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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/02/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 12.2.2025 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1783/2020 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Intilisano
CONTRO
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Milena Sindoni
Oggetto: infortunio sul lavoro
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato il 07.04.2020 il ricorrente, docente presso il Liceo Classico di Santa Teresa di
Riva, dipendente del , esponeva: CP_2
-che in data 22/01/2015 il ricorrente, quale accompagnatore degli studenti del Liceo Classico di S. Teresa di Riva in gita scolastica a Malta, si era recato insieme ai ragazzi ad assistere alla visione di un film in 5 D.
Mentre il ricorrente si trovava seduto al cinema, durante la visione del film, a causa dei continui contraccolpi dovuti ai movimenti ondulatori e sussultori del sedile, aveva accusato dei fastidi all'occhio sinistro con disturbo della visione;
- che in data 24/01/2015, ritornato in Italia e avendo accusato ancora tali disturbi, si era recato al P.S. del
Policlinico Universitario di Messina dove gli era stato diagnosticato “OS: Distacco retinico inferiore con rottura.
Si consiglia ricovero urgente”; CP_
-che in data 27/01/2015 il ricorrente aveva presentato all' denuncia di infortunio sul lavoro (distinto con il n. 51422002028);
- che in data 30/01/2015 il ricorrente era stato sottoposto ad intervento chirurgico ed era rimasto in inabilità temporanea assoluta sino all'11/04/2015, data in cui era stato giudicato guarito ed idoneo a riprendere il lavoro;
1 CP_
-che con nota del 12/02/2016 l' non aveva riconosciuto il detto infortunio né aveva provveduto a liquidare l'indennità di inabilità temporanea per il periodo di assenza dal lavoro dal 26/01/2015 all'11/04/2015, con la seguente motivazione: “L'infortunio viene definito negativamente in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune”;
-che in data 24/05/2016 il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il detto provvedimento e aveva chiesto di ottenere un indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 essendo residuati postumi di invalidità permanente (quale danno biologico con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica) in misura pari al 7% per i postumi dell'infortunio sul lavoro, oltre ad avere chiesto la liquidazione del periodo di indennità temporanea dal 26/01/2015 all'11/04/2015; CP_ CP_
-che in data 03/08/2018 era stato inviato all' un nuovo ricorso per ottenere quanto dovuto, ma l' non aveva dato alcun riscontro.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che il ricorrente in data 22/01/2015 aveva subito un infortunio sul lavoro per il quale aveva diritto ad ottenere un indennizzo essendo residuati postumi di invalidità permanente in misura pari al 7% (o, in subordine, alla minore percentuale che sarà accertata in CP_ corso di causa); per l'effetto condannare l' all'erogazione delle relative somme e al pagamento dell'indennità di inabilità temporanea dal 26/01/2015 all'11/04/2015, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_ Con memoria del 05.02.2021 si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'udienza del 12.02.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Nel merito il ricorso risulta parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va rilevato che e hanno confermato i Parte_2 Parte_3 fatti come indicati in ricorso ed hanno dichiarato che il non aveva disturbi alla vista prima della Parte_1 visione del film, ma aveva cominciato a lamentarsi immediatamente dopo a seguito dei contraccolpi dovuti al movimento del sedile.
Espletata la consulenza tecnica, il ctu, dopo attenti esami specialistici, ha formulato la seguente diagnosi:
“1. OS Esiti di pregresso distacco retinico con vc 10/10 – Od vc 10/10 “
Il ctu ha quindi in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente precisato che “il distacco di retina secondario a trauma indiretto è una patologia poco frequente e comunque determinata da traumi di una certa entità, quali gravi traumi perioculari, cranio – facciali, grave trauma toracico, caduta dall'alto con impatto sulle gambe o altra parte del corpo. Dalla letteratura infine si evidenzia che un trauma indiretto determina il distacco di retina solamente in un occhio predisposto.
In assenza di tale predisposizione, le vibrazioni non avrebbero potuto determinare in alcuna maniera il distacco retinico, e
d'altra parte, se così non fosse, in seguito alle vibrazioni del sedile, tutti i presenti nella sala cinematografica avrebbero lamentato la patologia in esame.
2 Viceversa la presenza di degenerazione regmatogena, nel tempo avrebbe potuto causare comunque il distacco retinico
(infiltrazione di liquido attraverso la degenerazione con successivo scollamento retinico), anche in seguito a eventi banali
(sollecitazioni viaggiando in sella ad una bicicletta, una moto, un mezzo di trasporto).”
Orbene va rilevato che secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di
Cassazione il principio secondo cui “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (così, tra le più recenti, Cass. nn. 6105 del 2015, 27952 del
2018)” (Cass. Sez. Lav. Ord. 8 novembre 2021 n. 32363).
Inoltre “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell dovrà avere CP_1 ad oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo.” (Cass. 2021 n. 39751).
Nel caso in esame pertanto in applicazione del principio sopra enunciato atteso che il distacco della retina
(anche se in un occhio predisposto) è stato causato dal movimento ondulatorio e sussultorio del sedile, durante la visione del film in 5 D, deve riconoscersi l'infortunio sul lavoro.
Alla luce di tali considerazioni la domanda del ricorrente va accolta e va riconosciuto al ricorrente un CP_ danno biologico nella misura del 7%, come accertato dal ctu, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Con riferimento al pagamento della inabilità temporanea assoluta si rileva che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “mentre negli ordinari rapporti di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, i rapporti medesimi sono caratterizzati da tre soggetti( datore di lavoro assicurante, istituto nazionale assicuratore e lavoratore assicurato) nei rapporti invece attuati con il sistema della gestione per conto dello Stato, i soggetti si riducono, in definitiva,
a due, in quando la singola amministrazione statale, datrice di lavoro, cumula in sé la duplice posizione di assicurante e di assicurare rispetto all'altro soggetto che è il lavoratore assicurato”( v. ex aliis Cass. n.1662/1976 richiamata da Cass.
Civ. 12582/1997).
Orbene tale circostanza, secondo la Suprema Corte dà luogo al vizio di legittimazione passiva in capo CP_ all' in quanto, in caso di infortunio o malattia di un dipendente di ente pubblico, il, contraddittore necessario dello stesso è la medesima amministrazione titolare del rapporto sostanziale( v. Cass. civ. sez.
Lav. 12 Settembre 2002 n. 13323, in senso conforme Cass.n.11337/1998).
Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' con riferimento a tale domanda. CP_1
3 Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di un terzo e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni CP_ esaminate. Le spese di CTU sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
-Dichiara che il ricorrente in data 22/01/2015 ha subito un infortunio sul lavoro per il quale ha diritto ad ottenere un indennizzo ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 essendo residuati postumi di invalidità permanente in misura pari al 7% e condanna l' al pagamento della relativa somma oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria nella misura di legge fino al soddisfo effettivo fatta salva l'applicabilità dell'art.16,
L. 30/12/1991 n. 412;
- Compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento della restante quota che si CP_1 liquida in € 14,30 per contributo unificato ed in € 1797,00 per spese di lite oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. Pone a carico dell le spese di c.t.u. liquidate CP_1 separatamente.
Messina, 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 12.2.2025 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1783/2020 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Intilisano
CONTRO
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Milena Sindoni
Oggetto: infortunio sul lavoro
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato il 07.04.2020 il ricorrente, docente presso il Liceo Classico di Santa Teresa di
Riva, dipendente del , esponeva: CP_2
-che in data 22/01/2015 il ricorrente, quale accompagnatore degli studenti del Liceo Classico di S. Teresa di Riva in gita scolastica a Malta, si era recato insieme ai ragazzi ad assistere alla visione di un film in 5 D.
Mentre il ricorrente si trovava seduto al cinema, durante la visione del film, a causa dei continui contraccolpi dovuti ai movimenti ondulatori e sussultori del sedile, aveva accusato dei fastidi all'occhio sinistro con disturbo della visione;
- che in data 24/01/2015, ritornato in Italia e avendo accusato ancora tali disturbi, si era recato al P.S. del
Policlinico Universitario di Messina dove gli era stato diagnosticato “OS: Distacco retinico inferiore con rottura.
Si consiglia ricovero urgente”; CP_
-che in data 27/01/2015 il ricorrente aveva presentato all' denuncia di infortunio sul lavoro (distinto con il n. 51422002028);
- che in data 30/01/2015 il ricorrente era stato sottoposto ad intervento chirurgico ed era rimasto in inabilità temporanea assoluta sino all'11/04/2015, data in cui era stato giudicato guarito ed idoneo a riprendere il lavoro;
1 CP_
-che con nota del 12/02/2016 l' non aveva riconosciuto il detto infortunio né aveva provveduto a liquidare l'indennità di inabilità temporanea per il periodo di assenza dal lavoro dal 26/01/2015 all'11/04/2015, con la seguente motivazione: “L'infortunio viene definito negativamente in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune”;
-che in data 24/05/2016 il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il detto provvedimento e aveva chiesto di ottenere un indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 essendo residuati postumi di invalidità permanente (quale danno biologico con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica) in misura pari al 7% per i postumi dell'infortunio sul lavoro, oltre ad avere chiesto la liquidazione del periodo di indennità temporanea dal 26/01/2015 all'11/04/2015; CP_ CP_
-che in data 03/08/2018 era stato inviato all' un nuovo ricorso per ottenere quanto dovuto, ma l' non aveva dato alcun riscontro.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che il ricorrente in data 22/01/2015 aveva subito un infortunio sul lavoro per il quale aveva diritto ad ottenere un indennizzo essendo residuati postumi di invalidità permanente in misura pari al 7% (o, in subordine, alla minore percentuale che sarà accertata in CP_ corso di causa); per l'effetto condannare l' all'erogazione delle relative somme e al pagamento dell'indennità di inabilità temporanea dal 26/01/2015 all'11/04/2015, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_ Con memoria del 05.02.2021 si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'udienza del 12.02.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Nel merito il ricorso risulta parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va rilevato che e hanno confermato i Parte_2 Parte_3 fatti come indicati in ricorso ed hanno dichiarato che il non aveva disturbi alla vista prima della Parte_1 visione del film, ma aveva cominciato a lamentarsi immediatamente dopo a seguito dei contraccolpi dovuti al movimento del sedile.
Espletata la consulenza tecnica, il ctu, dopo attenti esami specialistici, ha formulato la seguente diagnosi:
“1. OS Esiti di pregresso distacco retinico con vc 10/10 – Od vc 10/10 “
Il ctu ha quindi in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente precisato che “il distacco di retina secondario a trauma indiretto è una patologia poco frequente e comunque determinata da traumi di una certa entità, quali gravi traumi perioculari, cranio – facciali, grave trauma toracico, caduta dall'alto con impatto sulle gambe o altra parte del corpo. Dalla letteratura infine si evidenzia che un trauma indiretto determina il distacco di retina solamente in un occhio predisposto.
In assenza di tale predisposizione, le vibrazioni non avrebbero potuto determinare in alcuna maniera il distacco retinico, e
d'altra parte, se così non fosse, in seguito alle vibrazioni del sedile, tutti i presenti nella sala cinematografica avrebbero lamentato la patologia in esame.
2 Viceversa la presenza di degenerazione regmatogena, nel tempo avrebbe potuto causare comunque il distacco retinico
(infiltrazione di liquido attraverso la degenerazione con successivo scollamento retinico), anche in seguito a eventi banali
(sollecitazioni viaggiando in sella ad una bicicletta, una moto, un mezzo di trasporto).”
Orbene va rilevato che secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di
Cassazione il principio secondo cui “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (così, tra le più recenti, Cass. nn. 6105 del 2015, 27952 del
2018)” (Cass. Sez. Lav. Ord. 8 novembre 2021 n. 32363).
Inoltre “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell dovrà avere CP_1 ad oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo.” (Cass. 2021 n. 39751).
Nel caso in esame pertanto in applicazione del principio sopra enunciato atteso che il distacco della retina
(anche se in un occhio predisposto) è stato causato dal movimento ondulatorio e sussultorio del sedile, durante la visione del film in 5 D, deve riconoscersi l'infortunio sul lavoro.
Alla luce di tali considerazioni la domanda del ricorrente va accolta e va riconosciuto al ricorrente un CP_ danno biologico nella misura del 7%, come accertato dal ctu, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Con riferimento al pagamento della inabilità temporanea assoluta si rileva che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “mentre negli ordinari rapporti di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, i rapporti medesimi sono caratterizzati da tre soggetti( datore di lavoro assicurante, istituto nazionale assicuratore e lavoratore assicurato) nei rapporti invece attuati con il sistema della gestione per conto dello Stato, i soggetti si riducono, in definitiva,
a due, in quando la singola amministrazione statale, datrice di lavoro, cumula in sé la duplice posizione di assicurante e di assicurare rispetto all'altro soggetto che è il lavoratore assicurato”( v. ex aliis Cass. n.1662/1976 richiamata da Cass.
Civ. 12582/1997).
Orbene tale circostanza, secondo la Suprema Corte dà luogo al vizio di legittimazione passiva in capo CP_ all' in quanto, in caso di infortunio o malattia di un dipendente di ente pubblico, il, contraddittore necessario dello stesso è la medesima amministrazione titolare del rapporto sostanziale( v. Cass. civ. sez.
Lav. 12 Settembre 2002 n. 13323, in senso conforme Cass.n.11337/1998).
Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' con riferimento a tale domanda. CP_1
3 Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di un terzo e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni CP_ esaminate. Le spese di CTU sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
-Dichiara che il ricorrente in data 22/01/2015 ha subito un infortunio sul lavoro per il quale ha diritto ad ottenere un indennizzo ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 essendo residuati postumi di invalidità permanente in misura pari al 7% e condanna l' al pagamento della relativa somma oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria nella misura di legge fino al soddisfo effettivo fatta salva l'applicabilità dell'art.16,
L. 30/12/1991 n. 412;
- Compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento della restante quota che si CP_1 liquida in € 14,30 per contributo unificato ed in € 1797,00 per spese di lite oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. Pone a carico dell le spese di c.t.u. liquidate CP_1 separatamente.
Messina, 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
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