TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/11/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1010/2013 cui è stato riunito il procedimento n. 1940/2013 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv. DOMENICO FALSETTI (già avv. ANTONIO LA BANCA) – ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato/a e difeso/a dall' CP_1 CodiceFiscale_2 avv. PAOLA DURSI e dall' avv. GIOVANNI FRANCO – CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione preliminare compravendita immobiliare – restituzione caparra
CONCLUSIONI: come da note di p.c. in atti
I FATTI
1 Con scrittura privata sottoscritta il 30.9.2009, prometteva di CP_1 vendere a al prezzo di € 61.000,00 un' abitazione sita in Parte_1
Comune di Villapiana, via Milite Ignoto, in catasto al fg. 36 p.lla 36 sub 19. Le parti convenivano che avrebbero stipulato il contratto definitivo entro 60 giorni dalla data del preliminare. La promittente venditrice riceveva dalla promissaria acquirente la somma di € 5.000,00 a titolo di caparra, espressamente qualificata nella scrittura privata in termini di .
2 Con atto di citazione notificato l' 1.7.2013, ha agito nei Parte_1 confronti di , lamentando: che la stipula del contratto definitivo CP_1 non era stata possibile in quanto l'immobile era risultato gravato da ipoteca volontaria;
che l' esistenza del gravame ipotecario le aveva impedito di ottenere il mutuo necessario al pagamento del saldo prezzo;
che ella, avendo già avuto la detenzione dell' immobile, ne aveva effettuato la ritinteggiatura;
che, nel tempo in cui aveva occupato l' immobile, la si era abusivamente ivi introdotta e le CP_1
1 aveva sottratto alcuni arredi;
che la firma figurante sul contratto preliminare come apposta da in realtà è apocrifa. CP_1
3 La ha chiesto quindi al Tribunale di: - dichiarare la nullità del contratto Pt_1 preliminare in ragione della sottoscrizione apocrifa della promittente venditrice;
- dichiarare in ogni caso> il grave inadempimento contrattuale della;
-
CP_1 dichiarare risolto il contratto e condannare la alla restituzione del doppio
CP_1 della caparra (€ 10.000,00); - condannare la medesima al valore degli
CP_1 arredi sottratti;
- condannare ancora la alla rifusione delle spese sostenute
CP_1 per la ritinteggiatura dell' abitazione e per l'istruttoria della pratica di mutuo.
4 Nella premessa l' attrice ha precisato che aveva agito contro CP_1 di lei dinanzi al giudice di pace di Trebisacce per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivatole dalla mancata stipula del contratto definitivo per grave inadempimento di essa e che, in forza della riconvenzionale spiegata da Pt_1 essa convenuta, il giudice di pace aveva dichiarato la sua incompetenza per valore in favore del Tribunale. Quindi la causa era stata riassunta dinanzi a questo
Tribunale, dinanzi al quale era ancora pendente (n. 1702/2010 RGACC). Stante però la tardività della proposizione della propria domanda riconvenzionale, la aveva inteso promuovere il presente giudizio, facendo valere in via Pt_1 principale le sue pretese nei confronti della . CP_1
5 ha resistito alla domanda. CP_1
6 Su iniziativa della , a mezzo di nuovo difensore, la causa è stata Pt_1 nuovamente iscritta a ruolo al n. 1940/2013 RGACC, procedimento questo poi riunito al presente con ordinanza resa all' udienza del 14.5.2018.
Successivamente, atteso che la causa n. 1702/2010 (id est: il procedimento attivato con la riassunzione del giudizio illo tempore intrapreso dalla CP_1 dinanzi al giudice di pace) era stata nel frattempo decisa con sentenza n.
424/2018 e che la aveva proposto appello alla sentenza, il presente CP_1 giudizio è stato sospeso in quanto pregiudicato ex art. 295 CPC dal detto giudizio di gravame pendente dinanzi alla Corte d' appello (ordinanza 18.2.2019).
Riassunta ad iniziativa della in data 23.1.2025, la causa, previo rigetto Pt_1 delle istanze istruttorie, è stata assunta in decisione con ordinanza del 6.10.2025, con concessione dei termini ex art. 190 CPC, ridotti a gg. 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
2 7 La domanda di nullità del contratto preliminare per asserita falsità della sottoscrizione apposta da è infondata. La parte può CP_1 disconoscere la sottoscrizione propria e non anche quella della controparte (vedi
Cass. n. 20814/2018). D' altro canto, non ha mai negato l' CP_1 autenticità della propria sottoscrizione, né in questo giudizio né in quello da lei intrapreso illo tempore dinanzi al giudice di pace e poi riassunto dinanzi a questo
Tribunale. Va altresì rilevato che la domanda di nullità è incompatibile con la richiesta, contestualmente avanzata dalla , di risoluzione del preliminare per Pt_1 inadempimento della : infatti, la risoluzione presuppone l' esistenza di un CP_1 contratto valido ed efficace.
8 Relativamente alle richieste di accertamento dell' inadempimento della , CP_1 di declaratoria di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione del doppio della caparra, occorre osservare che la sentenza n. 424/2018 di questo
Tribunale – confermata con sentenza della Corte d' appello n. 1115/2024 e passata in giudicato – ha già accertato, con efficacia di giudicato, l' esistenza del grave inadempimento a carico della quanto all' oggetto del bene CP_1 promesso in vendita, atteso che l' immobile era gravato da ipoteca. Proprio in ragione dell' inadempimento ravvisato a carico della , il Tribunale, con la CP_1 menzionata sentenza n. 424/2018, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da quest' ultima nei confronti della . Pt_1
9 Assodato che il contratto definitivo non è stato concluso per inadempimento della , le richieste contestuali della di risoluzione del preliminare e CP_1 Pt_1 di restituzione del doppio della caparra sono incompatibili, atteso che, secondo l' orientamento stabilizzatosi con la pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. del
14/01/2009 n. 553, il trattenimento della caparra da parte di chi l' ha ricevuta ovvero la restituzione del suo doppio a favore di chi l' ha versata, costituisce una liquidazione anticipata e convenzionale del danno in favore di colui che subisce l' inadempimento (grave) della controparte. In altri termini, pattuita la caparra confirmatoria, a fronte dell' inadempimento della controparte, la parte ha la scelta di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (da provare) oppure recedere dal contratto limitando il ristoro del pregiudizio subito all' ammontare della caparra ricevuta (o del suo doppio se l' ha versata;
vedi anche
Cass. VI^ 12/10/2020 n. 21971).
3 Pertanto, nella specie, la può solo ottenere la restituzione del doppio della Pt_1 caparra suo tempo versata (ossia € 10.000,00), restituzione che preclude sia la domanda di risoluzione sia la richiesta risarcitoria per l' ammontare che eccede l'importo di € 10.000,00. Di qui il rigetto delle specifiche voci di danno allegate.
10 La detta somma, oggetto di un debito di valuta (Cass. Sez. II^ 11/07/2025 n.
19110), deve essere maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale (1.7.2013; non risultano precedenti atti di messa in mora).
11 La parziale soccombenza dell' attrice giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni altra richiesta disattesa, Parte_1 CP_1 così provvede:
- Accerta il diritto dell' attrice ad ottenere la restituzione del doppio della caparra versata in forza del contratto preliminare del 30.0.2009 e, per l' effetto, condanna a versarle la somma di € 10.000,00, CP_1 oltre interessi legali sul detto importo dall' 1.7.2013;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 18/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
4