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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18850/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18850/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
ASSAROTTI N.
3-10122 TORINO, presso lo studio dell'avv. DUTTO LAURA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 C.F._2
EMANUELE II N.170-10138 TORINO, presso lo studio dell'avv. VALLERO GIANLUCA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
23/06/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 729 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02/05/1994 e , il 03/04/2001. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dispone che:
1. La casa coniugale, sita in Torino, C.so Novara n. 91, di proprietà comune delle parti, verrà assegnata alla IG.ra fino alla completa indipendenza economica di entrambi i figli. Ella continuerà Parte_1 ad abitarla unitamente a , che ivi manterranno la propria residenza anagrafica. Per_1 Per_2 Con
2. Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio , maggiorenne non indipendente Per_2 economicamente convivente con la madre, versando alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di luglio 2024, fino al raggiungimento della sua piena autosufficienza, il padre inoltre contribuirà al 50% delle spese straordinarie per il figlio, con espresso richiamo a quanto indicato nel Protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Torino.
Dà atto che: Con
3. La IG.ra trasferirà al IG. la quota del 50% di sua proprietà del box auto sito in Torino, Parte_1
Via Bologna n. 96/F, censito al catasto fabbricati del Comune di Torino, fg. 1187, part. 159 sub. 91, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 4. Le parti convengono che il trasferimento avvenga, in adempimento delle condizioni della presente separazione, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il prezzo della quota del 50% di proprietà dell'immobile della IG.ra è convenuto Parte_1Con in € 12.000,00 che verranno corrisposti dal IG. al momento della sottoscrizione del presente ricorso. Con
4. I IGg.ri e danno atto che gli accordi patrimoniali di cui al precedente punto 3 Parte_1 costituiscono elemento funzionale indispensabile ai fini della definizione della crisi coniugale. Con
5. Il IG. rinuncia espressamente a far valere qualsivoglia pretesa creditoria relativa alla suddivisione del conto corrente comune in essere presso la Banca BNL.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento/alimentare. Essi dichiarano altresì di aver risolto qualsivoglia questione economico-patrimoniale fra di loro esistente.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel/est.
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18850/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
ASSAROTTI N.
3-10122 TORINO, presso lo studio dell'avv. DUTTO LAURA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 C.F._2
EMANUELE II N.170-10138 TORINO, presso lo studio dell'avv. VALLERO GIANLUCA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
23/06/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 729 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02/05/1994 e , il 03/04/2001. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dispone che:
1. La casa coniugale, sita in Torino, C.so Novara n. 91, di proprietà comune delle parti, verrà assegnata alla IG.ra fino alla completa indipendenza economica di entrambi i figli. Ella continuerà Parte_1 ad abitarla unitamente a , che ivi manterranno la propria residenza anagrafica. Per_1 Per_2 Con
2. Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio , maggiorenne non indipendente Per_2 economicamente convivente con la madre, versando alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di luglio 2024, fino al raggiungimento della sua piena autosufficienza, il padre inoltre contribuirà al 50% delle spese straordinarie per il figlio, con espresso richiamo a quanto indicato nel Protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Torino.
Dà atto che: Con
3. La IG.ra trasferirà al IG. la quota del 50% di sua proprietà del box auto sito in Torino, Parte_1
Via Bologna n. 96/F, censito al catasto fabbricati del Comune di Torino, fg. 1187, part. 159 sub. 91, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 4. Le parti convengono che il trasferimento avvenga, in adempimento delle condizioni della presente separazione, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il prezzo della quota del 50% di proprietà dell'immobile della IG.ra è convenuto Parte_1Con in € 12.000,00 che verranno corrisposti dal IG. al momento della sottoscrizione del presente ricorso. Con
4. I IGg.ri e danno atto che gli accordi patrimoniali di cui al precedente punto 3 Parte_1 costituiscono elemento funzionale indispensabile ai fini della definizione della crisi coniugale. Con
5. Il IG. rinuncia espressamente a far valere qualsivoglia pretesa creditoria relativa alla suddivisione del conto corrente comune in essere presso la Banca BNL.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento/alimentare. Essi dichiarano altresì di aver risolto qualsivoglia questione economico-patrimoniale fra di loro esistente.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel/est.
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3