine dell'orario di lavoro, e 424 ore di assenza per malattia.
Gli episodi che sono stati dunque oggetto di attività investigativa hanno legittimamente minato il rapporto fiduciario nei confronti del lavoratore, che con la sua condotta ha violato i doveri generali di correttezza e buona fede e gli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Le condotte contestate non possono, perciò, che essere ritenute rilevanti in termini di illiceità.
Anche se in astratto l'astensione lavorativa per malattia non preclude al lavoratore la possibilità si svolgere altre e diverse attività compatibili con la
7 malattia, ivi comprese attività ludiche o di intrattenimento, queste non possono essere tali da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. Sul punto, pacifico è l'orientamento della
Corte di Cassazione: “durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione;
tra gli altri anche gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede e. artt. 1175 e 1375 c.c”. (cfr. Cass n. 7915/1991).
Le condotte attuate dal ricorrente durante il suo periodo di malattia, concernenti passeggiate serali o uscite in motorino, hanno avvalorato la tesi dell'azienda secondo cui l'infermità denunciata, se non del tutto simulata, era molto meno grave o quantomeno non grave al punto da precludere l'attività lavorativa.
Difatti il lavoratore ha mostrato di poter deambulare e conservare la stazione eretta anche per lungo tempo, senza apparente difficoltà. Ché, anzi, seppure il trauma osseo e muscolare fosse stato effettivamente della gravità rappresentata con i reiterati certificati medici, a maggior ragione il lavoratore avrebbe dovuto stare a riposo e non deambulare per la città, aggravando così il rischio del ritardo della guarigione e della ripresa del lavoro.
La condotta contestata acquista, poi, particolare valenza sotto il profilo disciplinare ove si consideri che l'attore nell'ultimo biennio lavorativo aveva già effettuato ben 424 ore di assenza per malattia (come comprovato dai fogli presenza prodotti in atti), ed aveva precedenti disciplinari specifici concernenti altro periodo di malattia (durante il quale il ricorrente aveva subito incidente stradale in motorino) ed assenze ingiustificate dal lavoro. Da tali episodi egli ha ricevuto sanzioni conservative che non risultano essere state mai impugnate.
Irrilevante appare, poi, l'osservazione del ricorrente in merito alla mancato invio datoriale della visita fiscale, che non inficia in alcun modo l'attività investigativa svolta su incarico del datore di lavoro, né la validità complessiva
8 del procedimento disciplinare.
Legittimamente dunque il datore di lavoro ha ritenuto che tali condotte aprissero un vulnus nel rapporto fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, non potendo dar seguito alla prosecuzione dello stesso.
Sotto altro profilo deve poi ritenersi la piena legittimità del licenziamento disciplinare comminato anche ai fini del principio dettato dalla Corte
Costituzionale con la nota sentenza n. 129 del 16.07.2024 (secondo cui la tutela reintegratoria attenuata deve applicarsi anche nelle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare sia stato irrogato sulla base di condotte per le quali la contrattazione collettiva prevede solo sanzioni conservative).
In base all'art. 73 del contratto collettivo nella specie applicato, norma contrattuale specificamente richiamata nella lettera di licenziamento), il licenziamento disciplinare “con preavviso” può comminarsi (tra le altre ipotesi) nei casi di recidiva nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a sospensione nei sei mesi precedenti (cosa che, come già detto, è accaduta nel caso di specie)
Lo stesso art. 73 CCNL Industria Carta-Cartotecnica prevede invece il
“licenziato senza preavviso” per il dipendente:
a) che abbia lavorato o costruito, all'interno dello stabilimento e senza autorizzazione della Direzione, oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dal punto k) fermo restando il diritto delle aziende di operare sul TFR, fino a concorrenza, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
b) che abbia commesso reati per i quali siano intervenute condanne penali de1finitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
c) che abbia commesso insubordinazione grave verso i superiori;
d) che abbia commesso furto;
e) che abbia perseguito un indebito arricchimento a favore proprio o di terzi;
f) che abbia commesso danneggiamento volontario o con colpa grave del mate1riale dello
9 stabilimento o del materiale in lavorazione;
g) che abbia commesso alterchi con vie di fatto o risse nello stabilimento;
h) che abbia trafugato
o riprodotto schizzi, disegni, documenti, o procedimenti di lavorazione o di fabbricazione;
i) che abbia effettuato oltre 5 giorni di assenze ingiustificate consecutive dal la1voro, considerando non incidenti nel concetto di consecutività le giornate di non presenza previste dal ciclo di lavoro”.
Nessuna delle suddette ipotesi appare, dunque, pienamente calzante con i fatti addebitati, potendosi riconoscere la legittimità del licenziamento “con preavviso” solo in ragione della recidiva conclamata.
Con preavviso o meno trattasi comunque, in ultima analisi, di sanzione espulsiva (e non di sanzione conservativa), non potendosi, perciò, anche sotto questo profilo specifico, che rigettare il ricorso. Esula, difatti, dal thema decidendum la problematica concernente il pagamento dell'indennità di preavviso.
Il ricorso non può essere accolto.
La controvertibilità interpretativa dei fatti contestati consente la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese
Nocera Inferiore, 11.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. AR Mancuso)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Michela Rubino, funzionaria dell'ufficio per il processo.
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