CASS
Sentenza 17 gennaio 2022
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2022, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO Composta da TO MA - Presidente - PA NEGRI DELLA TORRE - Consigliere - R.G.N. 34264/2019 AN DI PAOLTO - Consigliere - Cron. AT TT - Consigliere - PU – 22/12/2021 BE E' - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34264/2019 R.G. proposto da TA LE, RA RI NA, GG PA e RO GI, rappresentati e difesi dall'Avv. GIOVAMBATTISTA CUCCI, presso il cui studio in Roma, via Giambattista Vico 40 sono elettivamente domiciliati;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis;
- controricorrente – Oggetto: REVOCAZIONE Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Civile Sent. Sez. L Num. 1306 Anno 2022 Presidente: MA TO Relatore: E' BE Data pubblicazione: 17/01/2022 2 avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 12783/2019, depositata il 14.5.2019, N.R.G. 28524/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21.12.2021 dal Consigliere dott. Roberto Bellè. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NA RI DI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. AF JA, EN MA SO, UI OS e PA GI hanno agito nei confronti del Ministero dell’Economica e delle Finanze (di seguito, MEF) esponendo di essere dirigenti pubblici o (il SO) magistrati nominati, a norma della L. 146/1980, quali esperti tributari presso il Servizio Centrale degli Ispettori Tributari (di seguito SECIT) e rivendicando il proprio diritto al riconoscimento degli adeguamenti del trattamento economico onnicomprensivo e dell’indennità aggiuntiva spettanti per effetto del nuovo C.C.N.L. dell’Area 1 della dirigenza, al quale erano agganciati gli emolumenti dovuti ai componenti del SECIT. 2. La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda dei ricorrenti;
a sua volta questa S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione proposto contro la pronuncia della Corte territoriale. 3. AF JA, EN MA SO, UI OS e PA GI hanno quindi proposto ricorso per revocazione con un unico articolato motivo, resistito da controricorso del Ministero. Il Pubblico Ministero ha trasmesso conclusioni scritte ed i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 3 1. Il motivo di ricorso per revocazione sostiene l’esistenza di un «lampante errore di percezione» da parte della S.C., in quanto la realtà processuale dei gradi di merito escludeva nel modo più assoluto la trattazione della questione relativa all’interesse ad agire nei due gradi del giudizio di merito, sicché tale profilo era coperto da giudicato implicito, nel senso dell’accertata definitiva esistenza dell’interesse ad agire denegato. Non era poi neppure vero, contrariamente a quanto asserito dalla S.C., che la sentenza di appello avesse fondato la propria ratio decidendi sulla questione dell’interesse ad agire, in quanto la pronuncia si era basata esclusivamente sulle ragioni di merito evidenziate nella motivazione svolta dalla Corte territoriale, mentre quello sull’interesse ad agire era soltanto un “avviso”, ancorché opinabile e contrastante con i fatti, ma dal quale la Corte d’Appello si era ben guardata dal trarre conseguenze decisorie. Ancora errata era altresì l’affermazione della S.C. secondo cui il bene della vita rivendicato dai ricorrenti sarebbe consistito nel differenziale positivo tra il trattamento economico conseguente alla nuova contrattazione e quanto percepito presso l’ente di provenienza, poiché, in realtà, quanto richiesto era il riconoscimento dell’applicabilità nel nuovo C.C.N.L. 2002/2005 contenente i miglioramenti economici cui avrebbero dovuto essere parametrate la retribuzione “base” e la “speciale indennità” di funzione;
ciò era conforme – prosegue il ricorso - alla realtà giuridica e di fatto del rapporto economico in essere, visto che i ricorrenti, anche in esito a precedente giudizio definito con sentenze passate in giudicato, già godevano del trattamento parametrato alla precedente contrattazione 1998/2001 e comunque la speciale indennità di funzione era del tutto svincolata dal trattamento percepito presso le amministrazioni di provenienza. 2. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile. Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 4 3. La Corte d’Appello aveva in prima battuta escluso che potessero derivare effetti di giudicato dalla precedente pronuncia inter partes del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma, in quanto, oltre a non contenere tali decisioni una presa di posizione sulla natura “statica” o “dinamica” del rinvio operato dall’art. 22 d.p.r. 107/2001 alla contrattazione collettiva, in ogni caso esse riguardavano altro e precedente contratto collettivo. 3.1. Ciò posto, la Corte d’Appello aveva quindi ritenuto che «sebbene sia stato invocato l’art. 22 cit. e sebbene la gravata sentenza fondi il proprio ragionamento proprio su questa norma .. gli appellanti si sono limitati ad una domanda generica di declaratoria del diritto al trattamento economico onnicomprensivo e della speciale indennità di funzione in misura pari al trattamento economico del dirigente di prima fascia stabilito dal C.C.N.L. 2002- 2005, senza neppure indicare il trattamento economico percepito nel periodo in discussione», con precisazione dalla stessa Corte di merito ritenuta «necessaria anche a valutare l’interesse ad agire», sicché «sarebbe stato necessario allegare il trattamento economico di provenienza nonché dedurre e dimostrare che questo è stato inferiore a quello riconosciuto dalla previsione legislativa, ma ciò difetta nella controversia in esame». 3.1 Nel prosieguo della pronuncia la Corte territoriale argomentava altresì sull’infondatezza della pretesa azionata, essenzialmente con riferimento al fatto che la contrattazione collettiva di cui si chiedeva l’applicazione, precisando all’art. 59, co. 5, che gli incrementi da essa previsti riguardavano i soli dirigenti dell’area 1 e non producevano effetti diretti ed indiretti su altre categorie di personale comunque economicamente equiparato, avrebbe reso priva di rilievo la questione sulla natura mobile o fissa del rinvio operato dall’art. 22 d.p.r. 107/2001 alla contrattazione collettiva stessa, proprio perché il rinvio del legislatore a quest’ultima non Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 5 poteva che essere inteso nella sua interezza e, quindi, anche alle scelte delimitative in essa contenute. 4. Nel decidere sul ricorso per cassazione proposto avverso la menzionata sentenza di secondo grado, questa S.C. ha affermato, esaminando congiuntamente i tre motivi proposti, che essi erano «inammissibili, non valendo a censurare l’effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza, data dal difetto di interesse ad agire dei ricorrenti» per i difetti di «allegazione e prova» rispetto al «differenziale sussistente tra i due distinti trattamenti economici» di cui ai richiamati passaggi della motivazione sviluppata dalla Corte territoriale. 5. La sentenza di cui si chiede la revocazione si fonda, dunque, sull’individuazione dell’argomento svolto in secondo grado rispetto al «differenziale» ed all’ «interesse ad agire» come ratio decidendi e sul rilievo per cui i motivi non riguardavano («non valendo a censurare») tale aspetto. 5.1. L’affermazione in ordine a quale fosse stata la ratio decidendi della sentenza impugnata ha natura chiaramente interpretativa del senso del provvedimento in quella sede impugnato e si sottrae, come tale, all’ambito del mero errore di fatto, essendo tra l’altro indiscusso che quel passaggio argomentativo nella sentenza di secondo grado vi fosse. Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, ossia una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato;
in altre parole, l’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. si risolve in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 6 l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, onde non è configurabile per supposti vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. 3 aprile 2009, n. 8180 ed altre sempre conformi, tra cui Cass. 1° novembre 2009, n. 24369; Cass. 20 giugno 2017, n. 15346, proprio sulla pretesa violazione di un giudicato interno;
Cass. 28 maggio 2019, n. 15346). 5.2 La mancanza di un motivo riguardante quella ratio decidendi è, poi, aspetto in sé incontestato e non è su ciò che si fonda il ricorso per revocazione. Del resto, i motivi del ricorso per cassazione riguardavano profili diversi da quelli inerenti all’interesse ad agire e al c.d. “differenziale”, investendo essi il merito giuridico della pretesa, sotto il profilo (primo motivo) dell’inadeguata valutazione del giudicato (esterno) costituito dal precedente inter partes e l’omesso apprezzamento del giudicato (interno) derivante dall’omessa impugnazione della statuizione di primo grado sulla natura “dinamica” del rinvio dell’art. 22 d.p.r. 107/2001 alla contrattazione collettiva;
oppure (secondo motivo) il vizio di ultrapetizione o di omesso esame di «punto» decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte d’Appello ritenuto superfluo l’esame della natura “statica” o “dinamica” del predetto rinvio, in ragione della clausola “autolimitativa“ di cui all’art. 59, co. 5, della contrattazione collettiva, sebbene le stesse difese della parte pubblica si concentrassero sulla decisiva natura di quel rinvio e nonostante che quello fosse il vero punto centrale della controversia;
infine (terzo motivo), per avere la Corte di merito erroneamente inteso l’art. 22 cit. come tale da non contenere un rinvio dinamico al parametro collettivo. 5.3 Infine, una volta ritenuto che l’argomentazione sull’interesse ad agire ed il «differenziale» individuasse un autonomo fondamento Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 7 decisionale, è privo di rilievo il fatto che essa fosse l’unica o la prevalente ratio decidendi. È vero, infatti, che alla menzionata argomentazione se ne aggiungevano, nella sentenza di appello, anche altre. Tuttavia, in mancanza di uno specifico motivo riguardante quegli aspetti dell’interesse ad agire e del «differenziale», ne sarebbe comunque derivato – secondo l’impostazione interpretativa data dalla sentenza della S.C. e qui intangibile - il necessario rilievo di inammissibilità, stante il consolidato principio per cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; v. anche, con impostazione lievemente diversa ma con identici effetti, Cass. 6 luglio 2020, n. 13880). 6. Inammissibili sono altresì le argomentazioni con cui si sollecita l’attenzione, nel ricorso per revocazione, su eventuali erroneità nell’interpretazione dell’originaria domanda, in quanto fondata su un differenziale in re ipsa (per godere già i ricorrenti del trattamento di dirigenti di prima fascia in applicazione dei parametri di cui al precedente C.C.N.L.) o su un emolumento privo di natura differenziale (l’indennità di funzione). Infatti, su tali profili, la S.C., nell’ordinanza di cui si chiede la revocazione, non si è pronunciata, proprio perché non erano state censurate le argomentazioni della Corte d’Appello sull’interesse ad agire e sulla necessità di allegare un differenziale tra il trattamento rivendicato e quello «di provenienza». Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 8 7. Analogamente, sebbene sia l’ordinanza qui impugnata a parlare di “differenziale” come “bene della vita” conseguibile sulla base dell’azione proposta, ciò non significa che sia stata la S.C. a svisare l’oggetto del contendere, in quanto tali affermazioni hanno, nel senso della decisione di cui si richiede la revocazione, portata descrittiva di quanto argomentato dalla Corte di merito in ordine alla necessità – si cita testualmente dalla sentenza di appello - «di allegare il trattamento economico di provenienza, nonché dedurre e dimostrare che questo non è stato inferiore a quello riconosciuto dalla previsione legislativa, ma ciò difetta nella controversia in esame». Sicché si tratta ancora di profilo interpretativo del senso della decisione di appello, come tale estraneo al rimedio in esame secondo quanto già precisato al punto 5.1 che precede e comunque riguardante un’argomentazione oggettivamente presente nella sentenza di secondo grado e, dunque, insuscettibile di qualificazione in termini di mero errore percettivo rispetto al contenuto di essa. 8. Infine, resta fuori dall’ambito della revocazione l’asserito errore della sentenza impugnata che, secondo il ricorso, avrebbe trascurato il formarsi di un giudicato implicito rispetto alla questione sull’interesse ad agire: tale profilo non individuerebbe un errore percettivo rispetto ad un fatto, ma - semmai e in astratta ipotesi - un errore valutativo (v. Cass. 15346/2017 cit.) e, per giunta, anch’esso risalente già alla sentenza di appello, che su quell’interesse ha espressamente argomentato e che quindi – va ribadito anche sotto questa ulteriore angolazione - avrebbe dovuto semmai essere specificamente impugnata per cassazione sul punto;
ciò non è avvenuto, atteso che le questioni sul giudicato (esterno ed interno) sollevate in quella sede riguardavano essenzialmente la natura del rinvio (asserito come dinamico) di cui all’art. 22 cit. e gli effetti delimitativi o meno riconducibili, rispetto Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 9 a tale rinvio, al disposto dell’art. 59, co. 5, della nuova contrattazione collettiva. 9. In definitiva mancano i presupposti propri dell’errore di fatto revocatorio per l’impugnazione, ai sensi dell’art 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., della sentenza della Corte di Cassazione oggetto di contestazione. 10. All’inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2021. Il Consigliere est. Il Presidente dott. Roberto Bellè dott. Antonio Manna Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis;
- controricorrente – Oggetto: REVOCAZIONE Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Civile Sent. Sez. L Num. 1306 Anno 2022 Presidente: MA TO Relatore: E' BE Data pubblicazione: 17/01/2022 2 avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 12783/2019, depositata il 14.5.2019, N.R.G. 28524/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21.12.2021 dal Consigliere dott. Roberto Bellè. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NA RI DI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. AF JA, EN MA SO, UI OS e PA GI hanno agito nei confronti del Ministero dell’Economica e delle Finanze (di seguito, MEF) esponendo di essere dirigenti pubblici o (il SO) magistrati nominati, a norma della L. 146/1980, quali esperti tributari presso il Servizio Centrale degli Ispettori Tributari (di seguito SECIT) e rivendicando il proprio diritto al riconoscimento degli adeguamenti del trattamento economico onnicomprensivo e dell’indennità aggiuntiva spettanti per effetto del nuovo C.C.N.L. dell’Area 1 della dirigenza, al quale erano agganciati gli emolumenti dovuti ai componenti del SECIT. 2. La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda dei ricorrenti;
a sua volta questa S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione proposto contro la pronuncia della Corte territoriale. 3. AF JA, EN MA SO, UI OS e PA GI hanno quindi proposto ricorso per revocazione con un unico articolato motivo, resistito da controricorso del Ministero. Il Pubblico Ministero ha trasmesso conclusioni scritte ed i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 3 1. Il motivo di ricorso per revocazione sostiene l’esistenza di un «lampante errore di percezione» da parte della S.C., in quanto la realtà processuale dei gradi di merito escludeva nel modo più assoluto la trattazione della questione relativa all’interesse ad agire nei due gradi del giudizio di merito, sicché tale profilo era coperto da giudicato implicito, nel senso dell’accertata definitiva esistenza dell’interesse ad agire denegato. Non era poi neppure vero, contrariamente a quanto asserito dalla S.C., che la sentenza di appello avesse fondato la propria ratio decidendi sulla questione dell’interesse ad agire, in quanto la pronuncia si era basata esclusivamente sulle ragioni di merito evidenziate nella motivazione svolta dalla Corte territoriale, mentre quello sull’interesse ad agire era soltanto un “avviso”, ancorché opinabile e contrastante con i fatti, ma dal quale la Corte d’Appello si era ben guardata dal trarre conseguenze decisorie. Ancora errata era altresì l’affermazione della S.C. secondo cui il bene della vita rivendicato dai ricorrenti sarebbe consistito nel differenziale positivo tra il trattamento economico conseguente alla nuova contrattazione e quanto percepito presso l’ente di provenienza, poiché, in realtà, quanto richiesto era il riconoscimento dell’applicabilità nel nuovo C.C.N.L. 2002/2005 contenente i miglioramenti economici cui avrebbero dovuto essere parametrate la retribuzione “base” e la “speciale indennità” di funzione;
ciò era conforme – prosegue il ricorso - alla realtà giuridica e di fatto del rapporto economico in essere, visto che i ricorrenti, anche in esito a precedente giudizio definito con sentenze passate in giudicato, già godevano del trattamento parametrato alla precedente contrattazione 1998/2001 e comunque la speciale indennità di funzione era del tutto svincolata dal trattamento percepito presso le amministrazioni di provenienza. 2. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile. Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 4 3. La Corte d’Appello aveva in prima battuta escluso che potessero derivare effetti di giudicato dalla precedente pronuncia inter partes del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma, in quanto, oltre a non contenere tali decisioni una presa di posizione sulla natura “statica” o “dinamica” del rinvio operato dall’art. 22 d.p.r. 107/2001 alla contrattazione collettiva, in ogni caso esse riguardavano altro e precedente contratto collettivo. 3.1. Ciò posto, la Corte d’Appello aveva quindi ritenuto che «sebbene sia stato invocato l’art. 22 cit. e sebbene la gravata sentenza fondi il proprio ragionamento proprio su questa norma .. gli appellanti si sono limitati ad una domanda generica di declaratoria del diritto al trattamento economico onnicomprensivo e della speciale indennità di funzione in misura pari al trattamento economico del dirigente di prima fascia stabilito dal C.C.N.L. 2002- 2005, senza neppure indicare il trattamento economico percepito nel periodo in discussione», con precisazione dalla stessa Corte di merito ritenuta «necessaria anche a valutare l’interesse ad agire», sicché «sarebbe stato necessario allegare il trattamento economico di provenienza nonché dedurre e dimostrare che questo è stato inferiore a quello riconosciuto dalla previsione legislativa, ma ciò difetta nella controversia in esame». 3.1 Nel prosieguo della pronuncia la Corte territoriale argomentava altresì sull’infondatezza della pretesa azionata, essenzialmente con riferimento al fatto che la contrattazione collettiva di cui si chiedeva l’applicazione, precisando all’art. 59, co. 5, che gli incrementi da essa previsti riguardavano i soli dirigenti dell’area 1 e non producevano effetti diretti ed indiretti su altre categorie di personale comunque economicamente equiparato, avrebbe reso priva di rilievo la questione sulla natura mobile o fissa del rinvio operato dall’art. 22 d.p.r. 107/2001 alla contrattazione collettiva stessa, proprio perché il rinvio del legislatore a quest’ultima non Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 5 poteva che essere inteso nella sua interezza e, quindi, anche alle scelte delimitative in essa contenute. 4. Nel decidere sul ricorso per cassazione proposto avverso la menzionata sentenza di secondo grado, questa S.C. ha affermato, esaminando congiuntamente i tre motivi proposti, che essi erano «inammissibili, non valendo a censurare l’effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza, data dal difetto di interesse ad agire dei ricorrenti» per i difetti di «allegazione e prova» rispetto al «differenziale sussistente tra i due distinti trattamenti economici» di cui ai richiamati passaggi della motivazione sviluppata dalla Corte territoriale. 5. La sentenza di cui si chiede la revocazione si fonda, dunque, sull’individuazione dell’argomento svolto in secondo grado rispetto al «differenziale» ed all’ «interesse ad agire» come ratio decidendi e sul rilievo per cui i motivi non riguardavano («non valendo a censurare») tale aspetto. 5.1. L’affermazione in ordine a quale fosse stata la ratio decidendi della sentenza impugnata ha natura chiaramente interpretativa del senso del provvedimento in quella sede impugnato e si sottrae, come tale, all’ambito del mero errore di fatto, essendo tra l’altro indiscusso che quel passaggio argomentativo nella sentenza di secondo grado vi fosse. Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, ossia una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato;
in altre parole, l’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. si risolve in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 6 l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, onde non è configurabile per supposti vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. 3 aprile 2009, n. 8180 ed altre sempre conformi, tra cui Cass. 1° novembre 2009, n. 24369; Cass. 20 giugno 2017, n. 15346, proprio sulla pretesa violazione di un giudicato interno;
Cass. 28 maggio 2019, n. 15346). 5.2 La mancanza di un motivo riguardante quella ratio decidendi è, poi, aspetto in sé incontestato e non è su ciò che si fonda il ricorso per revocazione. Del resto, i motivi del ricorso per cassazione riguardavano profili diversi da quelli inerenti all’interesse ad agire e al c.d. “differenziale”, investendo essi il merito giuridico della pretesa, sotto il profilo (primo motivo) dell’inadeguata valutazione del giudicato (esterno) costituito dal precedente inter partes e l’omesso apprezzamento del giudicato (interno) derivante dall’omessa impugnazione della statuizione di primo grado sulla natura “dinamica” del rinvio dell’art. 22 d.p.r. 107/2001 alla contrattazione collettiva;
oppure (secondo motivo) il vizio di ultrapetizione o di omesso esame di «punto» decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte d’Appello ritenuto superfluo l’esame della natura “statica” o “dinamica” del predetto rinvio, in ragione della clausola “autolimitativa“ di cui all’art. 59, co. 5, della contrattazione collettiva, sebbene le stesse difese della parte pubblica si concentrassero sulla decisiva natura di quel rinvio e nonostante che quello fosse il vero punto centrale della controversia;
infine (terzo motivo), per avere la Corte di merito erroneamente inteso l’art. 22 cit. come tale da non contenere un rinvio dinamico al parametro collettivo. 5.3 Infine, una volta ritenuto che l’argomentazione sull’interesse ad agire ed il «differenziale» individuasse un autonomo fondamento Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 7 decisionale, è privo di rilievo il fatto che essa fosse l’unica o la prevalente ratio decidendi. È vero, infatti, che alla menzionata argomentazione se ne aggiungevano, nella sentenza di appello, anche altre. Tuttavia, in mancanza di uno specifico motivo riguardante quegli aspetti dell’interesse ad agire e del «differenziale», ne sarebbe comunque derivato – secondo l’impostazione interpretativa data dalla sentenza della S.C. e qui intangibile - il necessario rilievo di inammissibilità, stante il consolidato principio per cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; v. anche, con impostazione lievemente diversa ma con identici effetti, Cass. 6 luglio 2020, n. 13880). 6. Inammissibili sono altresì le argomentazioni con cui si sollecita l’attenzione, nel ricorso per revocazione, su eventuali erroneità nell’interpretazione dell’originaria domanda, in quanto fondata su un differenziale in re ipsa (per godere già i ricorrenti del trattamento di dirigenti di prima fascia in applicazione dei parametri di cui al precedente C.C.N.L.) o su un emolumento privo di natura differenziale (l’indennità di funzione). Infatti, su tali profili, la S.C., nell’ordinanza di cui si chiede la revocazione, non si è pronunciata, proprio perché non erano state censurate le argomentazioni della Corte d’Appello sull’interesse ad agire e sulla necessità di allegare un differenziale tra il trattamento rivendicato e quello «di provenienza». Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 8 7. Analogamente, sebbene sia l’ordinanza qui impugnata a parlare di “differenziale” come “bene della vita” conseguibile sulla base dell’azione proposta, ciò non significa che sia stata la S.C. a svisare l’oggetto del contendere, in quanto tali affermazioni hanno, nel senso della decisione di cui si richiede la revocazione, portata descrittiva di quanto argomentato dalla Corte di merito in ordine alla necessità – si cita testualmente dalla sentenza di appello - «di allegare il trattamento economico di provenienza, nonché dedurre e dimostrare che questo non è stato inferiore a quello riconosciuto dalla previsione legislativa, ma ciò difetta nella controversia in esame». Sicché si tratta ancora di profilo interpretativo del senso della decisione di appello, come tale estraneo al rimedio in esame secondo quanto già precisato al punto 5.1 che precede e comunque riguardante un’argomentazione oggettivamente presente nella sentenza di secondo grado e, dunque, insuscettibile di qualificazione in termini di mero errore percettivo rispetto al contenuto di essa. 8. Infine, resta fuori dall’ambito della revocazione l’asserito errore della sentenza impugnata che, secondo il ricorso, avrebbe trascurato il formarsi di un giudicato implicito rispetto alla questione sull’interesse ad agire: tale profilo non individuerebbe un errore percettivo rispetto ad un fatto, ma - semmai e in astratta ipotesi - un errore valutativo (v. Cass. 15346/2017 cit.) e, per giunta, anch’esso risalente già alla sentenza di appello, che su quell’interesse ha espressamente argomentato e che quindi – va ribadito anche sotto questa ulteriore angolazione - avrebbe dovuto semmai essere specificamente impugnata per cassazione sul punto;
ciò non è avvenuto, atteso che le questioni sul giudicato (esterno ed interno) sollevate in quella sede riguardavano essenzialmente la natura del rinvio (asserito come dinamico) di cui all’art. 22 cit. e gli effetti delimitativi o meno riconducibili, rispetto Firmato Da: E' BE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA TO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 9 a tale rinvio, al disposto dell’art. 59, co. 5, della nuova contrattazione collettiva. 9. In definitiva mancano i presupposti propri dell’errore di fatto revocatorio per l’impugnazione, ai sensi dell’art 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., della sentenza della Corte di Cassazione oggetto di contestazione. 10. All’inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2021. Il Consigliere est. Il Presidente dott. Roberto Bellè dott. Antonio Manna Numero registro generale 34264/2019 Numero sezionale 3940/2021 Numero di raccolta generale 1306/2022 Data pubblicazione 17/01/2022