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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elmelinda Mercurio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9776 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alessio Gallicola e presso questi elettivamente domiciliata in Caserta alla via Ruggiero n. 37, giusta procura in atti;
- OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. ES HI e presso questi elettivamente domiciliata in
DA (CE) alla via Cornato n.34, giusta procura in atti;
- OPPOSTA
E
Avvocati AR OZ, AL IO, Agostino LL, HE PO e
IC SE, rappresentati e difesi dall'avv. ES HI, e presso questi elettivamente domiciliati in DA (CE) alla via Cornato n.34, giusta procura in atti;
- OPPOSTI
E Avv. Ulderico Di Bello, quale procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in San Cipriano d'Aversa (CE), alla Via Parri n.14;
- OPPOSTO
E
Avv. MA PO, quale procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Pozzuoli (NA) al Corso Umberto I n. 157;
- OPPOSTO
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., avv. RE Controparte_2
NE, avv. TT CA;
- OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma,
c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...] ha introdotto la fase di merito della opposizione Parte_1 endoesecutiva spiegata nell'ambito del pignoramento presso terzi avente RGE
1450/2020, azionato nell'interesse del creditore procedente, avv. AR OZ, nei confronti del debitore, (terzo pignorato: Parte_1
in forza della sentenza n. 3976/2019 del Giudice di Pace Controparte_2 di Santa Maria Capua Vetere per un credito di euro € 763,38 (per spese giudiziali). Giova chiarire che tale fase sommaria si è conclusa con ordinanza di sospensione della procedura esecutiva e con la concessione del termine di legge per la introduzione del giudizio di merito.
2.1. Ritualmente instaurato il contraddittorio nella corrente sede, si sono costituiti: con costituzione tardiva del 30 marzo 2023 la società
[...] difesa dall'avv. ES HI;
con costituzione Controparte_1 tardiva del 3 aprile 2023 gli avvocati AR OZ, AL IO, Agostino
LL, HE PO e IC SE, tutti difesi anch'essi dall'avv. ES
HI; con costituzione tardiva del 11.10.2024 l'avv. Ulderico Di Bello, quale procuratore di sé stesso, e con costituzione tardiva del 18.11.2024 l'avv.
MA PO quale procuratore di sé stesso. Non si costituivano, invece, le seguenti parti: in persona del l.r.p.t., l'avv. Controparte_2
RE NE, l'avv. TT CA, delle quali, verificata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, con ordinanza resa in data 20 maggio 2025 la causa era introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3. In via del tutto preliminare, si ritiene doveroso ricostruire le vicende processuali della espropriazione nel corso della quale è sorta la fase sommaria del giudizio di opposizione.
Ebbene, la procedura di espropriazione presso terzi avente R.G.E.
1450/2020 è stata avviata con atto di pignoramento per un credito di € 763,38
(per spese giudiziali), portato dalla sentenza n. 3976/2019 del Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere, ad istanza dell'avv. AR OZ, procuratore di sè stesso, contro l' (debitore) e nei confronti della Parte_1
(terzo pignorato). Nella detta procedura risultano Controparte_2 poi intervenuti altri soggetti, con n. 34 interventi, proposti da 10 creditori ed ovvero avvocati Ulderico Di Bello, MA PO, Controparte_1
AL IO, OZ AR - già creditore procedente - RE NE,
LL Agostino, CA TT, PO HE, SE IC, tutti difesi dallo stesso avvocato, avvocato ES HI, tutti creditori sulla base di diverse sentenze emesse dal Giudice di pace, emesse negli anni 2019,
2020, 2021 ovvero prima dell'avvio della procedura esecutiva e dunque in possesso degli interventori già prima dei diversi atti di intervento (solo per esemplificare, il creditore procedente ha posto in essere nella detta procedura sei diversi atti di intervento) che hanno dichiarato di essere portatori di crediti per complessivi € 49.785,20. Dei detti interventi, n. 11 sono stati depositati prima dell'udienza tenutasi in data 5.11.2021 (udienza per la dichiarazione del terzo ex art.547 c.p.c., originariamente indicata in citazione alla data del 18.02.2020 poi rinviata d'ufficio al 5.11.2021) e gli altri 23 in data successiva ed antecedente alla udienza di rinvio, tenutasi in data 6.05.2022. Giova precisare che il rinvio dell'udienza per la dichiarazione del terzo è stato concesso dal giudice dell'esecuzione, a fronte di una richiesta di estensione del pignoramento fino alla somma di € 74.677,80 presentata dai procuratori avv. AR OZ, ES e
Sergio HI, con le note depositate in data 28.10.2021 e che l'estensione è stata eseguita come da dichiarazione di quantità del terzo pignorato del 22.04.2022. Da ultimo in data 5.05.2022 la Controparte_2 [...]
depositava opposizione all'esecuzione, ed all'udienza fissata Parte_1 per la delibazione della istanza cautelare, in data 14.10.2022, il procedimento era sospeso con concessione dei termini per la introduzione del giudizio di merito.
4. Tanto doverosamente chiarito, deve procedersi all'esame delle questioni di rito e di merito sollevate dalle parti.
4.1. In primo luogo, le parti costituite – con esclusione di PO MA - censurano lo jus postulandi della parte attrice, deducendo che essa non poteva essere assistita da un avvocato del libero foro e dunque, deducendo la nullità della procura alle liti. Richiamano a sostegno giurisprudenza del 2019.
La questione è ben nota all'Ufficio e deve ritenersi infondata.
In proposito, già a partire dal 2018, si osservava quanto segue.
4.2. Appare opportuno procedere alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento quale risultante dall'art. 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 2016, n.
193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, disposizione che – nell'ambito della soppressione delle società del gruppo e della costituzione di un nuovo soggetto avente la forma giuridica di CP_3 ente pubblico economico (al quale sono state attribuite le funzioni di agente della riscossione: per l'appunto, ) – ha dettato anche Parte_1 una specifica disciplina del patrocinio in giudizio del suddetto ente. La disposizione vigente è il risultato di un significativo intervento in sede di conversione dell'originario decreto-legge. Per quanto qui specificamente interessa, il testo iniziale si limitava a prevedere – in relazione al profilo del patrocinio del neocostituito ente – che fosse autorizzata ad avvalersi del patrocinio CP_4 dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio ai sensi dell'art. 43 del R. D.
30 ottobre 1933, n. 1611. Allo stesso tempo, era ammessa la possibilità per l'ente di stare in giudizio – davanti al tribunale ed al giudice di pace – avvalendosi direttamente di propri dipendenti (e con facoltà, in tal caso, per l'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio in presenza di questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici) e veniva espressamente fatta salva la previsione speciale dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il patrocinio nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie. In tale prospettiva, dunque, la previsione risultava coerente con l'obiettivo perseguito dal decreto- legge di “pubblicizzazione” dell'agente della riscossione (ricondotto, si ribadisce, da società di diritto privato ad un vero e proprio ente pubblico strumentale, sebbene avente natura economica): a tale “pubblicizzazione” si faceva infatti conseguire – sul versante della rappresentanza in giudizio – il ricorso tout court agli ordinari strumenti per il patrocinio degli enti pubblici e, segnatamente, quello del c.d. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 del R.D. n.
1611 del 1933 (sebbene con il temperamento derivante dalla facoltà per l'ente di avvalersi comunque dei propri dipendenti nei giudizi dinanzi al tribunale ed ai giudici di pace). In sede di conversione, tuttavia, il sopra citato testo dell'art. 1, comma 8 è stato oggetto di una specificazione ed un ampliamento che hanno modificato il sistema complessivo della difesa tecnica di Le novità hanno CP_4 riguardato due diversi profili. In primo luogo, si è precisato che il ricorso all'Avvocatura dello Stato ha luogo “fatte salve le ipotesi di conflitto” nel caso di contenzioso con altre amministrazioni pubbliche (come del resto previsto anche dall'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933), nonché “comunque su base convenzionale” e, quindi, sulla base di una sorta di procedimento negoziale con l'Avvocatura stessa (come meglio si vedrà nel prosieguo). In secondo luogo, si è espressamente riconosciuta la facoltà per di “altresì avvalersi … di avvocati CP_4 del libero foro” e sono state specificate le condizioni generali per l'esercizio di tale facoltà, quali, segnatamente, l'esistenza da un lato di “specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo (ovverosia, del comitato di gestione)”, nonché, dall'altro lato, il “rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50” (ovverosia, il codice dei contratti pubblici). La ricostruzione della genesi storica della disposizione in esame appare di indubbio rilievo nel momento in cui ci si appresta a precisare – nell'ambito di un'interpretazione letterale e sistematica delle norme – il quadro complessivo delineato dal legislatore ai fini della rappresentanza in giudizio di Prescindendo dal discorso relativo CP_4 al patrocinio nei procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie ex art. 11 del D. Lgs. n. 546 del 1992 (previsione che qui specificamente non interessa), tale sistema appare strutturarsi secondo una complessa articolazione e può essere schematizzato nei termini che seguono: a) Patrocinio Parte_2
: la prima eventualità contemplata dal legislatore è quella del patrocinio c.d.
[...] autorizzato (art. 1, comma 8, primo periodo). Trattasi tuttavia di una forma del tutto peculiare di patrocinio, nel senso, cioè, che l'operatività dell'art. 43 del R.D.
n. 1611 del 1933 postula la previa individuazione – da operarsi convenzionalmente con l'Avvocatura dello Stato – delle ipotesi a cui esso si riferisca. Invero, in ragione dell'espressa menzione della “base convenzionale” la rappresentanza tecnica da parte dell'Avvocatura dello Stato non è il risultato di un meccanismo automatico: la disposizione di rango primario dell'art. 1, comma
8 è condizione sì necessaria ma non sufficiente, posto che l'operatività di tale patrocinio richiede anche un successivo atto negoziale tra l'ente e l'Avvocatura dello Stato. Indubbiamente, siffatto ulteriore presupposto introduce un elemento per certi versi “distonico” rispetto al classico sistema del patrocinio disciplinato dal R.D. n. 1611 del 1933. È noto, infatti, come – una volta autorizzato “da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con
Regio decreto” (art. 43, comma 1) – il patrocinio comporti automaticamente la rappresentanza dell'ente da parte dell'Avvocatura dello Stato e determini i peculiari effetti dell'esclusione della necessità del mandato e della facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura con apposita e motivata delibera
(cfr., sul punto, tra le tante, Cass. Sez. Un. 10 maggio 2006, n. 10700, in tema di patrocinio autorizzato delle Università). Nondimeno, è evidente come si tratti di una scelta inequivoca operata dal legislatore con la modifica operata in sede di conversione, scelta che appare peraltro esente da censure in punto di ragionevolezza ove si tenga conto della peculiare posizione dell'agente della riscossione e della verosimile preoccupazione per l'insufficienza degli organici dell'Avvocatura dello Stato. In ogni caso, poi, fuori delle ipotesi convenzionalmente individuate il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è ammesso nelle ipotesi in cui “vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici” che inducano l'Avvocatura stessa, sentito l'ente, ad assumerne la difesa (art. 1, comma 8, terzo periodo); b) Patrocinio del
“libero foro”: la seconda fattispecie emergente dal tenore testuale della disposizione in esame è quella del ricorso agli avvocati del libero foro (art. 1, comma 8, secondo periodo, prima parte). In proposito, si è già visto come il legislatore abbia disciplinato il quadro di riferimento per l'esercizio tale facoltà da parte di (il che si spiega, peraltro, in ragione della natura anche CP_4 formalmente pubblicistica dell'agente della riscossione quale ente pubblico).
Tale quadro si sostanzia nella necessaria adozione, a monte, di un atto organizzativo generale dell'ente contenente la specificazione dei criteri del ricorso agli avvocati del libero foro e nell'esigenza che siano comunque rispettati i
“principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”, ovverosia, quei principi che – ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del codice dei contratti pubblici
(disposizioni espressamente richiamate dall'art. 1, comma 8) – si estendono anche ai contratti formalmente esclusi dall'ambito applicativo del codice dei contratti pubblici (quali, per l'appunto, i contratti concernenti servizi legali: cfr. il sopra citato art. 17). Nondimeno, le previsioni in questione appaiono atteggiarsi, in maniera inequivoca, unicamente nei termini di una “cornice” procedimentale prescrittiva nell'ambito della quale l'agente della riscossione può esercitare la – pur sempre valida – facoltà di ricorrere ad avvocati del libero foro. Il tenore testuale della disposizione non sembra lasciare adito a dubbi sul punto, ove si ponga mente al fatto che: da un lato e sul piano dell'esegesi letterale della previsione, appare rilevante la circostanza per cui il legislatore si sia avvalso dell'avverbio “altresì”, ciò che denota, evidentemente, l'opzione per una facoltà aggiuntiva;
dall'altro lato e sul piano dell'analisi “genetica” della previsione, appare dirimente che il periodo in questione sia stato espressamente aggiunto in sede di conversione, ciò che palesa la volontà del legislatore di riconoscere una facoltà preclusa dall'originario testo del decreto-legge; c) Patrocinio
“personale”: infine, il legislatore ha lasciato aperta la possibilità per l'agente della riscossione di una sorta di rappresentanza “personale” (art. 1, comma 8, secondo periodo, seconda parte). Limitatamente ai giudizi innanzi al tribunale ed ai giudici di pace (con esclusione, quindi, dei procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie diverse) l'agente della riscossione si vede attribuita, infatti, la facoltà di
“stare in giudizio personalmente”, avvalendosi dei propri dipendenti. Il quadro normativo sopra ricostruito sulla scorta di un'interpretazione letterale e storico- sistematica della disposizione di legge in discorso deve essere ora vagliato alla luce dell'interpretazione che ne è stata – all'inizio – prospettata da parte della giurisprudenza di legittimità, interpretazione sulla base della quale è stata sollevata l'eccezione di invalidità della costituzione in giudizio di oggetto CP_4 della presente delibazione. In particolare, vengono in rilievo tre pronunce della
Sezione Tributaria della Corte di Cassazione e, segnatamente, Cass. 9 novembre
2018, n. 28684, Cass. 9 novembre 2018, n. 28741 e Cass. 24 gennaio 2019, n.
1992, le quali hanno espresso il seguente principio di diritto (che si riporta nella massima ufficiale): “l' , quale successore "ope Parte_1 legis" di , ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, CP_3 ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933”. Nella prospettiva seguita nelle pronunce in questione il ricorso da parte di ad CP_4 avvocati del libero foro ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 193 del 2016 postulerebbe, dunque, l'esistenza congiunta di due distinte condizioni e, segnatamente: ● a monte ed in termini generali, un atto organizzativo dell'ente contenente l'astratta specificazione dei criteri di ricorso a tali avvocati (in luogo dell'Avvocatura); ● a valle ed in termini concreti, una delibera ad hoc contenente l'indicazione delle ragioni specifiche per la deroga nel caso di specie al patrocinio autorizzato dell'Avvocatura. A ben vedere, trattasi di un'opzione interpretativa fondata sulla ricostruzione del rapporto patrocinio autorizzato/patrocinio del libero foro nei termini di rapporto di regola/eccezione
(conseguente alla natura formalmente pubblicistica del neonato ente) e sulla postulata necessità che la deroga al meccanismo del patrocinio ordinario dell'Avvocatura dello Stato abbia luogo – in coerenza con la previsione dell'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933 – in forza di una specifica deliberazione degli organi dell'ente. Pur nella consapevolezza del ruolo nomofilattico svolto dalla
Corte di Cassazione in special modo quando vengano in gioco profili processuali
(in relazione ai quali le esigenze di stabilità e certezza del diritto appaiono, per certi versi, maggiormente cogenti in quanto coinvolgenti in tal caso “le regole del gioco”) si ritiene che il principio di diritto sopra richiamato – nell'estrema ed assoluta generalizzazione della sua formulazione – non possa essere condiviso.
Segnatamente, non appare convincente la tesi per cui l'adozione di una specifica deliberazione degli organi dell'ente (che estrinsechi le ragioni del mancato ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato) costituisca, in ogni caso, condizione di validità della costituzione in giudizio di Queste le ragioni. Anzitutto, CP_4
l'affermazione generale operata dalla Suprema Corte confligge – sul piano letterale e sistematico – con la previsione testuale dell'art. 1, comma 8, primo periodo, nella parte in cui il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ha luogo
“comunque su base convenzionale”. Si è già visto come trattasi di un inciso inserito in sede di conversione del decreto-legge e come esso si risolva nella previsione di una condizione “aggiuntiva” ai fini dell'operatività del patrocinio autorizzato (ovverosia, la necessità di una previa individuazione negoziale delle ipotesi di ricorso all'Avvocatura dello Stato). Orbene, un'estensione generalizzata del meccanismo dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 non consentirebbe di distinguere quelle ipotesi in cui – proprio in ragione della convenzione intervenuta con l'Avvocatura – il patrocinio autorizzato non sia in realtà concretamente operante (per non ricadere la concreta fattispecie in una delle ipotesi convenzionalmente contemplate). In altri termini, poiché il meccanismo dell'art. 43, comma 4 (nella parte in cui consente di non avvalersi dell'Avvocatura dello
Stato a condizione che sussista una delibera ad hoc e ricorrano “casi speciali”) si fonda sul presupposto per cui il patrocinio spetti già automaticamente ed in via ordinaria all'Avvocatura, il medesimo schema non può ritenersi operante laddove manchi quel presupposto di fondo: in una tale eventualità, infatti, l'ente non potrebbe avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, esulandosi dai casi convenzionalmente contemplati. In secondo luogo, poi, la soluzione prospettata dai giudici di legittimità mal si concilia – quantomeno, si ribadisce, nei termini assoluti prospettati – con l'espressa facoltà per di avvalersi di avvocati del CP_4 libero foro (art. 1, comma 8, secondo periodo, prima parte). A ben vedere,
l'interpretazione propugnata nelle pronunce in questione finisce per privare del tutto di significato l'innovazione normativa operata in sede di conversione in parte qua. Sotto tale profilo, infatti, sarebbe stato già di per sé sufficiente l'originario rinvio all'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933 (che già contempla la possibilità di ricorso ad avvocati del libero foro) e, quindi, non vi sarebbe stata alcuna necessità di modificare il testo di legge. In realtà, l'aggiunta operata in sede di conversione in ordine alla possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro e la connessa previsione della “base convenzionale” per il ricorso all'Avvocatura dello Stato evidenziano la “specialità” della disposizione dell'art. 1, comma 8, D.L.
n. 193 del 2016 rispetto a quella generale dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933. Il che significa che la valutazione circa la costituzione in giudizio di a mezzo CP_4 di avvocati del libero foro debba essere compiuta esclusivamente alla luce delle condizioni espressamente contemplate da tale norma speciale, tra le quali non figura quella – contenuta invece nell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933 – della delibera specifica da inviare agli organi di controllo. In senso contrario alla soluzione qui prospettata non può peraltro invocarsi la circostanza che sia stata comunque riconosciuta ad la possibilità di una difesa a mezzo dei propri CP_4 dipendenti, né tantomeno possono assumere rilievo preoccupazioni circa la natura pubblica dell'ente e delle relative risorse. Per quanto concerne il primo profilo, infatti, occorre considerare che, come palesato dalla formulazione di legge, il “patrocinio personale” costituisce una mera facoltà che va ad aggiungersi alle altre contemplate e che – quanto meno nei casi in cui non sia operante su base convenzionale il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato – una diversa conclusione che subordinasse a stringenti condizioni la facoltà di difesa tecnica solleverebbe seri dubbi di tenuta costituzionale (ove si ponga mente al fatto che il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost. ben ricomprende anche il diritto alla
“difesa tecnica”). In ordine al secondo profilo, poi, eventuali abusi nel ricorso ad avvocati del libero foro da parte degli organi dell'ente lascerebbero comunque aperta la questione della responsabilità contabile di questi ultimi (che investe, tuttavia, un piano diverso da quello di costituzione del rapporto processuale).
Tirando ora le fila del discorso sin qui svolto, alla luce delle considerazioni che precedono deve escludersi che, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato. Invero, deve richiamarsi l'art.
3.4.1. del
Protocollo d'Intesa del 22/6-5/7/2017 intercorso tra l'ente e l'Avvocatura dello
Stato (richiamato da .Siffatta disposizione limita il patrocinio CP_4 dell'Avvocatura al caso di “- azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla
Corte di Cassazione Civile e Tributaria”. E' evidente come tale situazione non ricorra nel caso di specie, ragion per cui – in ragione della piena operatività della facoltà alternativa di ricorso ad avvocati del libero foro – deve concludersi che la costituzione nel procedimento da parte di abbia legittimamente avuto CP_4 luogo.
La tesi sposata, già a partire dal 2019, è stata successivamente confermata dalle sentenze di legittimità, a cominciare dalle Sezioni unite n.30008 2019 che hanno confermato un'ampia discrezionalità delle nella scelta Controparte_5 del professionista cui farsi assistere, ponendo il seguente principio di diritto “ cui
"ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Parte_1
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...] dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43 , comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 , di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4,
r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L.
193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio", essendo stato altresì precisato che
"quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di Pt_1 questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” e per finire, senza pretesa di completezza alla ordinanza Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 10/10/2024) 24/10/2024, n.
27639. Conseguentemente la eccezione di difetto di rappresentanza deve ritenersi infondata.
4.3 Altra questione di rito, già in parte affrontata nel verbale del 4 aprile
2023, è quella attinente alla richiesta di estromissione formulata dalla parte
[...]
Controparte_1
Ed invero, la detta parte chiede “l'estromissione dal giudizio de quo per carenza di legittimazione passiva” e nel verbale predetto si legge “ Ritenuto quanto alla “estromissione” richiesta dalla società , sulla quale si è Controparte_1 formulata la seguente richiesta “si chiede che il GU si riservi”, occorre precisare che tecnicamente non si è in presenza di una delle ipotesi di estromissione dal giudizio previste dal codice agli articoli 106 e 108 c.p.c., e pertanto la richiesta formulata deve intendersi come istanza di rigetto della domanda attorea (ex plurimis, Cass. civ. Sez. II Ord., 09/03/2022, n. 7612), la quale può essere decisa anche essa unitamente al merito”.
Al riguardo, giova precisare quanto segue, anche al fine di chiarire ulteriori questioni sollevate nel corrente giudizio.
La parte opposta società fonda la propria richiesta di Controparte_1 estromissione per difetto di legittimazione passiva sulla asserzione di aver rinunciato all'intervento prima della instaurazione della fase sommaria della opposizione. Più precisamente afferma “La convenuta, in data 18.01.2022, spiegava atto di intervento ex. 499 cpc, nella procedura esecutiva rge n.1450/22, per euro 2.811,82 - con riguardo alla sentenza n.3621/19, allegando la medesima, nonché atto di precetto di pagamento mai opposto dalla debitrice esecutata. Successivamente in data 02.05.2022, la odierna convenuta, rinunciava al predetto atto di intervento tant'è che non risultava nel progetto amichevole di distribuzione ex. 541 cpc, trasmesso in pari data nel fascicolo telematico della su indicata procedura esecutiva, unitamente alle note di trattazione per l'udienza del 06.05.2022, documenti che si allegano alla presente, ove si rappresentava: “…. che le richieste di assegnazione dei titoli esecutivi per i quali stato spiegato intervento nella presente procedura esecutiva e non indicati nel seguente progetto di distribuzione amichevole si intendono rinunciati …”.
Ebbene, dalla consultazione del fascicolo telematico – posto in visione allo scrivente magistrato ex art.186 disp. att. c.p.c. – emerge che le note di trattazione per l'udienza del 6.05.2022, depositate in data 2.05.2022 – più volte citate negli atti di parte non contengono affatto una rinuncia agli atti di intervento.
Nella nota di trattazione si legge “In ossequio al provvedimento reso dall'On.le G.E. in data 20.07.2021 ed ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 17/20, conv.
In L.27/20, l'Avv.p. AR OZ, quale creditore procedente e l'Avv. ES
HI, quale difensore dei creditori intervenuti, gli Avv.ti AL IO,
AR OZ, Agostino UL, IC SE e RE NE, precisano che risultano già depositati nel presente fascicolo telematico (con relativa attestazione di conformità), l'atto di pignoramento presso terzi principale, i relativi titoli esecutivi e gli atti di precetto e la dichiarazione di quantità ex. art. 547 cpc.
Unitamente al presente verbale, vengono depositati ulteriori atti: l'atto di pignoramento in estensione regolarmente notificato al debitore esecutato e nonché al terzo pignorato con in calce l'ordinanza del G.E. del 05.11.2022, la successiva dichiarazione di quantità ex. art. 547 cpc, trasmessa in seguito all'estensione effettuata e pervenuta a mezzo pec dal terzo pignorato, dal chiaro tenore positivo e con la quale il terzo esecutato dichiara di aver apposto, per la presente procedura esecutiva, il vincolo della somma di euro 50.000,00 - somma da aumentata del 50%. Pertanto, congiuntamente gli avv.ti AR OZ e
ES HI, quali procuratori degli altri creditori intervenuti, riportandosi agli spiegati atti di intervento ed in considerazione della positività della dichiarazione resa dal terzo pignorato predispongono l'allegato progetto di distribuzione amichevole ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 541 c.p.c. e ne chiedono l'approvazione e l'assegnazione delle somme ivi indicate con attribuzione delle spese e competenze di esecuzione che saranno liquidate precisando, per tutti, che le richieste di assegnazione dei titoli esecutivi per i quali è stato spiegato intervento nella presente procedura esecutiva e non indicati nel seguente progetto di distribuzione amichevole si intendono rinunciate”.
Detta ultima affermazione non può considerarsi atto di rinuncia ex art.629
c.p.c., atteso che – anche dalla consultazione dell'allegato progetto amichevole – non era possibile individuare il credito cui si riferiva la volontà di non procedere oltre nella espropriazione. Come noto, l'atto di intervento rappresenta l'esercizio di una azione esecutiva successiva a quella del creditore procedente e come tale deve indicare il soggetto che interviene, il titolo per cui si procede e l'ammontare del credito. Del pari, la rinuncia, che quella azione pone nel nulla, deve indicare il soggetto che rinuncia, il titolo ed il credito rinunciato. Di tanto sono consapevoli anche le stesse parti che eccepiscono il difetto di legittimazione passiva, atteso che – ad esempio si cita la posizione del SE – la rinuncia è stata effettivamente formalizzata con atto del 10.10.2022, scrivendo a chiare lettere “Che con presente atto si intende rinunziare come in effetti si RINUNZIA agli atti di intervento, ex. art.499 cpc, relativi alle sentenze n. 533/20, 523/20 e 939/20”. Lo stesso non può dirsi per la laconica espressione ripetuta – ancora una volta – nelle note depositate in data 10.10.2022, nelle quali si legge “ Si evidenzia che le richieste di assegnazione dei titoli esecutivi per i quali è stato spiegato intervento nella presente procedura esecutiva de quo e che non sono indicati in tali note di precisazione nonchè nel progetto di distribuzione amichevole si intendono rinunciati”.
Anche questa dichiarazione, non può considerarsi una rinuncia.
Di talché, per quanto fin qui argomentato, non può che rigettarsi la richiesta di estromissione.
Alla data del 5 maggio 2022, data nella quale è stato depositato il ricorso in opposizione di , ed alla data del 26 agosto 2022, Parte_1 data in cui risulta consegnata la notifica del ricorso e decreto via pec, non risultano depositati atti di rinuncia agli interventi ex art.629 c.p.c., pertanto il creditore procedente prima, ed il creditore intervenuto poi (anzi i 34 creditori intervenuti) sono litisconsorti del giudizio di opposizione, e dunque anche parti del medesimo procedimento, trattandosi, come noto di giudizio unico sebbene bifasico (ex plurimis Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2024, n. 9451).
5. Ancora in via preliminare, deve procedersi alla qualificazione giuridica della domanda, compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, e pertanto, deve qui ribadirsi il principio di carattere generale, in ossequio al quale
“al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (v., fra le altre, Cass. n. 13381 del 2017)” (in questi termini, di recente, Cassazione civile sez. lav., 12/03/2020, (ud.
20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7086). Tanto premesso, la opposizione in parola, avuto riguardo alle censure innanzi al GE, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615, secondo comma, c.p.c., avendo la parte opponente contestato il diritto a procedere all'esecuzione forzata.
6. Venendo all'esame del merito, deve procedersi alla individuazione del thema decidendum, con una doverosa precisazione.
Giova osservare - al fine della risoluzione della decisione sulle varie contestazioni mosse nella fase di merito dell'opposizione - che la Corte di
Cassazione, a partire dalla sentenza n. 27150 del 11.10.2018, ha chiarito, ponendo fine alle contrastanti pronunce dei giudici di merito, che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, secondo comma e 617, secondo comma c.p.c., nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
6.1. Occorre verificare, dunque, se i motivi di opposizione formulati nella fase di merito, e dunque nell'atto di citazione, coincidono con quelli formulati nel ricorso depositato nell'ambito del giudizio di espropriazione presso terzi in data 5 maggio 2022 (di cui al fascicolo dell'esecuzione avente RGE 1450 2020). Questo al fine di verificare se con l'atto di citazione sono state promosse domande nuove, diverse rispetto a quelle formulate con il ricorso, dovendo queste ultime essere dichiarate improponibili.
6.2. Ebbene, con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, ricorso che (vale la pena ribadire) costituisce l'atto introduttivo di un giudizio unico, sebbene bifasico, la parte ricorrente ha devoluto all'attenzione del giudicante i due seguenti motivi: a) la tardività e la inammissibilità degli interventi proposti successivamente all'udienza del 5.11.2021; b) la illegittima e sproporzionata pretesa di somme sia nell'atto introduttivo, che negli interventi che nel progetto amichevole, chiedendo appunto, oltre alla sospensione dell'esecuzione in via cautelare, anche la declaratoria nel merito della inammissibilità degli interventi e della eccessività delle somme pretese con l'atto di pignoramento e con gli atti di intervento, con condanna dei creditori al risarcimento del danno provocato all' per l'illecito vincolo apposto su somme Parte_1 destinate ad esigenze pubbliche ex art.96 primo e secondo comma c.p.c.. Ebbene ferme queste censure, contenute nell'atto notificato alle parti opposte, ed in ordine alle quali risulta instaurato il contraddittorio nella fase sommaria, sono state devolute al Giudice dell'esecuzione prima, ed al giudice della cognizione poi, censure che non appaiono ammissibili. Ed invero, con la memoria integrativa
(con allegata documentazione) depositata dall' Controparte_6
in data 06.10.2022 per l'udienza del 14.10.2022, è stato sollevato un
[...] ulteriore motivo di opposizione, ovvero l'estinzione delle obbligazioni contenute nei titoli per intervenuto adempimento, motivo sempre di opposizione ex art.615, secondo comma, c.p.c., ma differente da quello contenuto nel ricorso introduttivo, afferente al quantum debeatur. Detta memoria deve considerarsi irrituale, e sulla stessa, ove considerata nuovo motivo di opposizione, andava instaurato il contraddittorio, pena la improponibilità dello stesso nella corrente fase di merito.
Del pari improponibile, in quanto proposto solo nella corrente fase di merito, il motivo avente ad oggetto altra causa di estinzione delle obbligazioni portate nei titoli, e dunque quello sulla compensazione. Pertanto, tali due ultime censure non sono ammissibili nella corrente sede di merito, per le ragioni espresse.
Così delimitato il thema decidendum, può procedersi al gradato esame delle doglianze.
8. Con riferimento alla ammissibilità degli interventi tardivi.
In proposito giova richiamare quanto già precisato ed ovvero che ben 23 dei
34 interventi in atti sono stati depositati dopo l'udienza fissata ex art.547 c.p.c.
(già differita rispetto a quella indicata in citazione) nella quale è stata autorizzata la estensione del pignoramento. Ciò nondimeno, la richiesta di estensione, risulta spiegata dai creditori intervenuti tempestivamente e pertanto essa deve considerarsi rituale (ex plurimis, si veda Corte di cassazione n. 25026 /2019). Inoltre, non possono ritenersi inammissibili gli interventi tardivi, i quali sono stati spiegati in data successiva alla prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione, intendendosi tale quella indicata dal creditore nell'atto di citazione o altrimenti disposta dal giudice, udienza che viene indicata come momento entro il quale giudicare un intervento tempestivo (si richiama Cass. n. 20595/2010). Altro e diverso tema – in realtà non devoluto con la opposizione – è quello della eventuale verifica del “ricavato utilmente distribuibile” a seguito della estensione del pignoramento, sul quale si possano eventualmente soddisfare anche i creditori tardivi.
Pertanto, per come formulata, in punto di inammissibilità, la doglianza non può trovare accoglimento.
9) Con riferimento alla eccessività delle somme pretese nell'atto di pignoramento e nei successivi atti di intervento.
In via preliminare, si osserva che, la doglianza sollevata - pacificamente riconducibile nel novero delle opposizioni endoesecutive, ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c. - non era rivolta a contestare le somme precettate, quanto bensì a contestare in sede esecutiva il diritto a procedere per tutte le somme pretese. Cionondimeno, trattandosi di una questione afferente al quantum, la stessa per giurisprudenza consolidata, non avrebbe legittimato la sospensione dell'esecuzione, ben potendo sempre, il giudice dell'esecuzione ricalcolare il credito per cui si procede, con la unica eccezione delle ipotesi in cui la questione di quantum sollevata, contenga in sé una questione di insussistenza del credito per cui si procede. Sul punto Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2160 del 30/01/2013 chiaramente afferma che < travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.>> (conformi Cass. Civ., Sez. 6,
n. 27032 del 19/12/2014; Cass. Civ., Sez. 3, n. 5515 del 29/02/2008).
L'esame della doglianza muove da un dato documentale incontrovertibile.
La tipologia di credito, il titolo nel quale è contenuto, la redazione dell'atto di precetto, la redazione dell'atto di pignoramento e la precisazione del credito nel progetto amichevole presentano elementi comuni che possono di seguito riassumersi nel seguente schema:
a) Il credito è un credito per compensi professionali;
b) Il titolo in cui è contenuto è una sentenza del Giudice di pace;
c) Gli atti successivi al titolo contengono cifre molto superiori al credito riconosciuto.
Un esempio chiarirà lo schema.
Al creditore pignorante era riconosciuta nella sentenza azionata come titolo, la somma di euro 180,00 come spese del procedimento, di cui euro 80 per contributo unificato, oltre iva e cpa. Nell'atto di precetto vengono richiesti, a fronte dei 180 riconosciuti, euro 763,38 (di cui euro 225,18 per compensi comprensivi di oneri, euro 200 per compenso atto di precetto, euro 60 per richiesta copie ed euro 50 per spese notifica, euro 200 per fase di studio del processo esecutivo, euro 150,00 per la fase introduttiva del processo esecutivo, euro 100, per la fase decisionale, oltre oneri per queste ulteriori voci). Nell'atto di pignoramento viene richiesto di apporre vincolo per una somma di euro
1.145,07. Nella richiesta di assegnazione contenuta nel progetto amichevole si legge “Al creditore procedente …. la somma di €763,38 - a totale soddisfo del credito azionato, oltre le competenze della procedura esecutiva in € 330,00
- per competenze, €.105,00- per spese, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA, spese e compensi successivi (Sent. 3976/19)”.
Questo “schema” si ripete in maniera pressoché similare per tutte e 34 le posizioni di credito presenti in atti.
Invero, la somma pretesa è eccessiva e non dovuta.
In primo luogo, l'unica voce da liquidarsi, in aggiunta alle spese liquidate nella sentenza azionata quale titolo esecutivo, è quella relativa al “compenso atto di precetto”, il cui importo va stabilito in base al valore della somma liquidata in sentenza.
Nel caso di specie, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del credito portato dalla sentenza azionata come titolo (euro
180,00) e quindi in applicazione del primo scaglione, si giunge, per la voce relativa ai compensi professionali, ad una somma complessiva di euro 135,00, ai valori medi - in luogo di euro 200,00 richiesti a tale titolo - in assenza di ragioni che possano in qualche modo giustificare la applicazione dei massimi (ed anzi sarebbe stato probabilmente più corretto applicare una riduzione essendo il credito di modestissimo importo). E però, il creditore risulta avere richiesto anche somme per “richiesta copie”, “spese di notifica”, “fase studio procedura esecutiva”
e “fase introduttiva procedura esecutiva”, “fase decisionale procedura esecutiva” senz'altro non dovute e non richiedibili con il precetto, atteso che la procedura esecutiva nemmeno è iniziata e per l'attività realizzata (redazione dell'atto di precetto) è prevista la relativa voce.
Quindi la somma complessivamente dovuta è pari ad euro 225,18 per compensi comprensivi di oneri, più euro 135, somma che comprensiva di oneri diventa euro € 207,19, per un totale di euro 432,37 in luogo dei 763,38 chiesti; quindi, con una differenza non dovuta pari a ben euro 331,03, cui vanno aggiunti i compensi della espropriazione.
La situazione non muta con gli atti di intervento, anzi si aggrava perché, come noto, l'interventore non compie atti introduttivi del processo esecutivo e dunque gli devono essere riconosciuti esclusivamente i compensi per la fase decisionale della espropriazione intrapresa non essendo dovuta la fase di compenso per la redazione dell'atto di precetto, atto non necessario all'intervento
(in proposito, si veda Cassazione, sentenza n. 3021 del 08.02.2018 che afferma:
“In tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (nella fattispecie costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione) non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento”).
In generale, inoltre, deve rilevarsi che in considerazione della minima attività prestata e dell'importo esiguo del credito, i compensi dovrebbero essere riconosciuti ai minimi.
Traendo la doverosa conclusione da quanto fin qui argomentato, deve rilevarsi la fondatezza della opposizione, atteso che negli atti successivi alla formazione del titolo vengono richieste somme non dovute.
Pertanto, si devono riconoscere non dovute le somme superiori a quelle analiticamente indicate per il creditore procedente e a seguire, le somme pretese dagli interventori, per compensi e spese, che esulano dal compenso per la fase decisionale della procedura esecutiva in cui risultano essere intervenuti.
Ferma questa affermazione di principio, ove riassunta la procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione potrà procedere al ricalcolo delle somme non dovute.
10. Ancora nel merito, deve procedersi alla valutazione della domanda di parte attrice ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c. della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità aggravata.
In proposito giova osservare che la fattispecie invocata è differente da quella del terzo comma della norma citata. Ed invero << mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art. 96
c.p.c., ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; >> (in termini, Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, (ud.
06/02/2023, dep. 30/05/2023), n.15175).
Ancora si rileva che il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola è da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave.
La giurisprudenza si è espressa in diverse occasioni al fine di offrire all'interprete i contenuti dei due concetti normativi di mala fede e colpa grave.
In particolare, la Cassazione (proprio con riferimento all'ipotesi di cui al terzo comma della norma in esame), con sentenza resa a Sezioni unite, sentenza del 20/04/2018, n. 9912, ha posto il seguente principio: << La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione >>.
Tale arresto chiarisce che la colpa grave consiste nella violazione di un minimo grado di diligenza, che consente di avvertire la infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, e che l'abuso meritevole di sanzione ricorre in caso di azione pretestuosa per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata.
Ovviamente, non si tratta di “sanzionare” una condotta (il difendersi in giudizio) ricollegabile ad un principio avente sempre rango costituzionale
(ovverosia, il diritto ex art. 24 Cost.), bensì di far fronte ad un abuso dello strumento processuale: non si può cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire o resistente in giudizio “a qualunque costo” (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando quella disposizione che l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili, peraltro, ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica, economica e sociale).
Nel caso di specie, la parte attrice lamenta che per effetto della condotta del creditore procedente e dei creditori intervenuti, i quali hanno posto in essere un “sostanziale raddoppio dei compensi per la fase esecutiva, già inclusi negli atti di precetto”, e che “sia stato posto in essere, in mala fede, un tentativo di aggravare la posizione del debitore, di pervenire all'illecita attribuzione di somme e di spese non dovute”.
Ha altresì richiamato, l'orientamento della Suprema Corte che ha affermato, proprio in tema di pignoramento presso terzi, che “… In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura (nella specie, il creditore, essendo in possesso di cinque titoli esecutivi nei confronti di una compagnia assicurativa, aveva iniziato altrettante esecuzioni nei confronti della debitrice, tutte e cinque nelle forme del pignoramento presso terzi, e nei confronti del medesimo debitor debitoris” (Cass. Civ. Sez. III n. 15077 del 31.05.2021; sostanzialmente conforme a Cass. SS.UU. 27897 del
23.11.2017).
Ha concluso dunque deducendo che “le maggiorazioni di spese e compensi inclusi negli atti di intervento, integrano gli estremi dell'elemento soggettivo;
l'inevitabile pregiudizio subito dall' realizza il presupposto oggettivo, CP_4 consistente nel danno patito dalla deducente, destinataria di una esecuzione illegittima e, dunque, costretta alla opposizione ed alla susseguente presente procedura di merito”.
La domanda appare fondata.
In effetti, lo schema sopra riportato, ripetuto per tutti gli atti di intervento dimostra quantomeno la assenza di una normale diligenza, nel predisporre le richieste di compensi, e nella autoliquidazione dei medesimi, atteso che il D.M. ministeriale di riferimento è chiaro nell'individuare le attività liquidabili. A tanto si aggiunga che molti degli interventi sono stati spiegati sulla base di sentenze che erano già emesse prima della introduzione della procedura esecutiva e forse se ne poteva evitare la parcellizzazione;
in proposito, si richiama Cassazione civile sez. un., 19/03/2025, n.7299, che pone il seguente principio di diritto: “La moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale
(non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate”.
Inoltre, non può non evidenziarsi che il vincolo apposto prima per il credito del creditore pignorante (contenente somme non dovute) ed il vincolo apposto poi in estensione, per il credito degli interventori (contenente somme non dovute) abbiano arrecato un danno alla , costretta a non Parte_1 poter utilizzare somme per una cifra superiore a quella che doveva essere pignorata.
Pertanto, deve ritenersi che il creditore procedente ed i 34 creditori intervenuti, odierne parti opposte, hanno avviato una procedura esecutiva ponendo in esecuzione un credito (quello relativo alle somme calcolate come non dovute) disancorato dal titolo giudiziale posto a fondamento delle proprie pretese, per le ragioni espresse in parte motiva. Ad avviso di questo Giudice, detta condotta può, dunque, ricondursi nelle ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza come riconosciuto dalla Suprema corte.
Riconosciuti i presupposti per la condanna, ai fini della determinazione della somma da liquidarsi, ritiene questo Giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrate al valore della causa. Tanto premesso, può procedersi a liquidare in via equitativa ai sensi dell'art.96 c.p.c., la somma del 30 % delle riconosciute spese legali, somma da riconoscersi direttamente alla parte ed in danno di ciascuna parte condannata, in quanto somma diversa da quella liquidata a titolo di compensi per la quale si richiama, invece il diverso rapporto della obbligazione solidale.
11. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna delle parti opposte avv. RE NE, Controparte_1
avv. TT CA, avv. Ulderico di Bello, avv. MA PO, avv. AR
OZ, avv. AL IO, avv. Agostino LL, avv. HE PO e avv. IC SE, ciascuno per la propria parte, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente , in persona del Parte_1
l.r.p.t., spese così come liquidate in dispositivo (con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 novellato ovvero valore della controversia, fasi di introduzione, di istruttoria e di decisione ai minimi tabellari, in considerazione dell'attività espletata e delle questioni poste). Vanno invece compensate le spese con la parte sussistendo idonee ragioni a sostegno Controparte_2
della detta declaratoria.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la contumacia delle seguenti parti: Controparte_2
in persona del l.r.p.t., avv. RE NE, avv. TT
[...]
CA;
2. Dichiara inammissibili i motivi di opposizione non contenuti nel ricorso introduttivo del 5 maggio 2022;
3. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara insussistente il diritto a procedere alla esecuzione forzata, non essendo dovute le somme superiori a quelle analiticamente indicate per il creditore procedente in parte motiva e a seguire, le somme pretese dagli interventori, per compensi e spese, che esulano dal compenso per la fase decisionale della procedura esecutiva in cui risultano essere intervenuti (unica forma di compenso riconosciuta).
4. Condanna le parti opposte, avv. RE Controparte_1
NE, avv. TT CA, avv. Ulderico di Bello, avv. MA
PO, avv. AR OZ, avv. AL IO, avv. Agostino LL, avv. HE PO e avv. IC SE, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, società
, in persona del l.r.p.t., spese che si Parte_1
liquidano in euro 2.941,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
5. Condanna le parti opposte, avv. RE Controparte_1
NE, avv. TT CA, avv. Ulderico di Bello, avv. MA
PO, avv. AR OZ, avv. AL IO, avv. Agostino LL, avv. HE PO e avv. IC SE, ciascuno per la propria parte, al pagamento in favore della società , Parte_1
in persona del l.r.p.t., della ulteriore somma di euro 882,3 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c;
Santa Maria Capua Vetere, lì 25 ottobre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elmelinda Mercurio)