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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/08/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2238 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
, C.F. , parte nata a Campana in [...] Parte_2 C.F._2 1.08.45, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_3 C.F._3
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], tutti Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. CRISTINA DE NARDO, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti Attrici – E
P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMILLO FILIPPELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Convenuta -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 31.07.2018,
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno convenuto in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore. La Controparte_1 difesa degli attori ha allegato che:
- Gli attori esercitano il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, uti dominus, da oltre 30 anni su un appezzamento di terreno sito nel Comune di Via G. Da Fiore, riportato in CP_1 Catasto Terreni del medesimo Ente al foglio di mappa n. 4, p.lla 474 di 98 mq e p.lla 476 di 260 mq;
- Sul terreno è stato edificato alla fine degli anni '70 dalle istanti ed i loro congiunti, un fabbricato per civile abitazione che occupa interamente la particella 476 e la particella 474 che costituisce una corte di accesso al medesimo fabbricato, in parte perimetrata da recinzione;
- Dette particelle di terreno sono catastalmente intestate al e Controparte_1 classificate come zona B2 di completamento non soggetto ad usi civici;
- Ad oggi le attrici ed i loro congiunti godono dei suddetti beni descritti in via esclusiva, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare e le sue pertinenze, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quali uniche, vere ed esclusive proprietarie del terreno su cui insiste il fabbricato di loro proprietà; R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 2 di 9
- Dai registri immobiliari nel ventennio precedente al presente atto, e contro i suddetti beni, non risultano essere trascritte domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi;
- Le attrici, dunque, intendono ottenere la declaratoria di usucapione sulle particelle di terreno predette e la loro pretesa è fondata sul possesso ultratrentennale nonché dalla certificazione ipocatastale, dalla quale emerge che nell'ultimo ventennio non risultano trascritte formalità;
- In data 14.12.2017 le attrici hanno presentato istanza di mediazione, ma alla data prestabilita per l'incontro, il con nota prot. int. UT n. 468 del 30.01.2018 a Controparte_1 firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Arch. , ha comunicato Persona_1 che “per sopravvenute esigenze di ufficio” l'Amministrazione non avrebbe potuto presenziare all'incontro, chiedendone il rinvio al fine di facilitare il procedimento conciliativo;
- Al successivo incontro del 5.02.2018 il procedimento di mediazione si è concluso con esito negativo per assenza del enza giustificato motivo. Controparte_1
Tanto premesso, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_4 a. Dichiarare , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprietarie per intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Parte_4
Via G. Da Fiore, riportato al Catasto Terreni del medesimo Ente al Foglio di mappa CP_1
n. 4, particella 474 di mq 98 e particella 476 di mq 260, in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni; b. Autorizzare, ai sensi di legge, le formalità della trascrizione e della voltura catastale del terreno de quo; c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.02.2019, si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, deducendo che: Controparte_1
- La domanda è infondata in fatto e in diritto. I beni demaniali e quelli rientranti nel patrimonio indisponibile dell'Ente comunale non sono usucapibili;
- Sebbene le istanti affermino un possesso da oltre 30 anni, tale ricostruzione è totalmente lontana dalla realtà poiché nessun possesso è stato esercitato dalla controparte sui predetti terreni, pertanto, le attrici non possono invocare in loro favore il compimento dell'usucapione al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà sui beni oggetto di causa;
- Dalla documentazione depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale si rileva che nell'anno 2007, è stata avanzata un'istanza di affrancazione, prot. n. 17979/2007, relativa ai terreni predetti, da parte di , odierna attrice, con cui è stato chiesto al Parte_1 [...] di poter acquistare ex L.R. n. 18/2007 le particelle nn. 474 e 476, CP_1 riconoscendo espressamente, in capo al predetto Ente, la proprietà dei citati beni;
- Inoltre, la prefata volontà di acquistare i suddetti terreni, manifestata nella richiamata istanza, contrasta totalmente con l'asserito “animus possidendi” e con il preteso possesso ventennale affermato da controparte;
- Di conseguenza la domanda va rigettata perché carente dei requisiti necessari per il verificarsi della chiesta usucapione;
- Agli atti dell'Ufficio Tecnico risulta altra istanza prot. n. 17756 del 2007, inerente ai medesimi terreni di cui sopra, di cui si chiede l'acquisizione, atteso che i possibili rapporti di parentela intercorrenti tra l'istante e le attrici, potrebbe essere rilevante ai fini della definizione del giudizio;
- Inoltre, l'acquisto della proprietà per usucapione non è ammissibile in ordine ai beni demaniali ovvero a quelli rientranti nel patrimonio indisponibile dell'Ente comunale. R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 3 di 9
- Nel caso di specie, stante quanto indicato dal competente ufficio tecnico, i terreni in oggetto rientrerebbero quantomeno nel c.d. patrimonio indisponibile del convenuto poiché CP_1 v'è coincidenza tra le particelle n. 474 e 476 e una porzione della strada pubblica, Via G. Da Fiore, con la conseguente inusucapibilità delle stesse, atteso il particolare regime giuridico che trova fondamento nella natura pubblica dei beni in questione.
- Infine, il fabbricato edificato sui terreni in oggetto è stato realizzato senza alcuna concessione e/o permesso edilizio. Tale condizione impedisce di invocare l'acquisto della proprietà per usucapione poiché, l'illecito edilizio permanente esclude l'usucapione. La domanda è dunque infondata anche sotto tale profilo. Ciò posto il in persona del Sindaco pro tempore, ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale di: a. Rigettare in toto la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, atteso che nessun possesso è stato esercitato da chicchessia sui beni oggetto di causa che appartengono al Controparte_1 b. Con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie e ammessi i mezzi istruttori come da ordinanza resa all'udienza del 25.11.2019, la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni e la produzione documentale in atti. All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 4.03.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012. Da ultimo, v. Cass. Civ. n. 5741 del 2019, secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”).
2. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale nonché della documentazione in quella sede prodotta dalla difesa della parte convenuta. Tali allegazioni – anche con riferimento alle generica e vacua contestazione della qualità di eredi degli attori - non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016 nonché Cass. Civ. sent. n. 22970 del 2004).
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3. Nel merito La domanda proposta dagli attori è fondata e deve essere accolta. 3.1. Le parti attrici, come sopra rilevato e come si evince dalle conclusioni proposte nell'atto introduttivo, hanno agito per la dichiarazione ed accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sui terreni siti in individuati catastalmente al foglio di mappa 4 particelle 474 e CP_1 476. E' opportuno, inoltre, chiarire, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che gli attori hanno dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà della unità immobiliare oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. 22 febbraio 1999 n. 1470, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 3.2. Quanto al merito, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010, in Imm. e propr., 2010, 12, 802). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
più recentemente Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 5 di 9
a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, la incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, anche tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 3.3. Alla luce dei documenti prodotti e delle risultanze istruttorie possono rinvenirsi gli elementi costitutivi e necessari all'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c.: il possesso ed il tempo previsto dalla legge. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Sotto il profilo temporale, poi, è necessario che emerga una collocazione diacronica di puntuali atti idonei ad evidenziare e far emergere il possesso degli attori per l'arco di tempo necessario per il compimento dell'acquisto a titolo originario. 3.4. Ebbene, l'attività istruttoria espletata, complessivamente valutata anche alla luce delle testimonianze rese, consente di ritenere dimostrato l'esercizio continuativo ultraventennale, da parte delle attrici, di un potere di fatto ad immagine del diritto di proprietà.
Infatti, entrambi i testi escussi hanno confermato la relazione instaurata dagli attori con il bene sin dagli anni 70 e, inoltre, hanno precisato che sui terreni de quo gli istanti hanno costruito le rispettive abitazioni. I testi, ad avviso del Tribunale, appaiono particolarmente attendibili dal punto di vista soggettivo, dal momento che sono a conoscenza delle circostanze che hanno interessato i beni immobili nel corso del tempo, sin dalla loro costruzione. Sotto il profilo oggettivo, poi, le dichiarazioni rese risultano precise nella descrizione dei luoghi di causa, coerenti, non contraddittorie al proprio interno ed estrinsecamente compatibili tra loro, dal momento che entrambe convergono nell'anno di istaurazione del contatto con la res da parte degli attori, della signoria degli stessi sul terreno incompatibile con diritti altrui e della costruzione delle abitazioni sullo stesso. Si rammenta, sotto tale profilo, che ad avviso del Tribunale assume rilievo decisivo l'attività edificatoria, la quale dimostra inequivocabilmente una relazione giuridica qualificabile come possesso di carattere continuo sul terreno (cfr. Cass. Civ. n. 23452 del 2012) Né, da parte del convenuto, è stata fornita alcuna diversa ricostruzione dei fatti CP_1 costitutivi oggetto della pretesa, idonea a scalfire quanto dedotto e provato dagli attori. Del resto, che sulle particelle oggetto di causa siano state edificate le abitazioni delle parti attrici è circostanza non contestata in maniera specifica dalla parte convenuta e che trova pieno riscontro documentale non solo nelle foto in atti, ma anche nei documenti depositati (v., in particolare, istanza di condono edilizio del 1986, ricevuta dal Comune, che evidenzia il completamento dell'opera sin dal momento – almeno - dell'invio della istanza). Dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria del presente giudizio e dalla documentazione prodotta, criticamente vagliata, può concludersi, dunque, per la sussistenza del possesso ultraventennale ad immagine del diritto reale di proprietà da parte degli attori. Gli stessi, peraltro, come si evince agevolmente da una attenta lettura dei documenti depositati, hanno continuato il possesso del proprio dante causa ex art. 1146 c.c., senza che la contestazione tardiva del formulata solo in sede di comparsa conclusionale, possa scalfire ciò. CP_1 R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 6 di 9
3.5. Ritenuto provato il presupposto dell'ultraventennalità del possesso ad immagine del diritto di proprietà, va verificata la sussistenza degli altri requisiti richiesti dal Codice Civile ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c.. 3.6. Quanto al requisito della continuità del possesso (art. 1158 – 1165 - 1167 c.c.), si rileva che dagli atti non risulta alcun atto idoneo ad interrompere l'esercizio del possesso per il tempo utile all'usucapione e, come già precisato, in senso contrario alla interruzione milita inequivocabilmente la costruzione di fabbricati sul terreno oggetto di causa. In effetti, non risulta da alcun elemento probatorio in atti che, nel corso del tempo, si siano verificati fatti modificativi o estintivi concernenti l'eventuale rimozione parziale o integrale dei fabbricati, o circostanze che avrebbero in altro modo determinato contestazioni del convenuto in ordine alla permanenza della costruzione o interruzioni nell'esercizio del possesso. 3.7. Ritenuta sussistente la continuità del possesso per tutto l'arco temporale utile non resta che verificare l'eventuale carattere viziato dello stesso. Sul punto va ricordato che colui che agisce per l'accertamento di un diritto reale su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, mentre, successivamente, è il proprietario convenuto che ha l'onere di dimostrare i vizi del possesso altrui, indicati dall'art. 1163 c.c., e impeditivi dell'acquisto domandato (v. Cass. civ. n. 3063 del 2000). Pertanto, l'onere di provare la sussistenza della clandestinità e della violenza nel possedere da parte degli attori ricade senza dubbio sulle parti convenute. Ma, atteso il tenore delle difese del quest'onere non è stato, tuttavia, assolto. CP_1 Peraltro – a meri fini di completezza della decisione – non può non sottolinearsi come, avendo gli attori edificato sul terreno oggetto di causa, non possa dubitarsi al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti. Come noto, infatti, il requisito della pacificità del possesso non può essere escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all'altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore (con la conseguente applicabilità del termine ventennale – Cass. civ., Sez. Un. n. 2088 del 1990). 3.8. Le difese del convenuto – accanto alla modifica delle stesse, non da ultimo in CP_1 sede di comparsa conclusionale – sono infondate e non possono essere accolte. Invero, seguendo l'ordine delle stesse, l'istanza di affrancazione del 2007 appare del tutto irrilevante, dal momento che la stessa è stata posta in essere quando la fattispecie acquisitiva a titolo originario si era già perfezionata. Come già sopra indicato, non solo è emerso che sui terreni oggetto di causa gli attori – e i loro danti causa – avevano già posto in essere l'attività edificatoria sin dal 1970. Ma appare decisivo il rilievo per cui sicuramente alla data del 1986 la costruzione delle abitazioni sui terreni identificati al foglio già risultava completata, come si evince dalla domanda di condono in atti e della presa d'atto della stessa da parte del comune (v. doc. 9 allegato in sede di memoria 183 c. 6 II termine c.p.c. dal convenuto). Né rileva, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta, la dizione di “detenzione” usata in perizia da parte del tecnico incaricato dalle parti odierne attrici: si tratta, evidentemente, di modalità atecnica di designare il contatto continuo con il bene. Né vengono in rilievo diverse connotazioni dei beni – se non quella demaniale di cui si dirà in seguito -, in assenza di qualsiasi deduzione della parte convenuta, formulata nei termini decadenziali delle preclusioni assertive. 3.9. La precisazione secondo cui i fabbricati sarebbero stati costruiti in assenza di concessione edilizia e di permesso di costruire è del tutto irrilevante ai fini dell'acquisto, a titolo originario, della proprietà (peraltro del terreno) per usucapione. Infatti, è opportuno precisare che la domanda, come chiarito dalle parti attrici, ha ad oggetto l'usucapione dei terreni, come identificati sin dall'atto introduttivo. R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 7 di 9
Ovviamente l'usucapione disegna un acquisto del bene a titolo originario, effetto che consegue al mero fatto del possesso e del trascorrere del tempo previsto dalla legge. Del tutto irrilevante, pertanto, la c.d. abusività dell'immobile, che riguarda, invece, la vicenda sub specie acti (invalidità dell'atto traslativo) sul piano civilistico o gioca un ruolo sul piano amministrativo (v. sul punto Cass. Civ. n. 3979 del 2013 e Cass. Civ. n. 6727 del 2018, secondo cui “la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità”, distinguendo, appunto, piano privatistico e piano pubblicistico). Né contrariamente a quanto fantasiosamente dedotto dalla parte convenuta (sebbene solo in comparsa conclusionale), la costruzione priva di titolo edilizio renderebbe inammissibile la domanda di usucapione dei terreni sui quali insistono le costruzioni. 3.10. Infondate, infine, anche le difese della parte convenuta in ordine alla non usucapibilità dei beni oggetto di causa. Invero, secondo la prospettazione di parte convenuta, il terreno (concernente, in realtà, parte della 474, dal momento che la particella 476 è anche catastalmente qualificata come bene del Comune senza altra specificazione) rappresenterebbe un bene demaniale, in quanto parte di una strada pubblica. Trattandosi di demanio non già necessario, ma accidentale, ai sensi dell'art. 822 e dell'art. 824 c.c. il bene non solo deve appartenere allo Stato o alle Province o ai Comuni, ma anche presentare caratteristiche rispondenti a quelle indicate nell'art. 822 c. 2 c.c.
E', quindi, necessario un titolo che giustifichi l'appartenenza del bene allo Stato, alla Provincia o al Comune, sotto il profilo strutturale;
sotto il profilo funzionale è, altresì, indispensabile la concreta destinazione del bene ad un pubblico interesse. Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dal che ne era onerato. CP_1 Invero, con particolare rifermento a quello che tecnicamente è il demanio comunale stradale, sotto il profilo strutturale, l'accertamento in ordine alla natura pubblica di una strada presuppone necessariamente l'esistenza di un atto o di un fatto (ndg: quindi, di un titolo) in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta (v. Cass. Civ. n. 26147 del 2015; Cass. Civ. n. 8204 del 2006). Sotto il profilo funzionale, poi, il criterio di effettività (v. Cass. Civ. n. 6657 del 2003) ricorre anche in relazione al demanio stradale, nel senso che il carattere di bene pubblico, impeditivo della formazione di diritti di terzi, perdura solo fin quando venga definitivamente a cessare l'interesse alla pubblica circolazione, momento nel quale il bene perde la sua demanialità e passa nel patrimonio disponibile dell'ente proprietario, senza che per questo occorra uno specifico atto di sdemanializzazione che, se intervenuto, possiede valenza meramente dichiarativa. In sintesi, l'individuazione della natura pubblica di una strada richiede l'accertamento del duplice presupposto, costituito dall'esistenza in capo all'ente di un atto o fatto costitutivo del diritto di proprietà o altro diritto reale di uso pubblico del suolo e l'intervenuta sua destinazione a tale uso attraverso una manifestazione di volontà dell'ente titolare di quel diritto, espressa o tacita che sia (v. ancora Cass. Civ. n. 8204 del 2006). La difesa della parte convenuta è infondata sotto entrambi i profili. Infatti, sotto il profilo c.d. strutturale, il a sostegno delle proprie deduzioni, non ha CP_1 prodotto alcun titolo (né un atto né un provvedimento, da cui desumere che la porzione della particella poi divenuta 474 fosse destinata alla circolazione viaria). In atti vi è unicamente il R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 8 di 9
deposito di una visura catastale, che non ha alcun rilievo sotto tale profilo. Di contro, le parti attrici hanno depositato in atti il certificato di destinazione urbanistica del funzionario responsabile del Comune di dell'11.7.08, da cui si evince agevolmente entrambe le particelle identificative CP_1 dei terreni oggetto di causa fossero destinate alla attività di edificazione e, quindi, non già alla circolazione viaria. Sotto il profilo funzionale, poi, è assorbente il rilievo già sopra esposto, secondo cui, in ogni caso, le particelle oggetto suindicate (e, quindi, anche la 474) hanno perso il loro carattere demaniale certamente quando sono state ultimate le costruzioni di cui è causa. Pertanto, a decorrere dal 1986 (data di formulazione della istanza di condono), in quella che è la ipotesi temporale più favorevole al convenuto, il tratto in questione, essendo occupato dalle abitazioni delle parti attrici, certamente non avrebbe più potuto assolvere alla funzione viaria;
per l'effetto, almeno a partire da quella data, è cessato l'interesse pubblico e la funzionalizzazione del bene all'interesse pubblico della circolazione. Pertanto, legittimamente è decorso il termine per l'usucapione, che si è compiuto, quindi, nel 2006. 3.11. La domanda di usucapione proposta dagli attori è, quindi, fondata e deve essere accolta. Per l'effetto deve ritenersi che gli istanti hanno provato il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1163 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1165 - 1167 c.c.) dal quale è emersa la indiscussa signoria sulla cosa degli attori, già sotto il profilo del corpus. Sussistono dunque i requisiti disciplinati dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà di beni immobili per usucapione, ossia un potere di fatto sugli immobili manifestatosi in attività uti dominus, accompagnato dall'animus possidendi, non violento o clandestino, protrattosi con continuità per il tempo previsto dalla legge, in assenza di contrastanti poteri di fatto di soggetti terzi sui beni per i quali è causa. Infatti, in tema di possesso, l'animus possidendi che, ai sensi dall'art. 1141 c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (v. Cass. Civ. n. 12002 del 2010; Cass. Civ. n. 8422 del 2003). Dinanzi alla prova dell'acquisto del bene per usucapione, i convenuti nessuna prova contraria hanno fornito. Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere accolta la domanda e gli attori dichiarati esclusivi proprietari per intervenuta usucapione dei terreni siti nel Comune di e catastalmente identificato al foglio di mappa 4 particella 474 e 476. Con la precisazione – CP_1 ai fini di una corretta delimitazione della concreta estensione del diritto di proprietà acquisito a titolo originario – che, indipendentemente dalla delimitazione catastale della particella, l'acquisto del diritto delle attrici si estende, comprendendo le abitazioni, fino alla linea ideale della scale esterne e della parte cementificata che precede di poco le stesse, senza comprendere, invece, l'ulteriore tratto che divide tale spazio dalla strada vera e propria (intendendosi per tale quello occupato dalle auto: v., in particolare, foto 2). Del resto, la domanda ha ad oggetto i terreni in quanto oggetto di costruzioni e la prova orale espletata non concerne anche tale tratto. 3.12. Non vi è necessità di dare ordini sulla trascrizione della sentenza o di stabilire esoneri di responsabilità poiché, ai sensi dell'art. 2651 c.c., il conservatore ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza l'ordine del giudice (v. Cass. Civ. n. 16853 del 2005).
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 9 di 9
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della controversia e della nota spese depositata in atti;
d) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE la domanda proposta e, per l'effetto, DICHIARA gli attori, come indicati in epigrafe, esclusivi proprietari per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dei terreni siti in catastalmente identificati al foglio 4 particelle 474 e 476, con le precisazioni CP_1 indicate in parte motiva;
B. AN parte convenuta al pagamento in favore delle parti Controparte_1 attrici delle spese di giudizio che si liquidano in € 274,53 per esborsi vivi ed in complessivi
€ 5.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del difensore di parte attrice ex art. 93 c.p.c.; C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 14 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2238 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
, C.F. , parte nata a Campana in [...] Parte_2 C.F._2 1.08.45, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_3 C.F._3
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], tutti Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. CRISTINA DE NARDO, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti Attrici – E
P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAMILLO FILIPPELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Convenuta -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 31.07.2018,
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno convenuto in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore. La Controparte_1 difesa degli attori ha allegato che:
- Gli attori esercitano il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, uti dominus, da oltre 30 anni su un appezzamento di terreno sito nel Comune di Via G. Da Fiore, riportato in CP_1 Catasto Terreni del medesimo Ente al foglio di mappa n. 4, p.lla 474 di 98 mq e p.lla 476 di 260 mq;
- Sul terreno è stato edificato alla fine degli anni '70 dalle istanti ed i loro congiunti, un fabbricato per civile abitazione che occupa interamente la particella 476 e la particella 474 che costituisce una corte di accesso al medesimo fabbricato, in parte perimetrata da recinzione;
- Dette particelle di terreno sono catastalmente intestate al e Controparte_1 classificate come zona B2 di completamento non soggetto ad usi civici;
- Ad oggi le attrici ed i loro congiunti godono dei suddetti beni descritti in via esclusiva, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare e le sue pertinenze, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quali uniche, vere ed esclusive proprietarie del terreno su cui insiste il fabbricato di loro proprietà; R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 2 di 9
- Dai registri immobiliari nel ventennio precedente al presente atto, e contro i suddetti beni, non risultano essere trascritte domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi;
- Le attrici, dunque, intendono ottenere la declaratoria di usucapione sulle particelle di terreno predette e la loro pretesa è fondata sul possesso ultratrentennale nonché dalla certificazione ipocatastale, dalla quale emerge che nell'ultimo ventennio non risultano trascritte formalità;
- In data 14.12.2017 le attrici hanno presentato istanza di mediazione, ma alla data prestabilita per l'incontro, il con nota prot. int. UT n. 468 del 30.01.2018 a Controparte_1 firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Arch. , ha comunicato Persona_1 che “per sopravvenute esigenze di ufficio” l'Amministrazione non avrebbe potuto presenziare all'incontro, chiedendone il rinvio al fine di facilitare il procedimento conciliativo;
- Al successivo incontro del 5.02.2018 il procedimento di mediazione si è concluso con esito negativo per assenza del enza giustificato motivo. Controparte_1
Tanto premesso, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_4 a. Dichiarare , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprietarie per intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Parte_4
Via G. Da Fiore, riportato al Catasto Terreni del medesimo Ente al Foglio di mappa CP_1
n. 4, particella 474 di mq 98 e particella 476 di mq 260, in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni; b. Autorizzare, ai sensi di legge, le formalità della trascrizione e della voltura catastale del terreno de quo; c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.02.2019, si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, deducendo che: Controparte_1
- La domanda è infondata in fatto e in diritto. I beni demaniali e quelli rientranti nel patrimonio indisponibile dell'Ente comunale non sono usucapibili;
- Sebbene le istanti affermino un possesso da oltre 30 anni, tale ricostruzione è totalmente lontana dalla realtà poiché nessun possesso è stato esercitato dalla controparte sui predetti terreni, pertanto, le attrici non possono invocare in loro favore il compimento dell'usucapione al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà sui beni oggetto di causa;
- Dalla documentazione depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale si rileva che nell'anno 2007, è stata avanzata un'istanza di affrancazione, prot. n. 17979/2007, relativa ai terreni predetti, da parte di , odierna attrice, con cui è stato chiesto al Parte_1 [...] di poter acquistare ex L.R. n. 18/2007 le particelle nn. 474 e 476, CP_1 riconoscendo espressamente, in capo al predetto Ente, la proprietà dei citati beni;
- Inoltre, la prefata volontà di acquistare i suddetti terreni, manifestata nella richiamata istanza, contrasta totalmente con l'asserito “animus possidendi” e con il preteso possesso ventennale affermato da controparte;
- Di conseguenza la domanda va rigettata perché carente dei requisiti necessari per il verificarsi della chiesta usucapione;
- Agli atti dell'Ufficio Tecnico risulta altra istanza prot. n. 17756 del 2007, inerente ai medesimi terreni di cui sopra, di cui si chiede l'acquisizione, atteso che i possibili rapporti di parentela intercorrenti tra l'istante e le attrici, potrebbe essere rilevante ai fini della definizione del giudizio;
- Inoltre, l'acquisto della proprietà per usucapione non è ammissibile in ordine ai beni demaniali ovvero a quelli rientranti nel patrimonio indisponibile dell'Ente comunale. R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 3 di 9
- Nel caso di specie, stante quanto indicato dal competente ufficio tecnico, i terreni in oggetto rientrerebbero quantomeno nel c.d. patrimonio indisponibile del convenuto poiché CP_1 v'è coincidenza tra le particelle n. 474 e 476 e una porzione della strada pubblica, Via G. Da Fiore, con la conseguente inusucapibilità delle stesse, atteso il particolare regime giuridico che trova fondamento nella natura pubblica dei beni in questione.
- Infine, il fabbricato edificato sui terreni in oggetto è stato realizzato senza alcuna concessione e/o permesso edilizio. Tale condizione impedisce di invocare l'acquisto della proprietà per usucapione poiché, l'illecito edilizio permanente esclude l'usucapione. La domanda è dunque infondata anche sotto tale profilo. Ciò posto il in persona del Sindaco pro tempore, ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale di: a. Rigettare in toto la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, atteso che nessun possesso è stato esercitato da chicchessia sui beni oggetto di causa che appartengono al Controparte_1 b. Con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie e ammessi i mezzi istruttori come da ordinanza resa all'udienza del 25.11.2019, la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni e la produzione documentale in atti. All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 4.03.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012. Da ultimo, v. Cass. Civ. n. 5741 del 2019, secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”).
2. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale nonché della documentazione in quella sede prodotta dalla difesa della parte convenuta. Tali allegazioni – anche con riferimento alle generica e vacua contestazione della qualità di eredi degli attori - non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016 nonché Cass. Civ. sent. n. 22970 del 2004).
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3. Nel merito La domanda proposta dagli attori è fondata e deve essere accolta. 3.1. Le parti attrici, come sopra rilevato e come si evince dalle conclusioni proposte nell'atto introduttivo, hanno agito per la dichiarazione ed accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sui terreni siti in individuati catastalmente al foglio di mappa 4 particelle 474 e CP_1 476. E' opportuno, inoltre, chiarire, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che gli attori hanno dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà della unità immobiliare oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. 22 febbraio 1999 n. 1470, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 3.2. Quanto al merito, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010, in Imm. e propr., 2010, 12, 802). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
più recentemente Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 5 di 9
a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, la incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, anche tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 3.3. Alla luce dei documenti prodotti e delle risultanze istruttorie possono rinvenirsi gli elementi costitutivi e necessari all'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c.: il possesso ed il tempo previsto dalla legge. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Sotto il profilo temporale, poi, è necessario che emerga una collocazione diacronica di puntuali atti idonei ad evidenziare e far emergere il possesso degli attori per l'arco di tempo necessario per il compimento dell'acquisto a titolo originario. 3.4. Ebbene, l'attività istruttoria espletata, complessivamente valutata anche alla luce delle testimonianze rese, consente di ritenere dimostrato l'esercizio continuativo ultraventennale, da parte delle attrici, di un potere di fatto ad immagine del diritto di proprietà.
Infatti, entrambi i testi escussi hanno confermato la relazione instaurata dagli attori con il bene sin dagli anni 70 e, inoltre, hanno precisato che sui terreni de quo gli istanti hanno costruito le rispettive abitazioni. I testi, ad avviso del Tribunale, appaiono particolarmente attendibili dal punto di vista soggettivo, dal momento che sono a conoscenza delle circostanze che hanno interessato i beni immobili nel corso del tempo, sin dalla loro costruzione. Sotto il profilo oggettivo, poi, le dichiarazioni rese risultano precise nella descrizione dei luoghi di causa, coerenti, non contraddittorie al proprio interno ed estrinsecamente compatibili tra loro, dal momento che entrambe convergono nell'anno di istaurazione del contatto con la res da parte degli attori, della signoria degli stessi sul terreno incompatibile con diritti altrui e della costruzione delle abitazioni sullo stesso. Si rammenta, sotto tale profilo, che ad avviso del Tribunale assume rilievo decisivo l'attività edificatoria, la quale dimostra inequivocabilmente una relazione giuridica qualificabile come possesso di carattere continuo sul terreno (cfr. Cass. Civ. n. 23452 del 2012) Né, da parte del convenuto, è stata fornita alcuna diversa ricostruzione dei fatti CP_1 costitutivi oggetto della pretesa, idonea a scalfire quanto dedotto e provato dagli attori. Del resto, che sulle particelle oggetto di causa siano state edificate le abitazioni delle parti attrici è circostanza non contestata in maniera specifica dalla parte convenuta e che trova pieno riscontro documentale non solo nelle foto in atti, ma anche nei documenti depositati (v., in particolare, istanza di condono edilizio del 1986, ricevuta dal Comune, che evidenzia il completamento dell'opera sin dal momento – almeno - dell'invio della istanza). Dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria del presente giudizio e dalla documentazione prodotta, criticamente vagliata, può concludersi, dunque, per la sussistenza del possesso ultraventennale ad immagine del diritto reale di proprietà da parte degli attori. Gli stessi, peraltro, come si evince agevolmente da una attenta lettura dei documenti depositati, hanno continuato il possesso del proprio dante causa ex art. 1146 c.c., senza che la contestazione tardiva del formulata solo in sede di comparsa conclusionale, possa scalfire ciò. CP_1 R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 6 di 9
3.5. Ritenuto provato il presupposto dell'ultraventennalità del possesso ad immagine del diritto di proprietà, va verificata la sussistenza degli altri requisiti richiesti dal Codice Civile ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c.. 3.6. Quanto al requisito della continuità del possesso (art. 1158 – 1165 - 1167 c.c.), si rileva che dagli atti non risulta alcun atto idoneo ad interrompere l'esercizio del possesso per il tempo utile all'usucapione e, come già precisato, in senso contrario alla interruzione milita inequivocabilmente la costruzione di fabbricati sul terreno oggetto di causa. In effetti, non risulta da alcun elemento probatorio in atti che, nel corso del tempo, si siano verificati fatti modificativi o estintivi concernenti l'eventuale rimozione parziale o integrale dei fabbricati, o circostanze che avrebbero in altro modo determinato contestazioni del convenuto in ordine alla permanenza della costruzione o interruzioni nell'esercizio del possesso. 3.7. Ritenuta sussistente la continuità del possesso per tutto l'arco temporale utile non resta che verificare l'eventuale carattere viziato dello stesso. Sul punto va ricordato che colui che agisce per l'accertamento di un diritto reale su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, mentre, successivamente, è il proprietario convenuto che ha l'onere di dimostrare i vizi del possesso altrui, indicati dall'art. 1163 c.c., e impeditivi dell'acquisto domandato (v. Cass. civ. n. 3063 del 2000). Pertanto, l'onere di provare la sussistenza della clandestinità e della violenza nel possedere da parte degli attori ricade senza dubbio sulle parti convenute. Ma, atteso il tenore delle difese del quest'onere non è stato, tuttavia, assolto. CP_1 Peraltro – a meri fini di completezza della decisione – non può non sottolinearsi come, avendo gli attori edificato sul terreno oggetto di causa, non possa dubitarsi al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti. Come noto, infatti, il requisito della pacificità del possesso non può essere escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all'altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore (con la conseguente applicabilità del termine ventennale – Cass. civ., Sez. Un. n. 2088 del 1990). 3.8. Le difese del convenuto – accanto alla modifica delle stesse, non da ultimo in CP_1 sede di comparsa conclusionale – sono infondate e non possono essere accolte. Invero, seguendo l'ordine delle stesse, l'istanza di affrancazione del 2007 appare del tutto irrilevante, dal momento che la stessa è stata posta in essere quando la fattispecie acquisitiva a titolo originario si era già perfezionata. Come già sopra indicato, non solo è emerso che sui terreni oggetto di causa gli attori – e i loro danti causa – avevano già posto in essere l'attività edificatoria sin dal 1970. Ma appare decisivo il rilievo per cui sicuramente alla data del 1986 la costruzione delle abitazioni sui terreni identificati al foglio già risultava completata, come si evince dalla domanda di condono in atti e della presa d'atto della stessa da parte del comune (v. doc. 9 allegato in sede di memoria 183 c. 6 II termine c.p.c. dal convenuto). Né rileva, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta, la dizione di “detenzione” usata in perizia da parte del tecnico incaricato dalle parti odierne attrici: si tratta, evidentemente, di modalità atecnica di designare il contatto continuo con il bene. Né vengono in rilievo diverse connotazioni dei beni – se non quella demaniale di cui si dirà in seguito -, in assenza di qualsiasi deduzione della parte convenuta, formulata nei termini decadenziali delle preclusioni assertive. 3.9. La precisazione secondo cui i fabbricati sarebbero stati costruiti in assenza di concessione edilizia e di permesso di costruire è del tutto irrilevante ai fini dell'acquisto, a titolo originario, della proprietà (peraltro del terreno) per usucapione. Infatti, è opportuno precisare che la domanda, come chiarito dalle parti attrici, ha ad oggetto l'usucapione dei terreni, come identificati sin dall'atto introduttivo. R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 7 di 9
Ovviamente l'usucapione disegna un acquisto del bene a titolo originario, effetto che consegue al mero fatto del possesso e del trascorrere del tempo previsto dalla legge. Del tutto irrilevante, pertanto, la c.d. abusività dell'immobile, che riguarda, invece, la vicenda sub specie acti (invalidità dell'atto traslativo) sul piano civilistico o gioca un ruolo sul piano amministrativo (v. sul punto Cass. Civ. n. 3979 del 2013 e Cass. Civ. n. 6727 del 2018, secondo cui “la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità”, distinguendo, appunto, piano privatistico e piano pubblicistico). Né contrariamente a quanto fantasiosamente dedotto dalla parte convenuta (sebbene solo in comparsa conclusionale), la costruzione priva di titolo edilizio renderebbe inammissibile la domanda di usucapione dei terreni sui quali insistono le costruzioni. 3.10. Infondate, infine, anche le difese della parte convenuta in ordine alla non usucapibilità dei beni oggetto di causa. Invero, secondo la prospettazione di parte convenuta, il terreno (concernente, in realtà, parte della 474, dal momento che la particella 476 è anche catastalmente qualificata come bene del Comune senza altra specificazione) rappresenterebbe un bene demaniale, in quanto parte di una strada pubblica. Trattandosi di demanio non già necessario, ma accidentale, ai sensi dell'art. 822 e dell'art. 824 c.c. il bene non solo deve appartenere allo Stato o alle Province o ai Comuni, ma anche presentare caratteristiche rispondenti a quelle indicate nell'art. 822 c. 2 c.c.
E', quindi, necessario un titolo che giustifichi l'appartenenza del bene allo Stato, alla Provincia o al Comune, sotto il profilo strutturale;
sotto il profilo funzionale è, altresì, indispensabile la concreta destinazione del bene ad un pubblico interesse. Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dal che ne era onerato. CP_1 Invero, con particolare rifermento a quello che tecnicamente è il demanio comunale stradale, sotto il profilo strutturale, l'accertamento in ordine alla natura pubblica di una strada presuppone necessariamente l'esistenza di un atto o di un fatto (ndg: quindi, di un titolo) in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta (v. Cass. Civ. n. 26147 del 2015; Cass. Civ. n. 8204 del 2006). Sotto il profilo funzionale, poi, il criterio di effettività (v. Cass. Civ. n. 6657 del 2003) ricorre anche in relazione al demanio stradale, nel senso che il carattere di bene pubblico, impeditivo della formazione di diritti di terzi, perdura solo fin quando venga definitivamente a cessare l'interesse alla pubblica circolazione, momento nel quale il bene perde la sua demanialità e passa nel patrimonio disponibile dell'ente proprietario, senza che per questo occorra uno specifico atto di sdemanializzazione che, se intervenuto, possiede valenza meramente dichiarativa. In sintesi, l'individuazione della natura pubblica di una strada richiede l'accertamento del duplice presupposto, costituito dall'esistenza in capo all'ente di un atto o fatto costitutivo del diritto di proprietà o altro diritto reale di uso pubblico del suolo e l'intervenuta sua destinazione a tale uso attraverso una manifestazione di volontà dell'ente titolare di quel diritto, espressa o tacita che sia (v. ancora Cass. Civ. n. 8204 del 2006). La difesa della parte convenuta è infondata sotto entrambi i profili. Infatti, sotto il profilo c.d. strutturale, il a sostegno delle proprie deduzioni, non ha CP_1 prodotto alcun titolo (né un atto né un provvedimento, da cui desumere che la porzione della particella poi divenuta 474 fosse destinata alla circolazione viaria). In atti vi è unicamente il R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 8 di 9
deposito di una visura catastale, che non ha alcun rilievo sotto tale profilo. Di contro, le parti attrici hanno depositato in atti il certificato di destinazione urbanistica del funzionario responsabile del Comune di dell'11.7.08, da cui si evince agevolmente entrambe le particelle identificative CP_1 dei terreni oggetto di causa fossero destinate alla attività di edificazione e, quindi, non già alla circolazione viaria. Sotto il profilo funzionale, poi, è assorbente il rilievo già sopra esposto, secondo cui, in ogni caso, le particelle oggetto suindicate (e, quindi, anche la 474) hanno perso il loro carattere demaniale certamente quando sono state ultimate le costruzioni di cui è causa. Pertanto, a decorrere dal 1986 (data di formulazione della istanza di condono), in quella che è la ipotesi temporale più favorevole al convenuto, il tratto in questione, essendo occupato dalle abitazioni delle parti attrici, certamente non avrebbe più potuto assolvere alla funzione viaria;
per l'effetto, almeno a partire da quella data, è cessato l'interesse pubblico e la funzionalizzazione del bene all'interesse pubblico della circolazione. Pertanto, legittimamente è decorso il termine per l'usucapione, che si è compiuto, quindi, nel 2006. 3.11. La domanda di usucapione proposta dagli attori è, quindi, fondata e deve essere accolta. Per l'effetto deve ritenersi che gli istanti hanno provato il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1163 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1165 - 1167 c.c.) dal quale è emersa la indiscussa signoria sulla cosa degli attori, già sotto il profilo del corpus. Sussistono dunque i requisiti disciplinati dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà di beni immobili per usucapione, ossia un potere di fatto sugli immobili manifestatosi in attività uti dominus, accompagnato dall'animus possidendi, non violento o clandestino, protrattosi con continuità per il tempo previsto dalla legge, in assenza di contrastanti poteri di fatto di soggetti terzi sui beni per i quali è causa. Infatti, in tema di possesso, l'animus possidendi che, ai sensi dall'art. 1141 c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (v. Cass. Civ. n. 12002 del 2010; Cass. Civ. n. 8422 del 2003). Dinanzi alla prova dell'acquisto del bene per usucapione, i convenuti nessuna prova contraria hanno fornito. Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere accolta la domanda e gli attori dichiarati esclusivi proprietari per intervenuta usucapione dei terreni siti nel Comune di e catastalmente identificato al foglio di mappa 4 particella 474 e 476. Con la precisazione – CP_1 ai fini di una corretta delimitazione della concreta estensione del diritto di proprietà acquisito a titolo originario – che, indipendentemente dalla delimitazione catastale della particella, l'acquisto del diritto delle attrici si estende, comprendendo le abitazioni, fino alla linea ideale della scale esterne e della parte cementificata che precede di poco le stesse, senza comprendere, invece, l'ulteriore tratto che divide tale spazio dalla strada vera e propria (intendendosi per tale quello occupato dalle auto: v., in particolare, foto 2). Del resto, la domanda ha ad oggetto i terreni in quanto oggetto di costruzioni e la prova orale espletata non concerne anche tale tratto. 3.12. Non vi è necessità di dare ordini sulla trascrizione della sentenza o di stabilire esoneri di responsabilità poiché, ai sensi dell'art. 2651 c.c., il conservatore ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza l'ordine del giudice (v. Cass. Civ. n. 16853 del 2005).
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 2238 del 2018 - Pag. 9 di 9
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della controversia e della nota spese depositata in atti;
d) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE la domanda proposta e, per l'effetto, DICHIARA gli attori, come indicati in epigrafe, esclusivi proprietari per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dei terreni siti in catastalmente identificati al foglio 4 particelle 474 e 476, con le precisazioni CP_1 indicate in parte motiva;
B. AN parte convenuta al pagamento in favore delle parti Controparte_1 attrici delle spese di giudizio che si liquidano in € 274,53 per esborsi vivi ed in complessivi
€ 5.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del difensore di parte attrice ex art. 93 c.p.c.; C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 14 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia