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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 173/2023 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv. BORLE' ROBERTO parte ricorrente
Parte_1
Avv. RAMICONE FRANCESCA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente - agendo in opposizione al decreto ingiuntivo - insiste nella chiamata del terzo e nelle richieste istruttorie e chiede la revoca del provvedimento monitorio. II. Parte resistente chiede di respingere l'opposizione.
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Parte resistente dal 3/7/2000 al 20/02/2021 è stata dipendente della Parte_2
ed addetta presso la RSA di Fontecchio (AQ) con la qualifica di operatore socio sanitario di
[...] livello C2 CCNL Cooperative Sociali.
2 Il ramo d'azienda, a seguito dell'accordo sottoscritto in data 16.03.2018. è stato affittato a parte resistente (doc. 4 ricorso).
3 Il Tribunale, con il decreto ingiuntivo n. 4/2023, ha ingiunto a parte ricorrente di pagare la somma di 18.043, 44 euro a titolo di t.f.r., ferie e festività non godute indicate nell'ultima busta paga.
II. E' infondata l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto è incontestato che il rapporto di lavoro tra le parti è sorto in località Fontecchio (AQ). III. La questione controversa riguarda il legittimato passivo della pretesa creditoria posto che parte resistente afferma che, in virtù dell'accordo sindacale ex art. 47 L. 489/1990, sarebbe la cedente.
IV. L'opposizione è infondata.
1 L'art. 2112 c.c., come noto, prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario.
2 L'accordo ex art. 47 L. 489/1990 concluso il 16.3.2018 ha previsto letteralmente alla clausola 5 che “il TFR, ferie 13° mensilità, e quant'altro maturato dai dipendenti all'atto del trasferimento passeranno tutti in capo all' ”. Parte_3
3 Parte ricorrente al riguardo sostiene che “tale ultima obbligazione non si è realizzata in quanto l' non intese passare nulla di quanto maturato dai dipendenti all'atto del trasferimento Parte_2 perché priva di liquidità”.
4 L'argomentazione di parte ricorrente non è in grado di incidere sulla propria posizione debitoria che risulta sussistente come è evidente dalla lettura della clausola 5 sopra citata. Si aggiunga poi che non è possibile far discendere dall'inadempimento della cedente conseguenze in ordine alla posizione giuridica dei lavoratori garantita dalla norma pattizia e dall'art. 2112 c.c.
5 E' utile precisare poi che una ipotetica disapplicazione della clausola 5 - suggerita dalla tesi di parte ricorrente - implicherebbe non l'applicazione di altre clausole del medesimo accordo ma l'applicazione dell'art. 2112 c.c. dovendosi interpretare restrittivamente la possibilità di derogarvi ex art. 47 L. 489/1990.
V. Da ultimo si puntualizza che la posizione assunta in merito dall' Parte_2
risulta indifferente ai fini del presente giudizio posto che parte ricorrente non ha in alcun modo
[...] provato che il credito lavorativo sia stato soddisfatto da parte del cedente.
VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta. Le spese sono quindi considerate ai medi salvo il minimo per la fase decisionale.
p.q.m.
I. Respinge l'opposizione. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 3.408 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
31/10/2025 Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 173/2023 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv. BORLE' ROBERTO parte ricorrente
Parte_1
Avv. RAMICONE FRANCESCA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente - agendo in opposizione al decreto ingiuntivo - insiste nella chiamata del terzo e nelle richieste istruttorie e chiede la revoca del provvedimento monitorio. II. Parte resistente chiede di respingere l'opposizione.
Le ragioni della decisione
I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Parte resistente dal 3/7/2000 al 20/02/2021 è stata dipendente della Parte_2
ed addetta presso la RSA di Fontecchio (AQ) con la qualifica di operatore socio sanitario di
[...] livello C2 CCNL Cooperative Sociali.
2 Il ramo d'azienda, a seguito dell'accordo sottoscritto in data 16.03.2018. è stato affittato a parte resistente (doc. 4 ricorso).
3 Il Tribunale, con il decreto ingiuntivo n. 4/2023, ha ingiunto a parte ricorrente di pagare la somma di 18.043, 44 euro a titolo di t.f.r., ferie e festività non godute indicate nell'ultima busta paga.
II. E' infondata l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto è incontestato che il rapporto di lavoro tra le parti è sorto in località Fontecchio (AQ). III. La questione controversa riguarda il legittimato passivo della pretesa creditoria posto che parte resistente afferma che, in virtù dell'accordo sindacale ex art. 47 L. 489/1990, sarebbe la cedente.
IV. L'opposizione è infondata.
1 L'art. 2112 c.c., come noto, prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario.
2 L'accordo ex art. 47 L. 489/1990 concluso il 16.3.2018 ha previsto letteralmente alla clausola 5 che “il TFR, ferie 13° mensilità, e quant'altro maturato dai dipendenti all'atto del trasferimento passeranno tutti in capo all' ”. Parte_3
3 Parte ricorrente al riguardo sostiene che “tale ultima obbligazione non si è realizzata in quanto l' non intese passare nulla di quanto maturato dai dipendenti all'atto del trasferimento Parte_2 perché priva di liquidità”.
4 L'argomentazione di parte ricorrente non è in grado di incidere sulla propria posizione debitoria che risulta sussistente come è evidente dalla lettura della clausola 5 sopra citata. Si aggiunga poi che non è possibile far discendere dall'inadempimento della cedente conseguenze in ordine alla posizione giuridica dei lavoratori garantita dalla norma pattizia e dall'art. 2112 c.c.
5 E' utile precisare poi che una ipotetica disapplicazione della clausola 5 - suggerita dalla tesi di parte ricorrente - implicherebbe non l'applicazione di altre clausole del medesimo accordo ma l'applicazione dell'art. 2112 c.c. dovendosi interpretare restrittivamente la possibilità di derogarvi ex art. 47 L. 489/1990.
V. Da ultimo si puntualizza che la posizione assunta in merito dall' Parte_2
risulta indifferente ai fini del presente giudizio posto che parte ricorrente non ha in alcun modo
[...] provato che il credito lavorativo sia stato soddisfatto da parte del cedente.
VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta. Le spese sono quindi considerate ai medi salvo il minimo per la fase decisionale.
p.q.m.
I. Respinge l'opposizione. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 3.408 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
31/10/2025 Giudice del lavoro Riccardo Ionta