Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 4186
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Correzione errore materiale

    La Corte di appello ha accolto l'istanza, ordinando la correzione del dispositivo per inserire la condanna della parte civile al pagamento delle spese legali.

  • Accolto
    Inosservanza norme procedurali (mancato avviso alle parti)

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'ordinanza emessa de plano senza avviso alle parti è affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., in quanto la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. richiede la fissazione di udienza camerale e relativo avviso alle parti.

  • Rigettato
    Violazione norme sulla competenza del giudice

    La Corte di Cassazione ha rigettato questo motivo, affermando che la competenza funzionale ex art. 130 cod. proc. pen. richiede che la correzione sia disposta da un giudice dello stesso grado appartenente al medesimo ufficio giudiziario, ma non necessariamente dalla stessa persona fisica o dallo stesso collegio.

  • Altro
    Correzione incidente sul contenuto intrinseco della decisione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che, una volta accolto il primo motivo relativo alla procedura, questo ulteriore motivo di doglianza resta assorbito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 4186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4186
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo