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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/10/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. AN VA TE, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 02 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 710/2024 R.G.L. promosso
DA
( CF: ) nella qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno di ( CF: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall' avvocato Antonio Liberto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Piazza G. Amendola, 31.
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in Palermo, presso l' Avvocatura
Inps sita Via Laurana n. 59, con gli avvocati Caterina Santanoceto E ( ) e Delia Cernigliaro Email_1
( t) che lo rappresentano e difendono giusta Email_3
procura generale alle liti in notar di Fiumicino. Per_1
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, nella qualità di amministratore di sostegno del signor , giusto decreto di nomina Parte_2
del Tribunale di Termini Imerese del 25.05.2015, propose opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 00053739 63 000 emesso dall' Controparte_2
di Palermo e notificato al sig. in data 19.01.2024 (cfr.
[...] Parte_2
allegato 2), con il quale era stato richiesto al sig. il pagamento Parte_2
della complessiva somma di € 1.851,58, per l'omesso versamento dei contributi relativi alla “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati ”, con riferimento all'anno 2022.
A sostegno dell'opposizione eccepì l'insussistenza del diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme di cui all' avviso di addebito sopraindicato, per carenza dei requisiti di legge, in quanto il aveva cessato ogni attività agricola Parte_2
a far data dal 31/12/2013, nonché la carenza di motivazione dell'atto di accertamento.
Concluse, pertanto, chiedendo che, previa sospensione, venisse annullato l'avviso di addebito impugnato.
L' si costituì in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' , nelle more del giudizio aveva provveduto, CP_1
in data 29 gennaio 2024, ad effettuare lo sgravio dell'avviso di addebito opposto.
All'udienza del 02 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione.
Orbene, in ordine al credito di cui all'avviso di addebito n. addebito n. 596 2023
00053739 63 000 di € 1.851,58, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto emerge per tabulas che l' , in data 29.01.2024, ha effettuato CP_1
lo sgravio dell'avviso di addebito opposto (cfr. doc. 1 produzione ). CP_1
Ciò posto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che, da quanto emerso nel corso del presente giudizio, l ha provveduto all'annullamento del CP_1
provvedimento impugnato in data 29.01.2024 e, dunque, anteriormente all'instaurazione del presente giudizio (il ricorso è stato depositato nel mese di febbraio 2024), ma non vi è prova che l'Istituto previdenziale abbia comunicato tale atto all'interessato, costringendo, pertanto, la parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. Civ. n. 27234/2017).
Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 900,00 CP_1
oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Liberto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 03.10.2025
IL GIUDICE
AN VA TE
3
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. AN VA TE, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 02 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 710/2024 R.G.L. promosso
DA
( CF: ) nella qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno di ( CF: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall' avvocato Antonio Liberto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Piazza G. Amendola, 31.
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in Palermo, presso l' Avvocatura
Inps sita Via Laurana n. 59, con gli avvocati Caterina Santanoceto E ( ) e Delia Cernigliaro Email_1
( t) che lo rappresentano e difendono giusta Email_3
procura generale alle liti in notar di Fiumicino. Per_1
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, nella qualità di amministratore di sostegno del signor , giusto decreto di nomina Parte_2
del Tribunale di Termini Imerese del 25.05.2015, propose opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 00053739 63 000 emesso dall' Controparte_2
di Palermo e notificato al sig. in data 19.01.2024 (cfr.
[...] Parte_2
allegato 2), con il quale era stato richiesto al sig. il pagamento Parte_2
della complessiva somma di € 1.851,58, per l'omesso versamento dei contributi relativi alla “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati ”, con riferimento all'anno 2022.
A sostegno dell'opposizione eccepì l'insussistenza del diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme di cui all' avviso di addebito sopraindicato, per carenza dei requisiti di legge, in quanto il aveva cessato ogni attività agricola Parte_2
a far data dal 31/12/2013, nonché la carenza di motivazione dell'atto di accertamento.
Concluse, pertanto, chiedendo che, previa sospensione, venisse annullato l'avviso di addebito impugnato.
L' si costituì in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della CP_1
materia del contendere, atteso che l' , nelle more del giudizio aveva provveduto, CP_1
in data 29 gennaio 2024, ad effettuare lo sgravio dell'avviso di addebito opposto.
All'udienza del 02 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione.
Orbene, in ordine al credito di cui all'avviso di addebito n. addebito n. 596 2023
00053739 63 000 di € 1.851,58, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto emerge per tabulas che l' , in data 29.01.2024, ha effettuato CP_1
lo sgravio dell'avviso di addebito opposto (cfr. doc. 1 produzione ). CP_1
Ciò posto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che, da quanto emerso nel corso del presente giudizio, l ha provveduto all'annullamento del CP_1
provvedimento impugnato in data 29.01.2024 e, dunque, anteriormente all'instaurazione del presente giudizio (il ricorso è stato depositato nel mese di febbraio 2024), ma non vi è prova che l'Istituto previdenziale abbia comunicato tale atto all'interessato, costringendo, pertanto, la parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. Civ. n. 27234/2017).
Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 900,00 CP_1
oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Liberto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 03.10.2025
IL GIUDICE
AN VA TE
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